Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 1
La mera deduzione della mancata conoscenza di un provvedimento contumaciale ritualmente notificato, non accompagnata dall'indicazione delle ragioni di tale circostanza, è insufficiente a vincere la presunzione relativa di conoscenza del provvedimento al fine di ottenere la restituzione nel termine per l'impugnazione. (Fattispecie in cui il ricorrente si era limitato a disconoscere la firma apposta sulla notifica del decreto penale notificato senza proporre querela di falso contro l'attestazione del notificatore).
Commentari • 2
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- 2. Atto del pubblico ufficiale non ha fede privilegiata nel processo penale (Cass. 1361/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2013, n. 46749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46749 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/11/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1759
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 27469/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL LI N. IL 21/10/1979;
avverso l'ordinanza n. 27/2012 GIP TRIBUNALE di LECCE, del 12/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 12.3.2013 il G.I.P. del Tribunale di Lecce - a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione in data 11.12.2013 - ha rigettato il ricorso proposto da IL EL con la quale si chiedeva la rimessione in termini per proporre opposizione avverso al decreto penale emesso nei confronti della predetta il 14.5.2010.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore della IL deducendo erronea applicazione degli artt. 175 e 462 c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost. e art. 6, comma 3 CEDU;
violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3 e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. Secondo la ricorrente il giudice del rinvio avrebbe violato il principio di diritto della sentenza rescindente ripercorrendo il medesimo ragionamento del provvedimento annullato. Inoltre, il giudice non si sarebbe fatto carico della necessaria indagine per accertare la effettività della notifica del decreto penale, non considerando che la produzione della documentazione del primo tentativo di notifica provava lo sconoscimento della seconda notifica, mentre alla data di quest'ultima, risultava che la IL aveva già ceduto a terzi l'immobile in Gallipoli.
3. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso sulla considerazione che - esclusa ogni violazione della sentenza rescindente che aveva ad oggetto solo la fissazione della udienza camerale, puntualmente avvenuta - nella specie la notifica è avvenuta nella residenza ufficiale dichiarata dalla ricorrente e risulta sprovvista di prova l'argomentazione dell'alienazione dell'immobile a terzi;
inoltre, il disconoscimento della firma in calce all'avviso di ricevimento risultava solo genericamente invocato a fronte della attestazione derivante dall'attività del notificatore circa la corrispondenza tra il destinatario dell'atto ed il sottoscrittore.
4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
5. Manifestamente infondata è la dedotta violazione del principio della sentenza rescindente limitato alla questione della fissazione della udienza camerale per la decisione sull'istanza, udienza puntualmente tenuta.
6. Manifestamente infondata è la doglianza in ordine alla omessa indagine sulla effettività della notifica.
6.1. La mera deduzione della mancata conoscenza di un provvedimento contumaciale ritualmente notificato, non accompagnata dall'indicazione delle ragioni di tale mancata conoscenza, è insufficiente a vincere la presunzione, sebbene non assoluta, di conoscenza del provvedimento al fine di ottenere la restituzione nel termine per l'impugnazione. (Sez. 3, Sentenza n. 17965 del 08/04/2010 Rv. 247159 Imputato: Rescio).
6.2. Nell'alveo del richiamato indirizzo si pone il provvedimento impugnato, che ha assunto l'inidoneità, per negare la conoscenza dell'atto, del "disconoscimento" effettuato dalla ricorrente in ordine alla sottoscrizione della cartolina postale di avviso di ricevimento in data 4.8.2010 sul duplice rilievo dell'assenza di querela di falso del tutto consona alla emergenza ictu oculi comparativa della riconducibilità della sottoscrizione proprio alla ricorrente. A ciò si aggiungono le pertinenti e fondate considerazioni svolte dal P.G. in ordine alla insuperata valenza della attività certificativa del notificatore.
7. Inammissibile è il profilo fondato sulla allegazione del trasferimento dell'immobile a terzi, per la prima volta proposto in questa sede di legittimità.
8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013