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Accoglimento
Sentenza 23 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00757/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 23/03/2026
N. 02424 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00757/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2025, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
contro la sig.ra NN IG, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Quinta) n. 7195/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 00757/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il Cons. Roberto
SO e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra NN IG ha proposto, presso il TAR Campania, un ricorso in ottemperanza contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Napoli (n. 1184/2022), che aveva condannato il
Ministero a pagarle la somma di euro 1.200,00, oltre interessi legali, ai sensi della legge n. 89 del 2001, come indennizzo per l'irragionevole durata di un processo svoltosi davanti alla Corte dei Conti.
2. Il TAR, con sentenza n. 7195/2025, ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto era passato in giudicato, il titolo era stato notificato e la documentazione prescritta dalla legge era stata inviata (contrariamente a quanto inizialmente affermato dal
Ministero).
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere al pagamento integrale delle somme spettanti entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
3. Avverso la suddetta sentenza, il Ministero ha proposto appello.
Secondo l'appellante il ricorso in ottemperanza era inammissibile (ai sensi dell'art. 5- sexies, comma 7, legge n. 89 del 2001) perché la richiesta di pagamento era stata indirizzata al Ministero della Giustizia e non a quello dell'Economia e delle Finanze.
Inoltre non sarebbe neppure provato l'effettivo recapito dell'istanza di pagamento allo stesso Ministero della Giustizia.
In generale, non sarebbero stati assolti gli oneri dichiarativi ed istruttori di cui all'art. 5-sexies, legge n. 89 del 2001, con conseguente inammissibilità del ricorso. N. 00757/2025 REG.RIC.
4. La legge n. 89 del 2001 disciplina l'equa riparazione spettante in caso di violazione del termine ragionevole di durata di un procedimento giudiziario.
La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte
d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della
Giustizia quando si tratta di procedimenti svoltisi di fronte al giudice ordinario e del
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti svoltisi di fronte al giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'Economia e delle
Finanze (art. 3, comma 2).
L'art. 5-sexies (modalità di pagamento), al comma 1 dispone: «Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che
l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo. Con la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata».
Il comma 3 prevede: «Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente». Nel caso di incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può N. 00757/2025 REG.RIC.
essere emesso (comma 4). L'Amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti i citati obblighi; tale termine non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione (comma 5). Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento
(comma 7).
Il comma 3-bis (inserito dall'art. 25, comma 1, d.l. n. 118 del 2021) recita: «Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
5. Dalla documentazione in atti appare evidente che la dichiarazione prevista dall'art. 5-sexies cit. sia stata trasmessa al Ministero della Giustizia, attraverso il portale dedicato (si vedano allegati nn. 5 e 6) e non utilizzando il portale presente nel sito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Peraltro, l'unica PEC inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze risale al
2022, mentre il modulo di cui all'art. 5-sexies, comma 3, cit., è stato firmato nel dicembre 2024.
Il quadro normativo sopra richiamato è chiaro nell'imporre il rilascio della dichiarazione e della documentazione richiesta specificamente all'Amministrazione debitrice, con la conseguenza che la trasmissione degli atti a un Ministero incompetente rende il ricorso in ottemperanza inammissibile (Cons. Stato, sez. VII,
11 marzo 2024, n. 2307). N. 00757/2025 REG.RIC.
6. Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89 del 2001.
La particolarità della controversia induce, comunque, a compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO De OL, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto SO, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00757/2025 REG.RIC.
Roberto SO
RO De OL
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 23/03/2026
N. 02424 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00757/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2025, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
contro la sig.ra NN IG, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Quinta) n. 7195/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 00757/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il Cons. Roberto
SO e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra NN IG ha proposto, presso il TAR Campania, un ricorso in ottemperanza contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Napoli (n. 1184/2022), che aveva condannato il
Ministero a pagarle la somma di euro 1.200,00, oltre interessi legali, ai sensi della legge n. 89 del 2001, come indennizzo per l'irragionevole durata di un processo svoltosi davanti alla Corte dei Conti.
2. Il TAR, con sentenza n. 7195/2025, ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto era passato in giudicato, il titolo era stato notificato e la documentazione prescritta dalla legge era stata inviata (contrariamente a quanto inizialmente affermato dal
Ministero).
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere al pagamento integrale delle somme spettanti entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
3. Avverso la suddetta sentenza, il Ministero ha proposto appello.
Secondo l'appellante il ricorso in ottemperanza era inammissibile (ai sensi dell'art. 5- sexies, comma 7, legge n. 89 del 2001) perché la richiesta di pagamento era stata indirizzata al Ministero della Giustizia e non a quello dell'Economia e delle Finanze.
Inoltre non sarebbe neppure provato l'effettivo recapito dell'istanza di pagamento allo stesso Ministero della Giustizia.
In generale, non sarebbero stati assolti gli oneri dichiarativi ed istruttori di cui all'art. 5-sexies, legge n. 89 del 2001, con conseguente inammissibilità del ricorso. N. 00757/2025 REG.RIC.
4. La legge n. 89 del 2001 disciplina l'equa riparazione spettante in caso di violazione del termine ragionevole di durata di un procedimento giudiziario.
La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte
d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della
Giustizia quando si tratta di procedimenti svoltisi di fronte al giudice ordinario e del
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti svoltisi di fronte al giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'Economia e delle
Finanze (art. 3, comma 2).
L'art. 5-sexies (modalità di pagamento), al comma 1 dispone: «Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che
l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo. Con la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata».
Il comma 3 prevede: «Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente». Nel caso di incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può N. 00757/2025 REG.RIC.
essere emesso (comma 4). L'Amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti i citati obblighi; tale termine non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione (comma 5). Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento
(comma 7).
Il comma 3-bis (inserito dall'art. 25, comma 1, d.l. n. 118 del 2021) recita: «Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
5. Dalla documentazione in atti appare evidente che la dichiarazione prevista dall'art. 5-sexies cit. sia stata trasmessa al Ministero della Giustizia, attraverso il portale dedicato (si vedano allegati nn. 5 e 6) e non utilizzando il portale presente nel sito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Peraltro, l'unica PEC inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze risale al
2022, mentre il modulo di cui all'art. 5-sexies, comma 3, cit., è stato firmato nel dicembre 2024.
Il quadro normativo sopra richiamato è chiaro nell'imporre il rilascio della dichiarazione e della documentazione richiesta specificamente all'Amministrazione debitrice, con la conseguenza che la trasmissione degli atti a un Ministero incompetente rende il ricorso in ottemperanza inammissibile (Cons. Stato, sez. VII,
11 marzo 2024, n. 2307). N. 00757/2025 REG.RIC.
6. Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89 del 2001.
La particolarità della controversia induce, comunque, a compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO De OL, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto SO, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00757/2025 REG.RIC.
Roberto SO
RO De OL
IL SEGRETARIO