Sentenza 29 ottobre 2004
Massime • 1
Ai fini della sospensione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati nell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), allorché risultino elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, non occorre la sua positiva dimostrazione, essendo sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla base degli elementi di volta in volta disponibili. (Nella specie è stata ritenuta sufficiente per l'applicazione del regime speciale di detenzione a norma del citato art. 41-bis la pendenza di procedimenti per altri delitti di criminalità organizzata).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 46013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46013 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 29/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4169
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 36675/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.G. della Repubblica presso la C.A. di Torino;
2) RI AV, nato l'[...];
avverso ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino in data 9 luglio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. Dubolino;
Lette le conclusioni del P.G., in persona del sost. Dott. A. Gialanella, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di sorveglianza di Torino, decidendo su reclamo proposto da IG AV avverso decreto ministeriale di proroga, nei confronti dello stesso IG, del regime speciale di detenzione di cui all'art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario, respinse detto gravame dichiarando tuttavia nel contempo, inefficaci le disposizioni di cui alla lett. e) del decreto in questione;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma, il IG denunciando "violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione di norme, assenza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, travisamento", sull'assunto, in sintesi, che indebitamente ed immotivatamente il tribunale di sorveglianza avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione ed il mantenimento del regime speciale di detenzione sulla sola base della affermata esistenza di procedimenti penali, oltre che di condanne, a carico del ricorrente per taluni delitti di criminalità organizzata, non potendo questo bastare a dimostrare la persistente attualità di collegamenti con organizzazioni delinquenziali;
- che avverso la stessa ordinanza, nella parte in cui essa ha disposto la parziale disapplicazione del decreto ministeriale, ha proposto ricorso per Cassazione anche la procura generale della Repubblica in Torino, denunciando erronea applicazione dell'art. 41 bis, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario, sull'assunto, in sintesi, che anche le disposizioni di cui è stata disposta la disapplicazione avrebbero dovuto essere valutate con riguardo alle esigenze di sicurezza che la norma intende perseguire, anche evitando "pericolosi contatti con l'esterno e pericolosi ruoli di spicco all'interno dell'istituto di pena";
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'art. 41 bis, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario prevede la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati quando "vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva";
- che, dalla chiara formulazione della norma, emerge come per il riconoscimento di detta condizione non occorra che la, sussistenza dei detti collegamenti risulti positivamente dimostrata (come sarebbe invece necessario per un'affermazione di penale responsabilità), essendo invece necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla base degli elementi di volta in volta disponibili;
e non può certo revocarsi in dubbio che fra tali elementi ben possano rientrare anche quelli costituiti dalla pendenza di procedimenti per altri delitti di criminalità organizzata, ai quali si fa cenno, senza in alcun modo contestarne l'esistenza, nello stesso atto di ricorso;
- che pertanto il ricorso del IG, siccome manifestamente destituito di giuridico fondamento, non può che essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni possibile profilo di colpa, anche la prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro cinquecento;
- che va invece riconosciuta la fondatezza, per quanto di ragione, del ricorso proposto dalla procura generale, dal momento che il tribunale di sorveglianza, nel dichiarare la parziale inefficacia del decreto ministeriale, si è limitato all'apodittica affermazione secondo cui non sarebbero state "addotte dall'Amministrazione motivazioni sufficienti ed ulteriori a fondamento dell'avvenuta reintroduzione nel decreto ministeriale del 28/12/02, della prescrizione a suo tempo disapplicata da questo Collegio", senza specificare, anzitutto, se la disapplicazione avesse assunto carattere di definitività (per assenza di impugnazione sul punto o per mancato accoglimento dell'impugnazione eventualmente proposta), e senza comunque porsi in alcun modo il fondamentale e ineludibile problema se dalla stessa riconosciuta permanenza dei pericoli per l'ordine e la sicurezza (di per sè indicativa dell'insufficienza delle prescrizioni, limitazioni e divieti precedentemente adottati ai fini dell'eliminazione di detti pericoli), l'Amministrazione non potesse aver ragionevolmente tratto il convincimento che fosse opportuna la reitroduzione anche della prescrizione precedentemente disapplicata, posto che la disapplicazione non era stata comunque dovuta (per quanto è dato sapere), ad oggettiva, riconosciuta illegittimità di detta prescrizione - da riguardarsi, invece, di per sè, come anch'essa potenzialmente funzionale alle esigenze di sicurezza, come esattamente rilevato dal ricorrente Ufficio - ma solo a mancata motivazione circa la sua concreta necessità, nella situazione al momento esistente;
- che la suddetta omissione, comportando un difetto assoluto di motivazione sul punto della decisione al quale si riferisce il proposto gravame, ridonda, secondo il costante orientamento di questa Corte, in violazione di legge;
- che pertanto l'impugnata ordinanza va annullata "in parte qua", con rinvio, per nuovo esame, allo stesso tribunale di sorveglianza, di Torino, il quale, in assoluta libertà di vantazione, dovrà tuttavia evitare di incorrere nuovamente nella segnalata violazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del IG, che condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta, parziale inefficacia del decreto ministeriale e rinvia per nuovo esame sul punto al tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004