Art. 2.
Al maggiore onere di lire 200.000.000 per l'esercizio 1956-57, si provvedera' al carico dello stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. A quello di lire 375.000.000, relativo all'esercizio 1957-58, si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Al maggiore onere di lire 200.000.000 per l'esercizio 1956-57, si provvedera' al carico dello stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. A quello di lire 375.000.000, relativo all'esercizio 1957-58, si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.