Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 2660
CASS
Sentenza 10 gennaio 2005

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Non è configurabile alcuna nullità del provvedimento ministeriale di sospensione delle regole di trattamento penitenziario a norma dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 23 dicembre 2002 n. 279, per la mancata acquisizione del parere del P.M. procedente, allorché siano state recepite nel provvedimento medesimo le informative della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia, le quali, essendo organismi di coordinamento investigativo tra le diverse Procure territoriali, sono edotte sulle vicende concernenti il sodalizio criminoso di appartenenza dell'interessato, ovvero quando quest'ultimo sia detenuto per espiazione di pena a seguito di condanna irrevocabile.

Sussiste l'interesse del condannato alla decisione del ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza reiettivo del suo reclamo avverso il D.M. dispositivo del regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), anche se sia decorso il termine finale di efficacia del decreto medesimo, in quanto il Ministro, nel disporre un eventuale nuovo decreto, è tenuto ad adeguarsi alla decisione adottata dall'autorità giudiziaria.

Nel procedimento amministrativo inteso all'applicazione o alla conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non sussiste l'obbligo, da parte dell'autorità amministrativa procedente di dare all'interessato comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'esigenza di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa si realizza compiutamente nel procedimento giurisdizionale che si instaura dinanzi al tribunale di sorveglianza mediante la proposizione del reclamo e nell'ambito del quale tutti gli atti risultano depositati e messi a disposizione delle parti interessate prima della discussione e della decisione. (Conf. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)

Il termine di dieci giorni per l'adozione della decisione sul reclamo avverso il D.M. di applicazione o conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), ha natura meramente ordinatoria e pertanto la sua inosservanza non è causa di inefficacia del provvedimento impugnato, anche se il mancato rispetto di esso, reiterato e sistematico, ove si risolva nella sostanziale vanificazione del diritto dell'interessato a un efficace sindacato giurisdizionale sulla misura, può integrare la violazione dell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, che sancisce il diritto di ogni persona a un processo equo. (V. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)

Anche i decreti di proroga del regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), analogamente a quelli che lo dispongono, devono essere dotati di congrua e autonoma motivazione in ordine agli specifici elementi da cui risulti la permanenza attuale delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza, correlate ai pericoli insorgenti dalla persistente capacità del condannato di tenere contatti con la criminalità organizzata che le misure mirano a prevenire. Ne consegue che non sono consentite, per una sorta di inammissibile automatismo, immotivate proroghe del regime di detenzione speciale, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 2660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2660
    Data del deposito : 10 gennaio 2005

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