Sentenza 3 febbraio 2005
Massime • 1
Con riferimento al reato continuato, l'inizio del termine di prescrizione coincide con l'esaurimento della condotta, come previsto dall'art. 158 cod.pen. anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione non sia stato formalmente contestato, ma sia stato successivamente riconosciuto in sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2005, n. 24527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24527 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2005 |
Testo completo
24527/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/02/2005
SENTENZA
N. 230/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. PROVIDENTI FRANCESCO
REGISTRO GENERALE 1.Dott.MARINI PIER FRANCESCO CONSIGLIERE 11 N. 010750/2004 2. Dott. AMATO ALFONSO
3. Dott. ROTELLA MARIO
4. Dott.MARASCA GENNARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 01/10/1949 1) RR ANTONINO
avverso SENTENZA del 23/01/2004
CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MARASCA GENNARO
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CC
Udito il difensore dell'imputato avvocato Roberto Mangani, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva :
Il Tribunale di Bergamo , con sentenza del 28 marzo 2000 , condannava
EL ON per ventiquattro episodi di furto pluriaggravato commessi negli anni 1996, 1997 e 1998, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti ed applicata la diminuente di cui all'articolo 442c.p.p.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 23 gennaio 2004, confermava l'affermazione di responsabilità del EL rigettando tra l'altro , la
, و
richiesta dell'appellante di dichiarare l'estinzione per prescrizione di tutti i reati commessi entro il 1996 - i primi diciotto episodi - .
Il EL proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado e deduceva i seguenti motivi di impugnazione :
1) Violazione dell'articolo 158c.p. perché la continuazione deve essere contestata e/o ritenuta prima del decorso del termine prescrizionale dei singoli reati, altrimenti non si può ritenere che il termine prescrizionale incominci a decorrere dalla cessazione della continuazione;
:
2 2) Manifesta illogicità della motivazione in ordine in particolare alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca del chiamante .
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da EL ON non sono fondati.
Quanto al problema della prescrizione l'articolo 158c.p. in modo chiaro afferma che per il reato ...continuato la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata
.... la continuazione.
La Suprema Corte, nell'interpretare tale norma ha sempre ritenuto che non si '
dovesse fare alcuna distinzione tra i casi in cui la continuazione fosse stata contestata sin dal capo di imputazione e quelli in cui fosse stata ritenuta con la decisione.
Senonché recentemente alcune sentenze (vedi ad esempio Cass. 6 aprile 2004,
Tali hanno sostenuto che quando la continuazione non sia stata ritenuta prima del decorso del termine prescrizionale per alcuni reati, il giudice deve, ai sensi dell'articolo 129c.p.p., dichiarare immediatamente la estinzione per prescrizione di tali reati .
La tesi da ultimo indicata non convince ed è stata contrastata anche da recenti pronunce della Suprema Corte (Cass. 10 novembre 2003, Del Miglio ) .
In primo luogo essa contrasta con la lettera della norma
-articolo 158c.p. - che non legittima la differenziazione che si intende operare.
In effetti non rileva se la continuazione sia stata contestata o meno con il capo di imputazione, perché in effetti il giudice con la sentenza, anche in mancanza di
3 una formale contestazione iniziale, non fa altro che riconoscere una situazione soggettiva esistente fin dal momento della programmazione dei vari reati .
Si vuol dire cioè che le condizioni oggettive e soggettive necessarie per ritenere la continuazione tra vari reati debbono sussistere nel momento in cui i reati vengono commessi;
cosicché quella del giudice è una mera azione ricognitiva e dichiarativa di una situazione preesistente.
Ed, infatti, oltre che con la lettera della norma la interpretazione di recente proposta contrasta anche con una corretta ricostruzione dell'istituto della continuazione .
Ai fini della configurabilità della continuazione dei reati, invero, venuto meno con la riforma del 1974, il requisito della omogeneità delle violazioni, rilevanza
decisiva ha acquistato l'identità del disegno criminoso, che si orienta ancora più
nettamente in senso soggettivo, come ideazione, volizione di uno scopo unitario che dà senso ad un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni od omissioni, di volta in volta poi commesse con singole determinazioni,
sul piano volitivo (vedi Cass. 28 gennaio 1991, Liveri, in Cass. Pen. 1992,
2368).
Insomma è necessario che il programma criminoso sia prefigurato sin dalla consumazione del primo reato, che si assume rientrare nella continuazione.
E' evidente allora che si tratta di una condizione soggettivo - psichica che deve sussistere nel momento della commissione dei reati e che il giudice riconosce nel momento della decisione, cosicché è del tutto irrilevante la circostanza della avvenuta indicazione o meno della continuazione nella formulazione dei capi di imputazione.
4 In conclusione il Collegio ritiene, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario che in materia di reato continuato l'inizio del termine di '
prescrizione coincida con l'esaurimento della condotta come previsto "
dall'articolo 158c.p., anche nella ipotesi in cui il vincolo della continuazione non sia stato formalmente contestato ma sia stato successivamente riconosciuto
,
in sentenza.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione.
La affermazione di responsabilità del EL si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie del collaborante RI . La Corte di merito contrariamente a quanto affermato dal ricorrente ha
,
utilizzato corretti criteri per valutare tali dichiarazioni .
Ha, infatti, prima considerato la attendibilità c.d. intrinseca del dichiarante ed in proposito ha messo in evidenza la coerenza delle dichiarazioni del chiamante e la precisione delle sue accuse oltre al fatto che il pentito si è autoaccusato di numerosi reati, circostanza di sicuro rilievo.
Poi i giudici di merito hanno messo in evidenza i numerosi riscontri obiettivi esistenti quali ad esempio la lettera scritta dal EL al RI, le
,
dichiarazioni del Bandiera, quelle di LA AR nonché quelle del Russu.
I criteri di valutazione della prova utilizzati sono ineccepibili perché i giudici di merito hanno fatto riferimento a quelli indicati dall'articolo 192c.p.p. ed ai consolidati indirizzi giurisprudenziali elaborati in materia;
la valutazione compiuta dei singoli e specifici elementi è valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità perché sorretta da una motivazione congrua e logica.
5 Le osservazioni in proposito del ricorrente non scalfiscono infatti , la '
impostazione della motivazione del provvedimento impugnato e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ilo ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 3 febbraio 2005
PRESIDENTE
Il Consigliere extensore
Depositata in Cancelleria oma, 1 LUG. 2005 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA CANCELLIERE C Cen
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