Sentenza 19 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
I L L 9 O 8 B 6 le . E a N E n N , e O 1 p I 8 Z + a 9 A 1 m R - e T 1 t S 1 I is - G s 4 E l 2 R a . A e L D REPUBBLICA ITALIANA h ic 3 E if 2 T d . N E o T 02 482/03 S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO m R E A LA CORT Oggetto Pongerne SEZIONE PRIMA CIVILE en ginstist ка Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3708/99Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Cron. 5637 Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 20/09/2002 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI BA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato DI MATTIA SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZUMERLE FRANCO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA DI BOLZANO, SERVIZIO RISCCSSIONE TRIBUTI VERONA;
- intimati avverso la sentenza n. 176/98 del Pretore di VERONA, 2002 1655 depositata il 11/05/98; 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo AS SA in data 28 agosto 1996 riceveva la notifica di un avviso di mora relativo ad una car- tella esattoriale riguardante il mancato pagamento di una sanzione amministrativa concernente una violazione del codice della strada. La AS, deducendo di non avere ricevuto, anteriormente alla notifica dell'avviso di mora, alcun atto del procedimento, impugnava detto avviso, proponendo opposizione dinanzi al Pretore di Verona in data 25 settembre 1996, chiedendo che fosse dichiarata estinta la pretesa sanzionatoria. Nella con- tumacia della parte convenuta, il Pretore, con sentenza depositata il giorno 11 maggio 1998, dichiarava l'opposizione inammissibile, perché proposta dinanzi a giudice incompetente, essendo competente il Pretore di Bolzano. La sentenza é stata impugnata dinanzi а questa Corte dalla AS, con atto notificato al Commissa- rio del Governo per la Provincia di Bolzano ed al Ser- 2 vizio di riscossione dei tributi di Verona con atti no- tificati il 13/15 febbraio 1999, formulando due mo tivi di ricorso. Le parti intimate non hanno controdedotto. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 38 c.p.c., per avere il Pretore, con la sen- tenza impugnata, dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il Pretore di Bolza- no. Si deduce in proposito che il testo vigente dell'art. 38 c.p.c. impedisce di rilevare di ufficio la incompetenza per territorio dopo la prima udienza di trattazione, come invece è avvenuto nel caso di specie. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 50 c.p.c., non potendo il giudice adito di- chiarare, in caso di incompetenza territoriale, la inammissibilità della domanda, ma dovendosi dichiarare incompetente, indicando il giudice competente e dando termine per la riassunzione. 2 La sentenza impugnata non può essere ritenuta una pronuncia sulla sola competenza territoriale del giudice adito, non essendosi quel giudice limitato a decidere su questa, ma avendo fatto discendere dalla ritenuta incompetenza territoriale la inammissibilità della domanda e avendo quindi adottato una decisione di ordine processuale che esorbita dalla mera decisione di 3 incompetenza. Comunque con il ricorso si formulano questioni attinenti a violazione di norme procedimentali come l'art. 38 c.p.c., per l'omesso rispetto del termine per - che non posono formare og- rilevare la incompetenza getto di regolamento di competenza, ma di appello o, nel caso, come quello di specie, in cui questo non sia previsto, di ricorso per cassazione (Cass. sez. un. 12 novembre 1999, n. 764; 14 dicembre 2000, n. 15779; 3 novembre 2000, n. 14356). Ne deriva che esattamente é stato proposto ricorso per cassazione. Il primo motivo del ricorso é fondato. L'opponente aveva espressamente qualificato nel ricorso l'opposizione come proposta ex art. 22 della legge n. 689 del 1981. In tal caso la competenza terri- toriale é stabilita in modo inderogabile (Cass.17 no- vembre 1990, n. 11131). A norma del nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., pe- raltro, la competenza territoriale inderogabile non può rilevata, neppure di ufficio, oltre la primaessere udienza di trattazione. Nel caso di specie le parti convenute non si eranc costituite, per cui nessun rilievo può essere da- to alla circostanza che l'Amministrazione avesse segna- lato con propria missiva al Pretore la sua incompetenza territoriale, mentre deve darsi atto che il Pretore non ha rilevato detta incompetenza nella prima udienza di trattazione, formalizzando a verbale tale rilievo, ma in violazione del citato art. 38 la ha ravvisata diret- tamente nella sentenza, dopo che la parte aveva conclu- SO, in mancanza di tale rilievo, unicamente sul merito. Ne deriva che il primo motivo va accolto, con as- sorbimento del secondo e la sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Verona, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cas- sa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Verona. Così deciso il 20 settembre 2002, nella camera ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI di consiglio della prima sezione civile. ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale Il Presidente Il Consigliere estensore (Francesco Felicetti) (Giovanni Losavio) 4. Losevro Crome Edith. IL CANCE Domenice Flassalus COTTEN 19 FEB. 2003 }} IL CAR