Sentenza 19 novembre 2008
Massime • 1
In tema di tutela penale delle opere dell'ingegno, il reato di cui all'art. 171 ter, comma secondo lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633 ha natura di reato a consumazione anticipata, in quanto la formula legislativa "vende o pone altrimenti in commercio" non richiede l'effettivo compimento di un negozio dispositivo, ma un'attività consistente nel porre in vendita o rendere disponibili per il noleggio cassette o supporti abusivamente riprodotti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2008, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 19/11/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 02394
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 028706/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI AB N. IL 12/08/1972;
avverso SENTENZA del 07/04/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv.to Ceminelli Salvatore in sostituzione dell'avv. Accorti Andrea Vincenzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 7 aprile 2008 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza pronunciata il 23 maggio 2007 dal Tribunale di Castrovillari che aveva dichiarato BD KA responsabile del reato di cui all'art. 81 c.p., L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), come modificata dalla L. n. 248 del 2000 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, poneva in vendita 224 ed audio privi del marchio SIAE e 80 CD playstation privi del marchio SIAE, illecitamente riprodotti in quantità superiore alle cinquanta unità e tutelati dal diritto di autore e dai diritti connessi, (capo B dell'originaria imputazione) (per fatti verificatisi in Roseto Capo Spulico il 1 febbraio 2002). Con la stessa sentenza la Corte Territoriale assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 648 c.p. ascrittogli al capo A perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, per l'effetto, rideterminava la pena per il residuo delitto di cui al capo B in mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Ha proposto ricorso per cassazione lo KA chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per il motivo che sarà nel prosieguo analiticamente esaminato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e delle altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con riferimento alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter.
Deduce il ricorrente che non vi era alcuna prova in ordine ad un'attività di vendita o di noleggio dei supporti in oggetto che costituisce invece la fattispecie tipica sanzionata dall'art. 171 ter, comma 2, lett. A. Inoltre non era mai stato accertato il contenuto dei ed per cui è causa, non essendo stata svolta alcuna perizia o altro accertamento istruttorio volti a verificare se i supporti posti sotto sequestro contenessero un qualsiasi tipo di immagine, sicché non si poteva escludere che gli stessi fossero vuoti o comunque idonei ad essere posti in vendita o noleggiati. Entrambi i giudici avevano ravvisato la responsabilità in questione per il solo fatto della detenzione di tale mercè, tanto da contestare erroneamente la messa in vendita del materiale, pur non essendo consentito sanzionare la mera detenzione anche se ai fini di commercio e non essendo consentita in sede penale l'analogia in malam partem (art. 13 preleggi).
Deduce in proposito il ricorrente che la norma contenuta nella L. n.633 del 1941, art. 171 ter come successivamente modificata, sanziona la detenzione a fini di commercio soltanto in caso di abusiva duplicazione o riproduzione delle opere, mentre nella ipotesi di mancanza del contrassegno SIAE è richiesta la concreta messa in commercio, mediante vendita o noleggio dei supporti in questione. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n.633 del 1941, art. 171 ter, lett. A e B.
Deduce il ricorrente che tanto nel caso della lettera A) come in quello della lettera B) è necessaria l'inequivoca ed inconfutabile prova che l'imputato abbia voluto esercitare una delle attività caratterizzanti la norma in oggetto.
Rileva il Collegio che entrambi i motivi sono infondati. Per quel che attiene al primo il Collegio rileva che la L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 2, lett. A), come modificato dalla
L. 18 agosto 2000, n. 248 sanziona la condotta di chi "riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate di diritto d'autore e da diritti connessi".
La Corte di merito ha quindi correttamente ritenuto fosse stata integrata la fattispecie criminosa contestata in quanto l'imputato era stato sorpreso dalle forze dell'ordine in possesso di 224 ed disk audio e 84 ed per play station, tutti privi del timbro Siae, costituenti riproduzioni di brani musicali che deteneva in scatole di cartone posizionate all'interno del portabagagli della autovettura alla cui guida fu fermato, rilevando che le caratteristiche merceologiche del prodotto, unitamente alla accertata carenza in tutti i dischi del sigillo e del bollino della SIAE e alla palese riproduzione delle copertine coincidenti con gli originali, comprovano che si tratta di riproduzione abusiva di opere dell'ingegno e osservando che a fronte di tali elementi probatori a suo carico l'imputato aveva preferito disinteressarsi del giudizio e non aveva mai allegato alcunché in ordine alla natura ed al contenuto dei supporti magnetici in sequestro che giustificasse accertamenti tecnici specifici.
La Corte di merito, con adeguata ed esaustiva motivazione, ha quindi affermato che non era verosimile che i CD fossero vuoti o non riproduttivi degli originali, anche alla luce degli elementi di prova costituiti dalla deposizione del verbalizzante Ficocelli, teste qualificato in servizio presso la Guardia di Finanza e della cui affidabilità non era lecito dubitare, e dalle risultanze del verbale di sequestro in atti.
Per quel che attiene al secondo motivo la Corte di merito ha adeguatamente motivato rilevando che la detenzione dei numerosi supporti come funzionale alla commercializzazione si desumeva dalle caratteristiche dei medesimi e dalle modalità di trasporto, in quanto l'imputato, all'atto dei controlli, stava trasportando in strada ed in contesto pubblico tale cospicuo materiale. Ha quindi correttamente ritenuto sussistente la corrispondenza tra la fattispecie concreta e quella legale ex art. 171 ter, comma 2, lett. A di cui al capo di imputazione, rilevando che la formula legislativa "vende o pone altrimenti in commercio" deve essere intesa non come effettivo compimento di un negozio dispositivo, ma bensì come attività consistente nel porre in vendita o rendere disponibili per il noleggio cassette o supporti abusivamente riprodotti, trattandosi di reato a consumazione anticipata.
Va quindi respinto anche il secondo motivo di ricorso. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2009