Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2011, n. 11997
CASS
Sentenza 2 febbraio 2011

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Massime1

La responsabilità per il reato di detenzione di materiale pedopornografico è esclusa in capo al soggetto che detto materiale abbia prodotto, sempre che questi sia concretamente punibile per la condotta di produzione. (Fattispecie di ritenuta applicabilità del reato di detenzione a fronte della non ricorribilità del reato di produzione per mancanza del pericolo di diffusione).

Commentario1

  • 1Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale [38]
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2011, n. 11997
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11997
Data del deposito : 2 febbraio 2011

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