Art. 11.
Il numero dei consiglieri di Stato e degli esperti chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' elevato, rispettivamente, a tre e a quattordici.
Il numero dei consiglieri di Stato e degli esperti chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' elevato, rispettivamente, a tre e a quattordici.