Sentenza 22 novembre 2012
Massime • 1
In tema di reclamo avverso il provvedimento ministeriale di sospensione di alcune regole del trattamento ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, il termine di dieci giorni per l'adozione della decisione ha natura meramente ordinatoria e, pertanto, la sua inosservanza non è causa di inefficacia del provvedimento. (In motivazione la S.C. ha richiamato la pronuncia della Corte EDU n. 60915 del 2000 nel procedimento Bifulco c/Italia per la quale non sussiste violazione dell'art. 6 della CEDU se la decisione interviene prima della scadenza del periodo di validità del decreto impositivo del regime differenziato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2012, n. 47950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47950 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/11/2012
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3349
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 14422/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UZ GI N. IL 12/05/1959;
avverso l'ordinanza n. 2829/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 25/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25.11.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo interposto da UZ GI, condannato per reati di associazione mafiosa armata alla pena di anni diciotto di reclusione, avverso il provvedimento del Ministro della Giustizia con cui era stata disposta la sospensione per quattro anni di alcune regole di trattamento previste dalla L. n. 354 del 1975 (quanto ai colloqui con i familiari e terzi, ricezione di pacchi e somme dall'esterno, nomina e partecipazione a rappresentanze di detenuti e permanenza all'aperto) in ragione dei tratti di pericolosità sociale del prevenuto, in grado di avere contatti con l'esterno, coinvolto in vicende giudiziarie indicative dell'inserimento ad alto livello di responsabilità nell'organizzazione criminale di appartenenza ("famiglia" Montevago di Cosa nostra): in proposito venivano richiamati passaggi della sentenza con cui veniva dato atto dell'allarme sociale prodotto dalla compagine criminosa di appartenenza del prevenuto. Veniva sottolineato che il ZZ manteneva collegamenti con la parte dell'associazione operante all'esterno del carcere, anche in ragione del suo inserimento a pieno titolo con ruoli di responsabilità.
Il Tribunale rigettava il reclamo, in considerazione del profilo criminale dell'istante, della sua posizione di vertice assunta nell'ambito associativo, della vitalità della compagine;
veniva evidenziato da un lato che non rilevava l'attuale sussistenza di legami mafiosi, bensì la capacità dell'interessato di mantenere siffatti legami con la criminalità, capacità che veniva desunta dal contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare a suo tempo notificatagli e che costituiva ancora titolo detentivo e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto per dedurre violazione della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis. Fa rilevare la difesa che all'udienza del giorno 8
aprile 2011 venne prodotta documentazione a discarico, su cui il Tribunale non ebbe a pronunciarsi, ma a distanza di molto tempo e cioè solo il 30.7.2011 emise l'ordinanza impugnata, notificata il 6.9.2011; tale ritardo avrebbe determinato secondo la difesa la violazione dell'art.
6.1 CEDU, essendosi vanificato il diritto dell'interessato ad una sollecita definizione della sua vicenda procedimentale, parametrata dalla legge nel termine di dieci giorni dalla ricezione del reclamo, da parte del Tribunale di sorveglianza. Viene poi rilevato che sarebbe stato dimenticato che il ZZ nei primi due anni di custodia cautelare fu sottoposto a regime non differenziato, il che doveva essere preso a parametro per affermare la cesura di ogni rapporto con l'ambiente criminogeno per la lontananza fisica dalla Sicilia, la mancanza di cointeressenze economiche, la mancanza di sintomi rivelatori di ricchezza. Viene contestato che non sia stato valorizzato che il ZZ sarebbe stato l'unico uomo d'onore a comporre la famiglia di EL e che tutti i presunti sodali sarebbero stati arrestati. È stato evidenziato come dalle indicazioni del collaboratore di giustizia RI Calogero si era appreso che il ZZ era stato sì richiesto di collaborare alla ricostituzione della compagine mafiosa, dopo gli arresti dell'operazione Avana, ma tale scelta non fu condivisa dai capi di Cosa Nostra agrigentina, il che doveva dimostrare come il ZZ avesse un ruolo limitato e dunque non potesse dal carcere dare direttive all'esterno. Ancora era stato acquisito, sempre dalla propalazione di collaboratori, che il RI aveva una difficile posizione all'Interno del suo gruppo e che si era servito del ZZ che mandò ad una riunione con i mafiosi di Agrigento e di Ribera, perché sapeva di essere nel loro mirino. Tale circostanza avrebbe dovuto portare ad escludere il pericolo di una cogestione fra eventuali capi latitanti dell'associazione mafiosa. Non sarebbe stato valutato che nessuno dei reati-fine alla cui perpetrazione avrebbe partecipato il ZZ ebbe ad oggetto fatti di sangue e che l'iniziale concorso del ZZ a tre estorsioni si ridimensionò in un tentativo di estorsione ed in una tentata violenza privata.
Quanto poi ai presupposti per l'applicazione della misura, la difesa fa rilevare che la compagine di cui il ZZ fu ritenuto sodale fu del tutto destrutturata, con il che non è ipotizzabile alcuna ulteriore attività, ne' può ipotizzarsi che il prevenuto possa impartire direttive o quant'altro, tanto più che la stessa si rese autonoma dalle di lui direttive. Nè risulta concretamente riallacciato ad opera del ZZ alcun tipo di collegamento con i presunti sodali.
Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata sarebbe caratterizzata dall'adozione di formule stereotipe, sarebbe basata su presunzioni iuris et de iure, contrarie al nostro sistema di garanzie. Mancherebbero riferimenti specifici alla posizione del detenuto con riguardo a momenti salienti che giustifichino l'inflizione del regime de quo.
3. Il Procuratore Generale ha con parere motivato chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, comma 2, stabilisce che quando ricorrono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica il Ministero della Giustizia ha facoltà di sospendere in tutto o in parte - nei confronti di detenuti per delitti di cui all'art. 4 bis OP, in relazione ai quali vi siano elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva - l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'OP.
L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal novellato art. 41 bis, comma 2 sexies, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203).
È da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, dedotto dal ricorrente che, sotto questo profilo, non può trovare ingresso in questa sede. Alla luce di questi principi il Collegio osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una non consentita nuova valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale. In particolare va detto, quanto al termine di dieci giorni entro cui il Tribunale avrebbe dovuto decidere l'opposizione che non fu rispettato, che trattasi di termine ordinatorio (Sez. 1, 22.3.1996, n. 6608); la presente fattispecie non è affatto assimilabile al caso Musumed, che venne fatto oggetto della sentenza CEDU richiamata dalla difesa (in cui il menzionato impugnò ben nove decreti impositivi del regime speciale, la cui decisione intervenne sistematicamente in ritardo venendo così ad annullare l'impatto del controllo esercitato dai tribunali). La stessa CEDU ha stabilito che non vi è violazione dell'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'Uomo se il reclamo viene deciso prima della scadenza del periodo di validità del decreto impositivo del regime differenziato (Bifulco/ Italia 60915/00). Quanto alla giustificazione del provvedimento, il Tribunale ha evidenziato la perdurante operatività dell'associazione criminale sul territorio, nell'ambito della quale il ZZ aveva assunto un ruolo di rilievo, nonché ha considerato alla stregua di corrette massime di esperienza, che attraverso i possibili contatti con l'esterno il medesimo potrebbe esprimere la sua obiettiva pericolosità, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. Tale delibazione è in linea con il dettato normativo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012