Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
La volontà di comparire all'udienza da parte del detenuto - manifestata tempestivamente -produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza alla quale essa sia formulata ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa. Ne consegue che, in tal caso, la mancata traduzione del detenuto alla udienza di rinvio determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2013, n. 45392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45392 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 16/10/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - rel. Consigliere - N. 1741
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 16610/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AE N. IL 22.06.1965;
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 13/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona della Dott.ssa Elisabetta Cesqui che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13 dicembre 2011 la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza resa dal GUP presso il Tribunale di Napoli in data 4 marzo 2011 appellata da CA EL, imputato del reato di cui all'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, perché, in concorso con altre persone, allo stato ignote, illecitamente detenevano al fine della cessione a terzi gr. 369,04 di sostanza stupefacente tipo marijuana che in parte cedeva a LP TO
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso a mezzo del proprio difensore il CA eccependo la violazione dei diritti di difesa per essere stato impedito al CA di partecipare all'udienza, malgrado la richiesta effettuata e l'avvenuta traduzione nonché, con riferimento al giudizio di primo grado, la tardività della richiesta del P.M. di giudizio immediato intervenuta successivamente ai dieci mesi dall'arresto del CA. In via subordinata lamentava la mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure del CA è fondato. Emerge ex actis (stante la natura del vizio denunciato direttamente esaminabili da questa Corte) che l'udienza camerale per il processo d'appello avverso la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato, fu fissata per il giorno 16 novembre 2011. A tale udienza interveniva a seguito di rituale richiesta di partecipazione il CA, di cui all'uopo era stata disposta la traduzione, ma il processo era rinviato ad udienza fissa (con avvertenza alle parti di comparire senza ulteriore avviso), per astensione degli avvocati al 13 dicembre 2011, con la già rilevata presenza (ed il consenso) del detenuto ricorrente e del proprio difensore.
Ciò posto, pur non trovando riscontro in atti le deduzioni del ricorrente di aver richiesto al modello 13 del carcere di essere tradotto e di essere anzi la traduzione essere stata regolarmente effettuata per quest'ultima udienza come sopra fissata, osserva la Corte : dal verbale di udienza del 13 dicembre 2011 risulta che il CA è stato dichiarato assente.
Come precisato dalle SS.UU. di questa Corte (cfr. sentenza n. 35399 del 24/06/2010 , F., Rv. 247836) la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza. Nella specie è evidente che la richiesta a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti, in mancanza di espressa rinuncia, non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio ad udienza fissa, fino a quando questi non manifesti volontà contraria alla traduzione.
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2013