Sentenza 9 novembre 2004
Massime • 1
In tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza (art. 41 bis comma secondo sexies Ordinamento Penitenziario) per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito
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- 1. Art. 41-bishttps://www.filodiritto.com/
- 2. Regime carcerario differenziato: legittimità del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2021
Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di avverso un decreto del Ministro della giustizia con il quale era stato prorogato per la durata di anni due il regime detentivo differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen.. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore del detenuto il quale chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando violazione di legge, in relazione all'art. 41-bis ord. pen., per mancanza di specificità della motivazione che, ad avviso del ricorrente, si riferiva a fatti di epoca remota e che neppure motivava sulla …
Leggi di più… - 3. Qual è il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione nella materia dei provvedimenti di applicazione e di proroga del regime detentivo di cui…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 febbraio 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Ord. pen., art. 41-bis) Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto con il quale era stata applicata al detenuto – in stato di esecuzione della pena e della custodia cautelare in carcere – la proroga per anni due della sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario secondo quanto previsto dall'art. 41-bis, Ord. pen.. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il detenuto, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi così formulati: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. pen. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2004, n. 48494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48494 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 09/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 4352
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 016492/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA VI N. IL 30/08/1956;
avverso ORDINANZA del 04/03/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Gialanella che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 4.3.2004, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal detenuto AO NC avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 23.12.2003, con cui era stata prorogata la sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2, ord. pen., dichiarava inefficace il provvedimento per la sola limitazione relativa alla lett. e) concernente la ricezione di pacchi perché ritenuta non strumentale alle esigenze di ordine e di sicurezza.
Il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione denunciando violazione di legge, sull'assunto che il provvedimento in data 23.12.2003 doveva essere giustificato dalla sopravvenienza di nuove esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e che, comunque, doveva essere dimostrata l'attualità della pericolosità, di talché, in assenza di tali condizioni, la proroga doveva considerarsi illegittima ne' poteva essere giustificata con motivazioni stereotipe.
Il ricorso non ha fondamento.
Le posizioni espresse dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte Cost., 18 ottobre 1996, n. 351; Corte Cost, 22 luglio 1994, n. 332; Corte Cost., 23 novembre 1993, n. 410; Corte Cost., 28 luglio 1993, n. 349) hanno trovato completa ed organica disciplina nella l. 23.12.2002, n. 279, il cui art. 2 ha sostituito i commi 2 e 2 bis e ha aggiunto quattro nuovi commi, ridefinendo i presupposti e le finalità dello speciale regime (comma 2), il procedimento, la durata e la prorogabilità delle misure (comma 2 bis), la revoca del provvedimento conseguente al venire meno delle esigenze che l'hanno giustificato (comma 2 ter), l'indicazione delle limitazioni adottabili con la sospensione delle regole del trattamento (comma 2 quater), la possibilità di presentare reclamo al tribunale di sorveglianza, il termine per proporlo e l'individuazione del tribunale competente (comma 2 quinquies), le forme del procedimento e la ricorribilità in Cassazione contro l'ordinanza che ha deciso il reclamo (comma 2 sexies).
L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies del novellato art. 41 bis, a norma del quale "il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge".
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dato che tale vizio scaturisce, prima che dalla violazione della regola generale prescritta dall'art 125 c.p.p., dalla trasgressione della specifica norma di cui al comma 2 sexies dell'art. 41 bis ord. pen., secondo cui il tribunale di sorveglianza "decide in Camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2". Deve trarsene la conseguenza che col ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza è denunciabile il vizio di mancanza della motivazione, nel quale devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. Dai precedenti rilievi deve conclusivamente inferirsi che, nel giudizio di legittimità, deve essere controllata l'esistenza della motivazione dell'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza ha accertato le condizioni richieste per la sospensione delle regole del trattamento penitenziario e il collegamento strumentale tra le limitazioni imposte al detenuto e la salvaguardia delle esigenze di ordine e di sicurezza.
Alla luce dei principi precedentemente esposti, il ricorso del AO deve essere rigettato perché destituito di fondamento, risultando la struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata immune dai vizi denunciati dal ricorrente. Invero, a fronte delle censure di mancanza di motivazione, va rilevato che il tribunale di sorveglianza ha dato pienamente conto dell'attualità della pericolosità sociale del detenuto e della persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, accertando, in tal modo, la ricorrenza di presupposti legali dai quali dipende il provvedimento di proroga del regime carcerario differenziato e la congruenza delle limitazioni imposte, che non risultano contrastanti con il principio di umanità del trattamento e di dignità del detenuto.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004