Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10468 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
MANI CASSAZIONE (ORT IN NOME DEL POPO0468 / 0 1 COPIE Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITAL A dai Sig. 6000 per diriiti AGD. 2001 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati - Presidente Ud. 21/3/01 Dott. RI SPADONE - Consigliere rel. CRON 23086 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Пер. 3541 Dott. Giandonato NAPOLETANO 66 Dott. Olindo SCHETTINO 66 Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA .EGETTO: sul ricorso iscritto al n. 6621/99 R.G. proposto NEVATORIA SERVITUTI da LE RI EL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ronciglione n. 15, presso Guglielmi, difeso dall'Avv. Pietro Diaz in CANCELLERIA virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrente
contro
LE SE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Acqua Traversa n. 195, presso lo studio dell'Avv. Enrico Dapei che, con l'Avv. Giancarlo Congiatu, lo difende in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso di controparte, * 1 494/01 controricorrente per la cassazione della sentenza 7 novembre 1997-28 gennaio 1998 n. 32/98 della Corte d'appello di Cagliari. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 21 marzo 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel novembre del 1986 RI EL ME, proprietario di un lotto di terreno e di un edificio confinanti con quelli di suo fratello SE ME, convenne in giudizio costui avanti il Tribunale di Sassari, chiedendo dichiararsi l'inesistenza di ogni diritto del medesimo su di una scala che in passato aveva usato per mera tolleranza ma sulla quale, poi, aveva cominciato ad avanzare pretese benché ricadesse interamente nel lotto di esso attore. Il convenuto si costituì, deducendo l'esistenza, su detta scala, di una comunione ereditaria o, comunque, di una comunione inter partes fondata su una comune licenza edilizia e su una destinazione naturale delle cose comuni. Il giudice adito, con sentenza 12.8.1991, rigettò la domanda in quanto sfornita di prove e tale decisione, impugnata dal soccombente il quale sosteneva che il suo esclusivo diritto di proprietà sulla scala - era provato dall'atto pubblico di donazione del suolo sul quale essa 2 insisteva ha trovato integrale conferma nella sentenza, come precisata in epigrafe, della Corte d'appello di Cagliari che, qualificata l'azione come negatoria servitutis, ha ritenuto che la scala suddetta fosse quanto meno gravata da servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a favore della contigua proprietà di SE ME. A sostegno di tale assunto la Corte cagliaritana ha osservato quanto segue: - L'intera area sulla quale insistevano i fabbricati delle parti in contesa era originariamente di proprietà pro indiviso dei loro genitori Pietro ME e Mariangela Carboni i quali, ancora in vita quando i figli, negli anni tra il 1971 e il 1974, l'avevano edificata, erano divenuti proprietari pro indiviso, per accessione, anche di detti fabbricati e segnatamente di quelli dove si trovavano le case di abitazione di RI EL e SE ME;
·Tali case erano servite inizialmente da un'unica scala (quella in contestazione), essendo rimasto indimostrato, oltre ad essere poco verosimile, l'assunto di RI EL secondo cui essa era stata costruita per servire soltanto la sua porzione e solo provvisoriamente quella di SE;
- Era documentalmente provato, poi, che ad edificazione già avvenuta i suddetti immobili erano pervenuti separatamente, per donazione o per successione ereditaria, agli attuali contendenti, sicché, essendo stata lasciata immutata, al momento della separazione, la 3 AND situazione di fatto di asservimento rappresentata dalla scala in contestazione, costituente senza alcun dubbio opera visibile e permanente, si era venuta a creare la corrispondente servitù per destinazione del padre di famiglia. Ricorre per cassazione RI EL ME sulla base di cinque motivi ai quali SE ME replica con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto rilevato che il controricorso di SE ME è inammissibile per nullità della procura alle liti. Questa, infatti, risulta apposta in calce alla copia notificata del ricorso principale, cioè su un documento non rientrante tra quelli previsti dal terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., tutti caratterizzati dal fatto di provenire dalla stessa parte sostanziale che conferisce il mandato difensivo, così da fornire garanzia di anteriorità di tale conferimento rispetto alla notifica alla controparte del contestuale atto cui esso accede, garanzia del tutto inesistente, invece, allorquando si tratti di un documento diverso e distinto da quello notificato (v. sent. 9011/91, 3292/94, 8200/98, 4679/2000). Con il primo motivo di ricorso denunziandosi, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa o insufficiente motivazione circa punti rilevanti della controversia si muovo le seguenti censure alla sentenza impugnata:
4 - Avere ignorato la scrittura privata 3.4.1987 con cui i due germani in causa, intendendo delimitare le rispettive proprietà, avevano pattuito l'innalzamento dei muri di separazione dal piano terra sino al tetto, il che comportava esclusione di ogni comunione e andava interpretato anche come rinunzia, da parte di SE ME, agli effetti dell'eventuale destinazione del padre di famiglia;
- Aver ignorato tutta la documentazione (planimetrie, atti pubblici, ecc.) da cui risultava, coerentemente con la scrittura privata suddetta, l'autonomia assoluta delle due proprietà; - Aver ignorato che in nessuno dei titoli di acquisto vi era traccia della servitù sulla scala e che quello per successione di SE ME richiamava, a migliore descrizione del suo oggetto, il “frazionamento redatto sull'estratto n. 53386/86, allegato all'atto di donazione in data 4.11.1983"; Avere ignorato la volontà dei comuni genitori, manifestata negli atti di donazione e successione aventi ad oggetto le aree edificabili, senza alcuna menzione della futura edificazione, di intestare a ciascuno dei figli la medesima quota ed il medesimo valore;
Avere ignorato che mai i suddetti genitori danti causa avevano compiuto opere di edificazione sulle aree e destinato alcunché a qualcosa;
- Avere, quindi, ignorato e travisato i fatti là dove afferma a pag. 6: "ME SE...fruiva, così come ne avevano precedentemente 5 fruito fin dall'origine i comuni danti causa, di un ingresso...dalle stesse scale...che così come realizzate rappresentano un'opera visibile e permanente destinata all'esercizio della servitù"; -Avere omesso, in definitiva, di rilevare l'inesistenza della servitù per mancanza di destinazione da parte dell'originario unico proprietario;
- Avere, d'altronde, ignorato che la scala era impiegata dall'attuale ricorrente per accedere alla sua abitazione e che l'apparenza non sarebbe stata comunque data dalla scala stessa, bensì da una porta che SE aveva aperto per accedervi dalla propria abitazione;
- Non avere spiegato minimamente il perché della ritenuta inverosimiglianza del fatto che detta apertura e l'uso della scala fossero stati concessi provvisoriamente dall'attuale ricorrente al fratello RI. Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentandosi che la Corte cagliaritana, da un lato, abbia dato atto della edificazione della scala da parte di EL RI e, dall'altro, l'abbia attribuita agli originari danti causa, dal che la ritenuta destinazione del padre di famiglia. -Con il terzo motivo denunziandosi, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 1062 cod. civ. si lamenta che, ai fini - dell'indagine sulla destinazione, condotta mediante c.t.u., sia stato 6 esplorato lo stato attuale dei luoghi e non quello esistente in origine, cioè al momento della separazione dei fondi. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, rimproverandosi al giudice del merito di aver affermato un diritto di servitù che il convenuto non aveva mai invocato e neppure ipotizzato, avendo costui allegato soltanto l'esistenza di una comunione ereditaria o condominiale sul bene, nonché di aver qualificato l'azione dell'attuale ricorrente come negatoria servitutis, in dispregio dell'obbligo “di adesione all'oggetto di giudizio del primo grado, immodificabile da parti e giudice". Con il quinto motivo denunziandosi, ex art. 360 n. 3 cod. proc. - civ., violazione degli artt. 2697 e 1062 cod. civ. si lamenta che la- Corte d'appello si sia sostituita alle parti, non solo, per quanto detto in precedenza, nelle allegazioni, ma anche nelle iniziative probatorie, dal momento che mai SE ME aveva chiesto di provare l'esistenza di una servitù. Nessuno dei su esposti motivi è meritevole di accoglimento. Quanto alla scrittura privata 3.4.1987, assertivamente ignorata dal giudice d'appello, va osservato che di essa effettivamente non si trova alcuna traccia nella motivazione della sentenza impugnata ma che proprio questo fa presumere che il ricorrente si sia astenuto dal produrla o dall'invocarla in sede di appello, presunzione che egli avrebbe potuto vincere fornendo precise indicazioni, in ossequio al principio di 7 autosufficienza del ricorso per cassazione, sia in ordine al tempo e al modo della sua produzione in giudizio, sia in ordine al come ed al quando egli l'abbia fatta valere davanti alla Corte terrritoriale, sia in ordine al preciso tenore di essa, indicazioni che, invece, risultano del tutto omesse. Ciò senza dire dell'assoluta inconsistenza del generico assunto secondo il quale a detta scrittura si sarebbe dovuta assegnare, non si comprende in virtù di che cosa, la funzione di "rinuncia" agli effetti della servitù, quasi che un diritto reale immobiliare potesse meno al di fuori di un'espressa volontàvenire convenzionalmente manifestata per iscritto dalle parti. Analoghe considerazioni valgono per gli altri documenti, genericamente indicati come planimetrie, atti pubblici e titoli di acquisto, di cui si lamenta l'omessa considerazione da parte del giudice d'appello, non essendone specificato in alcun modo il contenuto ai fini del controllo sul loro carattere decisivo;
e là dove qualche specificazione viene fatta, come per "l'acquisto per successione di ME SE" che richiamerebbe “il frazionamento redatto sull'estratto n. 53386/86 allegato all'atto di donazione in data 4.11.1983", ci si accorge della assoluta mancanza di decisività del documento assertivamente trascurato, adducendosi soltanto il fatto, totalmente insignificante, che in esso non c'era la minima traccia di servitù sulla scala. Per il resto si tratta di rilievi e doglianze del tutto infondati in quanto facenti essenzialmente leva sulla irrilevante circostanza che non 8 erano stati i genitori delle parti in causa, bensì queste ultime, ad edificare, dimenticandosi che fulcro centrale della decisione impugnata è l'affermazione, in nessun modo censurata col ricorso, relativa all'acquisto per accessione dei fabbricati da parte dei genitori, proprietari dell'area di sedime, ed al fatto che, una volta suddivisasi la proprietà, i fondi, anche ammesso che la scala non fosse diventata comune ma fosse stata compresa nella porzione di proprietà esclusiva di RI EL ME, erano stati lasciati dai suddetti proprietari, poco importa con quanta intenzionalità e consapevolezza, nella situazione di fatto preesistente che consentiva permanentemente e visibilmente l'utilizzazione di quella scala per accedere anche alle unità immobiliari divenute di proprietà di SE ME, dal che il sorgere della servitù per destinazione del padre di famiglia. Non è affatto vero, poi, che la sentenza impugnata abbia fatto riferimento allo stato attuale dei luoghi, e non a quello esistente al momento della separazione dei fondi, poiché, al contrario, in essa si dà espressamente atto del concorde riconoscimento, fatto dalle parti in sede di libero interrogatorio, che l'edificio era stato costruito fin dall'origine con un'unica scala che serviva entrambe le unità immobiliari indipendenti dalle quali era composto, cosa che implicitamente riconosce anche oggi il ricorrente allorquando si duole, in maniera, per altro, molto generica, del mancato accoglimento della sua tesi secondo cui quella scala era stata realizzata per servire esclusivamente la sua 9 porzione e soltanto in via provvisoria, chissà perché, quella di suo fratello SE, nel ché è insita l'ammissione dell'originaria esistenza di una situazione oggettiva di subordinazione ed asservimento. Poco comprensibile, inoltre, è la censura rivolta contro la ritenuta apparenza della servitù, dal momento che lo stesso ricorrente parla di una porta che SE ME aveva aperto, a suo dire provvisoriamente, per accedere dalla sua proprietà alla scala in contestazione, cioè di un'opera visibile e permanente inequivobailmente denotante l'esercizio della servitù di passaggio attraverso tale scala. Di nessuna consistenza, infine, sono le doglianza di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 1062 cod. civ., per essersi affermato, in capo a SE ME, un diritto di servitù che egli non aveva mai invocato e provato in causa. La Corte di merito, infatti, dopo avere correttamente qualificato l'azione proposta dall'attuale ricorrente come negatoria servitutis, in quanto diretta a far dichiarare che il fratello SE non aveva alcun diritto di servirsi della scala, era chiamata a stabilire, al limitato fine di giudicare della fondatezza di tale azione, se SE potesse utilizzare, a qualsiasi titolo, la scala stessa, sicché il fatto che quest'ultimo, nel difendersi, avesse accampato un diritto di comunione, non le impediva comunque di rigettare la domanda attorea, una volta accertato, pur sempre sulla base degli elementi di fatto, debitamente valutati e 10 qualificati, offerti dal convenuto, che questi era quanto meno titolare di un diritto di servitù. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Stante la rilevata inammissibilità del controricorso e l'assenza di altre valide attività difensive in questa sede da parte dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 21 marzo 2001. IL PRESIDENTE fiatow CONSIGLIERE ESTENSORE панак Сория Ока IL CANCELLIERE C1 + 60000 Francesco Catania T HOT310.000 1470 IN CANCELLERIA 1 AGO 2001 IL CANCELLIERE C1 ان Francyby Catania AGENZIA DELLE ENTRATIOMA Registrato in data80 a 72) vertale .. Serie... 160.10 (euro CENTOSESSANTA/10 p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Ma FILIPPO! 11 Responsablic A ZI (Dr. M. RACCIOHINI) 11