CA
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/09/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 712/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 712/2023 promosso da:
(P.IVA: ), in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Calì, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcello Gori sito in Torino, Via Avigliana n. 14, come da procura alle liti in atti.
- parte appellante -
Contro
in forma estesa (GI Controparte_2 Controparte_3 [...]
(C.F.: ), in persona del suo amministratore delegato pro CP_4 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Manfredi ed Elena Manfredi, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, via della Misericordia n. 3, come da procura alle liti in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenuti fondati i motivi di appello formulati, in riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, accogliere la domanda proposta nel giudizio di primo grado, e per gli effetti, con sentenza provvisoriamente esecutiva, dichiararsi inesistente il
1 credito per € 1.026.702,24 in quanto non sussistente, non provato, e/o derivante da atti inefficaci integranti abuso della dipendenza economica o comunque da atti integranti abuso del diritto in pregiudizio della . CP_5
Con qualsivoglia formula revocare e/o dichiarare nullo o annullare il Decreto Ingiuntivo N.
7125/2018 del Tribunale di Torino notificato il 06/09/2018, e/o rigettare le domande ivi proposte per i motivi di cui in narrativa. In accoglimento della proposta domanda riconvenzionale condannare la società al pagamento in favore della Controparte_4 opponente della complessiva somma di € 1.528.156,56 per le causali sopra descritte, o, in subordine, compensare in toto o parzialmente quanto dovesse risultare dovuto dalla società alla società opposta. CP_5
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste nell'ammissione delle richieste di cui ai capitoli n. 1 e n. 2 del presente atto di appello e della C.T.U., per come formulata nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., e che qui di seguito si riporta al fine di determinare: al fine di determinare l'effettivo saldo dei rapporti dare/avere tra la soc. e la soc. Parte_1 sulla base delle allegazioni in atti”. Controparte_4
Per parte appellata
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta l'avversaria domanda di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, nel merito:
Respingere l'appello e le domande tutte proposte dalla , in Controparte_1
persona del suo liquidatore pro tempore Dott. , in quanto infondate in fatto Controparte_6 ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1654/2023 resa inter partes dal
Giudice Unico del Tribunale di Torino e pubblicata in data 18.04.2023.
In ogni caso:
Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
2 Con atto di citazione del 16.10.2018 la società proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7125/2018 con il quale il Tribunale di Torino, su istanza di ingiungeva alla il pagamento della somma di € Controparte_4 CP_1
1.026.702,24, oltre accessori e spese.
Parte opponente chiedeva, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ed eccepiva, nel merito, l'inesistenza del credito per € 1.026.702,24 in quanto non sussistente, non provato e/o derivante da atti inefficaci integranti abuso della dipendenza economica o comunque da atti integranti abuso del diritto in pregiudizio della
. CP_1
Più specificatamente, l'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 per carenza di prova, contestando l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., in quanto la aveva allegato documentazione generica – peraltro non Controparte_4 sottoscritta dalla parte opponente - non idonea a provare l'esistenza del credito vantato.
Contestava, altresì, la fondatezza delle pretese della e l'abuso di dipendenza CP_4 economica, in quanto parte opposta, sin dai primi giorni del mese di ottobre 2017, aveva messo in atto una molteplicità di azioni vessatorie ed illegittime del tutto ingiustificate, che avevano determinato l'esclusione della dal rapporto di concessione della vendita CP_1
Contr delle auto nuove con la (oggi ). aveva, inoltre, revocato a parte CP_7 CP_8 opponente la linea di credito di € 10.000.000,00, collegata ai contratti di finanziamento predisposti per i clienti per l'acquisto delle auto, nonostante avesse sempre CP_1 rispettato i termini di pagamento.
Parte opponente chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la somma complessiva di €
1.528.156,56, di cui € 1.395.950,14 per mancata percezione degli “Incentivi Sava”, cioè le provvigioni che annualmente maturava sui contratti di finanziamento, ed € 132.206,42 per provvigioni maturate e indicate nelle sedici fatture relative ai mesi di ottobre e novembre
2017.
Si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni e le richieste di Controparte_4 controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, domandava la condanna di parte opponente al pagamento di € 801.083,66, oltre interessi dal
23.12.2022. Domandava, in via di ulteriore subordine, la dichiarazione di estinzione della controversia per compensazione o, in ogni caso, la compensazione tra l'eventuale credito riconosciuto in capo ad e il credito in capo a pari ad € 801.083,66. CP_1 CP_4
Con ordinanza del 15.02.2019 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della
3 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. A seguito dell'ammissione dei mezzi istruttori, con provvedimento del 16.03.2023, veniva espletata la prova testimoniale del teste e del legale rappresentante della , i quali confermavano la Testimone_1 Pt_2 fondatezza del diritto di credito di parte opposta. In sede di precisazione delle conclusioni indicava gli incassi effettuati in forza del decreto ingiuntivo opposto o, CP_4 comunque, successivi alla concessione dello stesso, intervenuti nelle more del giudizio di opposizione, concludendo per la richiesta di condanna al pagamento della minor somma di € 801.083,66, oltre agli interessi decorsi dal 23.12.2022.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1654/2023, pubblicata in data 18.04.2023 e notificata in data 21.04.2023, il Tribunale di Torino rigettava la domanda della società condannandola a Controparte_1 pagare, in favore della la somma di € 801.083,66, oltre interessi decorsi dal CP_4
23.12.2022 e decorrendi fino al saldo sull'importo capitale al tasso legale, con condanna alle spese di lite liquidate in € 17.252,00.
Il Tribunale riteneva che il credito derivasse dal diritto di di ottenere la Controparte_4 restituzione delle somme erogate ad corrisposte in virtù dei contratti di Controparte_1 finanziamento stipulati dai clienti della contestualmente all'acquisto di Controparte_1 vetture Difatti, la una volta esercitato il diritto di recesso da parte dei CP_7 CP_4 clienti della , subentrava per surroga nei loro diritti verso la concessionaria, al fine CP_1 di ottenere la restituzione delle somme erogate.
Il Giudice rilevava altresì che il credito vantato da era sufficientemente provato CP_4 attraverso diversi documenti depositati in giudizio, tra cui: (i) l'accordo stipulato tra le parti in data 01.03.2004; (ii) le condizioni generali dei contratti di acquisto di auto e dei contratti di finanziamento stipulati dai clienti del convenzionato, con i relativi moduli di contratto, corrispondenti ai contratti effettivamente stipulati dai clienti che avevano esercitato il recesso;
(iii) le dichiarazioni sottoscritte dai clienti di nel novembre 2017, Controparte_1 con le quali davano atto di essere receduti dal contratto di acquisto non avendo ricevuto il veicolo e (iv) la copia autenticata da notaio del libro giornale, depositato in data
25.01.2019, che confermava l'esistenza degli importi finanziati ed erogati ad , CP_1 come da contratti sottoscritti dai clienti di parte opponente.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, che la in data 25.10.2017 aveva esercitato il CP_1 recesso dai contratti di concessione per la rivendita di vetture e per la rivendita di ricambi con e che tale circostanza confermava e giustificava il recesso dei clienti dai CP_7
4 contratti, nonché i conseguenti obblighi restitutori oggetto di causa.
Con riferimento all'ulteriore credito vantato dalla di € 83.055,15, il Tribunale CP_4 accertava che questo derivava dal diritto in capo alla stessa di percepire, quale cessionaria di il corrispettivo della fornitura di ricambi effettuata a favore di parte CP_7 opponente: tale circostanza risultava provata dai contratti di rivendita ricambi sottoscritti da con dalle fatture emesse per le forniture eseguite e dalla cessione di CP_1 CP_7 credito comunicata all'opponente, tutte circostanze non specificamente contestate dall'opponente. Alla luce di ciò, il Tribunale rilevava che la non aveva restituito le CP_1 somme ricevute con il finanziamento corrispondenti alle auto che avrebbe dovuto consegnare, con la conseguenza dell'insorgere dell'obbligo alla restituzione di dette somme, oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo. L'obbligo di pagamento in capo a CP_1
sussisteva anche per le fatture dei ricambi auto rimaste insolute, determinando così
[...]
l'insorgenza del relativo credito in capo a quale cessionaria di che ne CP_4 CP_7 azionava il credito al netto di quanto ottenuto da in virtù della polizza Controparte_9 fideiussoria stipulata.
Il Tribunale dichiarava, inoltre, l'inconferenza dell'eccezione formulata da parte opponente, secondo cui la revoca della linea di credito di € 10.000.000,00 collegata ai contratti di finanziamento per l'acquisto delle auto si configurava quale azione vessatoria ed illegittima e che tale circostanza era desumibile dal cosiddetto “sistema a semaforo” gestito on line dalla Al riguardo il Tribunale evidenziava che il “sistema a semaforo” non CP_4 riguardava il rispetto dei termini di pagamento, bensì la conformità ai termini entro cui la concessionaria (id est, ) doveva fornire alla Banca la documentazione relativa ai CP_1 clienti che avevano chiesto un finanziamento per l'acquisto di un veicolo. Tali circostanze erano state confermate dal teste , escusso all'udienza dell'01.03.2021. Testimone_1
Il Tribunale precisava, inoltre, che non era stata revocata alcuna linea di credito alla concessionaria, così come confermato dal teste di parte opposta;
difatti la linea di credito era un finanziamento concesso dalla che non concerneva la procedura ordinaria Pt_2 del “foglio di via”. Tale procedura, invero, prevedeva che il concessionario prima immatricolasse la vettura a nome del cliente, e solo successivamente ricevesse il netto ricavo. Nel corso della gestione costante dei rapporti commerciali tra le parti, si era ingenerata la pratica – basata sui buoni rapporti commerciali e sulla fiducia – di erogare il finanziamento anche prima della immatricolazione da parte della concessionaria. Questa pratica era venuta meno in seguito all'incrinarsi dei rapporti, causata dalla situazione di sofferenza economica della , che aveva comportato la mancata immatricolazione CP_1
5 di ben n. 106 vetture (nonostante la ricezione del relativo netto ricavo), così che la Banca comunicava di dover nuovamente applicare la procedura ordinaria pattuita contrattualmente del “foglio di via”, per la quale il finanziamento veniva erogato soltanto in seguito all'immatricolazione del veicolo.
Secondo il Tribunale, la previsione del “foglio di via” non poteva dirsi di per sé illecita per abuso di posizione dominante, trattandosi di condizioni contrattuali ordinariamente applicate dalla Banca opposta nei suoi rapporti commerciali con i concessionari.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda di abuso di posizione economica proposta Contr nei confronti di , non esistendo né uno squilibrio eccessivo, né una vessazione intenzionale, essendo: (i) il blocco della linea di credito una procedura diversa dalla Contr procedura del “foglio di via”; (ii) le dimissioni dalla concessionaria una decisione unilaterale di;
(iii) i recessi dei clienti determinati dalle dimissioni della e CP_1 CP_1 dal conseguente ritiro delle auto da detta concessionaria e (iv) non sussistendo, nella specie, alcun patto attraverso il quale si realizzasse l'abuso di dipendenza economica.
Il Tribunale, infine, rigettava la domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c., escludendo che l'esito negativo della difesa in giudizio di parte opponente integrasse, di per sé, il risarcimento richiesto.
Il giudizio in appello
L'appello proposto da Controparte_1
Con atto di citazione, notificato in data 22.05.2023, proponeva appello Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 1654/2023, chiedendo, in via principale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma integrale della sentenza, con dichiarazione di inesistenza del credito di € 1.026.702,24 in quanto non sussistente, non provato, e/o derivante da atti inefficaci integranti abuso della dipendenza economica o comunque da atti integranti abuso del diritto in pregiudizio della Controparte_1
Domandava, altresì, la revoca o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n.
7125/2018. In accoglimento della domanda riconvenzionale, chiedeva la condanna di parte appellata al pagamento di € 1.528.156,56 o, in subordine, la compensazione integrale o parziale di quanto dovesse risultare dovuto dalla società alla Controparte_1 società opposta. Insisteva nelle richieste istruttorie di audizione di teste e di CTU, GI formulate in primo grado.
In particolare, con il primo motivo di appello eccepiva l'omessa pronuncia del Tribunale circa la richiesta di revoca del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza
6 del 01.03.2021, formulata con atto del 26.02.2021, nonché la revoca dell'ordinanza del
09.03.2021. Quanto al provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio della suddetta udienza, parte appellante evidenziava che lo spostamento era stato richiesto a causa dell'impossibilità del difensore e del teste di muoversi dalla Sicilia, vista la particolare situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. L'istanza, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, non era tardiva ed era giustificata dalla realtà epidemiologica in aggravamento in quei giorni, la quale faceva ragionevolmente temere che uno spostamento avrebbe rischiato di compromettere, prima ancora che la salute, la vita del difensore e del teste.
Parte appellante chiedeva, altresì, la revoca dell'ordinanza del 09.03.2021 con cui il
Tribunale aveva dichiarato decaduta dalla facoltà di assumere prove testimoniali, CP_1 rigettando le richieste di parte opponente in materia. Parte appellante rilevava, in particolare, che con riferimento al teste citato era stato correttamente Controparte_6 indicato il nominativo nella seconda memoria difensiva e che, pertanto, non era intervenuta alcuna decadenza: sussistevano i requisiti perché il teste potesse essere sostituito con un diverso nominativo.
Con il secondo motivo di doglianza, parte appellante lamentava l'omessa pronuncia della sentenza impugnata sulla richiesta di ordine di esibizione alla opposta, ai sensi Pt_2 dell'art. 210 c.p.c., rigettata dall'ordinanza del 09.03.2021 perché ritenuta dal Tribunale tardiva e generica. Secondo parte appellante la richiesta era stata formulata in maniera specifica, analitica e puntuale GI nelle note difensive del 08.03.2021. Non sussisteva, inoltre, alcuna tardività, in quanto la richiesta era tempestivamente intervenuta in seguito alle dichiarazioni dei testi escussi nell'udienza del 01.03.2021.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante affermava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto l inadempiente, quando avrebbe dovuto, invece, imputare CP_1
l'accaduto esclusivamente alla condotta di abuso di posizione dominante della Banca appellata. Il Giudice avrebbe dovuto, invero, fondare il proprio convincimento sulla base del carteggio e-mail intercorso tra le parti, e non porre l'onere probatorio in capo alla parte opponente. Dalla corrispondenza scambiata tra le parti il 4 e il 5 ottobre 2017, invero, a seguito della segnalazione, da parte della di mancato pagamento e Pt_2 immatricolazione di ventiquattro vetture, emergeva che: (i) otto vetture erano GI state immatricolate e pagate;
(ii) sei vetture erano programmate per l'immatricolazione lo stesso
05.10.2017 e (iii) per due vetture era stato richiesto il pagamento del certificato di conformità direttamente alla Banca, in compensazione con i crediti in capo alla CP_1
7 per incentivi. Parte appellante evidenziava, altresì, che in seguito al blocco dei flussi finanziari da parte della avvenuti sempre in data 05.10.2017, la concessionaria Pt_2 continuava a pagare regolarmente quanto dovuto (con risorse proprie) e a consegnare le auto entro le tempistiche contrattuali. Secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare i contratti stipulati tra l e i singoli clienti, al fine di verificare i CP_1 termini entro cui le auto avrebbero dovuto essere effettivamente consegnate. Tramite questa disamina, il Giudice avrebbe rilevato che al momento di sottoscrizione, da parte dei clienti, del modulo di recesso per mancata consegna dell'autovettura (cosiddetto “modulo
H”) non era ancora trascorso il termine contrattuale previsto per la consegna, o il periodo di tolleranza di quattro settimane in ogni caso previsto dal contratto.
Con il quarto motivo di appello, parte appellante contestava la motivazione del Giudice di primo grado secondo cui il cosiddetto “sistema a semaforo” si riferiva esclusivamente all'invio di documenti appartenenti ai clienti e non anche al rispetto dei termini di pagamento da parte di . Il Giudice non aveva tenuto conto della documentazione CP_1 prodotta in giudizio e aveva basato il proprio convincimento esclusivamente sulla dichiarazione del teste;
in particolare, il doc. 6 del fascicolo di primo grado confermava che la aveva un affidamento pari ad € 10.000.000,00, con un plafond ancora CP_1 disponibile di € 9.493.584,00, linea di credito che era stata revocata, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale. Parte appellante spiegava che, secondo il cosiddetto
“sistema a semaforo” le bandierine gialle e rosse comparivano in caso di ritardo negli adempimenti da parte della cessionaria, i quali comprendevano anche il rispetto dei termini di pagamento da parte di , e non solo i termini di invio della CP_1 documentazione della clientela alla Banca.
Circa il quinto motivo di doglianza, parte appellante eccepiva il mancato accertamento della condotta di abuso di dipendenza economica da parte di nei confronti di CP_4
. Secondo parte appellante sussistevano, nel caso di specie, i presupposti CP_1 dell'abuso, in quanto erano presenti entrambi gli elementi di dipendenza economica, cioè
l'eccessivo squilibrio tra le parti e l'intenzionale vessazione da parte della così Pt_2 come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia. La invero, Pt_2 aveva illegittimamente bloccato la linea di credito su cui parte appellante faceva legittimo affidamento, comportando così un effetto di “strangolamento” in capo alla stessa e, conseguentemente, la dimissione della società dal registro dei concessionari della provincia di Catania, provocata dalla condotta della Pt_2
Quanto al sesto motivo di appello, parte appellante lamentava la mancata pronuncia del
8 Tribunale in merito alle domande ed eccezioni formulate circa il rapporto contrattuale sulla vendita dei ricambi. Anche in questo caso si era realizzato, invero, l'abuso di dipendenza economica operato dalla Banca. Infatti, con riferimento all'assistenza della clientela effettuata dopo gli acquisti e relativa all'ambito delle officine di autoriparazione, la CP_4 aveva erroneamente indicato nel decreto ingiuntivo una somma a titolo di ricambi
[...] non pagati, quale residuo di un presunto debito al netto di quanto GI ottenuto in virtù di apposita polizza fideiussoria. Parte appellante evidenziava, tuttavia, come la fornitura dei ricambi non avvenisse mediante commissione sulla base degli effettivi bisogni del cliente, bensì era imposta dalla stessa casa madre produttrice dell'autovettura sulla base dei propri obiettivi di mercato. La somma di € 83.055,15 richiesta dalla Banca a titolo di ricambi non era, pertanto, dovuta dall' , in quanto era relativa a vendite imposte CP_1 dalla casa produttrice.
Con il settimo motivo di appello, parte appellante negava l'esistenza di un patto intercorso tra le parti per la consegna delle auto non immatricolate da parte di altre concessionarie, erroneamente ritenuto esistente dal Giudice di primo grado. Non era presente, invero, alcuna prova in merito.
Con l'ottavo motivo di appello, parte appellante eccepiva l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda riconvenzionale, sui documenti prodotti in giudizio da parte opponente e sulle relative eccezioni, avendo basato il proprio convincimento sulle sole allegazioni della
Parte appellante, pertanto, riproponeva la domanda riconvenzionale pari ad € CP_4
1.395.950,14, nonché € 132.206,42 per provvigioni GI maturate, per la complessiva somma di € 1.528.156,56 e l'istanza di CTU GI presentata in primo grado, al fine di determinare l'effettivo saldo dei rapporti dare/avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio la (GI , istando per il rigetto Controparte_2 Controparte_4 dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al primo motivo di appello, rilevava che il Giudice aveva correttamente dato atto del fatto che l'espletamento dell'udienza costituiva giustificato motivo per gli spostamenti su territorio nazionale.
In merito alla richiesta di revoca dell'ordinanza del 09.03.2021, all'udienza dell'01.03.2021 il difensore domiciliatario di parte opponente si era riservato di produrre l'atto di intimazione al teste per l'udienza e il Giudice aveva concesso il termine di sette giorni per documentare l'intimazione al proprio teste, riservandosi di provvedere scaduto tale
9 termine. Con note in data 08.3.2021, controparte, anziché depositare l'atto di intimazione, chiedeva al Giudice di essere autorizzata a sostituire il teste nel frattempo Controparte_6 diventato legale rappresentante della e che si rendeva disponibile ad Controparte_1 essere sentito ai sensi dell'art. 117 c.p.c., con un altro non meglio specificato teste, e di ordinare all'opposta di depositare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., una documentazione relativa al sistema “a bandierine”. Con provvedimento del 09.3.2021 il Giudice, rilevato che parte attrice opponente non aveva documentato di avere intimato il teste per l'udienza, ne dichiarava la decadenza dalla facoltà di assumere testi.
Con riferimento al secondo motivo di appello, parte appellata richiamava le medesime motivazioni del precedente motivo sopra esposte.
Quanto al terzo motivo d'appello, il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistente l'inadempimento da parte della nella fornitura degli autoveicoli ai clienti e Controparte_1 aveva escluso che alla stessa fosse stata revocata la linea di credito.
Con il quarto motivo di doglianza parte appellata evidenziava che controparte reiterava la propria versione dei fatti GI sostenuta in primo grado, secondo cui il cosiddetto “sistema a semaforo” riguardava la regolarità o meno nei pagamenti da parte della concessionaria.
Parte appellata aveva GI nel precedente giudizio ampiamente provato che detto sistema concerneva il rispetto dei termini per l'inserimento nel sistema Finweb dei dati anagrafici e reddituali del cliente richiedente il finanziamento, e non la regolarità dei pagamenti della concessionaria. Richiamava, pertanto, le proprie difese di primo grado.
Parte appellata contestava, poi, il quinto motivo di appello, evidenziando che alla data del
05.10.2017 controparte non aveva pagato e immatricolato n. 106 veicoli, per i quali aveva ricevuto i finanziamenti da parte della per un importo complessivo di € CP_4
1.605.000,00. Tale inadempimento determinava non la revoca della linea di credito di €
10.000.000,00 che riguardava altri prodotti finanziari, bensì l'attivazione, da parte della della procedura del cosiddetto “foglio di via”, in forza della quale la - da CP_4 Pt_2 quel momento in poi - subordinava l'erogazione alla concessionaria del finanziamento richiesto dai clienti finali alla dimostrazione, da parte della stessa, di aver intestato il veicolo al cliente richiedente il finanziamento. In data 25.10.2017, poi, i clienti acquirenti dei veicoli sottoscrivevano ed inviavano alla Banca i cosiddetti “moduli H”, con cui comunicavano alla società finanziaria lo scioglimento del contratto di compravendita, con conseguente risoluzione del contratto di finanziamento e surroga della finanziaria nei loro diritti verso il concessionario. In forza di ciò, la agiva per il recupero dei Pt_2 finanziamenti erogati, su mandato dei clienti. Era, pertanto, legittima e condivisibile la
10 sentenza impugnata laddove il Giudice aveva sancito l'infondatezza dell'avversaria tesi Contr secondo cui avrebbe sfruttato la propria posizione economica abusando della stessa per lucrare un vantaggio esulante dalla lecita iniziativa economica.
Con riferimento al sesto motivo di appello, parte appellata sottolineava come il Giudice avesse la facoltà di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento ed era quindi libero di analizzare discrezionalmente il livello di efficacia di ciascuna delle prove, scegliendo quelle ritenute decisive.
Anche il settimo motivo di appello doveva essere rigettato, in quanto la convinzione del
Giudice circa il fatto che vi fosse un accordo tra la e la sulla consegna CP_4 CP_1 dei veicoli da parte di altre concessionarie era fondata su una serie di criteri razionali e su massime di esperienza.
Parte appellata sottolineava, infine, che, circa l'ultimo motivo di appello, il Tribunale aveva correttamente esaminato i documenti prodotti dalle parti. In merito alla domanda riconvenzionale proposta da parte appellante, la evidenziava come controparte Pt_2 avesse richiesto il risarcimento di un danno che non aveva provato e che, in ogni caso, sarebbe derivato da una condotta posta in essere dalla stessa : la dimissione CP_1 dalle concessionarie FIAT della provincia di Catania era stata una scelta esclusivamente imputabile alla parte appellante, la quale non era più in grado di far fronte alle incombenze economiche. La domanda riconvenzionale appariva, pertanto, pretestuosa, in quanto non erano stati provati né l'an, né il quantum del danno, né era stato dimostrato che questo fosse imputabile a una responsabilità della Banca. Era inammissibile, secondo parte appellata, anche la richiesta di pagamento dell'importo di € 132.206,42, relativo a sedici fatture richiamate da controparte, trattandosi di una domanda generica ed indeterminata.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare i motivi di appello inerenti alle istanze istruttorie presentate dalla parte appellante, le quali sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
, in particolare, insta per la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in CP_1 cui non accoglieva la richiesta di revoca del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 01.03.2021, formulata con atto del 26.02.2021 e successivamente reiterata, con cui la parte domandava il differimento dell'udienza a causa dell'aumento dei contagi da Covid – 19 verificatesi nel territorio piemontese nel periodo di riferimento.
11 Innanzitutto, è necessario premettere che, secondo giurisprudenza di legittimità costante,
“i provvedimenti tipicamente ordinatori, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privi come tali di qualunque efficacia decisoria, non sono suscettibili di impugnazione davanti al giudice superiore” (Cass., sent. n.
14104/2001).
In ogni caso, nel merito è corretto quanto statuito dal Giudice di primo grado, ossia che, nonostante l'incremento dei casi epidemiologici, per l'attività giudiziaria e, pertanto, per l'espletamento delle udienze, erano garantiti gli spostamenti inter-regionali, trattandosi di funzioni coperte da un giustificato motivo, tanto più che l'udienza del 01.03.2021 era stata fissata in un periodo in cui non erano in vigore interruzioni o sospensioni dell'attività giudiziaria, limitate ai mesi da marzo a maggio 2020. Ad ogni buon conto, la richiesta di differimento avrebbe dovuto essere presentata per tempo, e non due giorni prima della relativa udienza (la parte attrice depositava l'atto in data 26.02.2021, vale a dire il venerdì precedente l'udienza del 01.03.2021).
Anche la richiesta di riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza del 09.03.2021, deve essere respinta (si trattava, in particolare, dell'ordinanza che non aveva accolto la richiesta di cambio del nome del testimone). CP_1
, invero, non aveva adempiuto al provvedimento del Giudice di primo grado emesso
[...] durante l'udienza del 01.03.2021 - con cui alla parte attrice era stato concesso un termine di sette giorni al fine di depositare l'atto di intimazione del proprio teste – depositando, invece, istanza di autorizzazione alla sostituzione di quest'ultimo, senza però dare prova dell'avvenuta intimazione originaria: il Tribunale, pertanto, in data 09.03.2021 dichiarava la decadenza della stessa dalla facoltà di assumere la prova testimoniale.
La Corte rileva, altresì, come la richiesta di sostituzione del teste fosse del tutto generica, in quanto non adeguatamente motivata. Parte attrice, infatti, si era limitata a chiedere che il teste originario – – venisse sentito ai sensi dell'art. 117 c.p.c., in quanto Controparte_6 era divenuto, nelle more, legale rappresentate della società, e che fosse contestualmente sostituito da un teste non meglio specificato, non avendo l indicato alcun CP_1 nominativo in merito.
Si possono adottare le medesime conclusioni per quanto riguarda il motivo di appello inerente al rigetto, da parte del Giudice di primo grado, della richiesta di di CP_1 esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Il Tribunale, invero, aveva correttamente dichiarato inammissibile l'istanza, in quanto presentata tardivamente, perché non inserita all'interno
12 della memoria istruttoria, e perché generica ed indeterminata, non avendo l'istante specificato di quali documenti e atti richiedesse l'esibizione. Ritiene la Corte che tale pronuncia vada confermata, non essendo nel presente grado di giudizio emersi nuovi elementi idonei a riformare le statuizioni della sentenza appellata.
La Corte rigetta, altresì, la richiesta di di espletamento di una CTU per CP_1 individuare i rapporti creditizi tra le parti, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti idonei a fondare la domanda riconvenzionale di parte appellante. Trattasi, invero, di una
CTU meramente esplorativa: l'istruttoria relativa alla causa in esame – come si vedrà nel prosieguo – è sufficientemente provata dalla documentazione versata in atti, nonché dall'audizione dei testi avvenuta nel primo grado di giudizio. Non risulta, pertanto, necessario un ulteriore espletamento istruttorio, essendo possibile ricostruire compiutamente la vicenda in fatto e in diritto mediante la documentazione prodotta.
La Corte rileva, ancora, l'inammissibilità dell'istanza di parte appellante di ammissione della CTU effettuata nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Torino, RG n. 19955/2022, per tre diverse ragioni.
In primo luogo, nonostante la parte appellante richieda che “l'Ecc.ma Corte adita lo ritenga ammissibile e funzionale alla risoluzione della controversia”, occorre rammentare come il
D.L. n. 83/2022, convertito in L. n. 143/2012, abbia riformato l'art. 345 c.p.c. togliendo il riferimento alla discrezionalità della Corte d'Appello nell'ammissione di nuovi mezzi di prova, eliminando l'inciso “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”. La sola dirimente in grado di accertare l'ammissibilità o meno di nuovi mezzi probatori, pertanto, è la prova – fornita dall'istante – di non avere potuto produrre la documentazione nel corso del giudizio di primo grado, per cause non imputabili.
In secondo luogo, è pur vero che – come evidenziato dalla parte appellante – la CTU in oggetto è stata depositata in data 23.09.2024, vale a dire quando il presente giudizio di appello era GI stato instaurato;
è, tuttavia, pacifico che la facoltà di richiedere nuova documentazione in appello debba essere esercitata dalle parti, a pena di decadenza, mediante l'indicazione della stessa negli atti introduttivi del giudizio, e non successivamente. Nel caso di specie, l'istanza della parte appellante è stata presentata per la prima volta tramite l'atto di precisazione delle conclusioni: è, dunque, da ritenersi tardiva, attesa anche l'opposizione della controparte.
In terzo luogo, si sottolinea come la CTU in esame sia stata esperita nel merito di un
13 giudizio relativo alle parti e l'odierna parte appellata è Controparte_1 Controparte_10 estranea ai rapporti intercorrenti tra le parti suddette, tanto più che la Controparte_2 in qualità di Istituto di credito che svolge attività di riscossione bancaria, è chiamata a rispondere, nel caso di specie, solamente delle cessioni dei crediti relativi ai finanziamenti erogati a favore dei clienti dell' . Tutto ciò che concerne il rapporto tra CP_1 CP_1 ed (odierna non è oggetto della presente causa e, Controparte_10 Controparte_11 pertanto, non è rilevante.
Passando all'esame dei motivi inerenti al merito dell'appello - i quali possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti attinenti al rapporto intercorso tra le parti in causa - si deve rilevare in primo luogo che tutte le contestazioni concernenti i contratti intercorsi tra l'odierna appellante e i clienti (acquirenti di vetture presso il concessionario), nonché i contratti con , non hanno rilevanza nel presente giudizio. In particolare, sia CP_8 perché è soggetto estraneo a tali rapporti, sia perché le eventuali CP_2 contestazioni sorte tra e i potenziali clienti receduti dai contratti di acquisto, CP_1 non possono essere qui esaminati, non avendo rilevanza le motivazioni per le quali i clienti dichiaravano di sciogliere il contratto di acquisto e conseguentemente i contratti di finanziamento.
Il credito della parte appellata, come ha giustamente motivato il Tribunale di Torino nella sentenza appellata, nasce da una cessione di credito e l'attività svolta da CP_2 attiene a un'attività di riscossione bancaria. Il credito azionato con il decreto ingiuntivo è dimostrato dalla documentazione prodotta, segnatamente dall'accordo intercorso tra le parti datato 01.03.2004; dalla produzione delle condizioni generali dei contratti di acquisto e dei contratti di finanziamento stipulati dai clienti, con i relativi moduli di contratto, e dalle dichiarazioni sottoscritte dai clienti di , che dichiaravano di essere receduti dai CP_1 contratti di acquisto, non essendo stato loro consegnato il veicolo, confermando a
[...]
(oggi che quest'ultima era surrogata nei “diritti del Cliente CP_4 Controparte_2 verso il Venditore per la restituzione dell'importo da Voi corrisposto, su mandato del
Cliente, al Venditore medesimo”. Si tratta dei “Moduli H” (GI prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'odierna appellata), tutti sottoscritti dai clienti acquirenti, denominati “cessione di credito – Finanziaria , che danno atto alla Banca Controparte_4 appellata, di aver sciolto il contratto di compravendita relativo al veicolo per mancata consegna del medesimo alle condizioni previste, con conseguente scioglimento del contratto di finanziamento e surroga della società appellata, come GI si è indicato.
14 A ciò si aggiunga che non vi sono specifiche contestazioni in ordine al fatto che l'odierna appellante sia receduta, a sua volta, dal contratto di concessione di vendita che aveva in corso con , e che la Banca appellata abbia a sua volta riportato le condizioni di CP_8 versamento a quelle GI oggetto di pattuizione contrattuale: precedentemente, infatti, si verificava che il finanziamento venisse erogato GI prima dell'immatricolazione delle vetture;
successivamente, invece, il finanziamento veniva erogato, come da espressa previsione contrattuale, solo dopo l'immatricolazione delle auto. Ciò è stato oggetto di conferma da parte del teste , che ha riferito come, nel contratto di Testimone_1 convenzionamento tra e concessionario, è statuito che il concessionario debba CP_4 targare la vettura a nome dell'acquirente, prima di ottenere i netti ricavi.
Per quanto attiene al motivo di doglianza relativo all'abuso di dipendenza economica da parte della società appellata, si rileva che tale fattispecie è stata prevista dall'art. 9 della
Legge 18.06.1998, n. 192, secondo cui “è vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso
l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere.”
Innanzitutto, la giurisprudenza ha riconosciuto che, pur essendo tale norma prevista nella
15 Legge che disciplina il contratto di subfornitura, può essere applicata anche a rapporti diversi (Corte d'Appello Venezia, sentenza 30.03.2023, n. 737), qualora si verifichi la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Ha rilevato la giurisprudenza citata, che deve sussistere sia uno squilibrio “eccessivo”, sia una condotta arbitraria, contraria a buona fede (così anche Trib. Milano, 15.07.2022). L'onere della prova di tali presupposti è a carico di chi invoca la nullità del patto che realizza l'abuso di dipendenza economica.
La Corte di Cassazione (Cass. ord. 23.10.2024, n. 27420) ha altresì evidenziato che la
Legge n. 192/1998 vieta l'abuso di dipendenza economica instaurata tra una ed altra impresa, tra le quali intercorra un rapporto contrattuale e che la nozione di “dipendenza economica” si identifica come “la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.
La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.
Nel caso in esame, non è stata fornita alcuna prova in proposito, sia perché un eventuale
(e non provato) abuso di dipendenza economica potrebbe intercorrere, al più, nel rapporto tra la società appellante e la fornitrice delle auto (oggi ), sia perché, come si è GI CP_8 evidenziato, la Banca appellata ha agito in giudizio nel pieno diritto di recuperare il proprio credito.
Deve, conseguentemente, essere confermata anche la decisione di primo grado che ha respinto la domanda riconvenzionale di parte appellante, relativa ad un preteso risarcimento del danno. Tale domanda è stata riproposta anche in questo grado di giudizio, ma è rimasta assolutamente priva di ogni riscontro probatorio.
Con il sesto motivo di appello, la società appellante ripropone il tema della vendita dei ricambi che, tuttavia, come giustamente eccepito dalla appellata, attiene ai rapporti Pt_2 commerciali intercorsi tra l'appellante e la (oggi ), rapporti rispetto Controparte_10 CP_8 ai quali la Banca appellata è terza.
Con il settimo motivo di doglianza, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui confermava l'esistenza di un patto tra la appellata e l' , relativo alla Pt_2 CP_1 consegna delle auto non immatricolate da parte di altre concessionarie. Tale motivo di appello è del tutto generico, in quanto la parte appellante si limita a smentire gli elementi
16 probatori posti a fondamento della decisione del Giudice di primo grado, senza tuttavia porre a fondamento della doglianza alcuna documentazione idonea ad avvalorare la propria ricostruzione fattuale, peraltro non puntualmente chiarita nell'atto di citazione in appello, con il quale si limita a proporre sinteticamente la questione.
Per quanto, infine, attiene alla domanda relativa alla richiesta di € 132.206,42 a titolo di provvigioni GI maturate, come ha bene evidenziato la parte appellata, tutte le fatture oggetto di richiesta di pagamento risultano saldate, come dimostrato da documentazione prodotta dalla Banca, nonché come confermato da parte del teste , sentito Testimone_1 in primo grado in data 01.03.2021.
Tutto ciò premesso, la Corte rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente, e liquidate secondo lo scaglione di valore ricompreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 1654/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 18.04.2023 e notificata in data 21.04.2023:
a) rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese Controparte_1 legali del presente grado di giudizio a favore di parte appellata Controparte_2 liquidate in complessivi € 24.064,00, di cui € 7.418,00 per fase di studio, € 4.313,00 per fase introduttiva ed € 12.333,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
17 Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 16.05.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 712/2023 promosso da:
(P.IVA: ), in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Calì, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcello Gori sito in Torino, Via Avigliana n. 14, come da procura alle liti in atti.
- parte appellante -
Contro
in forma estesa (GI Controparte_2 Controparte_3 [...]
(C.F.: ), in persona del suo amministratore delegato pro CP_4 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Manfredi ed Elena Manfredi, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, via della Misericordia n. 3, come da procura alle liti in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenuti fondati i motivi di appello formulati, in riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, accogliere la domanda proposta nel giudizio di primo grado, e per gli effetti, con sentenza provvisoriamente esecutiva, dichiararsi inesistente il
1 credito per € 1.026.702,24 in quanto non sussistente, non provato, e/o derivante da atti inefficaci integranti abuso della dipendenza economica o comunque da atti integranti abuso del diritto in pregiudizio della . CP_5
Con qualsivoglia formula revocare e/o dichiarare nullo o annullare il Decreto Ingiuntivo N.
7125/2018 del Tribunale di Torino notificato il 06/09/2018, e/o rigettare le domande ivi proposte per i motivi di cui in narrativa. In accoglimento della proposta domanda riconvenzionale condannare la società al pagamento in favore della Controparte_4 opponente della complessiva somma di € 1.528.156,56 per le causali sopra descritte, o, in subordine, compensare in toto o parzialmente quanto dovesse risultare dovuto dalla società alla società opposta. CP_5
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste nell'ammissione delle richieste di cui ai capitoli n. 1 e n. 2 del presente atto di appello e della C.T.U., per come formulata nel giudizio di primo grado con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., e che qui di seguito si riporta al fine di determinare: al fine di determinare l'effettivo saldo dei rapporti dare/avere tra la soc. e la soc. Parte_1 sulla base delle allegazioni in atti”. Controparte_4
Per parte appellata
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta l'avversaria domanda di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, nel merito:
Respingere l'appello e le domande tutte proposte dalla , in Controparte_1
persona del suo liquidatore pro tempore Dott. , in quanto infondate in fatto Controparte_6 ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1654/2023 resa inter partes dal
Giudice Unico del Tribunale di Torino e pubblicata in data 18.04.2023.
In ogni caso:
Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
2 Con atto di citazione del 16.10.2018 la società proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7125/2018 con il quale il Tribunale di Torino, su istanza di ingiungeva alla il pagamento della somma di € Controparte_4 CP_1
1.026.702,24, oltre accessori e spese.
Parte opponente chiedeva, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ed eccepiva, nel merito, l'inesistenza del credito per € 1.026.702,24 in quanto non sussistente, non provato e/o derivante da atti inefficaci integranti abuso della dipendenza economica o comunque da atti integranti abuso del diritto in pregiudizio della
. CP_1
Più specificatamente, l'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 per carenza di prova, contestando l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., in quanto la aveva allegato documentazione generica – peraltro non Controparte_4 sottoscritta dalla parte opponente - non idonea a provare l'esistenza del credito vantato.
Contestava, altresì, la fondatezza delle pretese della e l'abuso di dipendenza CP_4 economica, in quanto parte opposta, sin dai primi giorni del mese di ottobre 2017, aveva messo in atto una molteplicità di azioni vessatorie ed illegittime del tutto ingiustificate, che avevano determinato l'esclusione della dal rapporto di concessione della vendita CP_1
Contr delle auto nuove con la (oggi ). aveva, inoltre, revocato a parte CP_7 CP_8 opponente la linea di credito di € 10.000.000,00, collegata ai contratti di finanziamento predisposti per i clienti per l'acquisto delle auto, nonostante avesse sempre CP_1 rispettato i termini di pagamento.
Parte opponente chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la somma complessiva di €
1.528.156,56, di cui € 1.395.950,14 per mancata percezione degli “Incentivi Sava”, cioè le provvigioni che annualmente maturava sui contratti di finanziamento, ed € 132.206,42 per provvigioni maturate e indicate nelle sedici fatture relative ai mesi di ottobre e novembre
2017.
Si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni e le richieste di Controparte_4 controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, domandava la condanna di parte opponente al pagamento di € 801.083,66, oltre interessi dal
23.12.2022. Domandava, in via di ulteriore subordine, la dichiarazione di estinzione della controversia per compensazione o, in ogni caso, la compensazione tra l'eventuale credito riconosciuto in capo ad e il credito in capo a pari ad € 801.083,66. CP_1 CP_4
Con ordinanza del 15.02.2019 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della
3 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. A seguito dell'ammissione dei mezzi istruttori, con provvedimento del 16.03.2023, veniva espletata la prova testimoniale del teste e del legale rappresentante della , i quali confermavano la Testimone_1 Pt_2 fondatezza del diritto di credito di parte opposta. In sede di precisazione delle conclusioni indicava gli incassi effettuati in forza del decreto ingiuntivo opposto o, CP_4 comunque, successivi alla concessione dello stesso, intervenuti nelle more del giudizio di opposizione, concludendo per la richiesta di condanna al pagamento della minor somma di € 801.083,66, oltre agli interessi decorsi dal 23.12.2022.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1654/2023, pubblicata in data 18.04.2023 e notificata in data 21.04.2023, il Tribunale di Torino rigettava la domanda della società condannandola a Controparte_1 pagare, in favore della la somma di € 801.083,66, oltre interessi decorsi dal CP_4
23.12.2022 e decorrendi fino al saldo sull'importo capitale al tasso legale, con condanna alle spese di lite liquidate in € 17.252,00.
Il Tribunale riteneva che il credito derivasse dal diritto di di ottenere la Controparte_4 restituzione delle somme erogate ad corrisposte in virtù dei contratti di Controparte_1 finanziamento stipulati dai clienti della contestualmente all'acquisto di Controparte_1 vetture Difatti, la una volta esercitato il diritto di recesso da parte dei CP_7 CP_4 clienti della , subentrava per surroga nei loro diritti verso la concessionaria, al fine CP_1 di ottenere la restituzione delle somme erogate.
Il Giudice rilevava altresì che il credito vantato da era sufficientemente provato CP_4 attraverso diversi documenti depositati in giudizio, tra cui: (i) l'accordo stipulato tra le parti in data 01.03.2004; (ii) le condizioni generali dei contratti di acquisto di auto e dei contratti di finanziamento stipulati dai clienti del convenzionato, con i relativi moduli di contratto, corrispondenti ai contratti effettivamente stipulati dai clienti che avevano esercitato il recesso;
(iii) le dichiarazioni sottoscritte dai clienti di nel novembre 2017, Controparte_1 con le quali davano atto di essere receduti dal contratto di acquisto non avendo ricevuto il veicolo e (iv) la copia autenticata da notaio del libro giornale, depositato in data
25.01.2019, che confermava l'esistenza degli importi finanziati ed erogati ad , CP_1 come da contratti sottoscritti dai clienti di parte opponente.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, che la in data 25.10.2017 aveva esercitato il CP_1 recesso dai contratti di concessione per la rivendita di vetture e per la rivendita di ricambi con e che tale circostanza confermava e giustificava il recesso dei clienti dai CP_7
4 contratti, nonché i conseguenti obblighi restitutori oggetto di causa.
Con riferimento all'ulteriore credito vantato dalla di € 83.055,15, il Tribunale CP_4 accertava che questo derivava dal diritto in capo alla stessa di percepire, quale cessionaria di il corrispettivo della fornitura di ricambi effettuata a favore di parte CP_7 opponente: tale circostanza risultava provata dai contratti di rivendita ricambi sottoscritti da con dalle fatture emesse per le forniture eseguite e dalla cessione di CP_1 CP_7 credito comunicata all'opponente, tutte circostanze non specificamente contestate dall'opponente. Alla luce di ciò, il Tribunale rilevava che la non aveva restituito le CP_1 somme ricevute con il finanziamento corrispondenti alle auto che avrebbe dovuto consegnare, con la conseguenza dell'insorgere dell'obbligo alla restituzione di dette somme, oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo. L'obbligo di pagamento in capo a CP_1
sussisteva anche per le fatture dei ricambi auto rimaste insolute, determinando così
[...]
l'insorgenza del relativo credito in capo a quale cessionaria di che ne CP_4 CP_7 azionava il credito al netto di quanto ottenuto da in virtù della polizza Controparte_9 fideiussoria stipulata.
Il Tribunale dichiarava, inoltre, l'inconferenza dell'eccezione formulata da parte opponente, secondo cui la revoca della linea di credito di € 10.000.000,00 collegata ai contratti di finanziamento per l'acquisto delle auto si configurava quale azione vessatoria ed illegittima e che tale circostanza era desumibile dal cosiddetto “sistema a semaforo” gestito on line dalla Al riguardo il Tribunale evidenziava che il “sistema a semaforo” non CP_4 riguardava il rispetto dei termini di pagamento, bensì la conformità ai termini entro cui la concessionaria (id est, ) doveva fornire alla Banca la documentazione relativa ai CP_1 clienti che avevano chiesto un finanziamento per l'acquisto di un veicolo. Tali circostanze erano state confermate dal teste , escusso all'udienza dell'01.03.2021. Testimone_1
Il Tribunale precisava, inoltre, che non era stata revocata alcuna linea di credito alla concessionaria, così come confermato dal teste di parte opposta;
difatti la linea di credito era un finanziamento concesso dalla che non concerneva la procedura ordinaria Pt_2 del “foglio di via”. Tale procedura, invero, prevedeva che il concessionario prima immatricolasse la vettura a nome del cliente, e solo successivamente ricevesse il netto ricavo. Nel corso della gestione costante dei rapporti commerciali tra le parti, si era ingenerata la pratica – basata sui buoni rapporti commerciali e sulla fiducia – di erogare il finanziamento anche prima della immatricolazione da parte della concessionaria. Questa pratica era venuta meno in seguito all'incrinarsi dei rapporti, causata dalla situazione di sofferenza economica della , che aveva comportato la mancata immatricolazione CP_1
5 di ben n. 106 vetture (nonostante la ricezione del relativo netto ricavo), così che la Banca comunicava di dover nuovamente applicare la procedura ordinaria pattuita contrattualmente del “foglio di via”, per la quale il finanziamento veniva erogato soltanto in seguito all'immatricolazione del veicolo.
Secondo il Tribunale, la previsione del “foglio di via” non poteva dirsi di per sé illecita per abuso di posizione dominante, trattandosi di condizioni contrattuali ordinariamente applicate dalla Banca opposta nei suoi rapporti commerciali con i concessionari.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda di abuso di posizione economica proposta Contr nei confronti di , non esistendo né uno squilibrio eccessivo, né una vessazione intenzionale, essendo: (i) il blocco della linea di credito una procedura diversa dalla Contr procedura del “foglio di via”; (ii) le dimissioni dalla concessionaria una decisione unilaterale di;
(iii) i recessi dei clienti determinati dalle dimissioni della e CP_1 CP_1 dal conseguente ritiro delle auto da detta concessionaria e (iv) non sussistendo, nella specie, alcun patto attraverso il quale si realizzasse l'abuso di dipendenza economica.
Il Tribunale, infine, rigettava la domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c., escludendo che l'esito negativo della difesa in giudizio di parte opponente integrasse, di per sé, il risarcimento richiesto.
Il giudizio in appello
L'appello proposto da Controparte_1
Con atto di citazione, notificato in data 22.05.2023, proponeva appello Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 1654/2023, chiedendo, in via principale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma integrale della sentenza, con dichiarazione di inesistenza del credito di € 1.026.702,24 in quanto non sussistente, non provato, e/o derivante da atti inefficaci integranti abuso della dipendenza economica o comunque da atti integranti abuso del diritto in pregiudizio della Controparte_1
Domandava, altresì, la revoca o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n.
7125/2018. In accoglimento della domanda riconvenzionale, chiedeva la condanna di parte appellata al pagamento di € 1.528.156,56 o, in subordine, la compensazione integrale o parziale di quanto dovesse risultare dovuto dalla società alla Controparte_1 società opposta. Insisteva nelle richieste istruttorie di audizione di teste e di CTU, GI formulate in primo grado.
In particolare, con il primo motivo di appello eccepiva l'omessa pronuncia del Tribunale circa la richiesta di revoca del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza
6 del 01.03.2021, formulata con atto del 26.02.2021, nonché la revoca dell'ordinanza del
09.03.2021. Quanto al provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio della suddetta udienza, parte appellante evidenziava che lo spostamento era stato richiesto a causa dell'impossibilità del difensore e del teste di muoversi dalla Sicilia, vista la particolare situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. L'istanza, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, non era tardiva ed era giustificata dalla realtà epidemiologica in aggravamento in quei giorni, la quale faceva ragionevolmente temere che uno spostamento avrebbe rischiato di compromettere, prima ancora che la salute, la vita del difensore e del teste.
Parte appellante chiedeva, altresì, la revoca dell'ordinanza del 09.03.2021 con cui il
Tribunale aveva dichiarato decaduta dalla facoltà di assumere prove testimoniali, CP_1 rigettando le richieste di parte opponente in materia. Parte appellante rilevava, in particolare, che con riferimento al teste citato era stato correttamente Controparte_6 indicato il nominativo nella seconda memoria difensiva e che, pertanto, non era intervenuta alcuna decadenza: sussistevano i requisiti perché il teste potesse essere sostituito con un diverso nominativo.
Con il secondo motivo di doglianza, parte appellante lamentava l'omessa pronuncia della sentenza impugnata sulla richiesta di ordine di esibizione alla opposta, ai sensi Pt_2 dell'art. 210 c.p.c., rigettata dall'ordinanza del 09.03.2021 perché ritenuta dal Tribunale tardiva e generica. Secondo parte appellante la richiesta era stata formulata in maniera specifica, analitica e puntuale GI nelle note difensive del 08.03.2021. Non sussisteva, inoltre, alcuna tardività, in quanto la richiesta era tempestivamente intervenuta in seguito alle dichiarazioni dei testi escussi nell'udienza del 01.03.2021.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante affermava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto l inadempiente, quando avrebbe dovuto, invece, imputare CP_1
l'accaduto esclusivamente alla condotta di abuso di posizione dominante della Banca appellata. Il Giudice avrebbe dovuto, invero, fondare il proprio convincimento sulla base del carteggio e-mail intercorso tra le parti, e non porre l'onere probatorio in capo alla parte opponente. Dalla corrispondenza scambiata tra le parti il 4 e il 5 ottobre 2017, invero, a seguito della segnalazione, da parte della di mancato pagamento e Pt_2 immatricolazione di ventiquattro vetture, emergeva che: (i) otto vetture erano GI state immatricolate e pagate;
(ii) sei vetture erano programmate per l'immatricolazione lo stesso
05.10.2017 e (iii) per due vetture era stato richiesto il pagamento del certificato di conformità direttamente alla Banca, in compensazione con i crediti in capo alla CP_1
7 per incentivi. Parte appellante evidenziava, altresì, che in seguito al blocco dei flussi finanziari da parte della avvenuti sempre in data 05.10.2017, la concessionaria Pt_2 continuava a pagare regolarmente quanto dovuto (con risorse proprie) e a consegnare le auto entro le tempistiche contrattuali. Secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare i contratti stipulati tra l e i singoli clienti, al fine di verificare i CP_1 termini entro cui le auto avrebbero dovuto essere effettivamente consegnate. Tramite questa disamina, il Giudice avrebbe rilevato che al momento di sottoscrizione, da parte dei clienti, del modulo di recesso per mancata consegna dell'autovettura (cosiddetto “modulo
H”) non era ancora trascorso il termine contrattuale previsto per la consegna, o il periodo di tolleranza di quattro settimane in ogni caso previsto dal contratto.
Con il quarto motivo di appello, parte appellante contestava la motivazione del Giudice di primo grado secondo cui il cosiddetto “sistema a semaforo” si riferiva esclusivamente all'invio di documenti appartenenti ai clienti e non anche al rispetto dei termini di pagamento da parte di . Il Giudice non aveva tenuto conto della documentazione CP_1 prodotta in giudizio e aveva basato il proprio convincimento esclusivamente sulla dichiarazione del teste;
in particolare, il doc. 6 del fascicolo di primo grado confermava che la aveva un affidamento pari ad € 10.000.000,00, con un plafond ancora CP_1 disponibile di € 9.493.584,00, linea di credito che era stata revocata, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale. Parte appellante spiegava che, secondo il cosiddetto
“sistema a semaforo” le bandierine gialle e rosse comparivano in caso di ritardo negli adempimenti da parte della cessionaria, i quali comprendevano anche il rispetto dei termini di pagamento da parte di , e non solo i termini di invio della CP_1 documentazione della clientela alla Banca.
Circa il quinto motivo di doglianza, parte appellante eccepiva il mancato accertamento della condotta di abuso di dipendenza economica da parte di nei confronti di CP_4
. Secondo parte appellante sussistevano, nel caso di specie, i presupposti CP_1 dell'abuso, in quanto erano presenti entrambi gli elementi di dipendenza economica, cioè
l'eccessivo squilibrio tra le parti e l'intenzionale vessazione da parte della così Pt_2 come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia. La invero, Pt_2 aveva illegittimamente bloccato la linea di credito su cui parte appellante faceva legittimo affidamento, comportando così un effetto di “strangolamento” in capo alla stessa e, conseguentemente, la dimissione della società dal registro dei concessionari della provincia di Catania, provocata dalla condotta della Pt_2
Quanto al sesto motivo di appello, parte appellante lamentava la mancata pronuncia del
8 Tribunale in merito alle domande ed eccezioni formulate circa il rapporto contrattuale sulla vendita dei ricambi. Anche in questo caso si era realizzato, invero, l'abuso di dipendenza economica operato dalla Banca. Infatti, con riferimento all'assistenza della clientela effettuata dopo gli acquisti e relativa all'ambito delle officine di autoriparazione, la CP_4 aveva erroneamente indicato nel decreto ingiuntivo una somma a titolo di ricambi
[...] non pagati, quale residuo di un presunto debito al netto di quanto GI ottenuto in virtù di apposita polizza fideiussoria. Parte appellante evidenziava, tuttavia, come la fornitura dei ricambi non avvenisse mediante commissione sulla base degli effettivi bisogni del cliente, bensì era imposta dalla stessa casa madre produttrice dell'autovettura sulla base dei propri obiettivi di mercato. La somma di € 83.055,15 richiesta dalla Banca a titolo di ricambi non era, pertanto, dovuta dall' , in quanto era relativa a vendite imposte CP_1 dalla casa produttrice.
Con il settimo motivo di appello, parte appellante negava l'esistenza di un patto intercorso tra le parti per la consegna delle auto non immatricolate da parte di altre concessionarie, erroneamente ritenuto esistente dal Giudice di primo grado. Non era presente, invero, alcuna prova in merito.
Con l'ottavo motivo di appello, parte appellante eccepiva l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda riconvenzionale, sui documenti prodotti in giudizio da parte opponente e sulle relative eccezioni, avendo basato il proprio convincimento sulle sole allegazioni della
Parte appellante, pertanto, riproponeva la domanda riconvenzionale pari ad € CP_4
1.395.950,14, nonché € 132.206,42 per provvigioni GI maturate, per la complessiva somma di € 1.528.156,56 e l'istanza di CTU GI presentata in primo grado, al fine di determinare l'effettivo saldo dei rapporti dare/avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio la (GI , istando per il rigetto Controparte_2 Controparte_4 dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al primo motivo di appello, rilevava che il Giudice aveva correttamente dato atto del fatto che l'espletamento dell'udienza costituiva giustificato motivo per gli spostamenti su territorio nazionale.
In merito alla richiesta di revoca dell'ordinanza del 09.03.2021, all'udienza dell'01.03.2021 il difensore domiciliatario di parte opponente si era riservato di produrre l'atto di intimazione al teste per l'udienza e il Giudice aveva concesso il termine di sette giorni per documentare l'intimazione al proprio teste, riservandosi di provvedere scaduto tale
9 termine. Con note in data 08.3.2021, controparte, anziché depositare l'atto di intimazione, chiedeva al Giudice di essere autorizzata a sostituire il teste nel frattempo Controparte_6 diventato legale rappresentante della e che si rendeva disponibile ad Controparte_1 essere sentito ai sensi dell'art. 117 c.p.c., con un altro non meglio specificato teste, e di ordinare all'opposta di depositare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., una documentazione relativa al sistema “a bandierine”. Con provvedimento del 09.3.2021 il Giudice, rilevato che parte attrice opponente non aveva documentato di avere intimato il teste per l'udienza, ne dichiarava la decadenza dalla facoltà di assumere testi.
Con riferimento al secondo motivo di appello, parte appellata richiamava le medesime motivazioni del precedente motivo sopra esposte.
Quanto al terzo motivo d'appello, il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistente l'inadempimento da parte della nella fornitura degli autoveicoli ai clienti e Controparte_1 aveva escluso che alla stessa fosse stata revocata la linea di credito.
Con il quarto motivo di doglianza parte appellata evidenziava che controparte reiterava la propria versione dei fatti GI sostenuta in primo grado, secondo cui il cosiddetto “sistema a semaforo” riguardava la regolarità o meno nei pagamenti da parte della concessionaria.
Parte appellata aveva GI nel precedente giudizio ampiamente provato che detto sistema concerneva il rispetto dei termini per l'inserimento nel sistema Finweb dei dati anagrafici e reddituali del cliente richiedente il finanziamento, e non la regolarità dei pagamenti della concessionaria. Richiamava, pertanto, le proprie difese di primo grado.
Parte appellata contestava, poi, il quinto motivo di appello, evidenziando che alla data del
05.10.2017 controparte non aveva pagato e immatricolato n. 106 veicoli, per i quali aveva ricevuto i finanziamenti da parte della per un importo complessivo di € CP_4
1.605.000,00. Tale inadempimento determinava non la revoca della linea di credito di €
10.000.000,00 che riguardava altri prodotti finanziari, bensì l'attivazione, da parte della della procedura del cosiddetto “foglio di via”, in forza della quale la - da CP_4 Pt_2 quel momento in poi - subordinava l'erogazione alla concessionaria del finanziamento richiesto dai clienti finali alla dimostrazione, da parte della stessa, di aver intestato il veicolo al cliente richiedente il finanziamento. In data 25.10.2017, poi, i clienti acquirenti dei veicoli sottoscrivevano ed inviavano alla Banca i cosiddetti “moduli H”, con cui comunicavano alla società finanziaria lo scioglimento del contratto di compravendita, con conseguente risoluzione del contratto di finanziamento e surroga della finanziaria nei loro diritti verso il concessionario. In forza di ciò, la agiva per il recupero dei Pt_2 finanziamenti erogati, su mandato dei clienti. Era, pertanto, legittima e condivisibile la
10 sentenza impugnata laddove il Giudice aveva sancito l'infondatezza dell'avversaria tesi Contr secondo cui avrebbe sfruttato la propria posizione economica abusando della stessa per lucrare un vantaggio esulante dalla lecita iniziativa economica.
Con riferimento al sesto motivo di appello, parte appellata sottolineava come il Giudice avesse la facoltà di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento ed era quindi libero di analizzare discrezionalmente il livello di efficacia di ciascuna delle prove, scegliendo quelle ritenute decisive.
Anche il settimo motivo di appello doveva essere rigettato, in quanto la convinzione del
Giudice circa il fatto che vi fosse un accordo tra la e la sulla consegna CP_4 CP_1 dei veicoli da parte di altre concessionarie era fondata su una serie di criteri razionali e su massime di esperienza.
Parte appellata sottolineava, infine, che, circa l'ultimo motivo di appello, il Tribunale aveva correttamente esaminato i documenti prodotti dalle parti. In merito alla domanda riconvenzionale proposta da parte appellante, la evidenziava come controparte Pt_2 avesse richiesto il risarcimento di un danno che non aveva provato e che, in ogni caso, sarebbe derivato da una condotta posta in essere dalla stessa : la dimissione CP_1 dalle concessionarie FIAT della provincia di Catania era stata una scelta esclusivamente imputabile alla parte appellante, la quale non era più in grado di far fronte alle incombenze economiche. La domanda riconvenzionale appariva, pertanto, pretestuosa, in quanto non erano stati provati né l'an, né il quantum del danno, né era stato dimostrato che questo fosse imputabile a una responsabilità della Banca. Era inammissibile, secondo parte appellata, anche la richiesta di pagamento dell'importo di € 132.206,42, relativo a sedici fatture richiamate da controparte, trattandosi di una domanda generica ed indeterminata.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare i motivi di appello inerenti alle istanze istruttorie presentate dalla parte appellante, le quali sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
, in particolare, insta per la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in CP_1 cui non accoglieva la richiesta di revoca del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 01.03.2021, formulata con atto del 26.02.2021 e successivamente reiterata, con cui la parte domandava il differimento dell'udienza a causa dell'aumento dei contagi da Covid – 19 verificatesi nel territorio piemontese nel periodo di riferimento.
11 Innanzitutto, è necessario premettere che, secondo giurisprudenza di legittimità costante,
“i provvedimenti tipicamente ordinatori, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privi come tali di qualunque efficacia decisoria, non sono suscettibili di impugnazione davanti al giudice superiore” (Cass., sent. n.
14104/2001).
In ogni caso, nel merito è corretto quanto statuito dal Giudice di primo grado, ossia che, nonostante l'incremento dei casi epidemiologici, per l'attività giudiziaria e, pertanto, per l'espletamento delle udienze, erano garantiti gli spostamenti inter-regionali, trattandosi di funzioni coperte da un giustificato motivo, tanto più che l'udienza del 01.03.2021 era stata fissata in un periodo in cui non erano in vigore interruzioni o sospensioni dell'attività giudiziaria, limitate ai mesi da marzo a maggio 2020. Ad ogni buon conto, la richiesta di differimento avrebbe dovuto essere presentata per tempo, e non due giorni prima della relativa udienza (la parte attrice depositava l'atto in data 26.02.2021, vale a dire il venerdì precedente l'udienza del 01.03.2021).
Anche la richiesta di riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza del 09.03.2021, deve essere respinta (si trattava, in particolare, dell'ordinanza che non aveva accolto la richiesta di cambio del nome del testimone). CP_1
, invero, non aveva adempiuto al provvedimento del Giudice di primo grado emesso
[...] durante l'udienza del 01.03.2021 - con cui alla parte attrice era stato concesso un termine di sette giorni al fine di depositare l'atto di intimazione del proprio teste – depositando, invece, istanza di autorizzazione alla sostituzione di quest'ultimo, senza però dare prova dell'avvenuta intimazione originaria: il Tribunale, pertanto, in data 09.03.2021 dichiarava la decadenza della stessa dalla facoltà di assumere la prova testimoniale.
La Corte rileva, altresì, come la richiesta di sostituzione del teste fosse del tutto generica, in quanto non adeguatamente motivata. Parte attrice, infatti, si era limitata a chiedere che il teste originario – – venisse sentito ai sensi dell'art. 117 c.p.c., in quanto Controparte_6 era divenuto, nelle more, legale rappresentate della società, e che fosse contestualmente sostituito da un teste non meglio specificato, non avendo l indicato alcun CP_1 nominativo in merito.
Si possono adottare le medesime conclusioni per quanto riguarda il motivo di appello inerente al rigetto, da parte del Giudice di primo grado, della richiesta di di CP_1 esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Il Tribunale, invero, aveva correttamente dichiarato inammissibile l'istanza, in quanto presentata tardivamente, perché non inserita all'interno
12 della memoria istruttoria, e perché generica ed indeterminata, non avendo l'istante specificato di quali documenti e atti richiedesse l'esibizione. Ritiene la Corte che tale pronuncia vada confermata, non essendo nel presente grado di giudizio emersi nuovi elementi idonei a riformare le statuizioni della sentenza appellata.
La Corte rigetta, altresì, la richiesta di di espletamento di una CTU per CP_1 individuare i rapporti creditizi tra le parti, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti idonei a fondare la domanda riconvenzionale di parte appellante. Trattasi, invero, di una
CTU meramente esplorativa: l'istruttoria relativa alla causa in esame – come si vedrà nel prosieguo – è sufficientemente provata dalla documentazione versata in atti, nonché dall'audizione dei testi avvenuta nel primo grado di giudizio. Non risulta, pertanto, necessario un ulteriore espletamento istruttorio, essendo possibile ricostruire compiutamente la vicenda in fatto e in diritto mediante la documentazione prodotta.
La Corte rileva, ancora, l'inammissibilità dell'istanza di parte appellante di ammissione della CTU effettuata nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Torino, RG n. 19955/2022, per tre diverse ragioni.
In primo luogo, nonostante la parte appellante richieda che “l'Ecc.ma Corte adita lo ritenga ammissibile e funzionale alla risoluzione della controversia”, occorre rammentare come il
D.L. n. 83/2022, convertito in L. n. 143/2012, abbia riformato l'art. 345 c.p.c. togliendo il riferimento alla discrezionalità della Corte d'Appello nell'ammissione di nuovi mezzi di prova, eliminando l'inciso “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”. La sola dirimente in grado di accertare l'ammissibilità o meno di nuovi mezzi probatori, pertanto, è la prova – fornita dall'istante – di non avere potuto produrre la documentazione nel corso del giudizio di primo grado, per cause non imputabili.
In secondo luogo, è pur vero che – come evidenziato dalla parte appellante – la CTU in oggetto è stata depositata in data 23.09.2024, vale a dire quando il presente giudizio di appello era GI stato instaurato;
è, tuttavia, pacifico che la facoltà di richiedere nuova documentazione in appello debba essere esercitata dalle parti, a pena di decadenza, mediante l'indicazione della stessa negli atti introduttivi del giudizio, e non successivamente. Nel caso di specie, l'istanza della parte appellante è stata presentata per la prima volta tramite l'atto di precisazione delle conclusioni: è, dunque, da ritenersi tardiva, attesa anche l'opposizione della controparte.
In terzo luogo, si sottolinea come la CTU in esame sia stata esperita nel merito di un
13 giudizio relativo alle parti e l'odierna parte appellata è Controparte_1 Controparte_10 estranea ai rapporti intercorrenti tra le parti suddette, tanto più che la Controparte_2 in qualità di Istituto di credito che svolge attività di riscossione bancaria, è chiamata a rispondere, nel caso di specie, solamente delle cessioni dei crediti relativi ai finanziamenti erogati a favore dei clienti dell' . Tutto ciò che concerne il rapporto tra CP_1 CP_1 ed (odierna non è oggetto della presente causa e, Controparte_10 Controparte_11 pertanto, non è rilevante.
Passando all'esame dei motivi inerenti al merito dell'appello - i quali possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti attinenti al rapporto intercorso tra le parti in causa - si deve rilevare in primo luogo che tutte le contestazioni concernenti i contratti intercorsi tra l'odierna appellante e i clienti (acquirenti di vetture presso il concessionario), nonché i contratti con , non hanno rilevanza nel presente giudizio. In particolare, sia CP_8 perché è soggetto estraneo a tali rapporti, sia perché le eventuali CP_2 contestazioni sorte tra e i potenziali clienti receduti dai contratti di acquisto, CP_1 non possono essere qui esaminati, non avendo rilevanza le motivazioni per le quali i clienti dichiaravano di sciogliere il contratto di acquisto e conseguentemente i contratti di finanziamento.
Il credito della parte appellata, come ha giustamente motivato il Tribunale di Torino nella sentenza appellata, nasce da una cessione di credito e l'attività svolta da CP_2 attiene a un'attività di riscossione bancaria. Il credito azionato con il decreto ingiuntivo è dimostrato dalla documentazione prodotta, segnatamente dall'accordo intercorso tra le parti datato 01.03.2004; dalla produzione delle condizioni generali dei contratti di acquisto e dei contratti di finanziamento stipulati dai clienti, con i relativi moduli di contratto, e dalle dichiarazioni sottoscritte dai clienti di , che dichiaravano di essere receduti dai CP_1 contratti di acquisto, non essendo stato loro consegnato il veicolo, confermando a
[...]
(oggi che quest'ultima era surrogata nei “diritti del Cliente CP_4 Controparte_2 verso il Venditore per la restituzione dell'importo da Voi corrisposto, su mandato del
Cliente, al Venditore medesimo”. Si tratta dei “Moduli H” (GI prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'odierna appellata), tutti sottoscritti dai clienti acquirenti, denominati “cessione di credito – Finanziaria , che danno atto alla Banca Controparte_4 appellata, di aver sciolto il contratto di compravendita relativo al veicolo per mancata consegna del medesimo alle condizioni previste, con conseguente scioglimento del contratto di finanziamento e surroga della società appellata, come GI si è indicato.
14 A ciò si aggiunga che non vi sono specifiche contestazioni in ordine al fatto che l'odierna appellante sia receduta, a sua volta, dal contratto di concessione di vendita che aveva in corso con , e che la Banca appellata abbia a sua volta riportato le condizioni di CP_8 versamento a quelle GI oggetto di pattuizione contrattuale: precedentemente, infatti, si verificava che il finanziamento venisse erogato GI prima dell'immatricolazione delle vetture;
successivamente, invece, il finanziamento veniva erogato, come da espressa previsione contrattuale, solo dopo l'immatricolazione delle auto. Ciò è stato oggetto di conferma da parte del teste , che ha riferito come, nel contratto di Testimone_1 convenzionamento tra e concessionario, è statuito che il concessionario debba CP_4 targare la vettura a nome dell'acquirente, prima di ottenere i netti ricavi.
Per quanto attiene al motivo di doglianza relativo all'abuso di dipendenza economica da parte della società appellata, si rileva che tale fattispecie è stata prevista dall'art. 9 della
Legge 18.06.1998, n. 192, secondo cui “è vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso
l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere.”
Innanzitutto, la giurisprudenza ha riconosciuto che, pur essendo tale norma prevista nella
15 Legge che disciplina il contratto di subfornitura, può essere applicata anche a rapporti diversi (Corte d'Appello Venezia, sentenza 30.03.2023, n. 737), qualora si verifichi la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Ha rilevato la giurisprudenza citata, che deve sussistere sia uno squilibrio “eccessivo”, sia una condotta arbitraria, contraria a buona fede (così anche Trib. Milano, 15.07.2022). L'onere della prova di tali presupposti è a carico di chi invoca la nullità del patto che realizza l'abuso di dipendenza economica.
La Corte di Cassazione (Cass. ord. 23.10.2024, n. 27420) ha altresì evidenziato che la
Legge n. 192/1998 vieta l'abuso di dipendenza economica instaurata tra una ed altra impresa, tra le quali intercorra un rapporto contrattuale e che la nozione di “dipendenza economica” si identifica come “la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.
La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.
Nel caso in esame, non è stata fornita alcuna prova in proposito, sia perché un eventuale
(e non provato) abuso di dipendenza economica potrebbe intercorrere, al più, nel rapporto tra la società appellante e la fornitrice delle auto (oggi ), sia perché, come si è GI CP_8 evidenziato, la Banca appellata ha agito in giudizio nel pieno diritto di recuperare il proprio credito.
Deve, conseguentemente, essere confermata anche la decisione di primo grado che ha respinto la domanda riconvenzionale di parte appellante, relativa ad un preteso risarcimento del danno. Tale domanda è stata riproposta anche in questo grado di giudizio, ma è rimasta assolutamente priva di ogni riscontro probatorio.
Con il sesto motivo di appello, la società appellante ripropone il tema della vendita dei ricambi che, tuttavia, come giustamente eccepito dalla appellata, attiene ai rapporti Pt_2 commerciali intercorsi tra l'appellante e la (oggi ), rapporti rispetto Controparte_10 CP_8 ai quali la Banca appellata è terza.
Con il settimo motivo di doglianza, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui confermava l'esistenza di un patto tra la appellata e l' , relativo alla Pt_2 CP_1 consegna delle auto non immatricolate da parte di altre concessionarie. Tale motivo di appello è del tutto generico, in quanto la parte appellante si limita a smentire gli elementi
16 probatori posti a fondamento della decisione del Giudice di primo grado, senza tuttavia porre a fondamento della doglianza alcuna documentazione idonea ad avvalorare la propria ricostruzione fattuale, peraltro non puntualmente chiarita nell'atto di citazione in appello, con il quale si limita a proporre sinteticamente la questione.
Per quanto, infine, attiene alla domanda relativa alla richiesta di € 132.206,42 a titolo di provvigioni GI maturate, come ha bene evidenziato la parte appellata, tutte le fatture oggetto di richiesta di pagamento risultano saldate, come dimostrato da documentazione prodotta dalla Banca, nonché come confermato da parte del teste , sentito Testimone_1 in primo grado in data 01.03.2021.
Tutto ciò premesso, la Corte rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente, e liquidate secondo lo scaglione di valore ricompreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 1654/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 18.04.2023 e notificata in data 21.04.2023:
a) rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese Controparte_1 legali del presente grado di giudizio a favore di parte appellata Controparte_2 liquidate in complessivi € 24.064,00, di cui € 7.418,00 per fase di studio, € 4.313,00 per fase introduttiva ed € 12.333,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
17 Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 16.05.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
18