Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2004, n. 16023
CASS
Sentenza 5 marzo 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La prescrizione del reato continuato inizia a decorrere dalla consumazione dell'ultimo dei reati uniti dal vincolo della continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato. Tale vincolo non è scindibile, quando la unificazione delle diverse figure criminose è stata dichiarata antecedentemente al decorso del termine prescrizionale per una o più di esse; di contro, il giudice ha l'obbligo - ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. - dell'immediata declaratoria della prescrizione del singolo reato, che risulti già maturata nel momento in cui verifica le condizioni per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati: in tal caso il reato prescritto non può sopravvivere attraverso la "fictio iuris" ex art. 81 comma secondo cod. pen.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2004, n. 16023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16023
    Data del deposito : 5 marzo 2004

    Testo completo