CASS
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2024, n. 9698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9698 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA SI MM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/01/2023 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Depositata in Cancelleria Penale Sent. Sez. 3 Num. 9698 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 10/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/01/2023, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza assolutoria emessa in data 24.11.2020, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Ascoli Piceno, a seguito di appello del PM dichiarava SI MM responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SI MM, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto non configurabile l'ipotesi della coltivazione di sostanza stupefacente ritenuta dal primo giudice, rientrando la fase di essicazione delle piante di marijuana nell'attività di coltivazione, che, come chiarito dalle Sezioni Unite Caruso, va intesa come attività svolta dall'agente in ogni fase di sviluppo della pianta, dalla semina al raccolto;
inoltre, in relazione alla configurata detenzione di sostanza stupefacente non era stata dimostrata la destinazione a terzi, emergendo un dato ponderale non significativo e l'assenza di strumenti destinati al confezionamento di dosi o altre forme di suddivisione utili al collocamento sul mercato dello stupefacente. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 62.bis e 133 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto c1na una sanzione determinata nel minimo edittale e con concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento collaborativo dell'imputato, del minimo numero di piantine e della mancata suddivisione in dosi dello stupefacente. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta posta in essere da SI MM integrasse gli estremi del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Secondo l'accertamento di merito, il SI custodiva nel garage di pertinenza dell'immobile adibito a propria abitazione, all'interno di un box costruito 2 con pannelli in legno e dotato di tubi che ne fuoriuscivano collegati ad un motore aspirante, alcune piantine di marjuana che erano appese all'interno del predetto box per l'essicazione, nonchè un ulteriore quantitativo di marijuana del peso complessivo di grammi 21,27, custodita all'interno di un contenitore per cibi. La Corte territoriale ha escluso che tale condotta potesse integrare la fattispecie di coltivazione di sostanza stupefacente, evidenziando che difettavano riscontri caratterizzanti la coltivazione ab origine delle piante di marijuana ad opera dell'imputato e che le piante erano recise e non in fase di crescita ma sottoposte a processo di essicazione;
ha, quindi, qualificato il fatto come detenzione illecita di sostanza stupefacente, in aderenza con l'originaria imputazione. La valutazione, congruamente e logicamente argomentata, è conforme a quanto affermato dalle Sezioni Unite che hanno definito coltivazione "l'attività svolta dall'agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto" (Sez.U, n.12348 del 19/12/2019, dep.16/04/2020, Caruso Rv.278624); nella specie, invece, le piante, avevano già completato il ciclo vegetativo (in luogo diverso e ad opera di terzi) ed erano detenute dal SI al fine ricavarne il prodotto finale destinato alla consumazione. Congrua e logica è anche la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto che la detenzione della sostanza stupefacente fosse finalizzata allo spaccio. I Giudici di appello hanno rilevato come, oltre al dato quantitativo (cinque piante del peso complessivo di grammi 605,41, con principio attivo 86 volte superiore ai limi tabellari e grammi 20 di sostanza vegetale essiccata, con principio attivo superiore di circa 7 volte i limiti tabellari) incompatibile con l'ipotesi dell'uso personale, andasse valorizzatctanche la predisposizione, organizzata ed articolata, di un apparato artigianale allestito per l'essicazione delle piante, circostanze che, complessivamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente. La motivazione è congrua e logica ed in linea con il consolidato principio di diritto, secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923). 3 2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. Costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa"- come avvenuto nella specie -, "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" delta pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197). Nè il ricorrente può dolersi della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo avanzato esplicita richiesta in tal senso nè con i motivi di appello nè in sede di conclusioni. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, per violazione di legge o difetto di motivazione, non essendo configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado (Sez.U,n.22533 del 25/10/2018, dep.22/05/2019, Rv.275376; Sez.5, n.37569 del 08/07/2015, Rv.264552;Sez. 6, n. 13911 del 6 febbraio 2004, P.G.in proc. Addala, Rv. 229214). 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Depositata in Cancelleria Penale Sent. Sez. 3 Num. 9698 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 10/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/01/2023, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza assolutoria emessa in data 24.11.2020, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Ascoli Piceno, a seguito di appello del PM dichiarava SI MM responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SI MM, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto non configurabile l'ipotesi della coltivazione di sostanza stupefacente ritenuta dal primo giudice, rientrando la fase di essicazione delle piante di marijuana nell'attività di coltivazione, che, come chiarito dalle Sezioni Unite Caruso, va intesa come attività svolta dall'agente in ogni fase di sviluppo della pianta, dalla semina al raccolto;
inoltre, in relazione alla configurata detenzione di sostanza stupefacente non era stata dimostrata la destinazione a terzi, emergendo un dato ponderale non significativo e l'assenza di strumenti destinati al confezionamento di dosi o altre forme di suddivisione utili al collocamento sul mercato dello stupefacente. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 62.bis e 133 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto c1na una sanzione determinata nel minimo edittale e con concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento collaborativo dell'imputato, del minimo numero di piantine e della mancata suddivisione in dosi dello stupefacente. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta posta in essere da SI MM integrasse gli estremi del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Secondo l'accertamento di merito, il SI custodiva nel garage di pertinenza dell'immobile adibito a propria abitazione, all'interno di un box costruito 2 con pannelli in legno e dotato di tubi che ne fuoriuscivano collegati ad un motore aspirante, alcune piantine di marjuana che erano appese all'interno del predetto box per l'essicazione, nonchè un ulteriore quantitativo di marijuana del peso complessivo di grammi 21,27, custodita all'interno di un contenitore per cibi. La Corte territoriale ha escluso che tale condotta potesse integrare la fattispecie di coltivazione di sostanza stupefacente, evidenziando che difettavano riscontri caratterizzanti la coltivazione ab origine delle piante di marijuana ad opera dell'imputato e che le piante erano recise e non in fase di crescita ma sottoposte a processo di essicazione;
ha, quindi, qualificato il fatto come detenzione illecita di sostanza stupefacente, in aderenza con l'originaria imputazione. La valutazione, congruamente e logicamente argomentata, è conforme a quanto affermato dalle Sezioni Unite che hanno definito coltivazione "l'attività svolta dall'agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto" (Sez.U, n.12348 del 19/12/2019, dep.16/04/2020, Caruso Rv.278624); nella specie, invece, le piante, avevano già completato il ciclo vegetativo (in luogo diverso e ad opera di terzi) ed erano detenute dal SI al fine ricavarne il prodotto finale destinato alla consumazione. Congrua e logica è anche la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto che la detenzione della sostanza stupefacente fosse finalizzata allo spaccio. I Giudici di appello hanno rilevato come, oltre al dato quantitativo (cinque piante del peso complessivo di grammi 605,41, con principio attivo 86 volte superiore ai limi tabellari e grammi 20 di sostanza vegetale essiccata, con principio attivo superiore di circa 7 volte i limiti tabellari) incompatibile con l'ipotesi dell'uso personale, andasse valorizzatctanche la predisposizione, organizzata ed articolata, di un apparato artigianale allestito per l'essicazione delle piante, circostanze che, complessivamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente. La motivazione è congrua e logica ed in linea con il consolidato principio di diritto, secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923). 3 2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. Costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa"- come avvenuto nella specie -, "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" delta pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197). Nè il ricorrente può dolersi della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo avanzato esplicita richiesta in tal senso nè con i motivi di appello nè in sede di conclusioni. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, per violazione di legge o difetto di motivazione, non essendo configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado (Sez.U,n.22533 del 25/10/2018, dep.22/05/2019, Rv.275376; Sez.5, n.37569 del 08/07/2015, Rv.264552;Sez. 6, n. 13911 del 6 febbraio 2004, P.G.in proc. Addala, Rv. 229214). 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/01/2024