Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2005, n. 36302
CASS
Sentenza 21 settembre 2005

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In tema di ordinamento giudiziario, con riferimento all'applicazione del regime differenziato di trattamento di cui all'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, il controllo circa la legittimità del provvedimento di proroga ministeriale deve avere ad oggetto la giustificazione fornita in relazione al pericolo in atto per l'ordine pubblico che è integrato dal collegamento stesso del detenuto con un'associazione criminale attualmente operativa, in relazione al quale non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo. (In motivazione si è specificato che è consentito desumere la persistenza del vincolo malavitoso anche da fatti pregressi e fondare la persistenza del pericolo su un giudizio prognostico sulla futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2005, n. 36302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36302
    Data del deposito : 21 settembre 2005

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