Sentenza 15 dicembre 2015
Massime • 1
L'omessa notifica all'indagato della data fissata per l'udienza camerale di riesame determina una nullità di ordine generale a regime intermedio soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'articolo 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all'articolo 184 cod. proc. pen.
Commentari • 2
- 1. Mancata notifica addebitabile agli indagati, abuso del diritto (Cass. 20891/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2021
Sottrasi alla notifica dell'udienza costituisce abuso del processo: il procedimento notificatorio richiede, da parte dell'organo della notifica, il rispetto di una sequenza che, tuttavia, deve essere esigibile per poter integrare una violazione di norme procedimentali. Se l'indagato adotta comportamenti decettivi - quale quello di dichiarare il ritiro della notifica dell'atto la mattina successiva senza poi provvedere al ritiro dell'atto - non si può dolere del fatto che l'atto non sia stato poi notificato. Corte di Cassazione Sez. 5 penale Num. 20891 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA SENTENZA deposito 26.5.2021 sul ricorso proposto da MR, nato a Bressanone …
Leggi di più… - 2. l'omesso avviso all'indagato è ipotesi di nullitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2019
(Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale di Grosseto respingeva la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro presentata nell'interesse di S.C. in data 15/04/2019 e riguardante i decreti di convalida di sequestro probatorio emessi in data 04/04/2019 dal Procuratore della Repubblica di Grosseto con riferimento ai verbali di sequestro della polizia giudiziaria in data (omissis): sequestri aventi ad oggetto armi e munizioni in relazione a violazioni di diverse disposizioni in materia di armi nonché timbri ufficiali, documenti di identità e passaporti in relazione a contestazioni di falso e di ricettazione. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso detta ordinanza, veniva …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2015, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2015 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 3 694/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati SENTENZA N. 2389 dott. Mario Gentile Presidente - dott. Ugo De Crescenzo - Consigliere - dott. Piercamillo Davigo - Consigliere - REGISTRO GENERALE dott. Luciano Imperiali - Rel. Consigliere N. 40691/2015 dott. GI Sgadari - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza n. 443/2015 del TRIBUNALE di CATANIA, sezione del riesame, in data 31/03/2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. AB OT, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Salvatore Sterlino, del foro di Catania;
; T 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27/3/2015 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania disponeva applicarsi nei confronti di LL SA la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di ricettazione di un'autovettura Fiat 500 di proprietà di SA GI provento di furto, in Catania, in data antecedente e prossima al 15/11/2011, e rigettava invece la richiesta di applicazione di misura cautelare in relazione alla partecipazione al sodalizio criminoso oggetto di indagini, escludendo in ordine a tale reato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto.
2. Il Tribunale di Catania, sezione del riesame, con ordinanza del 31/3/2015, respingeva l'istanza proposta dal difensore dello LL, confermando l'ordinanza impugnata.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi di gravame:
3.1 con il primo motivo si sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe viziata per violazione di legge, ex art. 606 comma 1 lett. c) in relazione agli artt. 127 cod. proc. pen., art. 178 comma 1 lett. c), art. 179 comma 1 cod. proc. pen. e 309 cod. proc. pen., adducendosi l'omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza del 31/3/2015 dinanzi al Tribunale del riesame, così pregiudicando la facoltà dell'interessato di comparire all'udienza predetta;
3.2 con il secondo motivo viene dedotta la violazione di legge per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ex 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 297 comma 3 cod. proc. pen., 303 comma 1 lett. a) n. 2) cod. proc. pen. 267 comma 4 cod. proc. pen. 268 commi 1, 2 e 4 cod. pen.: si sostiene, in particolare che già in data 19/12/2011 lo LL era stato tratto in arresto nella flagranza del reato di furto di un'autovettura (che il ricorrente indica in una Fiat Panda di tale sig.ra Pulvirenti e non già nella Renault Twingo indicata nell'ordinanza impugnata) e, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, con ordinanza in data 22/12/2011 era stato sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare degli arresti domiciliari nel proc. n. 18757/2011 R.G.N.R., misura che si era protratta per sei mesi e diciannove giorni, sino al 6/7/2012, sicché si tratterebbe di contestazione a catena in relazione a fatti connessi già noti in occasione dell'emissione della prima misura;
3.3. con il terzo motivo viene dedotta la violazione di legge per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 2 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 110 e 648 cod. pen., per avere il Tribunale del riesame desunto la sussistenza di gravi indizi della colpevolezza dello LL in ordine al reato di ricettazione ascrittogli sulla base di tre colloqui telefonici tra questo e tale Viglianesi, valorizzando solo parte del contenuto della conversazione intercettata il 15/12/2011, della quale riportava solo qualche parola, in modo da non consentirne di ricostruire il costrutto logico-narrativo, ed omettendo di motivare sulla presenza o meno dello LL nell'officina ove è stata rinvenuta l'autovettura oggetto della ricettazione e sui contatti, che si nega siano mai esistiti, tra il ricorrente ed il titolare di tale officina;
3.4. con il quarto motivo viene dedotta la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen, in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen., per essere ricorso il Tribunale del riesame ad una mera elencazione degli elementi dai quali vengono desunti la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva e l'adeguatezza della misura applicata, con affermazioni che si assumono apodittiche ed in contrasto con quanto riferito nell'ordinanza, laddove si afferma la spregiudicatezza di "condotte illecite perpetrate" nonostante la contestazione di un unico reato, "l'inserimento in un contesto, ancorché non associativo, comunque connotato da stabili rapporti con altri correi dediti alle medesime attività illecite", con affermazione contrastante con la mancanza tanto di elementi indiziari in relazione all'art. 416 cod. pen., quanto con la mancanza di indicazioni relative a colloqui o frequentazioni con altri correi. Infine, si contesta che la scelta della misura custodiale sia stata adottata senza alcuna considerazione del tempo trascorso dai fatti, e senza alcuna motivazione sull'impossibilità di tutelare le esigenze cautelari con misure meno invasive. CONSIDERATO IN DIRITTO 4.1 Il primo motivo del ricorso è inammissibile. Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, invero, l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza camerale di riesame è causa di una nullità di ordine generale a regime intermedio e non di una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., sicché la omessa eccezione da parte del difensore di tale nullità innanzi al tribunale del riesame impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità (Cass. sez. 2, n. 16781 del 08/04/2015, Rv. 263762). Ha già rilevato questa Corte, infatti, che il regime delle nullità delineato dal codice vigente, si è fortemente ispirato ai criteri 3 introdotti per la prima volta nel nostro sistema processuale dalla L. 8 agosto 1977, n. 534, la quale, al fine di razionalizzare l'assetto della deducibilità e rilevabilità delle nullità, in stretta aderenza al differenziato livello di gravità dei vizi degli atti processuali, aveva inserito - novellando, con l'art. 6, l'art. 185 del codice abrogato - accanto alle tradizionali figure delle nullità relative ed assolute, una categoria residuale di nullità, variamente definite come a regime intermedio, o assolute affievolite, o relativamente assolute. Quanto precede nell'ovvio intendimento di precludere il malvezzo di dedurre nullità con portata demolitoria dell'intero processo, soltanto al suo epilogo, generando effetti di regressione del processo, con intuibili riverberi sul piano della dispersione della attività processuale e rischi di prescrizione. Dunque, nel disegno del legislatore - rimasto per questo aspetto inalterato anche nel nuovo codice - la categoria delle nullità assolute doveva restare confinata ai vizi "più radicali", vale a dire quelli in presenza dei quali era lo stesso "fondamento" del processo a risultare minato e, come tale, da rimuovere comunque, anche ex officio, ed a prescindere da qualsiasi meccanismo di sanatoria o acquiescenza. La rassegna dei vizi che inducono la nullità assoluta è, d'altra parte, eloquente nei suoi tratti definitori. A norma dell'art. 179, infatti, sono insanabili e, dunque, debbono essere rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (locuzione, questa, che evoca il carattere "perdurante" del vizio e come tale idoneo a compromettere la validità di qualsiasi ulteriore attività processuale) le (sole) nullità previste dall'art. 178, comma 1, lett. a) - vale a dire le nullità che derivano dal mancato rispetto delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario quelle che derivano dalla inosservanza delle disposizioni concernenti - la iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio della azione penale, ed infine quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dalla assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Tutte le altre nullità, riguardanti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato rientrano nelle nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c), per le quali si applicano il regime delineato dall'art. 180, la disciplina delle deducibilità di cui all'art. 182 e la sanatoria di cui all'art. 184. Già il regime della tassatività che delimita la materia delle nullità, a norma dell'art. 177 del codice di rito, appare precludere letture "ampliative" del concetto di "citazione" dell'imputato che valgano ad attrarre nell'alveo della nullità assoluta anche la ben diversa ipotesi dell'omesso avviso della udienza di riesame, giacché, più che di interpretazione estensiva, si tratterebbe, nella specie, di una applicazione analogica dell'art. 179 cod. proc. pen. che la già segnalata tassatività ed eccezionalità del regime delle nullità assolute sembrerebbe precludere. D'altra parte, poiché è indubbio che la eventuale comparizione dell'imputato alla udienza di riesame anche in assenza del relativo avviso renderebbe applicabile il regime della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., basterebbe già solo questo rilievo per rendere la relativa posizione diversa da quella dell'imputato che non abbia ricevuto la citazione, giacché in tal caso nessuna sanatoria sarebbe applicabile (l'art. 184 si applica, infatti, nel caso di nullità e non di mancanza della citazione). Come infatti hanno evidenziato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 119 del 27 ottobre 2004, Palumbo), è bene muovere dalla lettera dell'art. 179 c.p.p., comma 1 e art. 184 c.p.p., comma 1, relativi il primo al casi di nullità insanabile della citazione e il secondo alle sanatorie. Secondo l'art. 179, comma 1 sono insanabili le nullità "derivanti dalla omessa citazione dell'imputato", mentre l'art. 184, comma 1 stabilisce che "la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire". Vi è un'apparente contraddizione tra le due disposizioni: una infatti stabilisce l'insanabilità della nullità e la seconda, che segue numericamente con un brevissimo intervallo, prevede una sanatoria, ma tale contraddizione viene meno se si considera che la prima disposizione si riferisce solo alle nullità "derivanti dalla omessa citazione" e la seconda alle nullità in generale, sicché è possibile interpretare le due disposizioni nel senso che la prima prevede delle nullità insanabili anche nel caso di comparizione o di rinuncia a comparire, mentre la seconda introduce una sanatoria per tutte le altre nullità della citazione o della notificazione, cioè per le nullità ravvisabili in tutti i casi in cui la citazione non è stata "omessa". Ciò accade anche con riferimento all'avviso della udienza di riesame, mancando, per essa, i connotati che paiono tipizzare nel sistema il concetto stesso di "citazione": atto che evoca una "chiamata in causa" che ha struttura e funzioni diverse dal semplice avviso, che può caratterizzare le diverse articolazioni di udienze. D'altra parte, non pare neppure senza significato la circostanza che il procedimento di riesame promana da una richiesta dell'imputato, il quale è ben consapevole delle cadenze assai accelerate del procedimento, la cui definizione è prevista entro dieci giorni dalla ricezione degli atti: con l'ovvia conseguenza che l'imputato detenuto, già all'atto della proposizione della domanda di riesame, è nelle condizioni di formulare tempestiva richiesta di essere tradotto in udienza o, se detenuto fuori distretto, di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo, in tal modo 5 realizzando l'esercizio dei diritti che la notificazione dell'avviso è volto ad assicurare. Evenienze, quelle accennate, che hanno indotto questa Corte a ritenere l'avviso della udienza di riesame non comparabile con la funzione della citazione, e che, per ciò stesso, non possono determinare - ove l'avviso sia in concreto mancato l'insorgenza del più radicale ed insanabile fra i vizi degli atti processuali. Per altro verso, infine, giova segnalare come soltanto per gli avvisi - e non certo per la citazione - sia previsto, come ordinaria forma di notificazione, l'istituto dell'avviso de praesenti a norma dell'art. 148, comma 5, e, per il pubblico ministero, dell'art. 151 c.p.p., comma 3: a denotare, ancora una volta, la non comparabilità fra gli istituti e la conseguente inapplicabilità, al caso di specie, della ipotesi di nullità assoluta per "omessa citazione" dell'imputato (cfr. Cass. sez. 2, n. 16781 del 08/04/2015, Rv. 263762, cit.).
4.2 Con gli altri motivi del ricorso si contestano mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità di "contestazioni a catena", con riferimento ad ordinanza cautelare emessa in altro procedimento, ed in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari non tutelabili con misure meno afflittive. Giova, pertanto, preliminarmente ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 6 n. 3529 del 12.11.1998, Sabatini, Rv. 212565; sez. 3 n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; sez. Feriale n. 47748 del 11.8.2014, Contarini, Rv. 261400). 6 Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Tanto precisato, in relazione al secondo motivo deve rilevarsi che nell'ordinanza impugnata si dà atto, adeguatamente, delle ragioni, in fatto ed in diritto, che non hanno consentito di riconoscere l'inefficacia della misura cautelare invocata dal ricorrente sul presupposto che al momento dell'arresto dello LL in data 19/12/2011 per il furto di un'autovettura e dell'emissione nei suoi confronti dell'ordinanza cautelare in data 22/12/2011 fossero già noti all'ufficio del pubblico ministero gli elementi costitutivi del reato contestato al ricorrente nell'odierno procedimento: l'ordinanza impugnata, invero, con argomentazioni lineari e prive di vizi logici o contraddizioni, ha evidenziato che nessun elemento consente di ritenere che nel momento in cui si colloca il concorso nella ricettazione oggetto dell'ordinanza impugnata, tra il 12 ed il 15 dicembre 2011, lo LL avesse concepito e deciso di porre in essere anche il furto del 19/12/2011 oggetto della prima ordinanza, né che i due episodi fossero collegato da vincolo teleologico. L'ordinanza impugnata ha, poi, anche evidenziato che, per quanto gli elementi posti a fondamento del corredo indiziario a carico dello LL in ordine alla ricettazione di cui si tratta siano rappresentati essenzialmente dagli esiti di un servizio di intercettazione telefonica coeva ai fatti oggetto del primo procedimento, peraltro protrattosi anche in periodo successivo, tuttavia le relative risultanze sono state trasmesse all'ufficio del Pubblico Ministero soltanto con l'informativa finale del 19/10/2013, depositata in data 23/10/2013: l'ordinanza impugnata, pertanto, ha confutato le censure mosse dal ricorrente in ordine all'asserita inefficacia della misura ai sensi dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. con argomentazioni esaustive e prive di contraddizioni, che il ricorrente contesta in questa sede allegando documentazione relativa al primo procedimento, nella quale peraltro lo LL nemmeno risulta anche soltanto nominato, così prospettando esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazione congrua ed esaustiva. 7 4.3 Infondato è anche il terzo motivo del ricorso, atteso il significato dei colloqui telefonici coinvolgenti lo LL, come riportati nell'ordinanza impugnata, reso palese dalle informazioni intorno all'autovettura rubata richieste allo stesso LL a distanza di soli tre giorni dal furto, e dall'obiezione di questo che, per avere indietro tale autovettura, occorre portare le patate ottocento, riferimento che l'ordinanza in modo logico riconduce al costo del riscatto del veicolo, più che ad un quantitativo di un prodotto alimentare che sarebbe insensato ritenere merce di scambio di un'autovettura. I successivi dialoghi, pertanto, sono stati ricondotti in modo adeguato dal giudice del riesame all'intromissione di una coindagato, TR AE, nelle trattative, ed all'interessamento all'autovettura da parte di altri soggetti. L'ordinanza impugnata, infine, ha ben evidenziato, con argomentazioni prive di vizi logici, che il veicolo è stato intercettato mentre circolava con le chiavi originali inserite nel quadro di accensione, elemento sintomatico dell'ormai sopravvenuta intesa con il legittimo proprietario del mezzo, rimasto custode delle chiavi, e dell'ormai imminente riconsegna a quest'ultimo, indice della conclusione delle trattative rivelate dalle conversazioni intercettate, sicché di nessun rilievo può essere la circostanza che tale rinvenimento sia avvenuto lontano dal domicilio dello LL e non in presenza di questo.
4.4 Quanto, infine, alle esigenze cautelari, l'inidoneità di misure non custodiali è stata sufficientemente evidenziata nell'ordinanza impugnata, laddove questa rileva che "la misura degli arresti domiciliari costituisce già un equilibrato bilanciamento" tra gravità del fatto e personalità dell'imputato da un lato, e l'intensità delle esigenze cautelari in rapporto al coinvolgimento in un numero minore di episodi rispetto a coloro ai quali è stata applicata la misura della custodia in carcere.
5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in camera di consiglio, il 15 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. and Imperiali DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott. Mario Gentile SECONDA SEZIONE PENALE Mario Gentil 27 GEN 2016 IL PREMA DI Il Cancelliere E CANCELLIERE R P % E U T S Claudia Piane!!! R O C * CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO Le Corte Supremna di Cassassione - Seconda Ses. Pendle - con ordinanza n°n° 21068/16 del 08/04/2016 e depositata il 20/5/2016 ; LL Dispure correggers ne l'intestazione della sentenza 3694/2016 ewessa z m. da questa Sezione della Corte di Cassazione in data 15/12/2015 mei confronti di LL SA l'errore materiale vell' indicazione del nome del Procuratore Generale che de concluse chiedende il rigetto del ricorso nel senso che debba leggern e intenders « AB OL ≫ I now 4 AB LL OT >>.. CORTE * Roma, 2 25 MAG 2016 Il Funzionario Giudiziario Antonella FONTANA P S U R M E