Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
In tema di trattamento penitenziario differenziato, non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi.
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Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di avverso un decreto del Ministro della giustizia con il quale era stato prorogato per la durata di anni due il regime detentivo differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen.. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore del detenuto il quale chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando violazione di legge, in relazione all'art. 41-bis ord. pen., per mancanza di specificità della motivazione che, ad avviso del ricorrente, si riferiva a fatti di epoca remota e che neppure motivava sulla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2014, n. 37351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37351 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 06/05/2014
Dott. CAIAZZO Luigi TR - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 1372
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 7784/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL IU, nato a [...] (prov. SR) il 13/01/1974;
avverso l'ordinanza in data 23 novembre 2012 del Tribunale di sorveglianza di Roma, nel procedimento n. 7974/2011. Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6 maggio 2014, dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, dott. GIALANELLA ON il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 23 novembre 2012 e depositata il successivo 14 dicembre, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da GI IU, in espiazione della pena dell'ergastolo per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio aggravato, violazione della legge sulle armi ed altro, avverso il decreto del Ministro della Giustizia, in data 30 novembre 2011, col quale era stata prorogata per ulteriori due anni la sospensione delle regole del regime ordinario di trattamento penitenziario, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2-bis, con successive modifiche, di cui l'ultima apportata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 27, lett. d). A ragione della decisione, il Tribunale ha richiamato i pareri degli uffici dei pubblici ministeri interessati (direzione distrettuale antimafia della Procura di Catania e Procura nazionale antimafia) e le informazioni trasmesse dagli organi di polizia centrali (Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e Ministero dell'Interno) nonché da quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata (Direzione investigativa antimafia), già posti a fondamento del decreto ministeriale impugnato, dai quali emergeva esaustivamente, secondo il Tribunale, l'attualità della capacità del GI di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza, per le seguenti ragioni: a) perdurante vitalità del sodalizio mafioso nell'ambito del quale il GI aveva commesso i delitti per cui era stato condannato, corrispondente al cartello criminale denominato "Aparo-Nardo-GI", dai nomi dei suoi principali esponenti, come emerso anche da attività investigative concluse di recente nel procedimento cosiddetto "Nemesi", e dalle dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia, FO ON;
b) accertato ruolo apicale, sulla base delle sentenze di condanna in esecuzione, riconosciuto al GI nell'ambito della predetta consorteria "Aparo-Nardo-GI", attiva in tutta la provincia di Siracusa e costituente cellula provinciale di Cosa Nostra, collegata con la famiglia mafiosa catanese diretta da AN ED, autrice di numerosi omicidi e condotte estorsive con metodo mafioso:
in particolare, GI IU era succeduto al padre, GI ON, nella direzione dell'omonima cosca a seguito dell'arresto del genitore e di altri elementi di vertice del sodalizio, come emerso dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tra i quali Di TR RA, e, anche dopo la sua condanna all'ergastolo, inflittagli con sentenza della Corte di assise di Siracusa del 6 luglio 2006, sebbene la cosca fosse stata decimata dagli arresti di molti affiliati avvenuti nell'ultimo decennio, il GI aveva rafforzato la sua egemonia criminale insieme ad altri personaggi (tali LA LE e AL ER), secondo gli esiti di recenti indagini;
c) elevato profilo delinquenziale del GI e assenza di segnali di resipiscenza nel trattamento penitenziario in corso;
d) tenore di vita elevato dei suoi familiari, nonostante la mancanza di qualsivoglia attività lavorativa, da ricondurre presumibilmente a profitti illeciti, considerata l'attuale operatività del sodalizio criminale.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il GI tramite il difensore, avvocato Valerio Vianello Accorretti, il quale, con unico motivo, deduce la violazione e l'erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis e dell'art. 125 cod. proc. pen., nonché il radicale difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). L'ordinanza impugnata sarebbe solo apparentemente motivata, perché avrebbe totalmente ignorato gli argomenti e deduzioni difensive, di cui al doppio reclamo proposto (uno redatto personalmente dal GI e l'altro dall'avvocato Monica Margaritelli) e alle quattro memorie difensive depositate nel corso del procedimento davanti al Tribunale per le udienze del 20 luglio 2012 e del 23 novembre 2012, atti - tutti - allegati al ricorso a questa Corte (coi numeri da 1 a 6) e corredati da copiosa documentazione: imputazioni e dispositivi delle sentenze rese nei processi denominati "Tauro", "Resa dei Conti" e "Nemesi"; precedente sentenza di annullamento di questa Corte e successiva decisione del Tribunale di sorveglianza di Torino, con riguardo al trattamento penitenziario del padre del GI, al quale era stato revocato il regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.; verbale di accertamento del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Biella circa le condizioni economiche della famiglia GI;
verbale di esame reso dal collaboratore di giustizia, Di TR RA, nel processo "Nemesi" (documenti - tutti - allegati coi numeri da 7 a 16).
3. In data 5 novembre 2013 sono stati depositati motivi nuovi, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), a suffragio della dedotta violazione di legge per evidente apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 125 cod. proc. pen. e art. 111 Cost., e in relazione all'art. 41 bis Ord. Pen..
4. Il Procuratore generale presso questa Corte, con articolata requisitoria depositata il 16 gennaio 2014, ha chiesto il rigetto del ricorso, non ravvisando il vizio di violazione di legge denunciato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
A norma dell'art. 41bis, comma 2-sexies, terzo periodo, della legge 26/07/1975, n. 354, con successive modifiche, di ordinamento penitenziario (abbreviata in Ord. Pen.), solo la violazione di legge consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza abbia deciso sul reclamo contro il provvedimento di proroga delle misure di cui allo stesso art. 41 bis;
e non costituisce violazione di legge l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di sorveglianza, investito del reclamo del detenuto cui sia stata prorogata la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario, non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti addotti e i documenti prodotti dal reclamante per contrastare gli elementi posti a base del confermato provvedimento di proroga, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi.
L'omessa considerazione degli elementi addotti dalla difesa per contrastare quelli addotti a giustificazione della decisione integra, infatti, un vizio della motivazione per violazione della struttura dialettica di essa, postulata, per le sentenze, dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c), ma estensibile alle ordinanze pronunciate all'esito del procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p., connotato dalla partecipazione necessaria del difensore e dal principio del contraddittorio, cui rimanda il successivo art. 678 in tema di "procedimento di sorveglianza", espressamente richiamato anche dall'art. 41 bis, comma 2-sexies, primo periodo, Ord. Pen.. La specificità dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui allo stesso art. 606, lett. e). E ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) del suddetto art. 606 ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale ed esclude che si possa sussumere nel concetto di violazione di legge, di cui alla lett. e) della stessa norma, ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 26/01/1999, Condello, Rv. 212248; conforme: Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, dep. 20/11/2012, Cimini, Rv. 254274). Ne discende, secondo il costante insegnamento di questa Corte, che ricorre la mancanza di motivazione, intesa come violazione di norma processuale prevista a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3,
e all'art. 111 Cost., comma 6, nel caso di motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso- a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito (c.f.r., per tutte, proprio in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimento in materia di regime penitenziario differenziato: Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, dep. 16/12/2004, AN, Rv. 230303, conforme a n. 449 del 2004 Rv. 226628, entrambe citate anche dal ricorrente); mentre sussiste il vizio per "mancanza" della motivazione, non sanzionata come violazione di norma processuale a pena di nullità, poiché specificamente prevista, insieme alla "contraddittorietà o manifesta illogicità", dallo stesso art. 606, lett. e quando la motivazione sia solo incompleta per omesso esame degli elementi addotti dalla difesa il cui contenuto, pur radicalmente critico del ragionamento decisorio, non ne evidenzi tuttavia la mera apparenza o palese oscurità.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'ordinanza impugnata sia inficiata da difetto di motivazione per mancato esame degli elementi addotti dalla difesa, senza travalicare la specificità del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e, dunque, incorrere nella violazione di norma processuale per motivazione meramente apparente o fittizia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3. Al riguardo, si è già detto che il Tribunale ha fondato il rigetto del reclamo sui dati e le informazioni trasmesse dagli organi inquirenti e investigativi e sulle decisioni giudiziarie, dai quali ha tratto il convincimento del pericolo tuttora attuale che il GI, ammesso al trattamento penitenziario ordinario, possa mantenere collegamenti criminali, tenuto conto dei parametri legislativamente previsti dopo l'ultima modifica dell'art. 41 bis Ord. Pen., comma 2-bis, ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94 art. 2, comma 27, lett. d), così definiti: profilo criminale e posizione rivestita dal detenuto in seno all'associazione, perdurante operatività del sodalizio criminale, sopravvenienza di nuove incriminazioni precedentemente non valutate, esiti del trattamento penitenziario e tenore di vita dei familiari del sottoposto. Le allegazioni e i documenti prodotti dalla difesa, effettivamente ignorati nel provvedimento impugnato, tendevano a dimostrare la lontananza nel tempo della devianza manifestata dal GI, la cui attività criminale si era esaurita nel giro di tre anni, senza avere più subito condanne ne' incriminazioni per fatti successivi alla data del suo arresto risalente al 1996; la revoca del regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., fin dal 2006, nei riguardi del padre dell'attuale ricorrente, GI ON IU, già riconosciuto capo mafia;
il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore, Di TR RA, nel processo cosiddetto "Nemesi", circa i nuovi equilibri criminali ai quali sarebbe rimasto estraneo l'attuale ricorrente, neppure imputato nel suddetto più recente processo;
le indagini svolte dalla Guardia di finanza- Nucleo polizia tributaria di Biella, attestanti la mancanza di discordanza tra la situazione patrimoniale, bancaria, postale e fiscale dei GI, nel periodo 2007-2012, e quanto da essi effettivamente dichiarato.
Si tratta, con ogni evidenza, di argomenti e documenti difensivi postulanti una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento della confermata proroga del regime penitenziario differenziato, ma non idonei a rendere quegli stessi elementi intrinsecamente apparenti o fittizi, posto che la sola mancanza di nuove imputazioni e condanne non è di per sè indice di estraneità al contesto criminale mafioso, cui si può rimanere legati senza commettere specifiche attività delittuose;
il decorso del tempo dall'inizio della detenzione del GI nel 1996, allorché era appena ventiduenne, non costituisce di per sè elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale o per dimostrare il venir meno dell'operatività di essa, come espressamente statuito dall'art. 41 bis, comma 2-bis, ultimo periodo, Ord. Pen.; neppure sono stati dedotti dal ricorrente progressi rieducativi del GI, confortati dagli atti di osservazione dei tecnici del trattamento;
la decisione adottata nei confronti del padre del ricorrente, al quale la sospensione delle regole della disciplina penitenziaria ordinaria risulta revocata fin dal 2006, non è determinante ai fini della valutazione della diversa posizione del figlio, che, secondo le informazioni e i documenti richiamati nel confermato provvedimento di proroga, sarebbe asceso al vertice del sodalizio mafioso proprio a seguito del declino paterno;
le dichiarazioni dei collaboratori indicati nel provvedimento impugnato, FO ON e Di TR RA, sono state oggetto di attività interpretativa da parte degli organi investigativi e giudiziari non sindacabile in questa sede;
le indagini, infine, della Guardia di finanza, secondo la stessa lettura offertane dal GI nel ricorso, si sono limitate a riscontrare la rispondenza delle documentate condizioni economiche dei familiari del ricorrente a quelle dichiarate, senza rilevarne l'effettivo tenore di vita in senso discordante rispetto a quello indicato nelle fonti del provvedimento di proroga;
neppure il ricorrente, infine, ha sostenuto lo scioglimento dell'associazione criminale di appartenenza, pur negando il proprio ruolo apicale e affermando la decimazione del sodalizio per gli arresti di numerosi affiliati nell'ultimo decennio, circostanza, quest'ultima, riconosciuta nell'ordinanza impugnata. In conclusione, come emerge dalla sintetica esposizione degli elementi difensivi non considerati nel provvedimento censurato, essi non ne intaccano la struttura motivazionale essenziale che non risulta assente ne' apparente, ma solo incompleta per non avere esaminato le predette ragioni difensive.
Si configura, dunque, nel caso in esame un tipico vizio della motivazione la cui deduzione non è consentita in sede di reclamo avverso l'ordinanza in tema di trattamento penitenziario differenziato, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. Pen.. 2. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2014