Sentenza 12 novembre 2004
Massime • 3
È illegittima per vizio logico della motivazione nonchè per violazione di legge (art. 37 comma primo Reg. esec. O. P.) l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza disapplichi il provvedimento ministeriale limitativo del numero e della durata dei colloqui visivi del detenuto con i familiari emesso in applicazione dell'art. 41 bis comma secondo O. P., sotto lo specifico profilo che esso non sarebbe giustificato da esigenze di ordine e di sicurezza. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di disapplicazione dell'atto amministrativo osservando che, pur non essendo in discussione la sindacabilità, da parte del giudice ordinario dei provvedimenti ministeriali, le misure limitative e sospensive dei colloqui sono correlate alle citate esigenze in quanto garantiscono una maggiore efficienza dei controlli, resi necessari dal dato di comune esperienza che i collegamenti dei detenuti con ambienti criminali esterni sono agevolati proprio dai colloqui in carcere. Inoltre l'art. 37 cit. prescrive che la durata massima del colloquio sia di un'ora, prolungabile di volta in volta solo in presenza di circostanze eccezionali che il giudice di merito deve indicare e valutare).
Non è causa di irregolarità del provvedimento del giudice (nella specie,ordinanza del tribunale di sorveglianza) la mancanza, nel dispositivo, della dichiarazione di manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale di una norma, pur esaminata in motivazione, con esposizione delle ragioni giustificative della mancata rimessione degli atti alla Corte costituzionale. (Fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma sexies dell'art. 41 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 111 Cost., nella quale la Corte ha rilevato che le disposizioni di una ordinanza emessa all'esito di camera di consiglio sono ricavabili dal complesso del provvedimento, costituito da motivazione e dispositivo, non avendo quest'ultimo autonoma rilevanza).
Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 41 bis, comma secondo-sexies dell'ordinamento penitenziario, entro il quale deve intervenire la decisione sul reclamo avverso provvedimenti sospensivi o limitativi delle regole di trattamento del detenuto, è ordinatorio non avendo la legge previsto alcuna sanzione per la sua inosservanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2004, n. 49274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49274 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 4458
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 022065/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
2) IA DOMENICO, N. IL 04/05/1961;
avverso ORDINANZA del 01/04/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla durata dei colloqui e il rigetto del ricorso del AV;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 1.4.2004 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, in parziale accoglimento del reclamo proposto da IA DOMENICO contro il decreto in data 23.12.2003 del Ministro della Giustizia, che lo aveva sottoposto al regime penitenziario speciale di cui all'art. 41-bis della legge 26.7.1975 n. 354, ha dichiarato la illegittimità di tale decreto nella parte in cui limitava il numero e la durata dei colloqui, disponendo che l'unico colloquio mensile con i familiari e i conviventi avesse la durata di due ore anziché di un'ora, respingendo il reclamo nel resto.
Osservava il tribunale:
- che era manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della disposizione di cui al comma 2-sexies dell'art. 41-bis della Legge 354/75 - proposta dalla difesa del AV sul rilievo che la stessa, ove prevedesse un termine semplicemente ordinatorio, sarebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. - perché il termine di dieci giorni previsto dalla predetta disposizione non può che avere natura ordinatoria, dovendo essere contemperato con le esigenze di giurisdizionalizzazione del procedimento di sorveglianza e, in particolare, con la necessità di rispettare il termine, previsto a pena di nullità, di cui al terzo comma dell'art. 666 c.p.p.;
- che il AV era stato condannato con diverse sentenze, definitive e non, alla pena dell'ergastolo perché ritenuto responsabile di gravissimi reati (come omicidi, associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro), e che lo stesso è stato indicato quale uno dei capi della omonima cosca AV-Latella- Barreca, operante nella provincia di Reggio Calabria e nel nord Italia nel campo del narcotraffico, ed avente collegamenti con altre cosche di zone limitrofe;
- che il medesimo, rimasto per lungo tempo latitante in Italia e all'estero, era stato concordemente descritto come uno dei personaggi in assoluto più potenti e pericolosi a livello nazionale nell'ambito della criminalità organizzata;
- che, nella specie, il decreto ministeriale appariva adeguatamente e analiticamente motivato in ordine alla sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto e, specificamente, alla persistenza di una particolare situazione di sicurezza pubblica, caratterizzata da drammatiche vicende, verificatesi negli ultimi anni, legate alla pervasività e alla prepotenza della criminalità mafiosa, che imponeva l'adozione di misure restrittive nei confronti di quei detenuti che, come il AV, per i probabili collegamenti con la cosca di appartenenza - tuttora attiva nel campo del traffico degli stupefacenti e, in genere, del controllo del territorio e della realtà economico-sociale del territorio - apparivano connotati da altissima pericolosità e potevano costituire serio pericolo per la sicurezza sia interna che esterna agli istituti penitenziari;
- che, in considerazione della posizione di assoluto rilievo da lui rivestita in seno alla cosca suindicata, sussistevano fondati sospetti che egli mantenesse comunque collegamenti con la consorteria di appartenenza e con la criminalità organizzata in genere, e che avesse la possibilità di impartire ordini all'esterno, sicché doveva escludersi che egli avesse definitivamente troncato i contatti con gli ambienti criminali di riferimento, non potendosi ritenere tali legami interrotti solo a seguito del mero stato di detenzione dell'affiliato;
- che non apparivano fondate le altre censure, concernenti disposizioni derogatorie al normale trattamento carcerario, dal momento che erano comunque salvaguardati i diritti fondamentali del detenuto, perché le stesse non intaccavano le esigenze di igiene e di salute del detenuto e perché i trattamenti previsti non apparivano contrari al senso di umanità;
- che, tuttavia, alcune delle suddette limitazioni apparivano avere un intento inutilmente punitivo nei suoi confronti, sì da rendere maggiormente afflittiva la sua detenzione, e che tale intento non poteva rientrare fra gli scopi e la funzione del regime speciale di cui all'art. 41-bis;
- che, fra tali limitazioni, dovevano annoverarsi quelle relative alla durata dei colloqui visivi con i familiari, e che gli stessi, in considerazione del fatto che il AV era padre di figli minorenni, potevano avere la durata di due ore, anziché di una. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona che il AV, lamentando rispettivamente:
a) Il P.G.:
1) che, avendo il tribunale riconosciuto come sussistenti le condizioni per l'applicazione del trattamento a regime differenziato nei confronti del AV, non si poteva affermare che alcune delle limitazioni imposte al detenuto avessero mero carattere afflittivo e fossero del tutto ininfluenti rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza;
2) che, in particolare, i collegamenti di alcuni detenuti ad alto indice di pericolosità con gli ambienti criminali esterni di appartenenza si realizzavano proprio attraverso i colloqui visivi e telefonici con i familiari e con i conviventi;
3) che, conseguentemente, tutte le limitazioni imposte erano chiaramente collegate con esigenze di ordine e di sicurezza, e che quindi il prolungamento dei colloqui mensili da una a due ore ciascuno appariva illegittimo.
b) il AV:
1) violazione di legge e carenza di motivazione per avere il tribunale omesso di pronunciarsi circa l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nel comma 2-sexies dell'art. 41- bis Ordinam. Penit., come novellato dall'art. 2 della Legge 279/2002, laddove prescrive che il tribunale deve pronunciarsi entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo;
2) violazione di legge, sul rilievo che il Ministro aveva adottato il decreto in questione senza acquisire previamente il parere del P.M. presso il giudice procedente;
3) violazione dell'art. 22, primo comma della legge n. 241/90, sul rilievo che gli atti concernenti il procedimento amministrativo, che aveva preceduto il decreto ministeriale, non erano stati posti a disposizione della difesa, impedendole in tal modo, di fatto, il controllo delle informazioni su cui il provvedimento si fondava;
4) violazione dell'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ordin. Penit, per avere il tribunale erroneamente ritenuto il termine di 10 giorni ivi indicato come ordinatorio, mentre invece si tratta di termine perentorio, come affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, tanto più che egli aveva rinunziato agli avvisi e al rispetto dei termini, per cui risultava ininfluente il riferimento, fatto dal tribunale per sostenere il carattere ordinatorio del termine suindicato, alla necessità di rispettare il termine di cui al terzo comma dell'art. 666 c.p.p.;
5) violazione di legge e vizio di motivazione, per mancata verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione del regime speciale, non essendo state specificate concretamente le ragioni per le quali le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, rilevanti ex art. 41-bis Ordinam. Penit., fossero collegabili con la posizione soggettiva del condannato, essendo stata la presenza di tali ragioni affermata con argomentazioni del tutto astratte, anziché con riferimento ad elementi specifici e concreti in ordine alla persistenza della capacità del detenuto di mantenere contatti con l'esterno e del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso del P.G. appare fondato, mentre privo di fondamento appare il gravame del condannato.
1. In applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 349 del 28.7.1993, i provvedimenti ministeriali emessi in applicazione del comma 2 dell'art. 41-bis Ord.Pen. sono sindacabili dal giudice ordinario, e quest'ultimo, in caso di reclamo, ha il potere-dovere di esercitare su di essi "il medesimo controllo giurisdizionale che l'ordinamento penitenziario gli attribuisce in via generale sull'operato della amministrazione penitenziaria e sui provvedimenti comunque concernenti l'esecuzione delle pene".
Da ciò consegue che, qualora l'atto reclamato disponga la sospensione di alcune regole attinenti le modalità di trattamento, la cui applicazione non si ponga in contrasto, ne' diretto ne' indiretto, con le esigenze di ordine e di sicurezza che costituiscono il presupposto per la emissione dell'atto stesso, le relative disposizioni possono essere dichiarate illegittime e disapplicate dal giudice ordinario, in quanto determinino una maggiore afflittività della pena non giustificata dalle esigenze di cui sopra. Tuttavia, nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto illegittime le limitazioni, contenute nel decreto ministeriale, concernenti i colloqui del detenuto con i familiari e i conviventi, sotto il profilo che tali limitazioni non fossero in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza e avessero un intento inutilmente punitivo nei confronti del detenuto.
Invece, come esattamente rilevato dal P.G. ricorrente, misure come quelle sopra elencate sono da considerare chiaramente collegate con le esigenze di ordine e di sicurezza e non vanamente afflittive. Ed infatti la limitazione del numero dei colloqui garantisce una migliore praticabilità ed efficienza dei necessari controlli in relazione al fatto, di comune conoscenza ed esperienza, che i collegamenti con gli ambienti criminali esterni vengono incrementati e facilitati proprio attraverso i colloqui.
A ciò si aggiunga che, a norma dell'art. 37, comma 10, del Regolamento di esecuzione dell'Ordinam. Penit, i colloqui devono avere la durata massima di un'ora, e che è consentito prolungare di volta in volta tale durata solo in presenza di circostanze eccezionali.
Non v'è dubbio, pertanto, che l'avere dichiarato la illegittimità delle misure concernenti le limitazioni di cui sopra, sotto il profilo della loro non correlabilità con le indispensabili esigenze di ordine e di sicurezza, e l'avere prolungato la durata dei colloqui senza fare riferimento ad alcuna circostanza di carattere eccezionale che giustificasse tale prolungamento costituisce, oltre che un vizio logico, una violazione di legge, da cui deriva inevitabilmente l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla suddetta parziale dichiarazione di illegittimità del decreto ministeriale.
2. In ordine al ricorso del AV, va rilevato che le doglianze esposte sono del tutto infondate e, per alcuni versi, pur denunciando formalmente vizi di legittimità, attengono, in realtà, a valutazioni di carattere discrezionale, strettamente riservate al giudice di merito, mirando ad ottenere inammissibilmente in questa sede, un riesame della decisione, laddove il tribunale, sulla base degli accertamenti compiuti, ha giustificato il proprio convincimento in ordine alla persistenza della capacità del condannato di mantenere contatti con l'esterno con esauriente e convincente motivazione, esente da vizi logico-giuridici.
2.1 Innanzitutto non è esatta l'affermazione del ricorrente, secondo cui il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nel comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ordinam. Penit., avendone invece ritenuta la manifesta infondatezza, a nulla rilevando che tale pronuncia non sia stata riprodotta nel dispositivo. Invero, trattandosi di ordinanza emessa a seguito di procedimento in Camera di consiglio, si deve ritenere applicabile nella specie il principio secondo cui le disposizioni adottate sono da ricavare dal complesso, costituito da motivazione e dispositivo, essendo quest'ultimo privo di autonoma rilevanza ed essendo il provvedimento giurisdizionale da considerare nella sua unità strutturale, (v. Cass., Sez. 2^, sent. n. 1613 del 03-05-1993, De Rosa, che ha precisato che "l'art. 546 cod. proc. pen., che indica il dispositivo quale elemento essenziale della sentenza, non riguarda l'ordinanza. Il contenuto dispositivo di siffatto provvedimento, pertanto, non dovendo essere necessariamente distinto dalla parte motiva, può legittimamente desumersi, ove ciò non dia luogo ad equivoco, dall'intero complesso del provvedimento").
2.2 Manifestamente infondato appare il secondo motivo di doglianza. Come ormai da tempo statuito da questa Corte, il parere del P.M. che il Ministro della Giustizia deve acquisire prima di disporre la sospensione delle regole di trattamento non è dovuto con riferimento alla posizione dei condannati in via definitiva, in quanto la disposizione di cui sopra, attesa la sua formulazione letterale, è riferibile esclusivamente ai detenuti in custodia cautelare e non anche a quelli che, come il AV, si trovano in espiazione di pena in esecuzione di condanna irrevocabile (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 1372 del 20.1.2004, rv. 226635; Sez. 1^, sent. n. 449 del 9.1.2004, rv 226629 ecc).
2.3 Infondata appare anche la doglianza relativa alla mancata messa a disposizione degli atti relativi al procedimento amministrativo. A prescindere dalla genericità della censura, è evidente che sussistono esigenze di cautela e di riservatezza, connesse con il divieto di esame degli atti suddetti nel corso del procedimento amministrativo, dal momento che, in caso contrario, tali esigenze verrebbero chiaramente frustrate ed aggirate. Nel corso del procedimento giurisdizionale, invece, gli atti contenuti nel fascicolo sono stati totalmente messi a disposizione della difesa, per cui la stessa ha potuto dedurre e formulare tutte le richieste e le prove ritenute del caso, per modo che non risultano in alcun modo compressi o ostacolati i diritti e le facoltà spettanti alla difesa, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 1285 del 10.3.2004, Pavone). 2.4 È ormai da tempo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il termine di 10 giorni di cui al secondo comma dell'art. 14-ter Ordin. Penit. ha natura di termine ordinatorio, non avendo la legge previsto alcuna sanzione nel caso di inosservanza di esso (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 6608 del 15.12.1995, Molinari;
Sez. 1^, sent. n. 5942 del 9.12.1994, Dallera). Tale principio non può non trovare applicazione anche per quanto concerne il termine previsto nel comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ordin. Penit., essendo identiche sia la situazione che la ratio che vi sottende.
Nè può avere rilievo l'osservazione del ricorrente, secondo cui egli aveva rinunziato agli avvisi ed ai termini, per l'ovvia considerazione che le argomentazioni svolte dal tribunale per dimostrare la natura ordinatoria del termine in questione, su cui il ricorrente non ha opposto validi argomenti contrari, prescindono totalmente dalle scelte strategiche fatte in concreto dalla difesa, e l'esercizio di una facoltà alla stessa spettante non vale certo a mutare la natura giuridica di un termine.
Quanto all'assunto del ricorrente, secondo cui la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo confermerebbe la tesi dell'attribuzione al termine di cui al comma 2-sexies dell'art. 41- bis della natura di termine perentorio, è facile controbattere che nessuna decisione della predetta Corte avalla tale interpretazione, essendosi la medesima Corte astenuta dall'interloquire sulla natura del termine predetto ed essendosi limitata a censurare l'operato dei tribunali italiani, i quali, a seguito della constatata scadenza, di volta in volta, della validità di diversi decreti ministeriali, emessi l'uno dopo l'altro nei riguardi di un condannato sottoposto al regime differenziato, avevano per diversi anni in pratica omesso di pronunciarsi sui reclami del medesimo.
2.5 È asserzione del tutto priva di fondamento quella secondo cui il tribunale avrebbe affermato l'esistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione del regime differenziato ex ari. 41-bis O.P. mediante argomentazioni astratte ed avulse dalla realtà, ossia sulla base di "stereotipi stantii".
Al contrario, il tribunale si è mosso proprio in un'ottica di assoluta concretezza e specificità. Gli argomenti posti in luce chiariscono infatti perfettamente in che modo e sotto quale profilo il condannato - la cui estrema pericolosità risulta per tabulas dalle sentenze di condanna e dai provvedimenti restrittivi emessi nei suoi confronti - è strettamente collegabile con la situazione esterna, caratterizzata dalla presenza attiva, e condizionante l'ordine e la sicurezza pubblica, della cosca di appartenenza, con la quale egli ben potrebbe facilmente e concretamente interagire, qualora fosse lasciato in regime di detenzione ordinario. Particolarmente sintomatici, sotto tale aspetto, il presumibile mantenimento dei collegamenti, malgrado le limitazioni imposte, con la criminalità organizzata, in genere, e con la cosca di appartenenza, in particolare, in considerazione del ruolo di vertice e di assoluta preminenza da lui svolto in seno all'organizzazione e della ineliminabilità dei colloqui. A ciò si aggiunga, senza che ciò comporti alcun tipo di inversione dell'onere della prova, che le considerazioni svolte dal ricorrente hanno, nella sostanza, carattere di genericità, essendosi egli limitato a svolgere "azione di rimessa" rispetto alle specifiche constatazioni fatte dal tribunale, e non avendo il medesimo ne' dedotto ne' delineato alcun argomento volto a prospettare la totale e irreversibile recisione dei collegamenti con la cosca di provenienza e con la criminalità organizzata in genere. Quanto all'asserita lesività dei diritti fondamentali del condannato delle limitazioni imposte, è evidente che, avendo il tribunale riconosciuto come sussistenti le condizioni per l'applicazione del trattamento a regime differenziato, non si può certo affermare che esse abbiano mero carattere afflittivo e siano del tutto ininfluenti rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza, posto che i collegamenti di alcuni detenuti ad alto indice di pericolosità con gli ambienti criminali esterni di appartenenza possono realizzarsi in vari modi attraverso i colloqui visivi e telefonici con i familiari e con i conviventi, mentre una diversa modulazione e frequenza dei contatti possono prevenire o ridurre al minimo le possibilità di collegamenti con l'ambiente esterno. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso del AV deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui disapplica il decreto ministeriale, prolungando a due ore la durata dell'unico colloquio mensile. Rigetta il ricorso di AV DO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004