Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
32 88/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 14541/99 Cron. N. 7668 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- 2. " Paolino Dell'Anno -Consigliere- Ud. 21.12.2001 3. " Donato Figurelli -Consigliere- 4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. " Raffaele Foglia -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge Ricorrente 5294
CONTRO
CA RI Intimata per la cassazione della sentenza n. 257/99 del Tribunale del La- voro di Catanzaro del 28.9.1998/5.3.1999 nella causa n. 3956 2 R.G. 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato il 21.11.1994, IA Torca- so, premesso di avere esperito con esito sfavorevole l'iter della procedura amministrativa, conveniva in giudizio dinanzi al Preto- re del Lavoro di Lamezia Terme il Ministero dell'Interno per sentir accertare il suo diritto alla pensione di invalidità e ad otte- nere i conseguenti benefici economici, oltre gli arretrati dovuti. La parte convenuta, costituendosi, in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del ri- corso amministrativo e nel merito contestava la fondatezza del ricorso per carenza dei requisiti socio- economici. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore, con sentenza del 17.10.1995, accoglieva la do- manda, con condanna del Ministero dell'Interno al pagamento della pensione di invalidità con decorrenza dal 1.6.1995. Proposto appello da parte del Ministero, il Tribunale di Catanza ro, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 28.9.1998/5.3.1999, confermava la decisione impugnata. In particolare il Tribunale osservava che dalla consulenza tecnica di ufficio, espletata in appello, risultava che la situazione patolo- 3 gica (sindrome dissociativa con note di indementimento) e lo stato di invalidità totale e permanente erano presenti a carico della RC già al momento del primo certificato allegato alla domanda amministrativa. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno con sei motivi. La RC non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo, secondo e terzo motivo il ricorrente rispettiva- mente deduce violazione dell'art. 75 nonché dell'art. 83 c.pc. (in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.), nullità della sentenza o del procedimento (in relazione all'art. 360 n. 4 C.P.C.), vizi di moti- vazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.). Al riguardo sostiene che la RC, a causa del deficit psichico. non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, dal che deduce la nullità o inesistenza del rapporto processuale, avendo la parte, affetta da incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non per il tramite del legale rappresentante. Lo stesso ricorrente fa discendere da quanto sopra esposto la nullità dell'intero procedimento giurisdizionale. Le censure non sono fondate e vanno pertanto disattese. Sul punto questa Corte, con indirizzo costante, che si ritiene di condividere pienamente, ha affermato che l'art. 75 C.P.C., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non han- no il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con un provvedi- mento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 8402 del 20 giugno 2001; Cass. sen- tenza n. 5152 del 26 maggio 1999). . L'esposto principio trova applicazione al caso di specie, non es- sendo intervenuto nei confronti della RC alcun provvedi- mento di privazione della capacità di agire. Va, altresì rilevato che il generico riferimento all'incapacità natu- rale in relazione al disposto dell'art. 83 C.P.C. non integra gli estremi di una domanda di annullamento della procura ad litem ex art. 428 Cod. Civ., di cui comunque difetterebbe la condizione del grave pregiudizio all'autore Con il quarto, quinto e sesto motivo il ricorrente rispettivamente denuncia violazione dell'art. 34 nonché dell'art. 295 C.P.C. (in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.), nullità del procedimento (in relazione all'art. 360 n. 4 C.P.C.), vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.P.C.). ΑΙ riguardo viene evidenziato come il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto dell'accertata patologia psichica si risolva in un inammissibile accertamento di status circa la capacità d'intendere e di volere, che non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento inci- 5 dentale ai fini del richiesto beneficio della pensione di invalidità, ma che, viceversa, avrebbe dovuto formare in via pregiudiziale oggetto di apposito accertamento in sede di autonomo procedi- mento camerale, ai sensi degli artt. 712 e seguenti C.P.C. Le esposte doglianze sono infondate. Questa Corte ha più volte affermato che la sospensione del giu- dizio civile ex art. 295 C.P.C. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo ca- rattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente lo- gico- giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiu- dicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudi- cato (in questo senso Cass. sentenza n. 8402 del 20 giugno 2001; Cass. Sezioni Unite sentenza n. 3354 del 1994). Orbene, in applicazione di tale principio, nell'ipotesi di un proce- dimento diretto al riconoscimento, come quello di specie, della pensione di invalidità sul presupposto di una accertata patologia psichica, instaurato personalmente dall'interessato e non per il tramite del legale rappresentante legale- non essendo intervenuto alcun provvedimento di interdizione o di inabilitazione- non tro- va applicazione l'art. 295 C.P.C., al fine di ottenere l'accertamento, in via pregiudiziale, della legale privazione dell'incapacità di agire dell'attore, non essendovi alcuna pregiu- dizialità sul piano logico- giuridico tra il procedimento di cui agli artt. 712 e seguenti C.P.C. e il procedimento in questione. Tutt'al più, all'esito del giudizio, come quello in esame, nel quale si prospetti l'incapacità legale ad agire ed in ragione delle con- crete ragioni della decisione adottata, potrebbe configurarsi un potere dovere del giudice di informare il P.M. al fine dell'esercizio del potere di iniziativa ex art. 417-prima parte- Cod. Civ. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi costituita la parte intimata.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 21 dicembre 2001 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Vuiceurs Trivia Alessandro de Mengis Searselle I D IL RE , O Depositato in Cancelleria, L L A O S B 3 - 7 MAR. 2002 S 3 I A 5 D T oggi, Alle 0 , . A 1 A T IL RE . N S T E N 3 R A 7 A - ' T M I L N 3 L E A E G 1 D D A E 8 T D N T E S I S G E E R 4 O