Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2004, n. 49274
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Sentenza 12 novembre 2004

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È illegittima per vizio logico della motivazione nonchè per violazione di legge (art. 37 comma primo Reg. esec. O. P.) l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza disapplichi il provvedimento ministeriale limitativo del numero e della durata dei colloqui visivi del detenuto con i familiari emesso in applicazione dell'art. 41 bis comma secondo O. P., sotto lo specifico profilo che esso non sarebbe giustificato da esigenze di ordine e di sicurezza. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di disapplicazione dell'atto amministrativo osservando che, pur non essendo in discussione la sindacabilità, da parte del giudice ordinario dei provvedimenti ministeriali, le misure limitative e sospensive dei colloqui sono correlate alle citate esigenze in quanto garantiscono una maggiore efficienza dei controlli, resi necessari dal dato di comune esperienza che i collegamenti dei detenuti con ambienti criminali esterni sono agevolati proprio dai colloqui in carcere. Inoltre l'art. 37 cit. prescrive che la durata massima del colloquio sia di un'ora, prolungabile di volta in volta solo in presenza di circostanze eccezionali che il giudice di merito deve indicare e valutare).

Non è causa di irregolarità del provvedimento del giudice (nella specie,ordinanza del tribunale di sorveglianza) la mancanza, nel dispositivo, della dichiarazione di manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale di una norma, pur esaminata in motivazione, con esposizione delle ragioni giustificative della mancata rimessione degli atti alla Corte costituzionale. (Fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma sexies dell'art. 41 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 111 Cost., nella quale la Corte ha rilevato che le disposizioni di una ordinanza emessa all'esito di camera di consiglio sono ricavabili dal complesso del provvedimento, costituito da motivazione e dispositivo, non avendo quest'ultimo autonoma rilevanza).

Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 41 bis, comma secondo-sexies dell'ordinamento penitenziario, entro il quale deve intervenire la decisione sul reclamo avverso provvedimenti sospensivi o limitativi delle regole di trattamento del detenuto, è ordinatorio non avendo la legge previsto alcuna sanzione per la sua inosservanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2004, n. 49274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49274
    Data del deposito : 12 novembre 2004

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