Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2017, n. 28609
CASS
Sentenza 21 aprile 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti.

Commentari2

  • 1Liquidatore e ritardo nel fallimento: basta l’attesa a integrare la bancarotta semplice impropria (Cass. Pen. n. 28609/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima Integra la bancarotta semplice impropria del liquidatore (art. 224 L. fall. in relazione all'art. 217, co. 1, n. 4 L. fall.) anche il solo ritardo nel richiedere il fallimento, perché l'aggravamento del dissesto è considerato “naturale esito” della prosecuzione/attesa, a prescindere da ulteriori condotte gestorie, e il danno comprende anche l'aumento degli interessi passivi maturati nel periodo di ritardo. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 21/04/2017, n. 28609 …

     Leggi di più…

  • 2Dissesto aggravato dalla mancata tempestiva richiesta di fallimento: criteri di punibilità
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 22 dicembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2017, n. 28609
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28609
Data del deposito : 21 aprile 2017

Testo completo