Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
La prescrizione del reato continuato inizia a decorrere dalla consumazione dell'ultimo dei reati uniti dal vincolo della continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato. Tale vincolo non è scindibile, quando la unificazione delle diverse figure criminose è stata dichiarata antecedentemente al decorso del termine prescrizionale per una o più di esse; di contro, il giudice ha l'obbligo - ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. - dell'immediata declaratoria della prescrizione del singolo reato, che risulti già maturata nel momento in cui verifica le condizioni per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati: in tal caso il reato prescritto non può sopravvivere attraverso la "fictio iuris" ex art. 81 comma secondo cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2004, n. 16023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16023 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 05/03/2004
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 430
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 44742/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN PI TA, n. ad Arzachena il 24.2.1946;
avverso la sentenza emessa l'8 luglio 2003 dalla Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le requisitorie del Pubblico Ministero Dr. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Con sentenza del 19 novembre 2002 il Tribunale di Tempio, sezione distaccata di Olbia, ha affermato la penale responsabilità di AN PI TA in ordine al delitto di cui all'art. 2 L. 638/83 e lo ha condannato alle pene ritenute di legge.
Al TA era contestato di avere omesso, nella qualità di titolare di ditta individuale, il versamento all'I.N.P.S. di somme dovute per complessive L. 16.924.195, relative a contributi concernenti il periodo gennaio 1992/agosto 1996 per tre lavoratori dipendenti, nei confronti dei quali erano state operate le debite ritenute. Avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato integralmente le statuizioni del primo giudice, ha proposto ricorso l'imputato, denunciando inosservanza ed erronea applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 157 n 4, 158 co. 1 e 159 c.p.. Deduce il ricorrente che - in tema di reato continuato - pur decorrendo la prescrizione dal giorno in cui è cessata la continuazione, deve tuttavia ritenersi che qualora sia ravvisabile al momento del giudizio l'unicità del disegno criminoso fra i vari reati contestati singolarmente, ma per alcuni di essi sia già maturato il termine prescrizionale, deve essere applicata per essi la relativa causa estintiva. Nella specie, essendo stata contestata la violazione dell'art. 2 legge 638/83, reato istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine per eseguire il pagamento prescritto, la Corte di merito avrebbe dovuto, in accoglimento del primo motivo d'appello, dichiarare la prescrizione per i reati in ordine ai quali il relativo termine si era già consumato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. In tema di prescrizione dei reati, l'articolo 158 primo comma c.p., invero, ricollega l'inizio del decorso della prescrizione alla cessazione della continuazione e della permanenza, considerando il reato continuato come un'unità reale, non suscettibile di scomposizione nei singoli reati che la compongono, siano essi istantanei o permanenti. Per tutti i reati unificati nella complessa figura prevista dall'articolo 81 cpv c.p., conseguentemente, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della continuazione e, quindi, dalla consumazione dell'ultimo dei reati avvinti nell'identità del medesimo disegno criminoso, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato. Per altro aspetto, nel caso di reati a condotta permanente, la prescrizione inizia il suo decorso dalla cessazione della permanenza, che si realizza o con l'esaurimento della condotta criminosa per il conseguimento dell'oggetto - e cioè per la verificazione dell'evento - o a seguito dell'eliminazione del carattere antigiuridico della condotta stessa, o per effetto della desistenza dell'autore o per l'intervento dell'autorità giudiziaria, oppure con la sentenza di condanna pronunciata in primo grado o a seguito dell'impugnazione da parte del p.m. della sentenza di proscioglimento (Cass. pen. sez. 3^, 19 marzo 1999 n 7878, De Luca). Con riferimento al caso di specie, va rilevato che al TA era contestato di aver violato la norma incriminatrice in epigrafe con comportamenti che si erano esauriti nell'agosto del 1996 ed era all'evidenza a tale data che si doveva fare riferimento - come correttamente affermato dalla Corte territoriale - per individuare l'inizio del termine di prescrizione per tutti i reati ormai unificati nel vincolo della continuazione.
L'arresto giurisprudenziale evocato nel ricorso non conforta la diversa esegesi del testo normativo suggerita dal TA. Il principio secondo il quale "se al momento del giudizio sia ravvisabile l'unicità del disegno criminoso tra i vari reati contestati singolarmente, ma per alcuni di essi sia maturato il termine prescrizionale, va dichiarata la causa di estinzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p." (Cass. pen. sez. fer. 2 agosto 2002 n 32194, Crivellari), riguarda invero fattispecie diversa e scandisce il prevalere dell'obbligo d'immediata declaratoria della causa estintiva già maturata nel momento in cui il giudice si accinge a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del vincolo della continuazione tra reati che appaiono avvinti nell'unitarietà di un'originaria ideazione. È evidente che - in tale situazione - il reato prescritto non può sopravvivere nella "fictio iuris" dell'art. 81 cpv. c.p. ed al giudice incombe l'esclusivo obbligo di applicare la relativa causa estintiva. Diversamente, quando la riunificazione delle diverse figure criminose sia avvenuta antecedentemente al consumarsi della prescrizione per una o più di esse. Il decorso del relativo termine, in tal caso, inizia - per tutte le diverse componenti unificate nella continuazione dalla data di consumazione dell'ultima, pur risultando immutato il termine prescrizionale proprio di ciascun reato che compone la complessa fattispecie. Al rigetto del ricorso segue l'obbligo del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2004