Sentenza 9 ottobre 2018
Massime • 1
Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l'altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un "clan" camorristico ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l'esponente di vertice).
Commentario • 1
- 1. Proroga del carcere duro: i poteri di controllo del Tribunale di SorveglianzaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2018, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2018 |
Testo completo
02660-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO ROCCHI Presidente - Sent. n. sez. 3856/2018 CC 09/10/2018- MARCO VANNUCCI R.G.N. 17306/2018 ROBERTO BINENTI - Relatore GIUSEPPE SANTALUCIA RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IG AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 23/02/2018 del Tribunale di sorveglianza di Roma;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo avverso il decreto di proroga del regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord. pen. disposto nei confronti di AN IG.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione AN IG tramite il difensore, lamentando violazione del succitato art. 41-bis. Si rileva che la decisione non ha considerato, oltre al protrarsi della detenzione senza rilievi, l'unico fatto realmente nuovo rispetto alla precedente valutazione dell'inserimento nel clan camorristico, ossia l'esclusione con sentenza del 9 maggio 2012 del ruolo direttivo contestato a IG con riferimento ai reati associativi di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con le relative ricadute sul genere e sull'entità della pericolosità apprezzabile in sede di verifica dei presupposti di proroga dello speciale regime differenziato. Si aggiunge che la motivazione del provvedimento ha di contro continuato a rappresentare una posizione di assoluto rilievo nel clan camorristico, a fronte di una condanna in sé non associabile a stabili condizioni di particolare allarme. CONSIDERATO INDI DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perleragioni di seguito illustrate.
2. Il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen. rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza oltre che grafica sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge;
in modo da risultare la motivazione per la mancanza dei suindicati requisiti solo apparente giacché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell' art. 41-bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.
3. L'art. 41-bis Ord. pen., ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati, richiede «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva», così esigendosi al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Rv. 232684; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Rv. 230136), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono 2 primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E in tale ambito è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata (così da derivarne le particolari prescrizioni del regime speciale a tutela di primarie esigenze di ordine e sicurezza), elementi come quelli rappresentati dal ruolo assunto dal soggetto considerato in quel genere di fenomeni, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità con riferimento alla plausibile stabilità, a fronte di un'organizzazione criminale che appaia ancora presente (in tale senso, fra le altre, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Rv. 263508). Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713). Quanto poi in particolare all'ipotesi di proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano - giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Rv. 232892; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Rv. 232466; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Rv. 232684; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005 Rv. 232114). A tal riguardo il comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen. indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto. Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra. Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di 3 incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713). Apprezzamento che, se accompagnato da motivazione nei termini sopra descritti in cui essa possa ritenersi effettivamente rappresentata, rimane del pari sottratto a censure in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.
4. Il provvedimento impugnato si è attenuto ai superiori criteri, non avendo trascurato il ragionato apprezzamento di tutti i presupposti di legge come correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, illustra la posizione di rilievo assunta dal ricorrente nel clan camorristico di riferimento secondo quanto già giudizialmente accertato. Al riguardo, valorizza i legami familiari con l'esponente di vertice EL Abete, il qualificato inserimento nel traffico di stupefacenti e il ruolo di killer assunto da IG, specificando che egli non ha agito come mero esecutore di ordini, ma ha mostrato nel contesto associativo di cui sopra personale predisposizione criminale, autorevolezza e capacità decisionale. Il provvedimento evidenzia poi come il clan di appartenenza risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento.
5. I rilievi mossi con il ricorso, affermando l'apparenza della motivazione, ignorano i contenuti argomentavi come sopra rassegnati apprezzando concrete indicazioni. Le obiezioni, invero, oltre a citare elementi in sé per nulla decisivi come il protrarsi della carcerazione e principi giurisprudenziali di cui non si rileva in concreto la violazione, fanno riferimento, in termini specifici, solo all'esclusione del ruolo direttivo avuto riguardo alla condanna subita per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e a quella finalizzata al narcotraffico. Tale esito processuale tuttavia neppure appare «nuovo» risalendo al 2012. Ma, in ogni caso, non risulta che la motivazione del provvedimento si sia posta in contrasto con l'accertamento in sede penale, sia perché non si dà mai risalto alla qualificazione giuridica rimasta infine esclusa, sia in quanto le descrizioni intervenute evidenziano in fatto una posizione di rilievo assunta nel contesto associativo alla stregua di iniziative e relazioni che pur non essendo necessariamente riconducibili a quelle richieste dalla più grave fattispecie di partecipazione prevista dagli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990, ugualmente rappresentano le concrete manifestazioni di pericolosità apprezzate logicamente in chiave prognostica ai fini della giustificazione della proroga. Pertanto, le censure svolte risultano manifestamente infondate, non possedendo alcuna attitudine a dimostrare le violazioni di legge che citano. 4 5. Dalla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante i profili di colpa, della somma fissata in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2018. Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Rocchi Roberto Binenti 2 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21: GEN 2019 IL CANCELLIERE ST LA 5