Sentenza 4 maggio 1995
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che punisce l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non si pone in rapporto di specialità con l'art. 416-bis cod. pen. (associazione per delinquere di stampo mafioso) in quanto i due reati si distinguono nettamente, essendo caratterizzato il secondo dal metodo mafioso, assente nel primo, il quale contiene un elemento costituito dalla natura dei reati-fine, specializzante, solo rispetto al delitto di cui all'art. 416 cod. pen.; ciò significa che fra le predette norme incriminatrici esiste un rapporto di specialità reciproca, che non consente l'applicazione del principio sancito dall'art. 15 cod. pen., ma rende configurabile il concorso formale fra i due reati. Pertanto, se l'esistenza un sodalizio criminoso non mafioso finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti configura il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e non anche quello di cui all'art. 416 cod. pen., il fatto di una organizzazione mafiosa che si dedichi a detto traffico rientra nell'ambito applicativo di entrambe le fattispecie criminose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/1995, n. 9961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9961 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1995 |
Testo completo
6.3/300/94 SEMI. P.U.
1 N. 478
6 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 UFFICI COPIE I
9 G Richiesta studio 1 sig tousales REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti 16000 PIE UFFICI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-7 OTT 1995. studio لزمات Richiesta LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal g IL CANCELLIERE
16000II SEZIONE PENALE per diritt
|| 2-10-25 Composta dagli Ill.mi Sigg.: IL CANCELLIERE
Presidente Dott. Piero Calla
ConsigliereCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. MA Sossi
UFFICIO COPIE Dott. Francesco Morelli Consigliere Richiest copia stud:
Consigliere ✓s JOLELLONE Dott. PE Maria Cosentino
Consigliereper diritti L. 16000 Dott. ZO Trione 5.107 il 6 OTT 1995 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE
☑ SENTENZA
ricorsi proposti da LL AN, AN IN, sui
ND LE, UN PE, Collodoro Carmelo,
GH NO, LU LO, IO PE, NT FR,
GI ER, OM DO, NI RC, BI
UA avverso la sentenza in data 19 aprile 1994;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
dott. Francesco Morelli;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu-
ratore Generale dott. PE Veneziani che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del GH e del NT e per il rigetto degli altri;
Uditi i difensori avv. Gustavo Leone, ZO Trantino, Enzo
Gaito, ER Pisani, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi
1
PRICE D
A. SI RO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Richiesta copia studió RI is studie dal Sig. LEONE dat Sig. Cal blueel per diritti L. 16000 16000 per diritti
72000per ye il 30 OTT. 1995 80 31 MAG. 1999 MANCELLERE IL CANCELLIERE
IL CANCELLERE MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di approfondite indagini svolte dai Carabinieri
dalla Polizia di Stato, che avevano accertato l'esistenza e di una associazione per delinquere a sfondo mafioso finaliz-
zata al traffico di sostanze stupefacenti, avente il centro
a ramificazioni operativo in Firenze, ma radici in Sicilia anche in altre zone d'Italia, in particolare nel ravennate,
procedeva a carico di varie persone per i reati di cui si agli artt. 73 lo e 60 comma, 74 30 e 40 comma del T.U. n.
309/90, 416 bis c.p.(capi a), b) e c)) nonché per vari episo-
di di privata, estorsione e porto e detenzione violenza d'armi (capi da d) ad o), a carico di altre per singoli fatti di spaccio di stupefacenti (capi da q) a v1)).-
Il Tribunale di Firenze con sentenza del 2 dicembre 1992
assolveva gli imputati dal reato di cui all'art. 416 bis c.p.
per insussistenza del fatto, ritenendo che non si riscontrava nella specie quel vincolo particolarmente intenso, determi-
nante all'interno e all'esterno la condizione di omerta,
peculiare della fattispecie criminosa de qua, e l'organizza-
zione non appariva finalizzata alla realizzazione del con-
trollo delle attività economiche di un intero settore, ma
solo al traffico di stupefacenti. Assolveva inoltre alcuni di tali imputati dal reato ex art. 74 in quanto non coinvolti
nei fatti commessi in territorio fiorentino, ma in quelli della zona di Ravenna, per i quali disponeva la trasmissione
degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 518
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A. SI RO c.p.p.. Assolveva inoltre taluni di questi ed altri da alcuni dei fatti ad essi rispettivamente ascritti. Condannava per le residue imputazioni a pene di giustizia LL Orlando,
AN IN, ND LE, UN PE, LL ro Carmelo, Ghini Ivano, Lunardi LO, Nuccio PE,
NI NT FR, GI ER, OM DO,
RC, BI UA e altri non ricorrenti.- Con la sentenza 19 aprile 1994 la Corte d'appello di
Firenze, su gravame del Procuratore della Repubblica e degli imputati condannati, riformava parzialmente quella del Tribu-
nale. Il nucleo centrale della riforma e costituito dalla ritenuta sussistenza del reato concorrente di cui all'art. 416 bis c.p.(con conseguente applicazione dell'aggravante di all'art. 7 del D.L. 13.5.1991, n.152), sulla scorta di cui varie deposizioni di testi e di imputati di reati connessi,
onde emergeva che l'organizzazione criminosa mirava ad impor-
si nell'ambiente con l'intimidazione, presentandosi esterior- mente come un gruppo compatto aggressivo e arrogante, si da
una situazione di diffusa omertà. In ordine aideterminare due reati associativi veniva ritenuta per tutti la forma
partecipazione. La decisione sugli altri punti della mera della sentenza impugnata verrà via via esposta trattando dei
singoli ricorsi.-
1 ALLEGRETTO ORLANDO Nei confronti dell'LL, imputato del reato di cui
agli art. 81 cpv. c. p.. 73 10 comma t.u. 309/90, per aver
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IVECE O
A. SI RO Rich dal Sig. GATO per diritti 14,400.
i 2.2 LUG. 2003.il IL CANCELLIERE
membriricevuto da UN PE, IO PE e altri dell'organizzazione a questi facenti capo, eroina destinata allo spaccio, che effettivamente poi vendeva a terzi ovvero
si adoperava nel far acquistare a terzi, tra cui Li Volsi
RE e BB LU, in Firenze e Campi Bisenzio
dal giugno 1991 a tutto il 1991 (capo q), la Corte d'appello,
parzialmente riformando quella del Tribunale, che, in concor- 50 delle attenuanti generiche, aveva condannato il predetto alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione e E
40.000.000 di multa, determinava la pena in anni cinque e
mesi sei di reclusione e ₺ 40.000.000 di multa. La Corte
sulle dichiarazioni,fondava il giudizio di responsabilita rese al P.M. e acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 513 c.p.p., dei coimputati BB Luciano
e Li LS RE, reciprocamente riscontrantisi e confor- tate dalle dichiarazioni dell'LL, che aveva ammessO
di conoscere il IO, il UN e OM DO e si era poi rifiutato di rispondere ad altre domande perché minaccia-
to.- avv.Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore
Curandai, si denuncia carenza e illogicità della motivazione
anche in relazione alla violazione dell'art. 192 30 comma che lec.p.p., poichè la Corte ha erroneamente ritenuto
dichiarazioni di un chiamante in correita possano costituire
riscontro ad altra chiamata, ha omesso di valutare l'attendi-
bilita intrinseca dei chiamanti e non ha tenuto conto del fatto che le circostanze sulle quali vi era coincidenza fra dichiarazioni dei due accusatori la vendita a creditole
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IVICU. 02
A. SI RO degli
- sonostupefacenti, i metodi coercitivi e le minacce dati di comune conoscenza e costanti in tutti i grossi spacci di droga. Con un secondo motivo ci si duole che la Corte di
merito non abbia ritenuto applicabile l'attenuante di cui al 50 comma dell'art. 73 del testo unico, posto che la stessa
Corte ammette che non si hanno precise indicazioni sull'enti-
tá dello spaccio direttamente esercitato dall'imputato e che,
ai fini di tale attenuante, andava vagliata anche la sua
personalità e la condizione di tossicodipendente.-
- AN NO 2
Tribunale ha condannato l'AN alla pena di anni Il
dieci di reclusione e ₺ 90.000.000 di multa per i reati di
associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupe- facenti e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, di
cui ai capi a) e c)., assolvendolo dal delitto di associazio- ne per delinquere di stampo mafioso perché il fatto non
sussiste. La Corte d'appello lo assolveva anche dal reato sub a) per non aver commesso il fatto, determinando la pena per il reato sub c) in anni cinque e mesi sei di reclusione e E
di multa. La responsabilità dell'AN per il 40.000.000
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ė reato di stata confermata dai giudici di secondo grado in quanto, pur criminoso, essendo dubbia la sua partecipazione al sodalizio era accertata la consegna da parte sua di stupefacenti ai
RE.-
Propone ricorso per cassazione, nell'interesse dell'Andrea-
l'avv. Rosario Bevacqua, deducendo con un primo motivo lano,
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VILL. =
A. Spinos) RO mancanza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolez-
za, poiché nelle parti della sentenza in cui si tratta delle
imputazioni cui a pag. 39 si fa rinvio, non è dato rilevare
alcun coinvolgimento dell'AN quale detentore o spaccia- tore di sostanze stupefacenti. Nė può farsi ricorso alla
sentenza di primo grado, parimenti carente di motivazione sul punto.-
Con un secondo motivo si deduce difetto di motivazione, da alla parte del Tribunale e della Corte d'appello, in ordine richiesta applicazione della diminuente di cui all'art. 442
c.p.p., avendo il ricorrente fatto richiesta di giudizio abbreviato al GIP.-
Analoga doglianza il ricorrente muove per quanto riguarda l'attenuante di cui all'art. 73 5o comma.-
LL RI 3 -
Il ND è stato condannato dal Tribunale per i reati
c) ed o) (detenzione e porto in luogo pubblico di a), sub armi da fuoco) alla pena di anni undici di reclusione e E
100.000.000 di multa e assolto da quello sub b) perché il
fatto non sussiste. In sede di appello il ND é stato
assolto dal reato associativo per non averlo commesso e da
quello concernente le armi perche il fatto non sussiste,
mentre la pena per il delitto di cui all'art. 73 t.u. è stata determinata in anni cinque e mesi sei di reclusione e E
40.000.000 di multa (motivazione identica ad AN). Con il ricorso il ND deduce l'assoluta carenza
5
C
A. SI RO probatoria a suo carico e lamenta altresi la mancata applica-
zione dell'attenuante del fatto di lieve entita.- 4 - UN SE
I l Biundo è stato condannato dal Tribunale per il reato
associativo di cui al capo a), nella forma della promozione e della costituzione, per quello di detenzione e spaccio di stupefacenti sub c) nonché per tentata estorsione sostanze continuata in danno di OC AU (capo d)), tentata
viola- violenza privata in danno di SI NI (capo f)),
zione di domicilio aggravata in danno di RE AT, RE
UL e UG AN (capo h)), estorsione aggravata in danno di questi ultimi (capo i)), detenzione e porto
1)), tentata violenza illegale di armi aggravato ( capo privata aggravata in danno di NO IE e NO VA
(саро m)), e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della
legge n.203/91, in concorso delle attenuanti generiche preva-
lenti sulle aggravanti, condannato alla pena principale di
anni diciotto di reclusione e L 200.000.000 di multa. La
d'appello, in parziale riforma, dichiarava l'imputato Corte
fina- colpevole del reato di partecipazione ad associazione lizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, esclu-
sa l'aggravante di cui all'art. 74 30 comma, nonché di parte-
associazione di stampo mafioso, e, ritenuta cipazione ad
l'aggravante di cui al citato art. 7 della legge n. 203/91
le giái reati per i quali risultava contestata, ferme per attenuanti generiche, determinava la pena in anni concesse
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i A. SI RO quattordici e mesi sei di reclusione. -
Proponeva ricorso l'imputato a mezzo del difensore, avv.
ER Pisani, per i seguenti motivi:
a) in ordine alla tentata estorsione in danno di Bocchic-
chio AU si lamenta la violazione dell'art. 192 30 comma e
mancanza e manifesta illogicità della motivazione, poiché la
Corte di merito non ha rilevato le numerose contraddizioni in cui era caduto il OC, imputato di reato connesso,
rilevando solo un contrasto con la testimonianza della moglie
De LA IE, che sul punto è stata ritenuta apoditti-.
alle camente reticente. Non poteva poi operare da riscontro dichiarazioni del OC il metodo usato dagli imputati nell'ottenere il pagamento dei crediti relativi a forniture di droga, risultante da altre fonti.-
b) Analogo motivo veniva prospettato per quanto attiene al
reato di tentata violenza privata in danno di SI Giovanni
(capo f)), per il quale è stata affermata la responsabilita sulla sola parola del SI riscontrata solo per relationem
ad altri e diversi episodi criminosi.- cui alc) Quanto al reato di violazione di domicilio di capo h) il ricorrente lamenta che la Corte abbia ritenuto che il REsussistente il reato nonostante risultasse
UL avesse consentito al UN l'ingresso nella sua abitazione. -
d) In ordine all'estorsione di cui al capo i) e al connesso delitto di porto e detenzione d'arma di cui al capo 1), il
ricorrente lamenta che sia stata attribuita credibilita alle dichiarazioni dei Burei e della UG, che erano portatori
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A. SI RO i di un loro concorde interesse ad apparire come vittime;
lamenta altresi che sia stato stabilito un nesso causale tra
1'indimostrata condotta minatoria e il successivo pagamento dei sei milioni avvenuto a distanza di molti giorni, tenuto
conto che tali minacce sarebbero state formulate soprattutto in relazione all'episodio della sparizione della collanina
dei RE a presunta opera del LU.–
e) In ordine al reato di tentata violenza privata in danno
di NO IE, il ricorrente si duole che la Corte con-
traddittoriamente abbia affermato con certezza che interlocu-
tore della telefonata fatta dal NO VA fosse il
UN e al tempo stesso non abbia ammesso la perizia fonica
per i suoi risultati incerti. Non poteva trovarsi conferma
alle dichiarazioni del NO IE in quelle del Trubia
RE, posto che costui ammette la sua presenza all'epi-
sodio minaccioso in contrasto con quanto asserito dal primo,
un contrasto che non può trovare soluzione in una mera ipote-
si, qual'è quella formulata dalla Corte, che cioè il NO
si sia confuso nell'indicare il BI UA come presente a cagione della rassomiglianza tra i due fratelli. In ogni caso non avrebbe potuto configurarsi il reato di cui all'art. 610 c. p., bensi quello di minaccia ex art. 612 c. p., essendo
inverosimile la violenza fisica minacciata in caso di reite-
razione di telefonate.-
f) In ordine ai reati associativi si deduce il difetto di
circa gli elementi costitutivi dei due reati e motivazione l'illogicita della motivazione quanto al concorso tra gli stessi. Ci si duole che la Corte abbia tratto la prova della
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IVUU. O A. SI RO sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti da fatti criminosi specifici, inidonei 2 provare quali gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa,
la sussistenza di strutture, sia pure rudimentali, sia tecni- che che operative, deducibili dall'apprestramento di mezzi,
sia pur semplici, per il perseguimento del fine;
i rapporti tra i partecipi, la distribuzione dei compiti;
la programma-
zione di una serie indeterminata di delitti. Si lamenta altresi che sia stata ritenuto sussistente anche il reato di associazione mafiosa, sia perchè il concorso con l'altro
reato associativo presuppone due distinte organizzazioni, la seconda delle quali su base territoriale quale articolazio-
dotata di una certa autonomia, della seconda costituita ne, ed operante a più ampio raggio, mentre i giudici di merito
hanno escluso qualsiasi collegamento del sodalizio fiorentino con il gruppo mafioso facente capo a NI PE, sia
perchè l'avere la sentenza impugnata ritenuto che il clan in
questione non raggiungesse elevati livelli di pericolosità. e non fosse fermamente radicato nel territorio, stanti i nume-
rosi casi di denuncia e di opposizione all'attività dei sodali, escludeva ogni possibilità di ravvisare gli estremi
tipici del reato in questione. -
g) Quanto al reato di detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti di cui al capo c) il ricorrente critica la tesi
della Corte d'appello, secondo la quale in presenza di un'as-
sociazione a fini di traffico illecito di stupefacenti la
responsabilità per fatti di spaccio si estende inevitabilmen-
te a tutti i componenti dell'associazione. Si sottolinea che
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IVOU, O
A. SI RO la giurisprudenza è costante nel ritenere distinti il reato
associativo e i reati fine e le rispettive attribuibilità in
virtù del principio del carattere personale della responsabi-
lità penale, sicché per i secondi è necessaria la prova della partecipazione materiale o morale indipendentemente dalla accertata partecipazione all' organizzazione criminosa costi-
tuita per la consumazione di tali reati.-
h) Il ricorrente si duole altresi della ritenuta sussisten-
za dell'aggravante del carattere armato delle due associazio-
ni, rilevando che la solo presenza di una pistola a scopo indimidatorio nell'episodio RE e un trasferimento di armi
da Ravenna alla Sicilia , escludente quindi Firenze, non
disponibilita consentivano di affermare che il gruppo avesse di armi.-
Ha proposto altresi ricorso nell'interesse del UN l'avv. Pietro Fasulo, con atto comune al NI, esponendo i associativi motivi concernenti il concorso esterno nei reati e il concorso tra questi nei termini che si preciseranno trattando del ricorso del NI. Si deduce poi l'illogi-
cità della motivazione nella parte in cui attribuisce atten-
dibilità al collaborante BI RE, al OC, le dichiarazioni sono prive di riscontri e contraddette da cui quelle della moglie De LA IE, al SI, ai RE e
UG, anch'essi non credibili per alcune evidenti alla responsabilita falsità. Si critica inoltre l'affermazione di del UN per l'episodio NO, posto che la persona inte- ressata dal NO VA per l'aiuto da dare al fratello
MA era il IO e non il ricorrente, che si era mostrato
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A. SI RO C O del tutto disinteressato alla questione.-
5 - RO AR
Tribunale ha condannato il OL alla pena di anni I l di reclusione e E 85.000.000 di multa per il reato nove associativo di cui al capo a), per quello di violazione di
domicilio ed estorsione in danno di RE AT e UL e
1), per porto e detenzione illegali di armi ( capi h), i) ed assolvendolo dal delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso sub b) perché il fatto non sussiste e da
quello di detenzione e spaccio di stupefacenti sub c) per non aver commesso il fatto.-
La Corte d'appello determinava la pena in anni dodici di
reclusione oltre le pene accessorie già applicate in primo grado, ritenendolo colpevole anche dei reati di cui ai capi
b) e c) e applicando per quelli di cui ai capi h), i), ed 1),
la contestata aggravante prevista dall'art. 7 della legge n.
203/91.-
OL l'avv. На proposto ricorso nell'interesse del
Bamonte, il quale deduce: 1) violazione dell'art. PE
606 lett. b) per avere la Corte di merito affermato la re-
sponsabilita del OL per i reati associativi a titolo di concorso esterno, che non è configurabile, e per aver entrambe leinoltre ritenuto configurabile il concorso di figure associative previste dall'art. 416 bis c.p. e 74 t.u.,
ammissibile solo quando l'associazione abbia un programma criminale che non si esaurisce nel traffico di sostanze stupefacenti. Nel caso di specie la stessa sentenza impugnata
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A. SI RO ( limita tale programma per il sodalizio esaminato alla sola attività nel campo della droga, né risulta che tale gruppo abbia trasmesso a terzi quel diffuso senso di timore e di
omerta richiesto dalla norma incriminatrice, contraddetto anzi dalle numerose dissociazioni e dai comportamenti reatti-
vi di alcuni utenti;
2) violazione dell'art. 606 lett. b) in
relazione all'art. 671 e 620 lett. h) c.p.p. per non avere la
Corte d'appello ritenuto il giudicato per i reati associativi in presenza della sentenza del Tribunale di Ravenna, divenuta irrevocabile, che aveva assolto il OL dagli stessi fatti;
comunque per non aver valutato esattamente se tali rientrassero nell'attuale imputazione, non potendosifatti affermare che il ricorrente possa essere stato partecipe di
una associazione costituitasi a Ravenna, dalla quale è stato
assolto, e contemporaneamente essere considerato partecipe della medesima associazione con ramificazioni in Toscana.-
Per il OL ha proposto ricorso anche l'avv. Vincenzo
Trantino, com motivi comuni al OM. Il ricorrente lamenta anzitutto il mancato accoglimento dell'eccezione d'incompe-
tenza territoriale, fondata sul fatto, riferito dal Trubia,
il gruppo in questione è affiliato al clan NI, che che voleva far lavorare in Toscana i suoi componenti. Ci si duole che la Corte non abbia ammesso la perizia fonica, dando poi scontato un risultato incerto, che tale ben poteva non per essere. Si sottolinea la mancanza di attendibilità di coimpu-
tati e testi, evidenziata da varie contraddizioni ed incer- In particolare, tezze. e la carenza di riscontri obiettivi.
quanto ai reati associativi e a quello di detenzione e spac-
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IVICU. O
A. SI RO cio di stupefacenti, si evidenzia che le testimonianze rela-
tive agli episodi specifici costituiscono solo indizi di tali reati, mentre le dichiarazioni del BI, non valutate approfonditamente nella loro intrinseca attendibilità, sono prive di riscontro oggettivo. Si lamenta altresi che i giudi-
ci di merito non abbiano motivato sugli elementi costitutivi
del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e parimenti non hanno
trattato la genesi dell'associazione e il ruolo partecipativo di ciascuno degli imputati. -
GHINI IVANO6 -
Il GH, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 73 10 comma testo unico n. 309/90, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso illecita-
mente riceveva da IO PE e altri membri dell'orga nizzazione a questi facenti capo, eroina destinata allo spaccio che poi effettivamente vendeva a terzi, in Firenze e
Campi Bisenzio, dal giugno 1991 fino a tutto il 1991 (capo
b1)), veniva condannato dal Tribunale, in concorso delle
attenuanti generiche, alla pena di anni sei e mesi sei di
reclusione e L 45.000.000 di multa. La Corte d'appello, su
impugnazione dell'imputato che aveva lamentato la mancata
applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73 50 comma
t.u., ritenuta detta attenuante, determinava la pena in anni
tre e mesi sei di reclusione e E 5.000.000 di multa, sosti-
tuendo, di conseguenza, alla pena accessoria dell'interdizio-
ne perpetua dai pubblici uffici, quella temporanea e riducen-
do le altre alla durata di un anno. -
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VILU 02 A. SI RO Con il ricorso proposto personalmente, il Ghini lamenta l'errata applicazione della legge penale sulla valutazione
della prova, evidenziando il vizio logico in cui sono incorsi
i giudici di merito, dando da un lato credito alla parola del
PR NY ( ritenuto peraltro dal ricorrente teste imputato di reato connesso o collegato) in punto di responsa-
considerandolo esagerato nell'accusabilita e dall'altro quanto all'entità della droga spacciata.- 7 UN IS
I l LU è stato condannato dal Tribunale alla pena di anni dieci di reclusione e E 90.000.000 di multa per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del t. u. 309/90 (capi a e c)) nonché per il reato sub d) (tentata estorsione continuata
aggravata in danno del OC), assolto dal reato di
associazione di stampo mafioso sub b) e da quello di porto e
detenzione illegale di armi sub e) perchè i fatti non sussi-
stono.
La Corte d'appello, ritenuta la responsabilità anche per il reato di cui all'art. 416 bis nonché per quello di cui entrambe nella forma della partecipazione, all'art. 74,
aggravanti di cui al 30 comma, ritenuta per il escluse le capo d) l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91,
ferme le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle
aggravanti, determinava la pena in anni undici e mesi sei di
reclusione. -
15
A. SI RO ricorso nell'interesse del LU l'avv. Diego Propone
Mongio, che con un primo motivo denuncia l'omessa motivazione in ordine alla partecipazione ai delitti associativi, poiché
la Corte di merito, nell'enucleare le prove di tali reati ha
riferimento ad episodi ai quali il ricorrente ė del fatto tutto estraneo, fatta eccezione per il tentativo di estorsio-
ne in danno del OC, che da solo non prova tale partecipazione. Non si è poi tenuto conto della condizione di tossicodipendente del Lunardi che è incompatibile con la
qualità di associato ad un tal genere di sodalizio e della particolarità di un mafioso che viene percosso da chi lo accusa di avergli rubato una collanina d'oro.-
sulla Con un secondo motivo si deduce l'omessa motivazione richiesta di assoluzione dal reato di detenzione di stupefa-
di centi per uso personale e di applicazione dell'attenuante cui al 50 comma dell'art. 73 ( si adduce che il Lunardi ė stato condannato per tale reato per cui venne arrestato,
fatto che sarebbe diverso da quello della contestazione e per cui la doglianza risulta priva di motivazione).-
Con un terzo motivo si lamenta il difetto di motivazione sulla mancata applicazione della diminuente di cui all'art.
442 c.p.p., tale non potendosi ritenere quella "cumulativa",
unica per tutti gli imputati che richiesero in sede di udien-
preliminare il giudizio abbreviato, non avendo la Corteza spiegato in base a quali acquisizioni dibattimentali era mutata la posizione del LU. - 8 CC SE
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WICE DE
A. SI RO In primo grado il IO ha subito condanna ad anni diciot-
di reclusione e E 200.000.000 di multa per gli stessi to reati ascritti al UN con esclusione della tentata violen-
za privata in danno di SI NI e di NO IE e Giovanni (capi f) e m)). In sede di appello la pena ė stata
determinata in anni tredici di reclusione con pronuncia analoga a quella del UN quanto a qualificazione di mera
partecipazione per il reato ex art. 74 e a responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p..- Nell 'interesse del Nuccio sono stati proposti ricorsi
dall'avv. Danilo Ammannato e dall'avv. Emilio Macari.-
Il primo deduce anzitutto violazione di legge e carenza di
motivazione in ordine all'affermata sussistenza del reato di
associazione per delinquere di stampo mafioso, dedotta esclu-
sivamente da alcuni episodi di costrizione a pagare debiti di droga, fenomeno questo tipico dei rapporti tra fornitore e
tossicodipendente e non certo espressione di quel generaliz-
caratteristico dellazato fenomeno d'intimidazione che fattispecie criminosa ex art. 416 bis, del resto escluso
quando contraddittoriamente dalla stessa sentenza impugnata,
quella vi si afferma che "l'associazione a fine di spaccio e di tipo mafioso non hanno attinto nella loro concreta esi-
stenza clamorosi livelli di pericolosità e neppure un compiu-
to radicamento nell'ambiente".-
Con un secondo motivo si deduce analogo vizio per quanto attiene all'affermata partecipazione del IO ad entrambi i reati associativi. Si rileva che i singoli episodi di minacce
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NICE.
A. Spinos: RO i ON generiche non sono dimostrativi di tale partecipazione.
Quanto ai fatti in danno del OC, le dichiarazioni di costui non potevano essere ritenute attendibili nei confronti del Nuccio se non lo sono state per le accuse rivolte ad altri coimputati che sono stati prosciolti. Nė poteva farsi
ricorso al metodo intimidatorio quale riscontro alle suddette dichiarazioni, poiché tale metodo era appunto da dimostrare
attraverso l'episodio OC ed altri analoghi. Neppure
poteva essere ravvisato un riscontro nella testimonianza di
De LA IE che in aula non ha riconosciuto il IO
e gli altri che con lui si accompagnavano in occasione della visita a casa. Per quanto poi attiene specificamente ai reati asssociativi, le dichiarazioni del OC circa presunte confidenze al riguardo ricevute dal IO, oltre a non
essere attendibili, sono inutilizzabili in virtù del disposto dell'art. 62 c.p.. Si critica altresi l'affermazione che le dichiarazioni del Trubia "...disegnano un quadro generale....", astrazioni poiché ciò significa procedere ad metafisico da singoli episodi e dare una convalida di tipo considera alla parola del collaborante. In particolare si
provato il possesso di un cospicuo quantitativo di stupefa-
sola di- cente da parte dell'associazione sulla base della chiarazione de relato del BI secondo la quale il Salini-
tro avrebbe nascosto tale quantitativo nel ravennate. -
Con un terzo motivo si deduce vizio di motivazione e viola-
zione di legge anche in ordine ai reati di cui ai capi d),
e), h), i),1), sottolineando la mancanza di una seria valuta-
zione critica delle dichiarazioni del OC e del RE
18 e la mancanza di riscontri obiettivi, in particolar modo per quanto attiene alla disponibilita di armi, riferita dal
BI, ma non confortata dalla sola corrispondenza alla
realtà della descrizione dell'abitazione di AN RI,
dove sarebbero state occultate le armi, e da una fotografia che non prova, in mancanza di rilievi tecnici, che il foro in una parete della camera da letto dell'AN, ivi rappresen-
tato, sia prodotto da arma da fuoco.-
L'avv. Macari deduce: 1) erronea applicazione dell'art. 416
c. p., che prevede una condizione di assoggettamento bis particolarmente intensa, perdurante e diffusa, il che non si riscontra I nella fattispecie concreta in esame, posto che il
OC non esita a negare il pagamento per ben due volte pur disponendo del danaro, il LU, pur essendo un asso- ciato viene impunemente picchiato da TT per il supposto si verifichi alc furto di un braccialetto, senza che una da parte del clan, e NO IE non esita a sua reazione volta ad ingiungere perentoriamente al pericoloso Biundo
PE di intervenire in favore del fratello arrestato;
2)
erronea applicazione dell'art. 74 t.u., poiché non si indica-
no gli elementi costitutivi di tale reato, né l'esistenza di un pactum sceleris, del dolo specifico e della ripartizione dei ruoli tra i vari partecipi. Le dichiarazioni del Trubia
non possono costituire il fondamento del giudizio di colpevo- lezza se non sono state credute a proposito di altri imputa-
ti, che sono stati assolti;
del pari prive di valenza proba- toria 10 sono quelle del PR, che la stessa Corte
tendente all'enfatizzazione, e quelle del afferma essere
19
?
A. Spinos: RO
A
I
O
D
O
T Bocchicchio che fa riferimento a pure e semplici confidenze ricevute dagli imputati circa l'appartenenza ad un temibile
organizzazione; 3) mancata assunzione di prove decisive,
quali i confronti del ricorrente con il BI, il Bocchic-
chio, il RE e il PR, nonché la perizia grafica sul quaderno sequestrato;
4) nullita dei decreti autorizzativi
delle intercettazioni telefoniche per difetto di motivazione
e conseguente inutilizzabilità delle stesse.-
9- IF AN
La Corte d'appello ha confermato la condanna del Pantiferi
a mesi otto di reclusione e L 3.500.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 commi 10 e 50 per aver ceduto cocaina a Burei UL ( capo ol), sulla scorta delle dichiarazioni del RE e della confessione dell'imputato. -
Ricorre per cassazione il NT lamentando con un primo motivo che non era stata raggiunta la prova della sua respon-
sabilita e con un secondo che doveva essergli concesso il
beneficio della sospensione condizionale della pena ricorren-
done gli estremi.-
10 PA AL
Condannato dal Tribunale alla stessa pena del GH per il reato sub p1) per reato analogo (artt. 81 cpv c.p., 73 10 comma t.u.) commesso nello stesso periodo, il GI si
vedeva determinata la pena dai giudici di appello in anni tre e mesi sei di reclusione e ± 5.000.000 di multa con il con-
corso dell'attenuante del fatto di lieve entità.-
20
IVIDU. 02 A. SI RO Con ricorso per cassazione proposto dall'avv. Antonino
Filasto si denuncia la nullita della sentenza impugnata in quanto fondata sull'esame testimoniale di NY PR,
che invece avrebbe dovuto essere assunto ai sensi dell'art. 210 c.p.p. in quanto imputato di reato connesso, non potendo- si negare connessione o, al limite, collegamento, specie sotto il profilo probatorio, tra i fatti del presente proces- So e quelli per i quali il PR il Parigi ed altro individuo vennero arrestati il 24 settembre 1991 per deten- zione di modesto quantitativo di stupefacenti e assolti dal
Tribunale di Firenze con sentenza del 31 marzo 1994, tanto più che la suddetta data rappresenta il punto cronologico di partenza della presunta attività di spaccio del ricorrente.
Poiché l'attività di procacciamento della droga da parte del
PR e del GI per uso personale prima del 24 set-
probato- tembre 1991 appare strettamente collegata sul piano rio all'accusa a carico del secondo, era innegabile che il primo avrebbe dovuto essere esaminato ex art. 210 c.p.p. e
non come teste, donde l'inutilizzabilità delle sue dichiara-
zioni, sulle quali soltanto si basa la decisione della Corte
di merito.-
Con un secondo motivo si deduce carenza e contraddittorieta della motivazione, avendo i giudici di merito ritenuto credi-
bili le dichiarazioni del PR nonostante la loro inat- tendibilitá in ordine ai quantitativi di droga esitata
omettendo di valutare adeguatamente, alla luce dell'episodio del 24 settembre 1991, una volta circoscritti gli episodi di
21
12
MIUU. DE
A. SI - RO cessione da parte del GI al solo PR, la condotta del teste e dell'imputato, che si concretava in un procaccia-
mento in comune di eroina da utilizzare per uso personale.-
11 - NO AI
I l OM è stato condannato dal Tribunale, in concorso delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena di anni diciotto di reclusione e E 200.000.000 di multa
per i reati di associazione per delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio degli stessi,
tentata estorsione in danno del HI, violazione di domicilio ed estorsione consumata in danno di RE AT e
UL, detenzione e porto illegale d'armi, tentata violen-
za privata in danno di NO IE e NO VA ( capi a), c), d), h), i), 1), ed m)). La Corte d'appello lo 'ha ad associazioneritenuto colpevole anche di partecipazione mafiosa ed ha determinato la pena in anni quattordici e mesi
sei di reclusione. -
Con il ricorso per cassazione l'avv. Gustavo Leone lamenta
che la Corte d'appello abbia fondato il giudizio di responsa- bilita sulla base di dichiarazioni di testi e coimputati allegate al fascicolo del dibattimento ex art. 503, 500 e 210
c.p.p., contenenti anche individuazioni fotografiche del
ricorrente, che non possono mai essere utilizzate come prove, ma solo per le immediate prosecuzioni delle indagini. In
particolare il OM è stato coinvolto nell'episodio Bochic-
22
C O A. SI RO ! chio solo perché da costui individuato in fotografia, in occasione delle dichiarazioni rese in sede di indagini, e non perché da costui conosciuto in precedenza anche solo per nome e cognome o per caratteristiche fisiche. Identiche conside-
razioni vengono svolte per l'episodio RE, in cui del pari il giudizio di colpevolezza fa leva su accuse mosse dalle
vittime ad una persona che non si conosce e viene individuata in fotografia. Anche per l'episodio NO si ė proceduto nello stesso modo, sottolineandosi altresi che la Corte non
ha tenuto conto del mancato riconoscimento del OM da parte del NO in dibattimento, che smentiva cosi la prece-
dente individuazione. Rimanevano cosi le sole dichiarazioni del collaborante BI, inidonee a provare la responsabilita in quanto prive di riscontri. Allorquando la Corte afferma
che i testi e i coimputati conoscevano già le persone indivi- duate, ignorandone solo i nomi, omette di fare specifico riferimento ai dati somatici o ai soprannomi indicati dagli stessi per dimostrare tale pregressa conoscenza. Si rileva
altresi l'inutilizzabilita delle dichiarazioni del NO
di IE in mancanza di lettura o di esplicita declaratoria utilizzabilità. Con un secondo motivo si lamenta che i giudici di merito
abbiano affermato la responsabilita del ricorrente per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti per il solo
fatto della partecipazione al reato associativo, cosi violan-
do l'art. 110 c.p., ed omettendo più specificamente di moti-
vare in ordine alla partecipazione del DO all'episodio recupero della droga nascosta nel ravennate dal Salini- del
23
WILL. O
A. SI RO ( tro.-
Con il terzo motivo si rileva il difetto di motivazione in ordine alla richiesta applicazione dell'attenuante di cui
all'art. 114 c.p..- Con il quarto motivo si lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c. p. p., poiché i giudici di merito si sono
limitati ad una generica asserzione del rilievo delle acqui-
sizioni dibattimentali omettendo di prendere in considerazio- ne nello specifico quanto evidenziato nei motivi di appello per sostenere la definibilità della posizione del ricorrente allo stato degli atti, avuto riguardo alle singole prove raccolte in sede di indagini e alle risultanze del giudizio,
che nessuna rilevante incidenza hanno avuto sulle prime ( le
intercettazioni telefoniche non sono state prese in conside-
razione dalla Corte per la loro lacunosità e imperfezione, la maggior parte degli imputati di reati connessi si sono avval- si della facoltà di non rispondere, le contestazioni effet- tuate nel corso dell'esame dei testi e dei coimputati sono
scarsissime e di minima rilevanza, le deposizioni dei verba-
lizzanti non hanno modificato il quadro scaturente dagli atti di polizia giudiziaria allegati al fasciolo del pubblico ministero). Si rileva inoltre che non diversa era la situa-
zione processuale di altri coimputati per i quali venne applicato il rito abbreviato.- Il quinto motivo riguarda il giudizio di colpevolezza per
i l reato associativo di cui al capo a), oggetto di censura
dimostrazione della sia perche fondato solo sulla presunta
24 sussistenza dei reati-fine, che da soli non potevano provare l'esistenza di una associazione, sia perché gli elementi essenzialmente d'accusa a carico del ricorrente s'incentrano sulle inutilizzabili individuazioni fotografiche dei testi e
dei coimputati e sulle dichiarazioni del pentito BI prive di riscontri appunto perché le altre fonti probatorie sono
inutilizzabili.- Con un ultimo motivo si lamentano analoghi vizi quanto al
delitto di associazione mafiosa, evidenziandosi da un lato
l'esistenza di dichiarazioni accusatorie da parte delle che vittime di estorsioni e violenze private dimostra l'insussi- stenza della condizione di assoggettamento e di omerta che
qualifica detto reato, e dall'altro che l'asserita unica finalità dell'organizzazione, il traffico di stupefacenti,
identica a quella dell'altro reato associativo, non consente
di affermare l'esistenza di due associazioni.-
12 TR AR
Il NI, assolto in promo grado dagli addebiti conte-
statigli di cui ai capi a), b) e c) é stato condannato dalla Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione del pub-
blico ministero, in concorso delle attenuanti generiche, alla
pena di anni dieci e mesi sei di reclusione per tutti e tre i reati i primi due nella forma partecipativa.--
Propone ricorso per cassazione nell'interesse del NI l'avv. IE Fasulo, che articola i seguenti motivi: 1)
applicazione della legge penale per avere la Corte erronea ritenuto il concorso eventuale del NI nei reati asso
25
VILL D
A. SI RO
- ciativi, concorso la cui ammissibilità viene negata in dot-
trina e in giurisprudenza;
2) erronea applicazione dell'art.
416 bis c. p., la cui fattispecie criminosa può concorrere con quella di cui all'art. 74 t.u. solo quando la produzione o il traffico di stupefacenti non è l'unica finalità dell'associa-
zione e la cui sussistenza è inoltre di fatto esclusa dai
numerosi pentimenti verificatisi nel corso del processo;
3)
carenza totale di prova della partecipazione del NI ai reati associativi commessi in Firenze, smentita dallo stesso collaborante BI RE, che ha collocato l'attività
criminosa del ricorrente in Ravenna, come riconosce la sen-
tenza del Tribunale di questa città, che lo condannava per lo stesso reato ex art. 74 t.u. alla pena di anni tredici di
reclusione; 4) violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 671 e 620 lett. h) c.p.p., poiché erronemante la
Corte d'appello ha ritenuto la sussistenza di due distinte
associazioni, una in Firenze e l'altra in Ravenna, mentre in
realtà si tratta di un solo sodalizio, ond'è che il NI
è stato condannato due volte per gli stessi fatti;
5) manife- sta illogicita della motivazione nella parte in cui sono state ritenute attendibili le dichiarazioni del collaborante
BI RE, contraddittorie in molti punti e arricchite di alcuni particolari solo a distanza di tempo, prive di riscontri obiettivi.-
13 TR AS
I l BI è stato condannato dal Tribunale alla pena di
nove di reclusione e E 85.000.000 di multa per i reati anni
26
A. SI RO di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nonché di violazione di domicilio ed estorsione in danno di RE AT e UL e di detenzione e porto illegale d'armi; è stato assolto dal delitto di associazione
mafiosa perché il fatto non sussiste e da quello di detenzio- ne e spaccio di sostanze stupefacenti per non averlo commes-
so. La Corte d'appello, mentre lo assolveva da questi ultimi
reati, lo condannava anche per il delitto di cui all'art. 416
generiche, bis e, in concorso delle già concesse attenuanti determinava la pena in anni dieci e mesi sei di reclusione. - ricorso per cassazione nell'interesse delHa proposto
BI l'avv. PE Bamonte, che prospetta gli stessi motivi del ricorso in favore del OL, evidenziando che per il BI, condannato in primo grado dal Tribunale di
Ravenna per gli stessi fatti, non vi è alcuna prova che abbia preso parte ad attività criminali consumatesi nella zona di
Firenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Trattazione dei motivi comuni ad alcuni ricorrenti 1.1 - La decisione con la quale la Corte d'appello ha riget-
tato l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di
Firenze, riproposta in questa sede dal OL e dal Roma-
non può non trovare conferma, in quanto corretta nella no,
valutazione dei presupposti di fatto e nei principi giuridici
27
D
A. SI - RO posti a suo fondamento. -
l'appartenenza di alcuni degli attuali ricorrenti Invero
NI, cioè all'associazione di stampo mafioso al clan facente capo ai componenti della famiglia NI, operante in Sicilia, riferita dal collaborante BI RE e
confermata da una ordinanza cautelare emessa dal GIP di Firenze nei confronti di NI PE e altri otto per
gli stessi reati associativi e per quello di detenzione e
spaccio di stupefacenti commessi in concorso con gli attuali
deter- imputati, in Firenze e comuni limitrofi, non potrebbe minare la competenza dell'autorità giudiziaria di Caltanis-
essendo questo il luogo di operatività del sodalizio setta,
siciliano, diverso e ben distinto da quello operante nel
territorio fiorentino, ove erano stati mandati a "lavorare"
alcuni affiliati, costituenti un nucleo nuovo comprendente anche altri componenti estranei alla famiglia NI. Non vi
ė dubbio, infatti, che la costituzione di un gruppo criminale associato, operante in un determinato territorio con caratte- re di autonomia decisionale ed operativa, da parte di una
associazione criminosa già precedentemente operante in altra
parte del territorio, allo scopo di estendere il proprio campo d'influenza, determina la configurabilità di una diver- sa ed autonoma fattispecie associativa. Esattamente poi osserva la Corte che non riveste alcuna rilevanza il fatto che il processo relativo alla predetta ordinanza cautelare
sia stato celebrato solo per i reati attinenti agli stupefa-
centi, avendo il P.M. separato il procedimento relativo al
reato di cui all'art. 416 bis c.p. e trasmesso gli atti a
28 Caltanissetta, peraltro in contrasto con la disciplina at-
trattiva in materia di competenza del reato più grave, nella
specie quello di cui all'art. 74 aggravato ai sensi del 40
comma, per il quale l'organo dell'accusa ha ritenuto la
competenza territoriale di Firenze.-
- Infondato è altresi il motivo di ricorso del UN, 1. 2
e del OL, del IO, del OM, del NI del
BI concernente il ritenuto concorso del reato di associa- zione per delinquere di stampo mafioso e quello di cui
all'art. 74 t.u. 309/90. Invero, sul piano astratto dei
principi, tale ultima norma incriminatrice non si pone in
416 rapporto di specialità rispetto a quella di cui all'art. bis c.p., poiché i due reati si distinguono nettamente, il primo essendo caratterizzato dal metodo mafioso, assente nel secondo, che invece contiene un elemento specializzante solo
rispetto al delitto ex art. 416 c.p., costituito dalla natura dei reati-fine. Ciò significa che tra le due norme incrimina- trici esiste un rapporto di specialità reciproca, che non consente l'applicazione del principio sancito dall'art. 15
ma rende configurabile il concorso formale tra i duec.p.,
reati. Pertanto un sodalizio criminoso non mafioso finaliz-
zato al traffico di sostanze stupefacenti configura il reato ex art. 74 e non anche quello di cui all'art. 416 c. p., ma
una organizzazione avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis c.p. che si dedichi a detto traffico, rientra di entrambe le fattispecie criminose ( v. anche nell'ambito n. 6992, rv. 190640, Altadonna e Cass. Sez. I, 16.6.1992,
29
CE D2
A. SI RO altri).-
Sul piano fattuale i giudici di merito hanno accertato,
soprattutto sulla scorta della acclarata responsabilità per i reati fine e delle dichiarazioni accusatorie del collaborante
BI RE, che il sodalizio operante in Firenze, di
cui erano partecipi i ricorrenti ( a tale titolo ė stata
la loro responsabilita e non quali concorrentiriconosciuta esterni, come pretendono alcuni ricorrenti) oltre ad
peressere connotata dagli elementi tipici dell'associazione delinquere (pactum sceleris, affectio societatis, organizza-
zione di uomini e mezzi rudimentale ma efficiente, disponibi-
lita di mezzi economici, autovetture, telefoni cellulari e appartamenti in vari comuni) e dalla finalità dello spaccio di sostanze stupefacenti, in concreto realizzata, aveva
altres le caratteristiche dell'associazione mafiosa, poichè
si assicurava il profitto con il sistematico ricorso alle
minacce e alla violenza, mirava ad imporsi nell'ambiente con
1'intimidazione, presentandosi esteriormente come un gruppo specifiche compatto, aggressivo e arrogante, non solo nelle occasioni delle forniture della droga e delle successive
riscossioni, ma anche in altre, si da conseguire il risultato di una effettiva intimidazione nell'ambiente e di una diffusa omertá, della quale si erano avvertiti i sintomi sia nel
corso delle indagini preliminari, sia nel dibattimento. -
La motivazione al riguardo adottata dalla Corte territoria- le enuclea ed approfondisce tutti i temi probatori offerti
dagli atti processuali, attinenti alle circostanze dei singo-
li reati fine e a tutte le altre emerse, e non consente di
30
1 . O
A. SI RO ravvisare alcun vizio logico o giuridico nel complesso argo-
l'esistenza del sodalizio mentativo diretto a dimostrare fiorentino, la sua finalità e la sua natura mafiosa.-
Nė vale richiamarsi al fatto che alcune delle vittime dell'intimidazione abbiano collaborato con la giustizia,
riferendo le condotte criminose poste in essere ai loro conseguimento danni, poichè è di assoluta evidenza che il solo parziale dello scopo della creazione di un clima di omertà non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p., per il quale è sufficiente che un tale clima in un determinato ambiente si sia determinato quale conseguenza della forza intimidatrice del vincolo associativo, a nulla rilevando che in un momento successivo il muro omertoso venga parzialmente o del tutto infranto.-
Neppure è ravvisabile contraddizione nell'impugnata sen-
tenza tra l'affermata sussistenza dell'associazione di tipo giudi-mafioso e la motivazione che sottende la conferma del zio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravan-
giustificata con i limitati livelli di pericolositàti, del sodalizio e con il non compiuto radicamento nell'ambiente,
elementi che riguardano il maggiore o minor grado di inciden-
za criminale del reato e non certo la sua sussistenza. -
Quanto sinora detto è sufficiente a dimostrare l'infonda-
la tezza della critica mossa da alcuni ricorrenti, secondo quale la Corte di merito non avrebbe motivato sugli elementi
costitutivi di entrambi i reati associativi.-
1. 3 Manifestamente infondato é il motivo con il quale
31 1'AN, il LU e il OM deducono il difetto di in ordine alla mancata applicazione della dimi- motivazione nuente di cui all'art. 442 c.p.p.. Infatti i giudici di
merito hanno spiegato che non sussistevano le condizioni per la celebrazione del giudizio abbreviato nei confronti dei predetti ricorrenti, poiché le acquisizioni probatorie dibat-
timentali, sia per il numero che per la rilevanza intrinseca, sono risultate decisive. Trattasi di giudizio di merito
insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivato. Va comunque rilevato che, a tutto concedere, si potrebbe una ipotesi di motivazione insufficiente, inversare in riferita a ciascuna posizione, vizio non più quanto non deducibile in sede di legittimità. D'altra parte il Romano,
pur nella maggiore articolazione della sua critica, fa rife- rimento a singoli aspetti delle risultanze delle indagini e
di di quelle del dibattimento nel loro complesso, omettendo evidenziare l'addotta inutilita del dibattimento con riguardo ai dati probatori che specificamente lo riguardano;
sicché il motivo de quo non si sottrae ad un giudizio di genericita,
come del resto, e a maggior ragione, quello dell'AN e del LU.— 4- Manifesta è poi l'infondatezza del motivo concer- 1.
l'aggravante della disponibilità di armi da parte del nente sodalizio dedotto dal UN e dal IO, avendo i giudici di merito logicamente desunto la sussistenza di tale aggra-
vante dall'uso di un'arma nel corso delle minacce al RE
VA e dal trasferimento di mitragliette, pistole e bombe
32
1000. OL
A. SI RO i a mano da Ravenna a Firenze, nella casa di AN RI,
amante del IO ( e non alla Sicilia, come afferma il ricorrente), riferito dal collaborante BI RE, la affermazione, concernente una pistola con silenziatore cui provata in quella occasione, che aveva provocato un foro in
un muro della camera da letto, trovava conferma nelle indagi-
ni svolte al riguardo dalla polizia giudiziaria, che di tale
foro, di sicura provenienza da arma da fuoco, aveva constata-
to l'esistenza, effettuando anche rilievi fotografici.-
1.5 - I ricorrenti hanno contestato l'attendibilita del peraltrocollaborante BI RE, in ordine alla quale i giudici di merito si sono soffermati con argomentazioni
esauriente, immuni da vizi logici o giudirici. Hanno eviden-
ziato l'affidabilità delle motivazioni dal predetto addotte a della sua collaborazione e la coerenza logica spiegazione delle sue dichiarazioni, onde emerge il quadro di una realta
riscontrata da una serie innumerevole di elementi esterni,
quali le dichiarazioni di testi e coimputati riguardanti i singoli fatti di cessione di stupefacenti e gli episodi conseguenti, il fermo in Ravenna il 9 estorsivi ad essi ottobre 1991 di lui e del OL e del OM e conseguen-
te sequestro di ingente somma di danaro, la presenza, accerta-
ta dalla polizia giudiziaria, del IO e di BI ZO intenti a fare ricerche in una pineta il 24 ottobre 1991, la
(v. fuga di BI UA a Montecatini, e cosi di seguito pag.35 e 36 della sentenza impugnata).-
33
LUU. Of
A. SI RO. 1 I singoli ricorsi
2
1
2.1 ALLEGRETTO
Il primo motivo di ricorso, concernente la refonsabilità, destituito di fondamento. La Corte ha fondato il giudizio ė
di colpevolezza sulle dichiarazioni dei coimputati Tribbioli
che l'Alle- e Li LS, che hanno concordemente affermato gretto, oltre ad aver fornito direttamente eroina al secondo,
interpose come intermediario tra i predetti e il gruppo si siciliani (IO, OM, UN) per la cessione di dei vari quantitativi di eroina ai fini della successiva vendita
a terzi. Di tali dichiarazioni è stata valutata l'attendibi-
lità intrinseca, ne è stato valorizzato il significato di
reciproco riscontro, secondo quanto costantemente sostenuto
da questa Corte, ne è stato ulteriormente indicato un riscon-
tro nelle altre acquisizioni probatorie che dimostravano quel particolare modo di procedere del clan di vendere a credito
gli stupefacenti e di assicurarsene poi il pagamento con mezzi coercitivi. L'impugnata sentenza non merita censura
alcuna sul punto nė sul piano logico nè su quello giuridico.-
Del pari infondato è il secondo motivo. In ordine all'atte-
nuante di cui all'art. 73 5o comma i giudici di merito hanno
spiegato che il fatto non poteva essere considerato di lieve
idonee, entità, poichè le modalità della condotta erano
34
A. SI RO tramite la prospettazione di lauti guadagni, a promuovere una attività di spaccio da parte di altri. L'aver più diffusa che, a parte la fornitura di dieci grammi di evidenziato
BB, non si hanno precise indicazioni eroina al sull'entità dello spaccio esercitato dall'LL diretta-
mente, non è in contrasto con il precedente giudizio, poiché,
a prescindere dalla considerazione che tale ultima circostan-
za aveva riguardo alla valutazione per la determinazione della pena e non riguardava quindi l'attenuante in esame, la
Corte ha tenuto conto, a tale fine, non tanto dei quantitati-
vi di droga ceduti ( uno dei quali già di per sè escludeva la possibilità che si trattasse di fatto lieve), quanto del
contribuito complesso delle modalità della condotta, che ha ad incrementare l'attività illecita dell'associazione e a facilitare la diffusione del consumo di droghe pesanti.-
2.2 AN
Anche il ricorso dell'AN non può trovare accoglimen-
to. In ordine al primo motivo si rileva che la Corte territo- riale ha confermato il giudizio di responsabilita per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti con
alla consegna di droga al RE Renato, quale riferimento accertata nei fatti che hanno visto coinvolto risultava quest'ultimo. -
I 1 terzo motivo é manifestamente infondato, poichè a la
Corte territoriale non si è sottratta all'obbligo di motiva-
zione in ordine alla questione della sussistenza dell'atte-
35 dinuante del fatto di lieve entità, ritenendo correttamente doverla escludere per la diffusione e l'entità dello spaccio di stupefacenti e per metodi seguiti per attuarlo, con
riferimento a quanto accertato in relazione ai vari e molte-
plici episodi delittuosi contestati, concernenti cessioni di
droga e fatti di violenza da tali cessioni motivati e comun-
que ad esse connesse.-
2.3 LL
Si tratta all'evidenza di un ricorso inammissibile, in quanto il primo motivo è del tutto generico, limitandosi all'apodittica affermazione dell'inesistenza di prove. della
responsabilità, mentre il secondo, pur esso generico, deduce una questione di mero fatto, su un punto della decisione il
-
diniego dell'attenuante del fatto di lieve entita adeguata-
-
mente motivato. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna alle spese e al pagamento dell'equa somma di E
1.000.000 in favore della cassa delle ammende. -
2.4 UN
La doglianza, concernente la tentata estorsione in danno di AU OC, é infondata. I giudici di merito hanno
infatti esaurientemente motivato in ordine all'attendibilita coerenza nel del OC, rilevandone la conformità e al P.M. in riferire, nel corso delle dichiarazioni rese cinque diverse occasioni, i termini esatti, e le modalita e
circostanze di tempo e luogo, delle minacce e delle violenze
subite ad opera del UN e dei suoi amici, dirette ad otte-
36
IVING. OL A. SI RO nere il pagamento dei sei milioni loro dovuti per la pregres- sa fornitura di 50 grammi di eroina;
hanno altresi dato
logica spiegazione all'unico contrasto tra tali dichiarazio-
ni, che riguardava esclusivamente il numero degli aggressori,
questione che non coinvolge il ricorrente, che figura sempre presente nei tre interventi coattivi;
hanno inoltre dato conto del perché la De LA dovesse considerarsi reticente
quando disse di aver saputo dal marito della visita mattutina in casa del UN e degli altri e di non aver assistito di
persona all'episodio, fermo rimanendo il carattere di riscon-
tro di dettá testimonianza alle dichiarazioni del OC
nella parte in cui costituivano conquesto;
hanno correttamen-
valenza indiziaria confermativa al consueto te attribuito dei partecipi dell'associazione nel dare a modus operandi credito la droga e pretenderne poi il pagamento con mezzi
coercitivi. Non è ravvisabile pertanto il denunciato vizio
motivazionale e non risulta in alcum modo violata la regola dettata dall'art. 192 3o comma c.p.p. .-
Analoghe considerazioni sono a farsi per il motivo di ricorso attinente all'episodio SI. La Corte, dopo aver
precisato che il SI assume nei confronti del UN la
qualità di teste e non di coimputato, in quanto accusato di
aver acquistato droga solo dal RE UL (capo U1)), ha
anche valutato adeguatamente l'attendibilita del dichiarante sulla scorta dell'episodio di cui ai capi h), i) ed 1) (reati in danno dei RE, la cui realtà storica, in altra sede dimostrata, non poteva non costituire conferma della veridi-
cita di quanto il predetto andava affermando a carico del
37
A. SI RO UN, di aver cioè ricevuto da costui minacce di morte per telefono qualora non lo avesse messo in contatto con RE
UL, dal quale, pretendeva il pagamento di una fornitura
di droga).-
Ad identiche conclusioni deve pervenirsi in ordine al reato di violazione di domicilio. Avendo la Corte di merito accer- tato che, dopo il consenso prestato dal RE Giuliano al
solo DO ad entrare nella sua casa, vi si introdussero con il DO altre persone, che procedettero all'azione di forza
a mano armata, bene ha ritenuto configurarsi il reato di cui
all'art. 614 c.p., posto che l'introduzione delle altre
persone avvenne invito domino e la condotta tenuta dal ricor-
rente, trattenutosi nella abitazione con un proposito ostile,
comportava implicitamente il dissenso del titolare del dirit-
to.-
alla doglianza relativa all'estorsione di cui al Quanto
capo i) e al connesso delitto di porto e detenzione d'arma,
che trattasi di una censura su valutazioniva rilevato di merito che la Corte territoriale ha enucleato dalle prove raccolte, con argomentazioni immuni da vizi logici, anche per quel che riguarda la finalità delle minacce, dirette ad
ottenere, secondo quanto accertato in sede di merito, il pagamento del debito del RE AT.-
Anche il motivo di ricorso riguardante il reato di violenza privata tentata commesso in danno di NO IE, nella sua prima parte si risolve in una censura di mero fatto della
sentenza impugnata, immune su questo punto da vizi motivazio-
nali. La Corte ha infatti ricostruito l'episodio sulla scorta
38 delle deposizioni dei testi NO VA e IE e del collaborante BI RE, queste ultime del tutto con- formi sullo svolgimento del colloquio durante il quale il
ricorrente e il IO ingiunsero al NO IE di avver- tire il fratello che non avrebbe più dovuto telefonare per richiedere l'intervento degli associati in favore del NO
MA, arrestato, altrimenti gli avrebbero staccato la testa.
Ha spiegato inoltre che doveva ritenersi provata la presenza del BI RE in luogo del fratello UA, perchè
in tal senso del predetto BI non l'affermazione era in contrasto con quella del NO che aveva parlato di BI
UA per un evidente errore di persona dovuto alla somi-
glianza tra i due. Trattasi dunque di una valutazione adegua-
tamente motivata, insidacabile in questa sede. Manifestamente
infondata é poi la tesi riguardante il titolo del reato,
stanti i termini in cui risulta formulata la frase, esplici-
tamente diretta a coartare la liberta morale della vittima,
impedendole di ulteriormente intervenire presso il DO e
gli altri perchè aiutassero il fratello durante il periodo di detenzione. -
In ordine alla doglianza concernente i reati associativi,
va rilevato che i giudici di merito hanno affermato la respon-
sabilità del ricorrente sulla base della chiamata in correita del BI RE e del suo coinvolgimento nei reati- fine e negli episodi estorsivi, cioè su un coacervo probatorio di
indiscutibile valenza, ond'è che l'impugnata sentenza non merita censure sul punto.-
In ordine alla doglianza sub g), va rilevato che la sentenza,
39
C OL
A. SI RO impugnata ha evidenziato specifici elementi che denunciano la partecipazione del ricorrente ai numerosi episodi estorsivi e comunque di violenza, nonché a fatti specifici di cessione di
stupefacenti, donde emerge il suo coinvolgimento costante nel traffico di eroina e cocaina svolto dall'associazione.-
proposto dall'avv.Quanto al secondo motivo del ricorso Fasulo, ancora una volta si è in presenza di una serie di
censure di mero fatto, con deduzioni concernenti la valuta- zione della valenza probante degli elementi, dei quali si
chiede a questa Corte una inammissibile rivisitazione, e ció
anche per quel che riguarda l'affermazione di responsabilita per la tentata violenza privata in danno di NO IE e
NO Giovanni, in ordine alla quale i giudici di merito
hanno dato adeguato conto del pieno coinvolgimento del ricor-
rente. →
2.5 RO dall'avv. BamonteIl secondo motivo del ricorso proposto non può trovare accoglimento. Invero la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità per i reati associativi e per quello di spaccio di stupefacenti sull'episodio
RE, cui il ricorrente dalle testimonianze assunte risulta aver partecipato, e sulla circostanza, riferita dal Trubia
RE, del viaggio intrapreso il 9 ottobre 1991 dal pre-
detto con il OM e lo stesso BI per raggiungere Busto
Arsizio, ove i tre avrebbero dovuto pagare, con danaro rica-
vato dalla vendita di droghe da parte del gruppo fiorentino,
una partita di stupefacenti al Rinzivillo, consueto fornitore
40
IVICU. O
A. SI RO per conto del clan NI, circostanza che trova un riscon-
tro obiettivo nel fermo della loro auto da parte dei Carabi-
nieri proprio quel giorno e conseguente sequestro della somma di circa 23.000.000 in sede di perquisizione personale. Tali
dati di fatto risultano correttamente valutati dai giudici di merito quali prove univocamente e concordemente dimostrative
della partecipazione del ricorrente ai reati associativi
commessi in territorio fiorentino e all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere
dall'organizzazione.-
del Nessuna rilevanza può avere l'intervenuta assoluzione Collodoro per la partecipazione al sodalizio ravennate, che costituisce fatto del tutto autonomo rispetto a quello in esame, sia sul piano generale e astratto, come si dirà trat-
tando del ricorso del NI, ma altresi, nel caso di specie, su quello concreto, poichè gli elementi fattuali donde è stata desunta la responsabilità del ricorrente sono specificamente ricollegabili all'attivita criminosa dell'as
sociazione fiorentina e non a quella ravennate.-
Ne vi è spazio per condividere le critiche svolte nel
ricorso dell'avv. Trantino. Dell'incompetenza territoriale giá si è detto, mentre per quel che riguarda la perizia fonica sulle bobine delle intercettazioni telefoniche, la doglianza è del tutto inconferente, dal momento che i giudici di merito
hanno escluso la possibilità di avvalersi di tali intercetta-
zioni ai fini della decisione. La dedotta inattendibilita di
testi e coimputati è inammissibile in questa sede, poiché si
nella richiesta di una nuova e diversarisolve valutazione
41
ム
10 02
A. SI RO delle risultanze processuali, che la Corte territoriale ha adeguatamente vagliato (v.anche supra sub 1.5).-
2.6 GHINI
Il ricorso del Ghini ė inammissibile, poichè l'unico motivo di doglianza, concernente la responsabilità, non ė
prosciogli-stato proposto in appello. Né può farsi luogo al mento ex art. 129 c.p.p., poiché, come si rilevera trattando
del ricorso del GI, la Corte territoriale ha evidenziato gli elementi di prova a fondamento del giudizio di colpevo-
lezza. Il ricorrente va condannato, oltre che alle spese, al pagamento dell'equa somma di E 1.000.000 in favore della
cassa delle ammende. -
2.7 UN
l'affermata. re-Il primo motivo del ricorso, concernente sponsabilità per i reati associativi, è infondato, poiché la
Corte d'appello a tal fine ha tenuto conto non solo della
partecipazione del ricorrente all'episodio OC, ma
delle dichiarazioni del BI RE, che lo ha coinvolto nel sodalizio criminoso operante in Firenze e zone circostan-
ti. Sul punto pertanto l'impugnata sentenza non merita censu-
re, avendo fatto buon governo della norma di cui all'art. 192
30 comma c.p.p., in presenza di una chiamata di correo rite-
nuta intrinsecamente attendibile e riscontrata da uno speci-
fico fatto di rilevanza penale, sintomatico del coinvolgimen-
to del ricorrente nelle attività illecite del gruppo.-.
42
T IVICU. 02
A. SI RO Manifesta è poi l'infondatezza del secondo motivo, riguar-
dante il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di detenzione a scopo di spaccio di eroina e cocaina, posto che
l'imputazione relativa concerne l'acquisto, la detenzione, il trasporto di considerevoli quantitativi di tali droghe,
commessi in concorso con gli altri partecipanti all'associa-
zione, e non la detenzione della sostanza stupefacente di cui trovato in possesso all'atto dell'arresto. Di qui la venne manifesta infondatezza anche del terzo motivo concernente l'attenuante del 50 comma dell'art. 73.-
2.8 CC
I motivo del ricorso dell'vv. Ammannato attinente all'epi-
sodio OC propone censure di mero fatto della senten-
za impugnata, implicanti una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede. La Corte ha spie- gato, in maniera convincente ed esauriente, le ragioni dell'attendibilita intrinseca del OC, dando atto,
quanto all'attendibilità estrinseca, di una serie di elementi circa il modus operandi dei partecipi dell'associazione, che ben potevano fungere da riscontri.-
rilevato, a proposito Quanto ai reati associativi, va dichiarazioni del OC circa le confidenze al delle riguardo fattegli dal ricorrente, che il divieto di utilizza-
zione di cui all'art. 62 c.p.p. concerne esclusivamente le
dichiarazioni rese in sede procedimentale, secondo l'esplici-
43
PL 2
A. SI RO ta dizione di tale norma, che intende attribuire rilevanza probatoria alle sole dichiarazioni rese dall'imputato dall'indagato nella sede processuale, quando siano regolar-
mente acquisite con le prescritte forme, con divieto conse-
guente di fonti testimoniali surrogatorie o sostitutive di
documentazione formale, situazioneeventuale carenza di questa che evidentemente non si verifica allorquando le
dichiarazioni del teste hanno ad oggetto affermazioni dell'indagato o dell'imputato al di fuori del procedimento.-
Giá si è detto della motivata attendibilita del BI,
evidenziandosi in particolare che la Corte di merito, riguar-
do all'episodio del nascondimento di un cospicuo quantitativo di stupefacente in quel di Ravenna e della sua ricerca da
parte del ricorrente e di BI ZO, rilevava un ri-
scontro nella presenza, accertata dalla polizia giudiziaria,
predetti quello stesso giorno in una pineta deldei due ravennate, in atteggiamento appunto di ricerca. -
La doglianza proposta dall'avv. Macari, relativa all'assun-
ta nullità dei decreti di autorizzazione delle intercettazio-
ni telefoniche, è inconferente, in quanto la Corte di merito ha esplicitamente escluso la rilevanza probatoria di tali
intercettazioni, escludendole dalla propria valutazione. -
-
Quanto poi alla mancata assunzione di prove decisive
(confronti, perizia grafica), la Corte di merito ha dato
ampio conto delle ragioni che inducevano a ritenere, non solo non decisive, ma addirittura superflue le ulteriori prove perché richieste dalla difesa, quanto alla perizia grafica nella del libro contabile sequestrato non si è tenuto conto
44
VOL. 04
A. SI RO ricostruzione dei fatti, e quanto ai confronti sia perché non venivano indicati i punti di contrasto che avrebbero determi-
nato la necessità del mezzo di prova richiesto, sia perché la credibilità del BI era accertata anche per la presenza di riscontri. Su tale ultimo punto va comunque sottolineato che
l'ammissione di un mezzo di prova quale il confronto tra
imputato e testi rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale solo può valutare la necessità e rilevan- za di esso in relazione alle risultanze acquisite e alla
possibilita di esprimere un giudizio, allo stato di tali
risultanze, sull'attendibilità dei testi.-
In definitiva le critiche dei difensori, limitate ad alcuni punti del discorso argomentativo in tema di reati associati-
vi, non scalfiscono la motivazione dei giudici di merito, che hanno dato esatto rilievo alle dichiarazioni accusatorie del
BI con relativi riscontri ed alle molteplici ulteriori prove, relative alla partecipazione ai vari episodi di ces-
sione di stupefacenti e ai fatti estorsivi ai danni dei vari
compratori a credito della droga.-
2.9 IF
I l ricorso è del tutto generico poiché consta della mera
affermazione del non raggiungimento della prova dello spaccio
(che invece i giudici di merito hanno affermato risiedere sia nelle dichiarazioni del RE che nella confessione del ricorrente) e della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio della sospensio-
45
A. SI RO ne condizionale (che la Corte ha escluso perché il cumulo
della presente condanna e della precedente, sospesa, superava
la i limiti previsti dall'art. 164 c.p.). S'impone pertanto declaratoria d'inammissibilità con conseguente condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'e qua somma di E
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. -
2.10 PA Il ricorso ė infondato. Quanto al primo motivo la Corte
d'appello ha esattamente rilevato che non poteva ravvisarsi connessione о collegamento tra i fatti del 24 settembre e
quelli sub iudice, poiché risultava che la droga, di cui alla suddetta data il PR e il GI vennero trovati in
possesso, era stata acquistata da due tunisini e non dal
IO, dante causa del ricorrente per le forniture di droga riferite dal dichiarante, il quale quindi bene ha assunto la
veste formale di teste.-
Quanto al secondo motivo rientra nei poteri discrezionali
dell'attendibilità del giudice di merito la valutazione totale о parziale di un testimone, sempre che, in questo secondo caso, non vi sia contraddizione logica, il che non ė
nel caso di specie, poiché la Corte ha ritenuto che il Prima- tici fosse attendibile nella parte in cui asseriva che il
GI comprava droga dal IO e la spacciava quotidiana-
all'enfatizzazione mente, ma manifestasse una certa tendenza allorquando affermava che la vendita quotidiana si aggirava sulle cento bustine di eroina: enfatizzare significa dare una più ampia dimensione al fenomeno che si descrive, aumentare,
46
A. SI RO MUU. O e ciò ben puó logicamente conciliarsi con una realtà storica
di più modesta portata. Inoltre non risulta affatto che la
Corte abbia circoscritto gli episodi di cessione da parte del
GI al solo PR, avendo soltanto tenuto conto di tali episodi ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73 5o comma. Ne il procurare droga per uso comune
per sé e per altri esclude la punibilità. -
2.11 NO
dall'avv. In ordine al primo motivo del ricorso proposto delle individuazioni Leone, concernente l'inutilizzabilita fotografiche effettuate in sede di indagini da testi e coim-
putati, va rilevato che i giudici di merito non hanno posto a fondamento del giudizio di colpevolezza del Romano per i
reati in danno del OC, del RE e del NO dette individuazioni, ma i risultanti delle indagini di polizia giudiziaria ad esse conseguenti, che, sulla scorta delle indicazioni fornite dai dichiaranti, cui il Romano e gli altri individuati erano ben noti per soprannome (per il hanno ricorrente "RE") e caratteristiche fisiche, ne consentito la completa identificazione. In altri termini non
si e trattato di una pura e semplice individuazione attraver-
fotografie, ma della indicazione, con l'ausilio delle so immagini, di persone precedentemente conosciute e poi pun-
polizia tualmente identificate con le successive indagini di giudiziaria. D'altra parte il ricorrente non adduce specifi-
che ragioni intese a confutare l'esattezza di tale identifi-
cazione. Per quanto attiene particolarmente all'episodio
47
A n NO, in sentenza non si parla di un mancato riconoscimento del OM da parte del NO IE al dibattimento, evi-
perché ritenuto implicitamentedentemente inattendibile,
anche per la coesistente accusa del collaborante BI
RE. -
In ordine poi alla pretesa inutilizzabilità delle dichiara-
zioni rese dal NO IE in sede di indagini, va rilevato che correttamente i giudici di merito hanno evidenziato l'irrilevanza di un provvedimento formale di ammissione di
tale atto al fascicolo del dibattimento, posto che i verbali
di cui è stata data lettura, e quelli delle dichiarazioni quelle del utilizzate per le contestazioni (tali sono
NO), ai sensi rispettivamente degli art. 515 e 500 40
comma c.p.p., sono automaticamente acquisiti al fascicolo del dibattimento. -
In ordine al secondo motivo va rilevato che la Corte terri- toriale ha fondato il giudizio di responsabilità del ricor- rente per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti non soltanto per la sua partecipazione al sodalizio crimino-
ma anche e soprattutto sulla scorta di vari elementi che So,
ne provavano il suo coinvolgimento nel traffico. Basti ricor-
dare il viaggio a Busto Arsizio, insieme con il OL e il BI RE, per l'acquisto di droga dal Rinzivillo con danaro proveniente dalla rivendita di stupefacenti, o la partecipazione agli episodi OC, RE e NO.
Quanto alla mancata applicazione dell'attenuante di cui
114 c.p, trattasi di una doglianza non proposta in all'art.
appello, poichè la suddetta attenuante venne richiesta con
48
C. 2 A. SI RO l'atto di appello dell'avv. Leone solo per OM BI e
OM TA (fl. 180 del volume del 30 faldone).-
Circa poi la doglianza relativa al giudizio di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo a) (ma la questione coinvolge anche quello di cui al capo b) per quanto detto sub
1.2), la Corte di merito ha posto a fondamento di tale giudi-
dimostrata partecipazione ai reati fine, enucleata zio la dalle risultanze processuali ( su alcune soltanto delle quali si sono appuntate le critiche del ricorrente, rivelatesi
infondate alla stregua di quanto dianzi esposto), e le di-
chiarazioni del collaborante BI, dalle prime riscontrate.-
2.12 SALINITRO
Rinviando, per quanto riguarda il primo e il secondo motivo
a quanto detto sub 1.2, va rilevato, in relazione al quarto motivo, che se due gruppi criminali si costituiscono in due diversi ambiti territoriali e mantengono tra loro contatti,
intrattenendo rapporti di vario genere, in quanto facenti
J
parte di una più vasta organizzazione, ma tuttavia agiscono in maniera autonoma, sia a livello decisionale sia a livello operativo, essi mantengono ciascuno la loro precisa identita e non possono essere considerati un sodalizio unico.
Nel caso di specie i giudici di merito hanno accertato che i due gruppi, quello costituito ed operante a Firenze e Zone
limitrofe e quello della zona del ravennate, oggetto del
processo instaurato presso l'Autorità giudiziaria di Ravenna
e di cui alla sentenza di quel Tribunale in atti, mantenevano
49 piena autonomia decisionale ed operativa, occupandosi, ciascu-
nell'ambito territoriale di appartenenza, dello smercio na,
di stupefacenti che acquistavano dalla comune fonte a Busto
Arsizio. Sicche in linea astratta la partecipazione di un soggetto ad entrambi i gruppi comporta l'affermazione di re-
sponsabilità per entrambe le condotte, materialmente concor-
renti.-
invece il quarto motivo. Non ė dato infatti Fondato rinvenire nella motivazione della sentenza impugnata alcun
associativielemento concreto - sia esso riferibile ai reati stupefacentio a quello di detenzione e spaccio di
- dal quale desumersi la partecipazione del ricorrente, oltre che
al sodalizio ravennate, anche a quello fiorentino, tale, con
ALG tutta evidenza, non potendo considerarsi la ricerca parte del
IO della droga, nascosta a Ravenna dal predetto in ероса
pregressa e nell'ambito dell'attività associativa in ROgna,
fatto al quale il Salinistro è rimasto estraneo. -
L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata nella
parte riguardante il NI, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che dovrà rivalutare la
posizione del ricorrente, in ordine ai reati contestati, alla stregua dell'intero quadro probatorio acquisito.-
2.13 TR Anche nei riguardi del BI l'impugnata sentenza deve
annullata con rinvio, poiché la Corte territoriale, essere nell'assolvere il ricorrente dai reati in danno del RE e
50
A. SI RO 齐
della UG non ha dato sufficiente ragione del perché il ricorrente, sicuro partecipe dell'organizzazione ravennate,
nelfosse partecipe anche di quella fiorentina e concorrente traffico di stupefacenti da questa realizzato, non potendo ritenersi elemento sufficiente il richiamo al solo collega-
mento con il gruppo toscano o la sua fuga a Montecatini in un appartamento di cui disponeva tale gruppo, circostanze che non sono sufficienti a dimostrare la condotta partecipativa contestata. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare le risul-
tanze processuali al fine di stabilire se, a suo motivato l'appar- giudizio, emergano fatti che consentano di ritenere tenenza del BI al sodalizio fiorentino e la sua parteci-
pazione al traffico di stupefacenti.- P. Q. M. la Corte annulla con rinvio l'impugnata sentenza nei con-
fronti di NI RC e BI UA e dispone tra-
smettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di
Firenze per nuovo giudizio.-
Dichiara inammissibili i ricorsi di ND LE,
GH NO e NT FR. Rigetta i ricorsi di Allegret-
to AN, AN IN, UN PE, OL Carme-
lo, LU LO, IO PE, GI ER e Romano
DO. Condanna tutti costoro al pagamento in solido delle spese processuali e il ND, il GH e il NT al ciascuno della somma di lire un milione in favorepagamento
51
W CZ A. SI RO della cassa delle ammende. -
Cosi deciso in RO, il 4 maggio
CONSIGLIERE Cancere Monfrancueме не
-(
1995
IL PRESIDENTE
Depositary In Cancelleria
H 29 SET 1995/
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA.
A. SI RO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 4. DE
A. SI RO
-