Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 2
È legittima la confisca di un documento falso disposta in sede di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto essa risulti fondata sull'espresso accertamento della sua falsità, legittimamente compiuto dal giudice, stante la natura della decisione (proscioglimento e non mera archiviazione) pronunciata in conseguenza della mancata applicazione di una formula di proscioglimento di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha disposto la confisca di un falso diploma di scuola media superiore, evidenziando in motivazione che la 'condannà funge da presupposto alla confisca, non in quanto categoria astratta, ma quale termine evocativo dell'accertamento che giustifica, sul piano normativo, la sottrazione definitiva del bene, in quanto proveniente da reato).
È legittima la declaratoria di falsità di un atto in sede di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato quando essa sia stata motivatamente accertata in esito all'udienza preliminare.
Commentario • 1
- 1. Reato estinto per prescrizione? Sì alla confisca diretta del prezzo o del profittoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2012, n. 48680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48680 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 23/10/2012
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 1132
Dott. SABEONE G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 21734/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AB DI N. IL 21/09/1967;
avverso la sentenza n. 902/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TOLMEZZO, del 06/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Carmine Stabile, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. RIZZO Paola.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 6 febbraio 2012 il GUP presso il Tribunale di Tolmezzo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di KI NA in ordine all'ascritto reato di falso materiale in atto pubblico (falso diploma di scuola media superiore) per intervenuta prescrizione ed ha dichiarato la falsità del documento nonché ne ha ordinato la confisca.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio procuratore, lamentando una violazione di legge nascente dall'enunciazione nell'impugnato provvedimento di considerazioni estranee alla fase dell'udienza preliminare, con particolare riferimento alla falsità del documento nonché l'aver disposto la confisca del diploma pur in presenza di una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Non è inutile rammentare come, nella giurisprudenza di questa Corte, sia consolidato l'orientamento secondo il quale il controllo del Giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cod. proc. pen., non possa avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal Giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti (v. Cass. Sez. 2, 14 maggio 2010 n. 28743, Sez. 5 18 marzo 2010 n. 15364 e Sez. 6, 26 aprile 2012 n. 20207). Il Giudice di legittimità, dunque, ha il compito di verificare se il Giudice dell'udienza preliminare abbia fatto un corretto esercizio del suo potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi del processo, e, cioè, alla possibilità per il giudizio dibattimentale di offrire elementi di prova ulteriori ovvero o di consentire l'acquisizione metodologicamente più affidabile, perché nel contraddittorio delle parti, di elementi in precedenza assunti unilateralmente: dati tali da pervenire a risultati conoscitivi che permettano di chiarire la vicenda oggetto del giudizio ed al Pubblico Ministero di sostenere l'accusa ai fini della eventuale pronuncia di condanna.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente la sentenza del GIP non ha, pertanto, natura meramente processuale, per cui nella specie, del tutto legittimamente, rispetto alle finalità proprie dell'udienza preliminare, il GIP ha motivato in merito alla falsità della documentazione in atti.
Invero, dal combinato disposto dell'art. 241 cod. proc. pen. e dell'art. 425 cod. proc. pen., comma 2, emerge l'esistenza, nell'ordinamento processuale, di un principio che impone al Giudice la declaratoria della falsità di atti o documenti, quando essa sia accertata sulla base degli atti, anche a seguito di proscioglimento in esito all'udienza preliminare.
E ciò in quanto non può ipotizzarsi che un'eventuale sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, renda esente da sanzione quegli atti o documenti la cui falsità risulti dall'accertamento del fatto-reato in ordine al quale viene emessa la pronunzia, (v. Cass. Sez. 6 13 febbraio 1997 n. 4086). Inoltre, mentre nel caso in cui dal giudizio di cognizione scaturisca una sentenza di condanna la declaratoria del falso documentale ne discende automaticamente e necessariamente, quale conseguenza della accertata consumazione del reato, altrettanto non è a dirsi nella contraria ipotesi in cui il giudizio si sia concluso con un proscioglimento.
In tal caso, infatti, la pronuncia accessoria può essere emessa soltanto se la falsità sia stata motivatamente accertata in esito al processo così concluso: se così non fosse, la rimozione degli effetti giuridici dell'atto - o documento - conseguirebbe alla mera allegazione da parte dell'accusa, senza un controllo sulla fondatezza di essa, in contrasto coi più basilari principi che regolano la giurisdizione (v. Cass. Sez. 5 23 ottobre 2007 n. 1060 e Sez. 6 11 dicembre 2008 n. 10039). Il che è quanto avvenuto nella specie, posto che alla pagina 2 della motivazione il Giudice impugnato ha correttamente e logicamente spiegato la ritenuta falsità del titolo di studio in possesso del ricorrente.
3. Quanta al1 secondo motivo deve osservarsi come, con la citata sentenza del 10 luglio 2008y n. 38834 le Sezioni unite di questa Corte abbiano affermato il principio secondo il quale l'estinzione del testo precluda la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240 cod. pen., comma 2, n. 1.
Vale la pena, però: di scandagliare la ratio decidendi di tale pronuncia, avuto riguardo, anche, agli apporti successivi della giurisprudenza di legittimità sul terna controverso. Nella richiamata decisione, le Sezioni unite hanno infatti premesso che deve condividersi la interpretazione secondo la quale la formula normativa "è sempre ordinata", che compare nell'art. 240 cod. pen., comma 2, si contrappone a quella "può ordinare" di cui al comma 1,
fermo rimanendo il presupposto "nel caso di condanna", sancito dallo stesso comma 1, ed espressamente derogato soltanto con riferimento alle cose di cui al n. 2) del comma 2: l'avverbio "sempre", dunque, è finalizzato a contrapporre la confisca obbligatoria a quella facoltativa, ma non ad escludere la necessità della condanna. È stata, invece, ritenuta non condivisibile la tesi secondo la quale l'inciso "anche se non è stata pronunciata condanna", enunciato nell'art. 240 cod. pen., comma 2, n. 2), debba essere riferito anche alla previsione di cui al n. 1), posto che la topografia della norma e la netta scansione tra numeri ben distinti, impedisce una lettura siffatta, per legittimare la quale il legislatore avrebbe dovuto far precedere alle descrizioni dei numeri, quale esordio del capoverso, l'inciso "anche se non è stata pronunciata condanna" dopo quello "è sempre ordinata la confisca".
A sua volta, la disposizione dell'art. 236 cod. pen., evocata a sostegno della tesi non accolta dalle Sezioni Unite, che rende inapplicabili alla confisca le disposizioni di cui all'art. 210 cod. pen., secondo il quale "l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione", si limita ad enunciare un principio di carattere generale che lascia il legislatore libero di stabilire in quali casi tale effetto preclusivo si realizzi anche con riferimento alla confisca: tant'è che è lo stesso art. 240 cod. pen., oltre a varie leggi speciali, a determinare, appunto, in quali casi è necessaria una condanna per applicare la confisca.
La pronuncia in esame ha, peraltro, conclusivamente osservato che "l'obiettivo perseguito dal legislatore con la confisca è sempre più quello di privare l'autore del reato dai vantaggi economici che da esso derivano".
Pertanto, considerando l'evoluzione della legislazione in materia e la sempre più ampia utilizzazione dell'istituto della confisca al fine di contrastare i più diffusi fenomeni di criminalità, si può dire che, in caso di estinzione del reato, il riconoscimento al Giudice di poteri di accertamento, al fine dell'applicazione della confisca medesima, non può dirsi necessariamente legato alla facilità dell'accertamento medesimo e che, quindi, tale accertamento possa riguardare non solo le cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240 cod. pen., comma 2, n. 2), ma anche quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto reato".
D'altra parte, non pare senza significato neppure la ragione di fondo che anima una successiva decisione, in cui questa Corte ha ritenuto di non aderire alla tesi sposata invece dalle Sezioni unite. Con sentenza della Sezione 2 del 24 agosto 2010, n. 32273, si è infatti affermata la possibilità della confisca nei casi di confisca obbligatoria a norma dell'art. 240 cod. pen., comma 2, n. 1) e del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, pure nella ipotesi di estinzione del reato, ancora una volta facendo leva sul combinato disposto degli artt. 210 e 236 cod. pen.. Ma ciò che maggiormente rileva, ai fini dell'odierno scrutinio, è l'affermazione per la quale "l'indirizzo giurisprudenziale proposto ammette la proiezione della cognizione del giudice sul tema della confisca: nel senso che la confisca disposta nel caso di estinzione del reato è subordinata all'esistenza, da accertarsi dal giudice, del fatto costituente reato, trattandosi di indagine che non investe questioni relative all'azione penale, bensì soltanto l'applicazione di una misura di sicurezza, sottratta all'effetto preclusivo della causa estintiva" (v. anche Cass., Sez. 1, 4 dicembre 2008, n. 2453, relativa ad un caso di estinzione del reato dichiarata con provvedimento di archiviazione).
Ancora una volta, dunque, seppure in una prospettiva opposta a quella additata dalle Sezioni Unite, il punto nodale è rappresentato dalla concreta verifica dei presupposti per l'adozione del provvedimento di confisca, quali la riscontrata sussistenza del fatto reato e della correlazione normativamente qualificata che i beni da assoggettare al provvedimento ablatorio devono presentare rispetto ad esso. Un punto, questo, che d'altra parte è significativamente ben presente anche laddove la giurisprudenza ha inteso, invece, seguire l'orientamento delle Sezioni unite, affermando che l'estinzione del reato per prescrizione impedisce la confisca, pur prevista come obbligatoria;
delle cose che ne costituiscono il prezzo, proprio perché "la misura ablativa è prevista non in ragione dell'intrinseca illiceità delle stesse, bensì in forza del loro peculiare collegamento con il reato, "il cui positivo accertamento è necessario presupposto" (v. Cass. Sez. 6, 9 febbraio 2011 n. 8382). Dunque, la "condanna" funge da presupposto, non in quanto categoria astratta, ma quale termine evocativo proprio da quell'accertamento" che ontologicamente giustifica, sul piano normativo, la sottrazione definitiva del bene, in quanto proveniente dal reato. Alla stregua di tali rilievi, può quindi dedursi che, ciò che viene posto a fulcro della disciplina codicistica, non è il rinvio ad un concetto di "condanna" evocativo della categoria del giudicato formale, ma più concretamente il richiamo ad un termine che intende esprimere un valore di equivalenza rispetto all'accertamento definitivo del reato, della responsabilità e del nesso di "pertinenzialità" che i beni oggetto di confisca devono presentare rispetto al reato stesso: a prescindere, evidentemente, dalia "formula" con la quale il giudizio viene ad essere formalmente definito (v. da ultimo Cass. Sez. 2 5 ottobre 2011 n. 39756). Nella specie, il fondamento della confisca del documento falso risale all'espresso accertamento della sua falsità, legittimamente compiuto nella decisione impugnata, da un iato, per la natura della decisione stessa (proscioglimento e non mera archiviazione) e, d'altra parte, proprio per l'applicata prescrizione in conseguenza della mancata applicazione di una formula di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 4. In definitiva il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2012