Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 46013
CASS
Sentenza 29 ottobre 2004

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Massime1

Ai fini della sospensione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati nell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), allorché risultino elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, non occorre la sua positiva dimostrazione, essendo sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla base degli elementi di volta in volta disponibili. (Nella specie è stata ritenuta sufficiente per l'applicazione del regime speciale di detenzione a norma del citato art. 41-bis la pendenza di procedimenti per altri delitti di criminalità organizzata).

Commentario1

  • 1Qual è il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione nella materia dei provvedimenti di applicazione e di proroga del regime detentivo di cui…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 febbraio 2021

    (Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Ord. pen., art. 41-bis) Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto con il quale era stata applicata al detenuto – in stato di esecuzione della pena e della custodia cautelare in carcere – la proroga per anni due della sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario secondo quanto previsto dall'art. 41-bis, Ord. pen.. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il detenuto, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi così formulati: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. pen. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 46013
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46013
Data del deposito : 29 ottobre 2004

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