Sentenza 18 febbraio 1998
Massime • 2
La preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'impugnazione (nella specie ricorso per cassazione) riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza impugnata che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di cosa giudicata; non riguarda, invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum", atteso che il giudice dell'impugnazione ben può - senza esorbitare dalla sfera devolutiva del gravame - accoglierlo in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'impugnante. (Fattispecie in tema di prescrizione di alcuni tra i reati legati dal vincolo della continuazione).
La regola secondo la quale l'inizio del termine di prescrizione del reato coincide con l'esaurimento del reato continuato è applicabile anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione, non enunciato nella formale contestazione, sia individuato successivamente nella sentenza, dal momento che, ai fini dell'estinzione per decorso del tempo, il reato continuato va considerato in modo unitario, sicché la prescrizione non può avere inizio finché sussiste ed è in corso la condotta determinata dall'unitario disegno criminoso.
Commentario • 1
- 1. Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024
In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/1998, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 18/02/98
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore N. 196
3. " Antonio MARCHESE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI Consigliere N. 46363/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL DE, n. 17.5.1969 ad Avellino avverso la sentenza in data 23.9.1997 della Corte d'Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuseppe FEBBRARO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai fatti del 28.6 e 16.81.1993, perché prescritti;
eliminazione della relativa pena;
rigetto del ricorso nel resto.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 23.9.1997 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna a mesi cinque di arresto inflitta a IL DE dal Pretore di Avellino il 27.11.1996 per alcune violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in continuazione (precisamente, omessa presentazione per la firma sull'apposito registro il 28.6, 16.8 e 28.10.1993; frequentazione di pregiudicati il 14 e 16.11.1993, come si desume dalla motivazione. Peraltro, l'ultimo episodio non è riportato nell'intestazione della sentenza).
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i fatti del 28.6, 16.8 e 18.10.1993 si sarebbero prescritti prima della pronuncia della sentenza di primo grado;
quanto alle violazioni del 14 e 16.11.1993 i relativi decreti di citazione sarebbero nulli per omessa indicazione degli estremi del provvedimento applicativo della misura di prevenzione;
inoltre il secondo episodio non risultava "riportato nella rubrica".
Nel reato continuato la prescrizione decorre, per tutti i fatti in esso compresi, dal giorno in cui è cessata la continuazione (art.158, co. 1, C.P.). Nel caso di specie il termine prescrizionale, se computato dall'ultima violazione (16.11.1993), non sarebbe ancora decorso. Secondo il ricorrente i primi tre episodi dovrebbero peraltro essere scissi e autonomamente considerati, essendo stati per essi emessi separati decreti di citazione a giudizio ed essendo decorso oltre un trienno, senza atti interruttivi intermedi, prima della sentenza del Pretore che, previa riunione dei giudizi, aveva riconosciuto la continuazione. La doglianza non è in questi termini fondata, sia nei presupposti di fatto (i decreti di citazione risalgono al 1994 e la sentenza al 1996) sia perché la regola secondo la quale l'inizio del termine prescrizionale coincide con l'esaurimento del reato continuato è applicabile anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione, non enunciato nella formale contestazione, sia individuato successivamente nella sentenza, dal momento che, ai fini dell'estinzione per decorso del tempo, il reato continuato va considerato in modo unitario, sicché la prescrizione non può avere inizio finché sussiste ed è in corso la condotta determinata dall'unitario disegno criminoso (Cass., Sez. III, 5.12.1990, Trinchero Gian). La doglianza, limitatamente ai primi due episodi, deve essere tuttavia accolta sotto diverso profilo. Va in proposito premesso che l'effetto devolutivo dell'impugnazione è regola di carattere generale, applicabile anche al ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. III, 26.5.1992, De Luca). La conseguente preclusione riguarda esclusivamente i punti della sentenza impugnata che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato;
non riguarda invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum", atteso che il giudice dell'impugnazione ben può - senza esorbitare dalla sfera devolutiva del gravame - accoglierlo in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle del ricorrente (cfr. Cass., Sez. Un., 4.1.1996, Timpanaro;
Sez. IV 16.5.1996, Bonetti), in particolare, l'impugnazione in tema di cause di estinzione del reato o della pena realizza un'ampia devoluzione di ogni questione inerente alla sussistenza dei presupposti che ne giustificano il riconoscimento, anche se non investita dai motivi di ricorso (Cass., Sez. III, 13.2.1996, P.M. in proc. Ferreo e altro). Ora, nel caso di specie la richiesta di "scorporo" dal reato continuato e di computo della prescrizione dalla data, più remota, dei singoli fatti è meritevole di accoglimento per i primi due episodi, in quanto la continuazione con i successivi è stata erroneamente ed illogicamente ritenuta dai giudici di merito. Questi hanno fatto riferimento (cfr. la sentenza di primo grado) all'omogeneità delle condotte ed alla prossimità cronologica, elementi "ictu oculi" non ravvisabili, in quanto ben diverse sono le omissioni della firma sul registro dei sorvegliati speciali e la frequentazione di pregiudicati, ne' è ragionevolmente ipotizzabile che, al momento in cui avvenivano le omissioni, il soggetto attivo potesse avere già programmato di incontrarsi con pregiudicati a distanza di molti mesi. Le violazioni commesse il 28.6 e il 16.8.1993 vanno dunque escluse dalla continuazione e, essendo ormai decorso il termine prescrizionale massimo, devono essere dichiarate estinte (non altrettanto avviene per l'omologa violazione posta in essere il 18.10.1993, del resto temporalmente più prossima agli ultimi episodi contestati, per la quale il vincolo della continuazione va tenuto fermo anche in ragione del divieto di "reformatio in peius"). Va conseguentemente eliminata la frazione di pena imputabile ai fatti del 218.6 e 16.8.1993, con rinvio a tal fine ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, non potendosi provvedere in questa sede perché la pena è stata globalmente indicata dai giudici di merito, senza fornire gli elementi di calcolo necessari.
Infondati sono gli altri motivi di gravame, poiché l'omessa indicazione nel decreto di citazione di tutti gli estremi del provvedimento impositivo della sorveglianza speciale non ha pregiudicato la difesa dell'imputato, il quale nelle fasi di merito ha formulato ampie e specifiche deduzioni sui fatti contestatigli. Neppure rileva la mancata riproduzione nell'intestazione della sentenza di primo grado dell'imputazione relativa al fatto del 16.11.1993, posto che la violazione risulta regolarmente contestata e discussa nel dibattimento e specificamente trattata nella motivazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente ai fatti commessi il 28.6 e il 16.01.1993 perché estinti per prescrizione;
rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per la determinazione della pena residua.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1998