Sentenza 10 gennaio 2005
Massime • 5
Non è configurabile alcuna nullità del provvedimento ministeriale di sospensione delle regole di trattamento penitenziario a norma dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 23 dicembre 2002 n. 279, per la mancata acquisizione del parere del P.M. procedente, allorché siano state recepite nel provvedimento medesimo le informative della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia, le quali, essendo organismi di coordinamento investigativo tra le diverse Procure territoriali, sono edotte sulle vicende concernenti il sodalizio criminoso di appartenenza dell'interessato, ovvero quando quest'ultimo sia detenuto per espiazione di pena a seguito di condanna irrevocabile.
Sussiste l'interesse del condannato alla decisione del ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza reiettivo del suo reclamo avverso il D.M. dispositivo del regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), anche se sia decorso il termine finale di efficacia del decreto medesimo, in quanto il Ministro, nel disporre un eventuale nuovo decreto, è tenuto ad adeguarsi alla decisione adottata dall'autorità giudiziaria.
Nel procedimento amministrativo inteso all'applicazione o alla conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non sussiste l'obbligo, da parte dell'autorità amministrativa procedente di dare all'interessato comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'esigenza di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa si realizza compiutamente nel procedimento giurisdizionale che si instaura dinanzi al tribunale di sorveglianza mediante la proposizione del reclamo e nell'ambito del quale tutti gli atti risultano depositati e messi a disposizione delle parti interessate prima della discussione e della decisione. (Conf. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)
Il termine di dieci giorni per l'adozione della decisione sul reclamo avverso il D.M. di applicazione o conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), ha natura meramente ordinatoria e pertanto la sua inosservanza non è causa di inefficacia del provvedimento impugnato, anche se il mancato rispetto di esso, reiterato e sistematico, ove si risolva nella sostanziale vanificazione del diritto dell'interessato a un efficace sindacato giurisdizionale sulla misura, può integrare la violazione dell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, che sancisce il diritto di ogni persona a un processo equo. (V. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)
Anche i decreti di proroga del regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), analogamente a quelli che lo dispongono, devono essere dotati di congrua e autonoma motivazione in ordine agli specifici elementi da cui risulti la permanenza attuale delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza, correlate ai pericoli insorgenti dalla persistente capacità del condannato di tenere contatti con la criminalità organizzata che le misure mirano a prevenire. Ne consegue che non sono consentite, per una sorta di inammissibile automatismo, immotivate proroghe del regime di detenzione speciale, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2005 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2660/05 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
60 UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/01/2005
SENTENZA
N. SL 105
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. TERESI RENATO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. CHIEFFI SEVERO
N. 028452/2004 11 2. Dott.SILVESTRI GIOVANNI
3. Dott. CANZIO GIOVANNI
4. Dott. CORRADINI GRAZIA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 19/06/1967 1) RD US SALVATORE
avverso ORDINANZA del 15/04/2004
TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI che helette sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Gialanella, che chiene il rigetto del. 7:630.
(DEPOSITATA IN CANCELLERIA
27 GEN 2005
IL CANCELLIERE Rosanna Ran
t1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza del
15.4.2004, rigettava il reclamo avanzato da OM PE avverso il decreto 23.12.2003 del Ministro della Giustizia di applicazione della sospensione ex art. 41-bis comma 2 O.P. delle regole di trattamento penitenziario (ad eccezione della prescrizione sub lett. e sulla ricezione dei pacchi), poiché la posizione apicale - in qualità di reggente - rivestita dal soggetto all'interno della cosca mafiosa catanese "Cappello", alla luce dei provvedimenti giudiziari in forza dei quali egli era ristretto e delle più recenti acquisizioni informative degli organi inquirenti (DDA e DNA) e delle forze di polizia (Comando generale Arma dei Carabinieri, Min. interno
Dipartimento P.S., DIA), ne giustificavano la valutazione di elevatissima pericolosità sociale per l'attuale persistenza del vincolo di affiliazione e di
"interazione funzionale” all'organizzazione criminale, tuttora saldamente strutturata e attiva, e per la dimostrata capacità dello stesso di aggregare proseliti e destabilizzare l'ordine carcerario laddove era ristretto.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore del OM denunziando, anche mediante note illustrative e di replica, plurime violazioni di legge, articolate nei seguenti profili: a) il decreto ministeriale, costituente mera proroga di altri, non é stato preceduto dal parere del P.M. procedente, né dalla ostensione all'interessato delle allegate relazioni informative degli uffici inquirenti e di polizia in ossequio alla legge n. 241/90; b) la decisione del Tribunale di sorveglianza é stata adottata oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento del reclamo;
c) la motivazione dell'ordinanza, benché il decreto ministeriale non consentisse l'apprezzamento dell'esistenza di concreti e nuovi elementi comprovanti la permanenza di collegamenti con la cosca di appartenenza, che si assume essere stata “totalmente sgominata" dalle forze dell'ordine, ne ha recepito acriticamente il contenuto con formule di stile quanto alla ritenuta pericolosità "attuale" per l'ordine e la sicurezza, pretendendosi la prova positiva da parte del prevenuto del venir meno dei contatti con l'organizzazione criminale cui era stato associato.
In sede di note di replica, il difensore ha rilevato altresì le ragioni di incompatibilità del regime detentivo speciale, quanto al controllo della corrispondenza, con l'art. 8 Conv. eur. d. uomo e con l'art. 15 Cost.
-2. Osserva innanzi tutto il Collegio che, pur essendo ormai decorso il termine finale di un anno, fissato dal decreto ministeriale oggetto del presente giudizio per la proroga del trattamento carcerario differenziato, non può ritenersi venuto meno l'interesse del ricorrente alla proposta impugnazione, della quale non va pertanto dichiarata l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse (per le ragioni che giustificano tale orientamento, v. la sentenza pronunziata da questa Corte nell'udienza del
26/1/2004, sul ricorso proposto da RA ED).
Ciò premesso in ordine all'ammissibilità in rito del ricorso, occorre rilevare la manifesta infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del ricorrente, poiché si è ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità che:
- nelle materie come quella in esame, caratterizzate da particolari esigenze di prontezza, celerità e prevenzione della criminalità, non sussiste l'obbligo di comunicazione all'interessato di avvio del procedimento amministrativo e di ostensione allo stesso del materiale informativo e investigativo, in osservanza delle regole di cui alla legge n. 241 del 1990, mentre le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa sono destinate a dispiegarsi compiutamente nel procedimento giurisdizionale instaurato davanti al Tribunale di sorveglianza mediante la proposizione del reclamo, dove tutti gli atti risultano depositati e messi a disposizione delle parti interessate prima della discussione e della decisione (Cass., Sez. I,
10/3/2004, Pavone);
2 non è dato individuare alcuna prescrizione normativa che sanzioni di nullità il decreto ministeriale per non essere stato acquisito il parere del pubblico ministero procedente, laddove risultano invece acquisiti i pareri della Direzione distrettuale e della Direzione nazionale antimafia, organismi di coordinamento investigativo tra le diverse Procure territoriali e perciò opportunamente edotti sulle vicende concernenti il contesto mafioso di appartenenza dell'interessato (Cass., Sez. I, 21/11/2003, Sciuto, rv. 226636;
Sez. I, 5/3/2004, Vitale, rv. 228898), ovvero questi sia detenuto in espiazione di pena in esecuzione di condanna irrevocabile (Cass., Sez. I,
14/11/2003, Ganci, rv. 226629; Sez. I, 21/11/2003, Bruzzise, rv. 226635);
- il termine di dieci giorni per l'adozione della decisione sul reclamo, che il legislatore ha tra l'altro omesso di coordinare con le “forme" previste per il modello procedimentale disciplinato dagli artt. 666 e 678 c.p.p., pure richiamate dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis O.P., ha natura meramente ordinatoria (Cass., Sez. I, 15/12/1995, Molinari, rv. 204504) e per la sua inosservanza non è certo prevista la sanzione di inefficacia della misura impugnata, anche se mette conto di sottolineare che nella reiterata e sistematica inosservanza da parte del Tribunale di sorveglianza del termine decadale, laddove essa si risolva nella sostanziale vanificazione del diritto dell'interessato ad un efficace sindacato giurisdizionale sulla misura, ben potrebbe ravvisarsi la violazione dell'art.
6.1 C.e.d.u. (Corte eur. dir. uomo, sent. 11/1/2005, Musumeci c. Italia);
-3.1. Il ricorrente ha denunziato l'assenza nel decreto ministeriale di utili indicazioni o valutazioni di elementi di fatto comprovanti l'attuale permanenza di collegamenti con la cosca mafiosa di appartenenza, che si assume essere stata "totalmente sgominata" dalle forze dell'ordine, nonché
l'acritica ricezione nell'ordinanza impugnata della tesi dell'esistenza di un concreto e attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza, censurando in particolare l'automatismo applicativo della proroga del regime penitenziario
3 differenziato e la pretesa di una prova positiva a carico del condannato, circa la sopravvenuta recisione dei legami con l'organizzazione criminale cui egli era originariamente associato.
Questa Corte (ex plurimis, Cass., Sez. I, 26/1/2004, RA, cit.) ha ripetutamente affermato il principio che non solo i provvedimenti applicativi devono essere concretamente giustificati, ma anche per i decreti di proroga si richiede un'autonoma e congrua motivazione in ordine agli specifici
“elementi” da cui risulti la permanenza “attuale” delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza correlate ai pericoli insorgenti dalla persistente capacità del condannato di tenere contatti con la criminalità organizzata, che le misure mirano a prevenire. Non sono dunque consentite, per una sorta di inammissibile automatismo, immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte. E si è pure sottolineato nella giurisprudenza di legittimità che spetta al giudice, in sede di controllo giurisdizionale, verificare in concreto anche alla luce delle circostanze allegate dal detenuto, ma senza che ciò comporti un'inammissibile inversione dell'onere della prova se gli elementi di fatto posti www dall'Amministrazione a fondamento della proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle suddette ragioni che, sole, legittimano l'applicazione del regime speciale.
Si è anche ribadito che, così interpretato l'inciso di cui al comma 2-bis dell'art. 41-bis - nella parte in cui, con riguardo al fenomeno della proroga,
é consentita la rinnovazione della misura "purché non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali sia venuta meno" si rivela non fondata la censura di violazione degli artt. 24, 27 e "
4 "pieno" sulla legittimità degli atti della pubblica amministrazione (in tal senso v. anche, da ultimo, C. cost., ord. n. 417 del 2004).
-3.2. Ma le pregevoli e argomentate censure della difesa del ricorrente, pur evidenziando taluni aspetti delle premesse motivazionali dell'ordinanza impugnata non proprio coerenti con la cornice interpretativa sopra delineata e perciò meritevoli di essere rettificati in jure da questa Corte a norma dell'art. 619 c.p.p., non colgono nel segno, poiché il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha comunque sottoposto ad adeguato vaglio critico tutti i dati fattuali, specifici e autonomi, idonei a sorreggere l'apprezzamento di attuale e concreta permanenza del vincolo di affiliazione e del collegamento del condannato con la criminalità organizzata, nonostante le restrizioni del regime detentivo differenziato.
Nel confutare infatti analiticamente le tesi difensive già esposte nel reclamo, il Tribunale di sorveglianza, pur non movendosi sempre nell'ottica dei principi di diritto sopra affermati (laddove, ad esempio, sembra richiamarsi ad una sorta di presunzione di persistenza del collegamento con l'associazione criminale di appartenenza, salva la prova della rottura di esso offerta da una condotta collaborativa o dissociativa del detenuto), ha ritenuto giustificata la valutazione di elevata pericolosità sociale del ricorrente con diffuso e logico apparato giustificativo.
Il Tribunale ha fatto puntuale riferimento, da un lato, alla posizione apicale in qualità di reggente rivestita dal OM nel sodalizio criminoso di riferimento ed all'accertata sua partecipazione a plurimi e gravi fatti delittuosi di matrice mafiosa, e dall'altro alle specifiche e circostanziate note informative e investigative di polizia e di organi inquirenti, da cui emerge che: non é affatto avvenuta la rottura dei collegamenti con la cosca mafiosa di originaria appartenenza (tuttora saldamente strutturata e attiva); il detenuto dimostra la capacità di aggregare proseliti e di destabilizzare l'ordine carcerario laddove è stato ristretto;
appare concreto il pericolo che
5 questi, inserito nel circuito detentivo ordinario, sia in grado di veicolare all'esterno ordini e disposizioni. E, alla stregua delle descritte premesse fattuali, ha quindi correttamente concluso che la persistente “interazione funzionale" tra il ricorrente e la cosca mafiosa di appartenenza non consente affatto di considerare cessate le esigenze di ordine e di sicurezza cui la misura é finalizzata.
I motivi a sostegno del ricorso, d'altra parte, laddove con essi si contesta l'esistenza degli indici asseritamente dimostrativi della pericolosità del ricorrente (ad esempio, deducendosi che la cosca mafiosa sarebbe stata interamente sgominata), non denunciano vizi di legittimità dell'ordinanza impugnata, ma, a ben vedere, si risolvono in censure di mero fatto, prive di pregio in sede di sindacato da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che è ammesso esclusivamente per
"violazione di legge" secondo il comma 2-sexies dell'art. 41-bis O.P.
-4. Quanto alla denunziata incompatibilità di taluni aspetti del regime detentivo speciale (in specie quelli riguardanti il controllo della corrispondenza, nonostante le sopravvenute modifiche dell'art. 18 O.P. ad opera della recente legge n. 95 del 2004 ) con l'ordinamento comunitario e costituzionale, il relativo motivo di gravame, siccome sprovvisto del requisito di specificità oltre che proposto per la prima volta solo con le note di replica, risulta inammissibile.
Attesa la complessiva infondatezza delle censure, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deliberato in camera di consiglio il 10 gennaio 2005.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Rengu dott. Giovanni Canzio tTeresi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
113 Cost., poiché, in base ad una soluzione ermeneutica costituzionalmente orientata, nessun limite può essere frapposto al sindacato giurisdizionale