Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
Appartiene esclusivamente al Procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo di provincia in cui dimora il proposto la competenza a promuovere il procedimento di prevenzione a norma dell'art. 2 L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), che ha carattere funzionale ed è pertanto inderogabile. Ne consegue che l'eventuale incompetenza dell'organo di accusa, non suscettibile di ratifica, conferma, convalida o conversione, integra un'ipotesi di nullità assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie il procedimento era stato attivato ad iniziativa del Procuratore della Repubblica di Pisa e non da quello di Livorno, competente "ratione loci").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2009, n. 49994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49994 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3191
Dott. BONITO FR - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 24353/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO RA N. IL 28/04/1980;
avverso il decreto n. 13/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 12/03/2000;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO RA MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO G., che ha chiesto l'annullamento s. rinvio il decreto impugnato.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 12 marzo 2009 all'esito di udienza camerale, la Corte di Appello di Firenze, in funzione di giudice delle misure di prevenzione, confermava il decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale nei confronti di GI FR e da questi impugnato.
A sostegno del provvedimento la Corte Territoriale rilevava la tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa dedotta con l'impugnazione dalla difesa del proposto in favore della competenza a richiedere la misura del pubblico ministero del Tribunale di Livorno e, nel merito, la ricorrenza delle condizioni oggettive e soggettive per il mantenimento della misura. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di GI FR, reiterando la sua eccezione di incompetenza e confutando la tesi illustrata dal giudice dell'appello sul rilievo che, nel caso di specie, ricorrerebbe una ipotesi di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Il P.G. in sede ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, perché fondata la doglianza in rito illustrata dal ricorrente.
2. Il ricorso è fondato.
Ha avuto modo di affermare questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass., Sez. Un., 20.6.1990, n. 5, imp. Corica, rv. 185283) che la competenza funzionale a promuovere il procedimento di prevenzione ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2, dovendo essere determinata alla stregua dei principi generali del processo penale, spetta esclusivamente al procuratore della repubblica presso il tribunale del capoluogo di provincia in cui dimora il proposto, perché deve esistere sempre piena corrispondenza tra il tribunale decidente e la procedura requirente. Tale competenza, essendo funzionale, è inderogabile e non può formare oggetto di potere di sostituzione o di delegazione. Quindi l'eventuale incompetenza dell'organo dell'accusa esclude ogni possibilità di ratifica, convalida, conferma o conversione e realizza un'ipotesi di nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, riconducibile nella previsione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b). L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e va nel contempo disposta la restituzione degli atti al procuratore della repubblica competente per ogni iniziativa di competenza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e quello emesso dal Tribunale di Pisa e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Livorno per quanto riterrà di competenza. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione Prima Penale, con sentenza n. 16791/2010 Racc. gen. del 7/4/ - 3/5/2010: "ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza pronunciata da questa Sezione nei confronti di GI FR il 27 novembre 2009 nel senso che là dove, nel dispositivo, si legge "dispone trasmettersi gli atti al Procuratore delle Repubblica di Livorno per quanto riterrà di praticare", deve invece leggersi "dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Pisa per quanto riterrà di praticare".