Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 1
In tema di prescrizione decorrente dalla cessazione della continuazione, ove il termine prescrizionale dei singoli reati sia maturato ancor prima che il giudice si accinga a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del vincolo della continuazione, sussiste l'obbligo di applicare la relativa causa estintiva ex art. 129 cod. proc. pen., mentre, quando sia la riunificazione delle diverse figure criminose a precedere la maturazione della prescrizione per una o più di esse, il decorso del termine prescrizionale inizia, per tutti i reati, dalla data di consumazione dell'ultimo. (Fattispecie di applicazione dell'art. 158, comma primo, cod. pen. nella versione precedente alla modifica operata dalla L. n. 251 del 2005).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2008, n. 23065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23065 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 06/03/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 615
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 34493/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TA IM, nato ad [...] il [...];
2. TA ON, nato ad [...] l'[...];
avverso la sentenza 27.4.2007 della Corte di Appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. BAGLIONE Tindari, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 27.4.2007, confermava la sentenza 18.5.2004 del GIP. del Tribunale di quella città, che, in seguito a procedimento celebrato con il rito abbreviato, aveva affermato la responsabilità penale di:
ST IM e ST ON (nelle rispettive qualità di titolare e di amministratore di fatto della "Euro Edil di ST IM") in ordine al reato di cui:
agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 per avere - al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e dell'I.V.A. - emesso in concorso fra loro fatture per operazioni inesistenti: nell'anno 1998 per il complessivo importo di L.
1.847.376.126 e nell'anno 1999 per il complessivo importo di L. 385.693.598 - in Trenzano, fino al 7.12.1999.
ST ON (nella qualità di titolare della "Edil 94 di ST ON") in ordine al reato di cui:
all'art. 81 cpv. e al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 per avere - al fine di consentire alla s.r.l. "Costruire" l'evasione delle imposte sui redditi e dell'I.V.A. - emesso fatture per operazioni inesistenti, nell'anno 1997, per il complessivo importo di L. 524.200.000;
e - riconosciute circostanze attenuanti generiche - aveva condannato ST IM alla pena principale di anni uno di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa e ST ON a quella di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa;
applicando altresì le pene accessorie di legge e concedendo ad entrambi i doppi benefici.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, i quali - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - hanno eccepito la incongrua mancata declaratoria di prescrizione del reato connesso alla emissione delle fatture nell'anno 1997, poiché, secondo l'originaria impostazione accusatoria, tale reato non era stato contestato quale avvinto dal vincolo della continuazione con le emissioni intervenute negli anni successivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
L'art. 158 c.p., comma 1, nella formulazione anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, per il reato continuato, faceva decorrere dal giorno in cui era cessata la continuazione il momento a partire dal quale iniziava a decorrere il termine di prescrizione per tutti i reati unificati nell'organica figura dell'art. 81 cpv. c.p., fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato. Tale previsione era stata ritenuta conforme a razionalità, sul presupposto che l'inscindibilità del reato continuato agli effetti della prescrizione trovava il suo fondamento nel principio che la prescrizione non può iniziare a decorrere finché sussiste ed è in corso l'attività illecita determinata dall'unico e medesimo disegno criminoso, pur rimanendo fermo il periodo di prescrizione proprio di ciascun reato.
La L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 2, ha modificato detto regime, prevedendo che il termine di prescrizione debba decorrere dal momento di commissione di ciascun reato, pur ricondotto al vincolo della continuazione.
La disciplina transitoria posta dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, prevedeva, però, testualmente "Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello a avanti alla Corte di Cassazione" e tra le "nuove disposizioni" alle quali si riferisce la norma devono ricomprendersi anche quelle che regolano il trattamento del reato continuato e la sospensione o la interruzione del corso della prescrizione (vedi Cass., Sez. 5^ 20.1.2006, Maggiorelli ed altri). La Corte Costituzionale - con la sentenza n. 393 del 2006 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, anzidetto comma 3 limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", eliminando esclusivamente il discrimine temporale riferito all'incombente di cui all'art. 492 c.p.p., ma considerando tuttavia ragionevole l'ancoraggio alla pronuncia di condanna in primo grado dell'eccezione al principio della retroattività della legge penale più mite.
Questa Corte Suprema, poi, ha affermato che la scelta legislativa di individuare nell'intervento di una sentenza di condanna il fatto ostativo alla efficacia retroattiva della "lex mitior" deve ritenersi ragionevole, anche alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 2006, poiché essa salvaguarda il valore dell'efficienza del processo, evitando un sacrificio dell'aspettativa, costituzionalmente tutelata, della ragionevole durata, che implica che il processo, dopo una pronuncia di condanna, debba essere portato a conclusione e tutela i diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale (vedi Cass., Sez. 6^, 27.11.2006, n. 42189, Olivo). Nella specie dunque ove la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 18.5.2004 trova applicazione la disciplina transitoria posta dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, sicché - ai fini del computo dei termini di prescrizione - non vanno scissi i vari episodi unificati nel vincolo della continuazione. Nella fattispecie in esame, inoltre, non sono state prospettate doglianze circa la ravvisata "unicità del disegno criminoso" e la unificazione degli illeciti consumati progressivamente in tre anni (sicuramente consentita al giudice del merito anche nelle ipotesi di mancata contestazione originaria in tal senso) è stata dichiarata antecedentemente al decorso del termine prescrizionale per le illecite fatturazioni intervenute nell'anno 1997. Il principio secondo il quale "se al momento del giudizio sia ravvisabile l'unicità del disegno criminoso tra i vari reati contestati singolarmente, ma per alcuni di essi sia maturato il termine prescrizionale, va dichiarata la causa di estinzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p." (enunciato da Cass., Sez. fer., 27.9.2002, n. 32194, Crivellari) scandisce, invero, il prevalere dell'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva già maturata nel momento in cui il giudice si accinge a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del vincolo della continuazione tra reati che appaiono avvinti nell'unitarietà di un'originaria ideazione.
Solo in tale situazione il reato prescritto non può sopravvivere nella "fictio iuris" dell'art. 81 cpv. c.p. ed al giudice incombe l'esclusivo obbligo di applicare la relativa causa estintiva. Diversamente, quando la riunificazione delle diverse figure criminose sia avvenuta antecedentemente al consumarsi della prescrizione per una o più di esse, il decorso del relativo termine inizia - per tutte le diverse componenti unificate nella continuazione - dalla data di consumazione dell'ultima (vedi Cass., Sez. 3^, 6.4.2004, n. 16023, Tali). Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art.616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonché,
per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli arti 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno di essi al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008