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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di appello iscritta al n. 1558 RG per l'anno 2017 vertente
TRA
in p.l.r.p.t. (già , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv. Valeria Vasapollo, giusta procura in atti
-Parte appellante-
CONTRO
Controparte_1
-Parte appellata –
NONCHE' CONTRO
Prefettura di Vibo Valentia, in persona del l.r.p.t., -Parte appellata -
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, già Parte_1
impugnava la sentenza n.347/2017 del Giudice di Pace di Vibo Parte_3
Valentia, che ha accolto l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo n. 13980201600003144000 emesso a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale n. 13920150000259854001 e per l'effetto ha dichiarato illegittimo il preavviso di fermo impugnato e dichiarato la prescrizione dei crediti in essa riportati, condannando alle spese di lite la convenuta Contr ( ).
A fondamento dell'appello, ha sostenuto l'illegittimità della sentenza di primo Parte_1 grado per : a) errata valutazione della documentazione prodotta;
b) erroneità della sentenza nella parte
1 in cui il giudice dichiarando non provata la notifica della cartella esattoriale n. 13920150000259854001 non ha tenuto conto della cristallizzazione dell'importo iscritto a ruolo;
c) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato la prescrizione del credito.
Ha chiesto, dunque, la riforma in toto della sentenza di primo grado, con accoglimento puntuale dei motivi di appello e dichiarazione di infondatezza della domanda avversaria.
e la Prefettura di Vibo Valentia, in p.l.r.p.t. seppure regolarmente citati non si Controparte_1 sono costituiti in giudizio.
La causa, dopo svariati rinvii, veniva assegnata a questo Giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4512 del 12.09.2024, e dunque rinviata all' udienza del 22 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e della Prefettura di Vibo Controparte_1
Valentia in p.l.r.p.t., che pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
L'appello è fondato e, va accolto, per i motivi di seguito esposti.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la la cartella esattoriale n. 13920150000259854001, sottesa al preavviso di fermo amministrativo n. 13980201600003144000, invero, è stata regolarmente notificata. Allegata al fascicolo di primo grado vi è la prova documentale che la notifica è stata ricevuta personalmente al destinatario in data 24.08.2015.
Nella specie l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica a mezzo del servizio postale delle cartelle di pagamento. L'art 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che la notifica possa essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che in tal caso “la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dalla legge”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass., Sez. 6
– 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834).
Nel caso di specie, l'Agente della Riscossione ha eseguito la notifica della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo opposto, personalmente in data 24.08.2015, ai sensi dell'art.26 D.P.R. 602/1973 mediante l'ufficio postale con lettera raccomandata a/r.
Accertata la regolarità della notifica della cartella, ne deriva che la pretesa creditoria si è cristallizzata, non avendo il debitore proposto opposizione, per far valere fatti impeditivi o estintivi del credito, nei modi e nei termini di legge.
2 Prive di pregio risulta, altresì, l' eccezione di prescrizione sollevate in primo grado dall'odierno appellato, in considerazione della prova della regolarità della notifica per le ragioni sopra citate. Ed invero, dalla data di notificazione della cartella di pagamento sottesa al provvedimento impugnato, avvenuta in data 24.08.2015, nessun termine quinquennale risulta essere intervenuto nel momento della notifica della comunicazione di fermo amministrativo opposta.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 - esclusa la fase istruttoria - tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1558 del 2017 R.G., così provvede:
-accoglie l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 347/2017 emessa dal giudice di pace di Vibo Valentia, dichiara legittima la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.13980201600003144000 emessa nei confronti di CP_1
e di conseguenza respinge l'opposizione proposta da quest'ultima;
[...]
-condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore Controparte_1 della parte appellante che si liquidano: quanto al primo grado in euro 139,00 e quanto al presente grado in euro 232,00, oltre € 64,50 di esborsi, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia in data 18.02.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
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