TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/06/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 4402/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. D'ALTILIA MICHELE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia, Via Mascheroni, n. 56
RICORRENTE
contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto Conclusioni sullo status
Parte attrice ha domandato che venga emessa sentenza parziale sullo status e che la causa sia rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, alla luce dalle dichiarazioni delle parti e dagli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio il Controparte_1
03/03/2022, in (atto n.10, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022)
Pag. 2 di 3 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 4402/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. D'ALTILIA MICHELE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia, Via Mascheroni, n. 56
RICORRENTE
contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto Conclusioni sullo status
Parte attrice ha domandato che venga emessa sentenza parziale sullo status e che la causa sia rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, alla luce dalle dichiarazioni delle parti e dagli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio il Controparte_1
03/03/2022, in (atto n.10, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022)
Pag. 2 di 3 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3