Sentenza 21 settembre 2005
Massime • 1
In tema di ordinamento giudiziario, con riferimento all'applicazione del regime differenziato di trattamento di cui all'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, il controllo circa la legittimità del provvedimento di proroga ministeriale deve avere ad oggetto la giustificazione fornita in relazione al pericolo in atto per l'ordine pubblico che è integrato dal collegamento stesso del detenuto con un'associazione criminale attualmente operativa, in relazione al quale non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo. (In motivazione si è specificato che è consentito desumere la persistenza del vincolo malavitoso anche da fatti pregressi e fondare la persistenza del pericolo su un giudizio prognostico sulla futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2005, n. 36302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36302 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/09/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3002
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 010019/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IM IR N. IL 26/10/1959;
avverso ORDINANZA del 26/01/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA A. (annullamento con rinvio).
OSSERVA
IM RO ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, che ha respinto il reclamo avverso il D.M. 17.12.2004, di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis L. 26.7.1975 n. 354. Con il gravame il ricorrente denuncia la erronea affermazione dell'esistenza di elementi sintomatici sia di una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza in generale, sia della di lui attuale e specifica pericolosità. I riferimenti contenuti al proposito nel decreto ministeriale confermato avevano carattere generico e non erano riconducibili alla sua persona, ne' erano integrati da più puntuale enunciazione nell'ordinanza impugnata, che sarebbe perciò mancante di motivazione. L'interessato era detenuto dal 1996 e sottoposto al regime differenziato dal 1998; l'asserita sussistenza di contatti con l'organizzazione malavitosa di appartenenza durante la detenzione pregressa non aveva alcun riferimento con l'attualità, e mai erano emersi illeciti nel corso dei colloqui avvenuti durante il periodo detentivo in corso, onde non poteva ritenersi che il collegamento fosse tuttora sussistente (o, se persistente, il protratto regime differenziato sarebbe evidentemente inefficace allo scopo e si convertirebbe in un mero incremento dell'afflittività della pena, incompatibile con la Costituzione). L'originaria appartenenza al "clan" ON non era del pari traducibile in termini di attualità, essendo IU ON, capo del preteso gruppo criminale alleato, collaboratore di giustizia dal 1998; d'altra parte, la confessione resa in taluni procedimenti in corso a carico del ricorrente - come rappresentato al giudice "a quo" - era indice di ravvedimento idoneo ad escludere le esigenze preventive presupposte dall'art. 41 bis L. n. 354/1975. Sono pervenuti "motivi aggiunti" illustrativi del gravame. Il ricorso è infondato. Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. in particolare, sotto il testo previgente dell'art. 41 bis L. n. 354/1975, la sentenza 26.11.1997 n. 376; dopo le modifiche introdotte con L. 23.12.2002 n. 279, l'ordinanza 13/23.12.2004 n. 417) il trattamento penitenziario differenziato è giustificato (e, finché contenuto nei limiti di seguito esposti, legittimo) quando sia volto "a fronteggiare specifiche esigenze di ordine e sicurezza, discendenti dalla necessità di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà, collegamenti che potrebbero realizzarsi proprio attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario favorisce quali strumenti di reinserimento sociale"; pertanto, una volta applicato il regime restrittivo, i provvedimenti di proroga devono contenere "una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza"; in tal senso va interpretata la disposizione del co. 2 bis dell'art. 41 bis citato, secondo il quale la proroga è consentita "purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali ... sia venuta meno". L'ordinanza che decide sul reclamo avverso il provvedimento ministeriale è soggetta a ricorso per cassazione soltanto "per violazione di legge" (co. 2 sexies dell'art. 41 bis), e pertanto il sindacato del giudice di legittimità non investe il discorso giustificativo della decisione se non quando (in contrasto con l'obbligo previsto dalla legge) questo sia del tutto assente o meramente apparente, in quanto privo dei requisiti minimi di coerenza e conseguenza logica o non collegabile razionalmente con la parte dispositiva (cfr. in generale Cass., Sez. Un., 28.5/10.6.2003, Pellegrino e, specificamente riguardo alla previsione dell'art. 41 bis, Sez. 1^ 14.11.2003/9.1.2004, Ganci;
per la legittimità costituzionale di siffatta limitazione, Corte Cost. 28.10/5.11.2004 n. 321). Ne segue che il controllo di legittimità
sul provvedimento del Tribunale di sorveglianza confermativo del decreto di proroga del regime differenziato è ristretto alla verifica di esistenza - con il "minimum" di congruenza logica prima specificato - della giustificazione fornita (direttamente o "per relationem" al provvedimento amministrativo confermato) in ordine al pericolo in atto per l'ordine pubblico. Va ribadito che il pericolo - come più sopra chiarito - è integrato dal collegamento stesso con "un'associazione criminale" (secondo la letterale espressione del legislatore) attualmente operativa, onde non è richiesta una particolare motivazione in ordine al turbamento dell'ordine pubblico suscitato in genere dalla criminalità organizzata, ne' occorre che il detenuto si sia reso personalmente responsabile di fatti di spiccato allarme sociale. Nel caso di specie il ricorrente ha riportato condanna irrevocabile quale capo di associazione di tipo mafioso ed è imputato (fra l'altro) di identico reato, permanente sino al 1999; da ciò emerge un primo dato rilevante: il mantenimento del vincolo anche in costanza della detenzione anteriormente iniziata e dopo l'inizio della collaborazione da parte del capo del "clan" alleato (va rammentato che la previsione dell'art. 41 bis L. n. 354/1975 è applicabile "ai detenuti" in genere, anche se non condannati definitivamente, onde a questi fini deve tenersi conto dell'imputazione - cfr. sul punto Cass., Sez. 1^, 5.6/6.7.1995, Ascione;
27.11.1996/8.1.1997, Piarulli). Ciò considerato, e tenuto conto della tendenziale persistenza nel tempo - per dato di esperienza nel caso in esame verificato - del vincolo malavitoso, nonché dell'assenza di segni di dissociazione del soggetto, non può ritenersi inesistente o meramente apparente la motivazione in ordine all'attualità del vincolo ed alla correlativa capacità di contatto con il gruppo criminale. A tal fine, d'altra parte, il giudice deve tener conto delle circostanze allegate dal reclamante: ora, l'interessato non ha negato il legame attuale, ne' la persistente operatività del sodalizio familiare, limitandosi a segnalare che il capo del gruppo criminale alleato aveva da tempo intrapreso la collaborazione con la giustizia "con ciò facendo, addirittura, venir meno la condizione dell'alleanza del clan GR con il clan ON"; dunque, il primo sodalizio continuò a sussistere ed operare, rompendo - secondo la logica malavitosa - il rapporto con quello "inquinato" dalla dissociazione.
In realtà, la censura di mancanza di motivazione mossa con il ricorso muove dall'erroneo presupposto che occorra la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale;
al contrario, il Tribunale deve accertare che "non risulti" venuta meno la "capacità" di mantenerlo;
pertanto, da un lato è consentito desumere da fatti preqressi la persistenza del vincolo malavitoso, dall'altro il contatto - allo stato impedito dal regime restrittivo - è oggetto di una prognosi circa la futura, probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti dal normale trattamento penitenziario a fini di collegamento con l'organizzazione criminale. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2005