Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2008, n. 23065
CASS
Sentenza 6 marzo 2008

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In tema di prescrizione decorrente dalla cessazione della continuazione, ove il termine prescrizionale dei singoli reati sia maturato ancor prima che il giudice si accinga a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del vincolo della continuazione, sussiste l'obbligo di applicare la relativa causa estintiva ex art. 129 cod. proc. pen., mentre, quando sia la riunificazione delle diverse figure criminose a precedere la maturazione della prescrizione per una o più di esse, il decorso del termine prescrizionale inizia, per tutti i reati, dalla data di consumazione dell'ultimo. (Fattispecie di applicazione dell'art. 158, comma primo, cod. pen. nella versione precedente alla modifica operata dalla L. n. 251 del 2005).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2008, n. 23065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23065
    Data del deposito : 6 marzo 2008

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