Sentenza 11 ottobre 2017
Massime • 2
La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento, non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma neppure quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, secondo una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen..
Le dichiarazioni "de relato" aventi ad oggetto le confidenze ricevute dall'imputato sono idonee a costituire unico riscontro alla chiamata in reità o correità del medesimo.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa (art. 416 bis.1 del codice penale)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2017, n. 18019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18019 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2017 |
Testo completo
1 80 19-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 11/10/2017 -Presidente - Sent. n. sez.1018/2017 ANGELA TARDIO Rel. Consigliere - VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE PALMA TALERICO N.47654/2016 ALDO ESPOSITO ANTONIO MINCHELLA N. 9 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL LV nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/05/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso peel Seguinte SENSO: Il PG conclude per il rigetto nel ricorso. Udito il difensore L'Avv. Dario Vannetiello si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria difensiva e insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO -1. Con sentenza resa il 13 novembre 2014 11 febbraio 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli giudicando con rito abbreviato AT BR lo aveva dichiarato colpevole dei due reati contestati e, unificati i reati stessi in continuazione, nonché computata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo, oltre pene accessorie. Il BR era stato imputato di concorso (con LE FE, successivamente deceduto, e con altre persone non identificate): - nell'omicidio volontario di OV DA, ucciso con una pluralità di colpi di arma da fuoco, avvenuto in Acerra, il 1° dicembre 1996, con le aggravanti dei motivi abietti, della premeditazione, nonché di essersi avvalso delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed al fine di agevolare l'attività e rafforzare il prestigio dell'organizzazione camorristica facente capo a LE FE (capo A: artt. 110, 575, 577, comma 1, nn. 3 e 4); - nella detenzione e nel porto in luogo pubblico, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, di un'arma da fuoco a funzionamento automatico (mitra), da qualificarsi arma da guerra, con le aggravanti teleologica e di essersi avvalso delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed al fine di agevolare l'attività e rafforzare il prestigio dell'organizzazione camorristica facente capo a LE FE (capo A1: artt. 110, 112, nn. 1 e 2, 81 cpv., 61, n. 2, cod. pen., 10, 12 legge n. 497 del 1974, 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991); - con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale.
1.1. Appellata la decisione dal BR, la Corte di assise di appello di Napoli ha emesso la sentenza del 18 maggio 27 luglio 2016 con cui ha riformato parzialmente la sentenza impugnata dichiarando non doversi procedere nei confronti del BR in ordine ai reati in materia di armi rubricati sub A1), estinti per prescrizione, ed escludendo la circostanza aggravante della premeditazione con riguardo all'omicidio sub A), con rideterminazione della pena in quella di anni trenta di reclusione, la conseguente rimodulazione delle pene accessorie e conferma nel resto.
1.2. La vicenda ha riguardato l'uccisione di OV DA, attinto in Acerra, alla Piazza Castello, poco prima delle ore 19:00 del 1° dicembre 1996 da diversi colpi di arma da fuoco e giunto poi cadavere alla clinica Villa dei Fiori, ubicata ugualmente in Acerra. Nello scacchiere criminale della zona pluripregiudicato OV DA era indicato come appartenente al clan camorristico denominato Cammurristielli, capeggiato da NN RI, all'epoca detenuto. Non individuati nell'immediatezza gli autori del reato, l'accusa di aver commesso l'omicidio del DA (altrimenti noto come 'o ciucciaro), in concorso con LE FE e con altri soggetti restati ignoti, era stata poi mossa nei riguardi di AT BR con l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 15 luglio 2013. Tratto a giudizio e prescelta la strada del rito abbreviato, il BR era stato ritenuto responsabile della complessiva fattispecie delittuosa sopra descritta sulla base degli elementi forniti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PA Di RA, IC LL PA, OV ES, PA Di FI, PA ZI ed NI Di ON, essendosi annesso precipuo rilievo a quelle del Di RA, del LL PA e del ES, tutte de relato sul fatto omicidiario, ma ritenute adeguate e convergenti sul nucleo essenziale. Sulla prospettata inconsistenza O comunque insufficienza del quadro probatorio di accusa aveva fatto leva il BR nell'atto di appello segnalando che le svariate chiamate in reità erano tutte de relato, oltre che generiche e non convergenti in ordine ai mandanti ed alla causale dell'omicidio, e non erano riscontrate dagli accertamenti operati dagli inquirenti all'epoca dei fatti. Nell'ambito del gravame egli aveva anche contestato l'evenienza delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti nonché il diniego delle attenuanti generiche, con la susseguente richiesta, fra le altre, di acquisizione del verbale dell'interrogatorio reso dal BR in data 19 aprile 2001. La Corte territoriale ha deciso nei sensi già ricordati ripercorrendo l'analisi compiuta dal primo giudice (pur non citando fra le fonti quella costituita dal LL PA).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso uno dei difensori di fiducia di AT BR (avv. Dario N. Vannetiello) chiedendone l'annullamento ed affidando il mezzo a sei motivi, oltre ad una premessa in via generale. In tale premessa si evidenzia che la base dell'accusa era formata esclusivamente da chiamate in reità (nessuna in correità) de relato, con riferimento a fonti dirette individuate in persone decedute (ossia il FE ed il RI) od a persone che l'accusa non aveva chiesto di escutere (fra cui il SA, il De OS e il LL): rilievo, a fronte del quale la mancata istanza della difesa di esaminare le fonti dirette non avrebbe dovuto consentire ai giudici di merito di omettere la valutazione di attendibilità di tali fonti, indipendentemente dalla scelta del rito a prova contratta, sicché la diversa impostazione che la Corte territoriale aveva mostrato di seguire sul punto era da ritenersi erronea, anche per l'applicazione alla chiamata in reità dei principi riferiti dall'elaborazione interpretativa alla chiamata in correità.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla parziale valutazione dell'interrogatorio reso dal BR il 19 aprile 2001. La Corte territoriale ne aveva trascritto parzialmente il contenuto, ma aveva troncato la relativa operazione nella parte più interessante ai fini del decidere, richiamando la frazione di esso inserita nel rapporto dei Carabinieri di Cisterna del 14 giugno 2013. Dopo aver ricordato che nel 2001 il BR aveva iniziato il percorso collaborativo poi non proseguito, di quell'interrogatorio era stato valorizzato l'assunto del BR di aver fatto parte di organizzazioni criminali, di aver partecipato ad estorsioni e di aver tentato, insieme a LE FE, di uccidere OV DA che, nel frattempo, faceva le veci del RI. Da parte dei giudici di merito non si era tenuto conto, invece, della rilevanza dell'affermazione fatta dal BR immediatamente dopo "ho poi saputo che a fine 1996 fu FE ad ucciderlo": tale asserzione dimostrava che egli, segnalando la successiva acquisizione della notizia dell'uccisione del DA da parte del FE, se ne dichiarava immediatamente estraneo dopo avere, spontaneamente e quando non era indiziato di alcunché, ammesso di aver tentato di ammazzare il DA nello stesso contesto in cui aveva confessato altri gravi reati, quali quello di associazione per delinquere e di estorsione. Illogica era stata pertanto la valutazione dell'atto compiuta dalla sentenza impugnata e, nello stesso tempo, illegittima, in relazione al disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., era l'ordinanza della Corte territoriale di rigetto dell'istanza di acquisizione del verbale dell'interrogatorio del BR in data 19 aprile 2001, atto che quindi era stato utilizzato per la parte riportata dai Carabinieri senza la corrispondente valorizzazione del prosieguo, non introdotto nel compendio processuale.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano illogicità manifesta ed apparenza della motivazione, oltre che violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nella valutazione delle chiamate in reità de relato rese dallo ZI, dal Di FI, dal Di ON e dallo UD. Come si era evidenziato nell'atto di appello e come si era ribadito in premessa, i giudici di merito avevano annesso valenza probatoria alle suddette dichiarazioni senza l'escussione delle fonti dirette dalle medesime riferite. Era stato invece chiarito dall'elaborazione più autorevole che il giudice di merito per utilizzare le chiamate de relato doveva esprimere un giudizio di attendibilità relativo alla corrispondente fonte diretta. Lo ZI non aveva indicato alcuna persona specifica che gli avesse riferito quanto da lui dichiarato. Il Di ON aveva indicato quale sua fonte SE De OS, persona di cui nulla era dato sapere specialmente in ordine alla sua 4 attendibilità. Lo UD aveva detto di avere appreso le notizie riferite da RM SA, soggetto relativamente al quale nemmeno era possibile esprimere alcun giudizio di attendibilità. Il Di FI prima si era rifatto genericamente ad altri esponenti del clan e poi aveva citato come sua fonte SA DA. Tutti costoro non erano stati sottoposti a giudizio di attendibilità, essendosi registrato un difetto assoluto di elementi sul tema.
2.3. Con il terzo motivo si prospettano identici vizi con riferimento al mancato rilievo dell'impossibilità della formulazione del necessario giudizio di attendibilità soggettiva di tutti i collaboratori ed in particolare del Di FI, dello ZI e dello UD. Per costoro l'autorità giudiziaria non era stata posta in condizione di esprimere tale giudizio in quanto, ad eccezione della posizione di altro collaboratore, il ES, agli atti erano presenti solo scarni stralci dei loro interrogatori, essendo viceversa compito della pubblica accusa versare in atti i verbali illustrativi della collaborazione di ciascuno dei dichiaranti così da consentire al giudice & comprendere valutare percorso collaborativo e la loro credibilità. La Corte territoriale, avendo avvertito tale lacuna, aveva emesso ordinanza per acquisire la sentenza in data 10 febbraio 2014 che aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 ai soli ES e Di RA, ma questo non poteva ritenersi bastevole per annettere attendibilità soggettiva alle stesse posizioni di questi ultimi due dichiaranti, dovendo, la relativa valutazione, compiersi necessariamente da parte dell'autorità giudiziaria procedente. Ed in ogni caso per lo ZI, lo UD e il Di FI nessun elemento era stato acquisito, sicché la valutazione del loro contributo dichiarativo andava comunque espunta, con conseguente necessità di effettuare la prova di resistenza sul residuo quadro probatorio.
2.4. Con il quarto motivo si prospettano la violazione di legge, sempre con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori Di RA e ES, dallo scarsissimo valore probatorio. Premesso che gli stessi giudici di appello avevano espunto dal quadro probatorio le dichiarazioni del collaboratore LL PA, alla luce della loro evidente falsità, residuavano quelle dei due succitati Di RA e ES, le quali, però, come era stato già evidenziato nell'appello, erano oltremodo generiche non fornendo alcuna indicazione sulle modalità dell'agguato a cui dicevano aver partecipato il BR, mentre per annettere forza probatoria a tali dichiarazioni, che erano di mera chiamata in reità e de relato, sarebbe stato 5 necessario che esse si fossero connotate per la loro elevata specificità, indicando particolari precisi: in carenza di tali indicazioni, non poteva nemmeno discorrersi di convergenza del molteplice. In effetti il ES si era limitato a riferire che il BR era stato l'autore del delitto in esame, mentre il Di RA si era limitato e dichiarare che il BR gli aveva detto di essere stato l'esecutore dell'omicidio, senza specificare alcunché in ordine alla commissione del delitto. Inoltre, atteso che le fonti dirette erano state dai dichiaranti individuate, oltre che nello stesso BR, in persone ora decedute, ossia il RI e il FE, doveva prendersi atto che le relative affermazioni si situavano in un ambito di concreta incontrovertibilità e non controllabilità, anche perché, a fronte del capo di imputazione che aveva prospettato l'esistenza di un dettagliato piano di azione con ripartizione dei compiti e ruoli, previa osservazione dei movimenti della vittima per alcuni giorni, si era registrata l'assenza di riferimenti a tale articolata fase organizzativa, come aveva dovuto riconoscere la Corte di assise di appello escludendo l'aggravante della premeditazione.
2.5. Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Si era criticata la prima decisione evidenziandosi che l'evenienza di tale aggravante avrebbe dovuto essere corroborata dalla previa dimostrazione della sussistenza del clan camorristico facente capo al FE dedotto in imputazione, prova che era mancata in toto. Escluso che fosse stata dimostrata la fase preparatoria tipica dei delitti di mafia, era residuato l'accertamento di un omicidio avvenuto mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco, certo non bastevole da solo a far ritenere provata la situazione sottesa alla suddetta aggravante. La Corte territoriale aveva replicato che l'omicidio era stato commesso quando il gruppo facente capo al FE, pur non ancora autonomo dal punto di vista formale, già operava in un contesto di matrice camorristica: il ché, però, non era dimostrativo con la dovuta chiarezza della situazione suddetta.
2.6. Con il sesto motivo vengono addotti la violazione dell'art. 62-bis cod. l pen. ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello, pur essendo stati posti di fronte all'argomento segnalato dalla difesa, relativamente al ruolo meramente gregario rivestito dal BR nella ricostruzione del fatto, per avere questi svolto il compito di autista, non avevano, con conseguente illogicità, preso in esame quel dato, da coniugarsi con l'avvenuta esclusione della premeditazione, così come non avevano annesso 6 alcun rilievo all'ulteriore elemento costituito dalla mancata commissione di delitti da parte del BR per quasi venti anni, limitandosi a considerare il, diverso, aspetto del tempo trascorso dal momento del commesso delitto, dato, quest'ultimo, che nemmeno poteva reputarsi neutro, giacché tale periodo senza carichi pendenti costituiva la prova dell'avvenuta rescissione dei suoi legami con la criminalità organizzata, non bastando in contrario il fatto che si fosse accompagnato con due pregiudicati e si fosse sottratto per breve tempo alla misura cautelare.
3. Con memoria depositata il 23 settembre 2017, l'altro difensore del BR (avv. Sabato RAno) ha svolto deduzioni a sostegno dei motivi connotanti il proposto ricorso evidenziando in particolare che: la Corte territoriale aveva illegittimamente rigettato l'istanza di acquisizione del verbale completo dell'interrogatorio reso il 19 aprile 2001 dal BR, così consentendo l'utilizzo parziale di quelle sue dichiarazioni, utilizzo che non poteva non dirsi fuorviante rispetto alle conclusioni che ne aveva tratte, con la sottovalutazione dell'affermazione conclusiva dell'imputato quando, in quello stesso contesto, aveva rimarcato di aver poi saputo che il FE aveva ucciso il DA alla fine del 1996, sicché sussisteva l'assoluta necessità della relativa acquisizione per la completezza del compendio probatorio;
le chiamate in reità poste dai giudici di merito alla base della dichiarazione di colpevolezza del BR erano strutturalmente inadeguate, in quanto erano de relato e di terza o quarta mano, con fonti dirette a loro volta estranee all'evento, di guisa che mancavano i requisiti per addivenire alla positiva valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca di ciascuna delle dichiarazioni e per verificarne positivamente la convergenza, indipendenza e specificità, anche con riferimento alle fonti dirette, da verificare necessariamente anche quando si procedeva con il rito abbreviato, se del caso utilizzando i poteri giudiziali ufficiosi;
in ordine alla valutazione delle generiche propalazione del Di RA e del ES, era da censurarsi la mancata considerazione della carenza di specificità dei riferimenti al fatto oggetto di prova che caratterizzava la loro dichiarazioni, carenza illogicamente giustificata con il tempo nelle more trascorso, laddove anche il dato della qualità del ricordo pur se contenente omissioni, aggiunte o - modifiche costituiva uno degli elementi caratteristici per la valutazione della - sua accuratezza.
4. Con nota del 18 settembre 2017 la difesa del BR (avv. Vannetiello) ha depositato nota di accompagnamento di copia degli atti processuali richiamati nell'atto impugnatorio. 7 5. Il Procuratore generale ha concluso per l'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione ed ha chiesto rigettarsi il ricorso, con le statuizioni consequenziali, osservando che il verbale di interrogatorio di cui si lamentava la mancata acquisizione e valutazione non era mai stato depositato dalla difesa, le fonti di prova erano state valutate in modo unitario, congruo e rispettoso dei principi dettati dalla legge, come elaborati dall'interpretazione di legittimità, mentre anche l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e la negazione delle circostanze attenuanti generiche erano l'esito di adeguata e corretta motivazione da parte della Corte di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e debba essere, pertanto, rigettato.
2. Con riferimento al primo motivo (sostenuto anche con la citata memoria), con cui si critica la sentenza impugnata in ordine alle dichiarazioni dello stesso BR con la prospettazione della violazione procedimentale consistita nel non aver provveduto ad acquisire nella sua interezza il verbale di interrogatorio reso dal BR in data 19 aprile 2001, limitandosi ad utilizzarne, dopo averlo riportato, lo stralcio introdotto nel rapporto dei Carabinieri di Cisterna del 14 giugno 2013, occorre in via di premessa generale ricordare che il processo a cui è stato sottoposto il BR si è celebrato con il rito abbreviato, punto specificamente ribadito dalla Corte territoriale quando ha trattato il tema delle possibilità e dei limiti dell'integrazione probatoria. Attesa questa premessa, è dato comprendere la ragione per la quale non può essere in questa sede recepito in modo pedissequo il richiamo alla, in sé condivisibile, puntualizzazione (resa da Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., Rv. 269334) secondo cui in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione ex officio) dell'art. 603 cod. proc. pen. si richiede la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma 3) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, mentre nella diversa ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto 8 sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado. Dovendo farsi riferimento allo statuto processuale del rito abbreviato, occorre rimarcare che, in prima analisi, nel giudizio abbreviato di appello, l'unica attività di integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, sicché non può configurarsi un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, per cui il mancato esercizio da parte del giudice di appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può dar luogo al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., potendo - la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per assumere di ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti essere sindacata in sede di - legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840). Svolta questa precisazione, la doglianza non revoca in contestazione l'utilizzazione in sé da parte dei giudici di merito della dichiarazione del BR, facente parte degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari utilizzabili per la definizione del processo con il rito a prova contratta secondo il disposto dell'art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen., ma stigmatizza, in punto di rito, la mancata acquisizione del verbale completo contenente quella dichiarazione e, in punto di valutazione della prova, la sostanziale svalutazione della seconda parte di essa. Deve in contrario rilevarsi che la dichiarazione in esame (v. pag. 6 della sentenza di primo grado) è stata ripresa e valutata dai giudici di merito nella sua interezza, ossia inclusa la seconda parte ("... Ho poi saputo che a fine '96 fu FE ad ucciderlo") su cui il ricorrente ha fatto leva per lamentarne l'obliterazione valutativa. Ciò posto, già nell'atto di appello, ma anche negli atti di impugnazione articolati in questa sede, il BR non ha specificato quale parte delle sue dichiarazioni a cagione della dedotta mancata acquisizione sarebbe stata oggetto di pretermissione valutativa. Va, inoltre, rimarcato che il ricorrente non ha spiegato per quale ragione non abbia direttamente prodotto la copia del verbale delle sue dichiarazioni che era, o avrebbe potuto essere (ai sensi dell'art. 141 cod. proc. pen.), nella sua disponibilità. -in epoca successiva alla proposizione del Né, quindi, pur avendo accluso ricorso altri vari atti al medesimo fine, la difesa del BR ha allegato copia - dell'atto, ai fini dell'autosufficienza, per consentire la delibazione della censura relativamente al vizio di motivazione che la dedotta, ma non specificata, omissione valutativa viene prospettato aver determinato. Per il resto, i giudici di merito hanno dato congruo e corretto conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto rilevanti nella complessiva ed unitaria valutazione delle prove acquisite anche quelle dichiarazioni rese dal BR in un momento storico (il 19 aprile 2001) in cui egli dava mostra di voler iniziare la collaborazione con la giustizia ed hanno notato che le sue affermazioni, pur chiaramente ammissive del fatto di avere concepito il piano soppressivo del DA insieme al FE nel periodo in cui il DA faceva le veci del detenuto capoclan RI, avevano poi concentrato sul FE la responsabilità dell'esecuzione avvenuta alla fine del 1996, parlandone, però, poco dopo che FE era deceduto (nel novembre 2000). La ponderazione critica di queste affermazioni, sindacate nella loro globalità (anche per la parte in cui il BR ha attribuito al FE l'esclusiva responsabilità dell'azione omicida), è stata effettuata dalla Corte territoriale tenendo conto che esse, certamente utilizzabili atteso il rito a prova contratta, erano già state positivamente valutate dal Tribunale di Nola che, anche in virtù del relativo portato, avevano accertato la responsabilità penale del medesimo BR in ordine alla sua partecipazione all'associazione camorristica operante in Acerra e che, salva l'esclusione della sua partecipazione all'azione omicidiaria, esse si erano caratterizzate per la chiara conferma della paternità dell'azione stessa in capo al FE, a sua volta indicato come autore, in qualità però di correo del BR, dagli altri collaboratori, anzitutto dal ES e dal Di RA, che avevano fornito il loro contributo dichiarativo sul fatto. Pertanto, non risulta né incongruo e nemmeno illogico rispetto alle risultanze esposte il corollario tratto dai giudici di merito, i quali dalle dichiarazioni dell'imputato pur come parzialmente coincidenti con le altre, a - cagione della, risultata artificiosa, rimozione del suo ruolo nell'azione omicidiaria 1 - hanno evinto la significativa conferma della sua piena conoscenza della genesi e del movente dell'omicidio e della sua esatta indicazione del soggetto autore dell'azione tipica. Il motivo è, quindi, nel suo complesso infondato.
3. Rileva poi valutare, in ordine logico, la doglianza, condensata nel quarto motivo, che censura la sentenza impugnata per la valutazione di affidabilità e adeguatezza compiuta con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori Di 10 RA e ES, i cui contributi, coniugati con le succitate affermazioni del BR e con gli altri elementi acquisiti, hanno costituito l'architrave su cui la Corte territoriale ha poggiato l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Le critiche mosse ai giudici di merito in punto di eccessiva ed illogica valorizzazione delle dichiarazioni dei due indicati soggetti, a fronte di indicazioni reputate generiche e non idonee a caratterizzare la narrazione dei dichiaranti rispetto al quadro accusatorio desumibile dall'atto di accusa, non risultano fondate. Nel sondare il contributo di PA Di RA, la Corte territoriale ha specificamente valutato in modo positivo la sua credibilità soggettiva ed ha evidenziato che il suo contributo narrativo sull'omicidio del DA era de relato direttamente dall'imputato BR (soprannominato "OR Paulotto") dettagliando anche in ordine alla vicenda criminale di quest'ultimo, il quale, dopo avere fatto parte in precedenza dal gruppo criminale del De SE, si era avvicinato a quello di LE FE, con il De SE che non voleva perderlo, in quanto OR era un bravo killer e lui non era nelle concrete condizioni di eliminarlo, ammazzandolo, senza destare sospetti, sicché il De OL era stato incaricato, con altro sodale, dal De SE di avvicinarlo per rimetterlo in contatto con lui. Ed era stato in questo frangente che il BR gli aveva confidato di avere perpetrato l'omicidio del DA (chiamato "o' ciucciaro") insieme a LE FE, spiegandogli le ragioni dell'omicidio (l'appartenenza del DA al gruppo di NN RI e la vendetta per avere il DA partecipato all'uccisione di un importante appartenente al clan De SE, a nome EL YE) e indicandogli il luogo dell'omicidio, ossia la piazza di Acerra, nonché la dinamica ed i protagonisti dell'azione criminale, individuati nel FE e nel BR: a sparare sul DA, con un mitra procuratogli da IC TO, era stato LE FE che era giunto al cospetto della vittima su un'automobile condotta da AT BR. I giudici di appello hanno evidenziato che alla credibilità soggettiva del Di RA si affianca l'attendibilità intrinseca desumibile dal contesto in cui sono state acquisite, ricordando che il Di RA, capo dell'omonimo clan dal 1996 fino al suo arresto definitivo, era vicino al clan De SE e, quindi, era del tutto logico che portasse a compimento l'incarico da lui ricevuto, quello di avvicinare il BR, posto che il De SE aveva assoluta necessità dell'intermediazione di un autorevole esponente criminale, essendo in quel frangente detenuto. L'incrocio, oggettivamente coincidente, salva la parte relativa all'esclusione del BR di una sua partecipazione diretta al fatto omicidiaria, fra le dichiarazioni dell'imputato e quelle del Di RA ha fondatamente abilitato la 11 Corte di merito a compiere la valutazione di veridicità del contenuto dichiarativo del racconto riferito dal dichiarante. Pari adeguatezza connota l'analisi effettuata dalla Corte di assise di appello in ordine alle dichiarazioni di OV ES il quale ha indicato la decisione di uccidere il DA (che reggeva le redini del gruppo di NN RI, in quel momento in carcere) nell'accordo fra il De SE ed il FE ed ha espressamente indicato i due soggetti che avevano compiuto l'omicidio nel FE e nel BR, chiarendo, poi, che i particolari gli erano stati riferiti dal FE e dal BR, in tal senso specificando che a sparare sul DA, fra la fine del 1996 e l'inizio del 1997, era stato il mitra in possesso del FE, mentre il BR aveva con sé una pistola cal. 357 Magnum che, però, non era stata usata. I giudici di appello hanno evidenziato che il fatto che all'epoca dell'omicidio il ES fosse detenuto non aveva impedito al collaboratore, quando era stato scarcerato, di notare direttamente gli stretti rapporti esistenti, ancora nei primi mesi del 1998, fra il BR ed il FE, prima che le nuove strategie dei gruppi criminali che si contendevano il territorio portassero a morte anche lo stesso LE FE, mentre poi erano documentati, attraverso l'esito di controlli di polizia, anche i rapporti fra il ES, il FE e lo stesso BR, rapporti che consolidavano la valutazione di attendibilità del dichiarante. Entrambe le chiamate de relato sono state motivatamente ritenute autonome geneticamente (due essendo le fonti di conoscenza diretta, a parte le dirette cognizioni esposte dal ES), fra loro indipendenti e sufficientemente specifiche con riguardo alla posizione dell'imputato, nonché con riguardo all'indicazione del movente. I giudici di merito hanno fornito anche una spiegazione congrua in ordine alla mancanza di maggiori dettagli specifici con riguardo al tempo trascorso fra i fatti e le deposizioni accusatorie, le quali comunque hanno illustrato in modo specifico e concordante il ruolo avuto dall'imputato nell'azione omicidiaria. certamente centrali e decisiveCon particolare riguardo a queste due - - fonti di prova, i giudici di merito hanno fatto retto governo del principio di diritto secondo cui la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, sempre che siano rispettate quelle condizioni che ne confortino adeguatamente la valenza probatorio e, dunque, che risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità, che 12 siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo, che vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, che sussista l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente, e che emerga l'autonomia genetica delle chiamate, ossia la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). -I giudici di appello hanno con motivazione asciutta, ma non per questo incongrua od insufficiente dato adeguato conto dell'avvenuta verifica delle - suindicate condizioni per la positiva ponderazione delle due chiamate de relato ora richiamate, dovendo dissentirsi dalla prospettazione dell'irrilevanza dichiarativa dei contributi forniti da determinati soggetti de relato dall'imputato, lì dove, invece, le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto le confidenze ricevute dall'imputato sono idonee a costituire un riscontro alla chiamata in correità del medesimo (Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253710). In definitiva, la Corte di merito ha rilevato in modo corretto dal punto di vista giuridico e logico che le indicate chiamate in reità del BR, convergenti nell'indicarlo come concorrente nell'omicidio del DA, sono dotate di soddisfacente attendibilità oggettiva sul nucleo essenziale del fatto, avuto riguardo alla complessità delle dinamiche criminali costituenti il contesto in cui si è inserito il fatto di sangue oggetto di processo, e si inseriscono in modo coerente nella valutazione sintetica e globale del quadro probatorio.
4. Per quanto concerne, poi, le doglianze svolte nel secondo e nel terzo motivo (e riprese anche nella memoria successiva), tese a censurare la sentenza di appello per la positiva valutazione, nella formazione del quadro probatorio, delle ulteriori fonti dichiarative, inerenti ai contributi dei collaboratori ZI, Di FI, Di ON e UD, va in premessa rilevato che la Corte territoriale si è concentrata sulle dichiarazioni dello ZI, del Di FI e dello UD. Con riferimento alle dichiarazioni del Di FI e dello UD viene segnalato che le rispettive deposizioni, anch'esse convergenti nell'indicare il BR quale autore, in uno con il FE, dell'omicidio del DA, derivano dalle informazioni relative a questo fatto ed a quegli specifici autori acquisite dai dichiaranti quale frutto del patrimonio di conoscenza comune del clan di appartenenza. Inoltre, il Di FI (figlio di AR Di FI, capo, con il suocero IR De CO, dell'omonimo clan) ha precisato di avere appreso le specifiche informazioni 13 sull'omicidio del DA, come perpetrato dal FE e dal BR, da SA DA, figlio della vittima e testimone oculare del fatto, rispetto a cui la Corte di assise di appello ha evidenziato che lo stesso è stato esaminato nell'immediatezza dei fatti (come da verbale delle dichiarazioni rese il 2 dicembre 1996, indicato in sentenza). In ordine alla posizione dello ZI, appartenente al clan giudicato dal Tribunale di Nola con la sentenza del 13 gennaio 2002 ed in posizione vicina al FE, questi ha riferito informazioni specifiche e convergenti sull'omicidio del DA, anche da lui attribuito al FE ed al BR, sulla scorta delle informazioni dategli direttamente dal FE, il quale, già prima del delitto, gliene aveva parlato ammonendolo che intendeva tenerlo fuori da fatti di sangue. In particolare, il collaboratore ha confermato il ruolo di autista del commando svolto dal BR ed ha anche indicato in una persona a nome Biagio, titolare di un laboratorio di alluminio di Acerra, fraterno amico del FE ma estraneo alla cosca, colui il quale aveva segnalato, nella circostanza cruciale, la presenza della vittima nel luogo dell'agguato. -Con riferimento alle affermazioni del tutto confermative, in ordine al nucleo del fatto delittuoso ascritto al BR rese dai tre collaboratori specificamente analizzati dalla sentenza di appello, è da rilevare che certamente convergente con le acquisizioni in precedenza richiamate è quella attinta dai primi due quale parte del patrimonio conoscitivo comune agli intranei della consorteria di cui i medesimi facevano parte (ed in via generale va ricordato che non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un associato riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività proprie della cosca: Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585). Inoltre, lo ZI ha dato atto di avere ricevuto anche direttamente dal FE gli elementi conoscitivi, oggettivamente specifici, riferiti circa gli autori e le modalità dell'omicidio del DA, per cui, per tale aspetto, vanno richiamate le considerazioni di principio già svolte in precedenza. Pertanto, non colgono nel segno, con riferimento primario alle ulteriori tre voci accusatorie ora richiamate, i rilievi svolti nel ricorso e nella memoria circa il mancato riferimento alla fonte di acquisizione delle informazioni oggetto delle dichiarazioni accusatorie. Per quanto concerne, poi, il loro spessore confermativo, le stesse, pur meno diffuse delle prime, si appalesano comunque dotate di autonoma valenza riscontrante l'impianto narrativo costituito dalle fonti principali, dovendo al riguardo precisarsi che, in tema di chiamata in correità e di reità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., 14 unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528). In effetti, considerando l'analisi compiuta dai giudici di merito degli esiti delle prime due convergenti fonti dichiarative (il Di RA ed il ES), delle affermazioni dello stesso BR ed infine degli elementi emersi dalle ulteriori dichiarazioni citate, deve prendersi atto che la motivazione fornita circa la concordanza delle varie chiamate sul nucleo significativo della questione delle modalità e dell'autore dell'omicidio del DA, concordanza fra fonti che si rinviene sulla condotta, sull'evento omicidiario, sui suoi autori e sul nesso di causalità materiale e psicologica, si configura come corretta e logica. I suddetti elementi sono stati, con argomentazioni congrue, ritenuti adeguati per l'accertamento la responsabilità penale del BR, al di là di ogni ragionevole dubbio, essendo stati dimostrati il fatto ed il suo autore, nella sua portata essenziale, con un ragguardevole e persuasivo corredo di circostanze individualizzanti, anche in ordine al ruolo avuto dal BR nell'azione aggressiva. E tale approdo, confortato dalle convergenti fonti analizzate, fornisce un quadro sufficiente e completo, non essendo necessaria la pedissequa sovrapponibilità e la precisione assoluta in ordine a tutte le notizie fornite, tenuto anche conto della provenienza dei chiamanti da diversi gruppi criminali operanti nello stesso territorio e restati coinvolti in vaste dinamiche delinquenziali di scontri e alleanze, soggette a mutamento, con le correlative ripercussioni sui contingenti rapporti di forza tra le varie articolazioni camorristiche. Di conseguenza, si deve reputare complessivamente congruo, giuridicamente corretto e dipanato secondo un iter logico privo di vizi il discorso giustificativo reso dalla sentenza impugnata in punto di accertamento della responsabilità, a titolo di concorso, del BR nell'omicidio del DA, dovendo ritenersi conclusivamente non fondate le indicate doglianze proposte dal ricorrente.
5. Passando all'analisi del quinto motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, esso nemmeno può ritenersi fondato. In corrispondenza dell'imputazione con cui al BR la circostanza è stata contestata sia con riferimento al metodo mafioso, sia con riferimento alla finalità agevolativa dell'associazione criminale facente capo a LE FE, i giudici di 15 appello hanno reso su tale complessivo snodo una motivazione specifica e chiara, osservando che per quanto primariamente concerneva il profilo agevolativo l'omicidio era stato commesso allorquando il gruppo facente capo al FE, seppur formalmente non ancora autonomo, operava certamente quale articolazione in un contesto di matrice camorristica, contrapponendosi ad altri gruppi criminali per il controllo del territorio nell'ambito delle modalità criminose descritte dall'art. 7 cit. Le considerazioni svolte dai giudici di merito si coniugano in modo coerente con le analizzate risultanze probatorie, che hanno visto emergere la causale dell'omicidio del DA nella convergenza di interessi del gruppo del De SE e di quello facente capo allo stesso FE che, con l'eliminazione del DA (reggente del gruppo facente capo al RI), avevano perseguito la vendetta per la precedente uccisione di EL YE e l'indebolimento della corrispondente fazione, con l'emersione della leadership dello stesso FE, in funzione del rafforzamento della sua fazione, in fase di espansione, nella gestione e nel controllo di una più cospicua quota delle attività illecite in corso sul territorio acerrano. Di conseguenza, deve convenirsi che, al di là dell'assunzione o meno di un autonomo nomen dell'articolazione camorristica che il FE aveva enucleato e capeggiava, la Corte di assise di appello ha accertato che lo scopo consapevolmente perseguito dagli autori, ivi incluso in BR dell'omicidio- era stato quello di irrobustire l'attività criminale dell'associazione operante in Acerra in un contesto di matrice certamente camorristica, di cui, oltre al FE ed al De SE, lo stesso BR era organicamente parte (come da accertamento giudiziale pure richiamato dalla Corte territoriale in riferimento alla sentenza del Tribunale di Nola citata a pag. 14 della sentenza), compiendo peraltro un'azione criminale (in rappresaglia ad altro omicidio di matrice camorristica, quello del YE) perfettamente inserita nella logica della contrapposizione tra gruppi mossi dall'obiettivo del controllo del territorio con le modalità tipiche previste dalla norma scolpita dall'art. 416-bis cod. pen. Risulta, pertanto, sufficientemente enucleato il gruppo camorristico per agevolare, fortificandola, l'attività del quale l'azione delittuosa è stata compiuta. Tale accertamento, non confutato in modo concludente dal BR, determina la correttezza dell'approdo raggiunto dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante in parola, essendo il ragionamento che sorregge la conclusione illustrata conforme al principio di diritto, già emerso in sede interpretativa e da ribadirsi, secondo cui la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, non esige necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o 16 camorristica di riferimento, non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma neppure quando è addebitata la finalità agevolativa, sempre che con riferimento a questa seconda evenienza risulti che lo scopo sia identificato - con quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio, con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007): Invero, la ratio dell'aggravamento di pena stabilito dall'art. 7 cit. non si identifica soltanto nella funzione di incrementare la sanzione per l'associato che utilizzi metodi mafiosi ovvero agisca al fine di agevolare l'associazione mafiosa, ma anche in quella di reprimere il comportamento di chi agisca, o con quello specifico metodo, oppure apporti un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa, anche se non vi sia organicamente inserito, in questo secondo caso essenziale essendo la specifica finalità con cui il soggetto agisce.
6. Inammissibile si appalesa, infine, il sesto motivo, inerente alla critica del diniego delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno offerto argomenti persuasivi e logici a fondamento della determinazione negativa sul punto, escludendo che gli elementi fattuali prospettati dalla difesa potessero legittimare il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.: non il tempo trascorso dal reato, in una situazione ambientale in cui nemmeno i più stretti congiunti della vittima avevano fornito dettagli utili per l'accertamento della verità, situazione sbloccata soltanto dai contributi collaborativi emersi in tempo successivo;
non l'esclusione della circostanza aggravante della premeditazione, elisa per la ritenuta insufficienza delle stesse asserzioni del BR, non confortate da altri dati. E' stata evidenziata altresì l'irrilevanza della lontananza dei, pure sussistenti, precedenti penali: dato, questo, da leggersi unitamente all'altro, inerente alla constatazione che l'imputato era stato detenuto, per altro, dal 2001 al 2013, pur se nelle forme della detenzione domiciliare. Inoltre la Corte territoriale ha sottolineato che non era emersa alcuna risoluzione dei rapporti del BR con la criminalità organizzata, mentre era certo che l'imputato si era sottratto al provvedimento restrittivo emesso dal primo giudice restando latitante per un certo tempo ed era stato poi sorpreso in possesso di documenti identificativi falsificati nel marzo 2015: fatto da cui è stata tratta conferma dei suoi persistenti collegamenti con soggetti che svolgevano attività illegali. In definitiva, i giudici di merito hanno, per un verso, congruamente confutato le deduzioni dell'appellante e, per altro verso, esposto i principali 17' indicatori contrari al riconoscimento delle attenuanti in parola. A fronte di questo lineare discorso giustificativo il ricorrente ha prospettato elementi del tutto incongrui (deducendo come meramente gregario e per ciò solo minore l'avere svolto il ruolo di autista del commando omicida), o già adeguatamente scrutinati in senso contrario dalla Corte di merito (con riferimento all'esclusione della premeditazione ed alle implicazioni che egli avrebbe inteso trarne), o comunque inidonei a destrutturare il filo logico seguito nella decisione criticata. D'altro canto, posta la congrua motivazione fornita dalla sentenza impugnata, la deduzione ad opera del ricorrente del mancato apprezzamento degli indici a lui favorevoli a parte l'intrinseca inanità delle prospettazioni da lui - avanzate su questo punto non può delibarsi ammissibilmente, giacché, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 1, n. 44852 del 27/04/2017, Marongiu, n. m.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Tale prospettiva è, d'altronde, coerente con principio, che merita di essere tenuto fermo, secondo cui la ratio dell'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento delle corrispondenti attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
7. Sulla scorta delle svolte considerazioni il ricorso deve essere conclusivamente rigettato. Segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 ottobre 2017 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente IN CANCELLERIA Angela Tardio Vincenzo Stani Ingela Mardis 23 APR 2018 IL CANCELLIERE Stefania BAIELLA