Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2018, n. 2660
CASS
Sentenza 9 ottobre 2018

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Massime1

Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l'altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un "clan" camorristico ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l'esponente di vertice).

Commentario1

  • 1Proroga del carcere duro: i poteri di controllo del Tribunale di SorveglianzaAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2018, n. 2660
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2660
Data del deposito : 9 ottobre 2018

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