Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e per vizi della motivazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della previsione contenuta nell'accordo sindacale 24.3.1993 per i lavoratori metalmeccanici, nel quale è previsto che " l'intervento della c.i.g.s. sarà limitato ad un periodo individuale non superiore a sei mesi, fatta salva la partecipazione ad iniziative di formazione", e mancando la prova che il lavoratore avesse rifiutato la partecipazione ad iniziative di formazione, non aveva adeguatamente motivato perché aveva ritenuto legittima la sospensione dal lavoro del lavoratore per un periodo superiore ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12053 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIROANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso R.G. 2148/2001 proposto da:
FINMECCANICA SpA - ramo di azienda Alenia Aerospazio, divisione aeronautica - in persona del procuratore speciale Nicola Aurilio, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli, n. 22, presso l'avv. Enzo Morrico, che la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZZ ME, elettivamente domiciliato in Roma, via Pezzana, n. 80, presso gli avv. Vittorio Lauro, Marina Paparo e Mario Porcelli, che lo difendono con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistente - e sul ricorso R.G. 2273/2001 proposto da:
ZZ ME, come sopra domiciliato e difeso con procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FINMECCANICA SpA - ramo di azienda Alenia Aerospazio, divisione aeronautica -, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- resistente - e sul ricorso R.G. 4669/2001 proposto da:
FINMECCANICA SpA - ramo di azienda Alenia Aerospazio, divisione aeronautica -, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
- ricorrente -
contro
ZZ ME, come sopra domiciliato e difeso;
- intimato -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Nola n. 45 in data 13 gennaio 2000 (R.G. 132/97);
sentiti, nella pubblica udienza dell'11.3.2003: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Boccia, per delega dell'avv. Morrico, e Paparo per delega avv. Porcelli;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto dei due ricorsi principali e per l'inammissibilità del ricorso incidentale..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Nola, in parziale accoglimento dell'appello di ME ZZ contro la sentenza del Pretore della stessa sede - sezione distaccata di Pomigliano d'Arco -, ha dichiarato illegittima la sospensione dal lavoro disposta dalla datrice di lavoro Finmeccanica SpA per il periodo successivo al 10.10.1994, con la condanna della società al pagamento delle "differenze tra trattamento erogato per la cigs e quello spettante per la partecipazione ai corsi per la durata prevista per la formazione". Premessa di fatto della decisione è che l'accordo sindacale 24.3.1993 prevedeva l'intervento della c.i.g. limitata a sei mesi per ciascun dipendente, fatta salva la partecipazione ad iniziative di formazione e che la società aveva continuato a mantenere sospeso dal lavoro il ZZ anche dopo la fine del corso di formazione cui aveva partecipato (10 ottobre 1994), giustificando tale comportamento con l'affermazione che il dipendente aveva rifiutato di partecipare ad altri corsi, sicché operava l'esclusione dalla rotazione, prevista dall'accordo sindacale per il caso di rifiuto delle opportunità contemplate dallo stesso accordo. La tesi della datrice di lavoro è stata disattesa dal Tribunale, perché l'esclusione dalla rotazione era prevista soltanto in caso di rifiuto opposto dal lavoratore di partecipare alla formazione e non collegata a comportamenti di inadempimento e, più in generale, non corretti del dipendente, non avendo natura sanzionatoria;
l'istruttoria svolta aveva accertato che il ZZ era rimasto spesso assente alle lezioni, manifestando anche insofferenza e tenendo comportamenti conflittuali rispetto agli insegnamenti impartiti, ma tutto ciò non dimostrava la volontà di rifiutare la formazione. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che da parte dell'azienda vi fosse stato inadempimento dell'accordo sindacale nel mantenere sospeso il ZZ anche dopo il 10 ottobre 1994, senza consentirne la partecipazione ulteriore ai corsi di formazione per la durata prevista dall'accordo; non poteva però, a giudizio del Tribunale, essere accolta la domanda di reintegrazione nell'attività lavorativa, siccome la società era obbligata solo ad ammetterlo agli ulteriori corsi di formazione, con la conseguenza che al ZZ, in quanto escluso indebitamente dalle iniziative di formazione, spettavano, in aggiunta al trattamento di c.i.g., le erogazioni patrimoniali previste per i partecipanti ai corsi.
La cassazione della sentenza è domandata da ME ZZ con ricorso per due motivi, notificato il 10 gennaio 2001, al quale resiste con controricorso la società, proponendo anche ricorso incidentale per un unico motivo.
Contro la stessa sentenza propone ricorso per Cassazione per un unico motivo la Finmeccanica SpA, con atto notificato in data 12 gennaio 2001, al quale resiste con controricorso il ZZ. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i tre ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. La proposizione di due separati ricorsi, formalmente entrambi principali, contro la stessa sentenza, comporta che al primo di essi (r.g. 2273/01, notificato il 10 gennaio 2001) vanno attribuiti i caratteri e gli effetti di impugnazione principale, determinando la costituzione del procedimento nel quale deve confluire, con natura e ed effetti di impugnazione incidentale, il ricorso r.g. 2148/01 notificato successivamente (cfr Cass 4088/1983;. 9548/1993;
6400/1999).
3. Va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Finmeccanica SpA con atto notificato il 12 febbraio 2001 (r.g. 4669/01), in quanto, con la proposizione del ricorso notificato il 12 gennaio 2001 (formalmente principale ma in effetti incidentale, come si è detto), era preclusa la possibilità di impugnazioni ulteriori, in applicazione del principio di consumazione del diritto d'impugnazione (cfr. Cass, sez. un., 1732/2002).
4. In ordine di priorità logica, va esaminato per primo l'unico motivo del ricorso (incidentale) della Finmeccanica SpA, con il quale si denuncia vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in relazione alla declaratoria di illegittimità della sospensione dal lavoro del ZZ per il periodo successivo al 30.10.1994.
4.1. Si afferma che tutti gli elementi di fatto acquisiti nella causa avrebbero dovuto indurre a ritenere che era stato posto in essere dal lavoratore un comportamento univocamente diretto a manifestare la volontà di rifiutare la partecipazione ad ulteriori corsi di formazione, comportamento consistito nelle reiterate e numerose assenze alle lezioni, nei ritardi, nei disagi espressi verso i contenuti formativi, nella creazione di situazioni di conflittualità.
4.2. Il motivo di ricorso in esame non può trovare accoglimento, in quanto non riconducibile alla previsione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.. Il fatto che sia stata manifestata una volontà negoziale mediante comportamenti univocamente significativi deve essere accertato dal giudice di merito e questo accertamento è consentito sindacare in sede di legittimità solo per vizi della motivazione (crf. Cass. 10235/2002).
4.3. Nel caso di specie, il Tribunale si è mosso nella prospettiva, del resto pienamente condivisa dalla ricorrente principale, che oggetto dell'indagine non fosse l'inadempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore, più o meno grave sul piano oggettivo o soggettivo, ma se i comportamenti tenuti fossero idonei ad esprimere l'univoca volontà di rinuncia all'iniziativa formativa dell'azienda.
Ed è pervenuto alla conclusione che non fosse implicito nei detti comportamenti un qualsivoglia intento negoziale.
4.4. La ricorrente principale sostiene il contrario, ma non denuncia che fatti decisivi non siano stati esaminati, o non lo siano stati sufficientemente, ne' evidenzia quale elemento di contraddizione logica vi sia nell'affermazione che l'assenteismo, la scarsa diligenza in genere, gli atteggiamenti di non collaborazione e di rifiuto della formazione, per quanto connotati da gravità, non erano espressivi della volontà di rifiutare le opportunità previste dall'accordo sindacale.
Si tratta, con evidenza, dell'inammissibile contrapposizione, di una valutazione di merito a quella, di diverso segno, operata dal giudice di merito.
5. Deve passarsi, quindi, ad esaminare il ricorso (principale) del lavoratore, che, con i due i motivi in cui si articola, domanda la cassazione della sentenza nella parte in cui ha escluso che l'azienda avesse l'obbligo di far cessare la sospensione, pur accertata illegittima, ed ha liquidato il danno in maniera incongrua, senza riferirsi, come avrebbe dovuto, alla retribuzione.
5.1. In particolare, con il primo motivo è denunciata violazione degli art. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1375 c.c., in relazione all'accordo sindacale 24 marzo 1993, deducendosi che dalla previsione negoziale, secondo cui l'intervento della cigs sarà limitato ad un periodo individuale non superiore a sei mesi, fatta salva la partecipazione ad iniziative di formazione, il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conseguenza dell'esistenza del diritto al rientro, o comunque al risarcimento del danno, posto che l'azienda non aveva disposto nei suoi confronti nuove iniziative di formazione.
5.2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denuncia carenza e contraddittorietà della motivazione espressa a giustificazione della condanna generica a percepire gli emolumenti aggiuntivi derivanti dalla partecipazione ai corsi, giacché l'azienda corrispondeva soltanto un rimborso spese collegato all'effettiva partecipazione e non risultava precisato a quale corso dovesse essere ammesso.
5.3. I suesposti motivi, da esaminare unitariamente perché concernenti un'unica questione, sono fondati.
Il Tribunale ha interpretato l'accordo sindacale nel senso che la rotazione non avrebbe operato per quei lavoratori nei cui confronti l'azienda avesse deciso iniziative formative. Tra costoro era compreso il ZZ, poi escluso dalle predette iniziative nel presupposto (accertato insussistente) che avesse rinunciato ad avvalersene.
5.4. Tuttavia il Tribunale ha ritenuto che, ciò malgrado, il ZZ dovesse ritenersi pur sempre escluso dal novero dei lavoratori partecipi della rotazione e che l'azienda si fosse resa inadempiente non all'obbligo di ripristinare la fattualità del rapporto di lavoro, bensì a quello di ammetterlo ad ulteriori corsi, ed infatti ha commisurato il risarcimento del danno alla perdita patrimoniale derivante dalla mancata partecipazione al programma formativo.
5.4. La decisione sul punto è affetta dai denunciati vizi di motivazione: vi è contraddizione tra le osservazioni contenute nella motivazione, ricostruite nei termini sopra indicati, e la dichiarazione di illegittimità della sospensione dal lavoro con collocazione in cigs per il periodo successivo al 10.10.1994, contenuta nel dispositivo;
vi è totale mancanza di motivazione circa le fonti del convincimento secondo il quale l'esclusione dal programma formativo del ZZ, una volta accertata la sua non imputabilità al lavoratore, non comportava l'applicazione nei suoi confronti della rotazione.
5.5. Sembra che la sentenza abbia assunto a presupposto che l'ammissione al programma formativo comportasse la definitiva esclusione dalla rotazione e che, quindi, gli obblighi dell'azienda, ferma restando la sospensione dal lavoro, concernessero esclusivamente la partecipazione ai corsi.
Ma questo presupposto, come già osservato, avrebbe dovuto escludere l'illegittimità della sospensione, dichiarata invece nel dispositivo, e, soprattutto, richiedeva un'indagine circa i contenuti negoziali dell'accordo sindacale che è del tutto mancata.
5.6. Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza deve essere cassata con rinvio, perché nel nuovo giudizio si proceda ad esaminare la domanda del ZZ in ordine alle conseguenze derivanti dall'esclusione disposta dall'azienda, e non a lui imputabile, della partecipazione ai corsi di formazione secondo le disposizioni dell'accordo sindacale 24.3.1993. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Napoli, provvedere anche a regolare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso r.g. 2273/01;
rigetta il ricorso r.g. 2148/01; dichiara inammissibile il ricorso r.g. 4669/01; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003