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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6154/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Ricorrente_1 E C In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15200/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0103180556 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4101/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la società Ricorrente_1 S.n.c. impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720239046367607000, relativa alla cartella di pagamento n. 09720200103180556000, emessa per il recupero del diritto annuale camerale dovuto per l'anno d'imposta 2017, per un importo complessivo pari ad euro 210,72, deducendo l'omessa notifica della cartella presupposta e l'intervenuta prescrizione del credito.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza qui impugnata, accoglieva integralmente il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento impugnata, e condannava la Camera di Commercio di Roma alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in complessivi euro 200,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza la società Società_1 proponeva appello, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di giudizio, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n.
546/1992, nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M.
n. 147/2022, per avere il giudice di prime cure liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari inderogabili.
Si costituiva la Camera di Commercio di Roma, depositando controdeduzioni, con le quali concludeva per il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado in considerazione della semplicità e serialità della controversia.
Le parti depositavano memorie e note autorizzate.
Nell'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è esclusivamente il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese di lite, non essendo in discussione l'accoglimento del ricorso introduttivo né l'annullamento dell'atto impositivo impugnato, ormai coperti da giudicato interno. Ciò premesso, occorre richiamare il disposto dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate dal giudice secondo i parametri stabiliti dalla normativa vigente in materia di compensi professionali.
Nel caso di specie, ratione temporis trova applicazione il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
37/2018 e, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022. Tali parametri individuano, per ciascuno scaglione di valore della controversia, compensi medi e minimi, consentendo al giudice di discostarsene esclusivamente entro i limiti percentuali espressamente previsti e previa adeguata motivazione. La controversia in esame, pacificamente rientrante nello scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, avrebbe imposto una liquidazione delle spese di giudizio quantomeno rispettosa dei minimi tariffari, anche tenendo conto della massima riduzione consentita.
La liquidazione operata dal giudice di primo grado, pari ad euro 200,00 complessivi, risulta invece inferiore ai minimi previsti dai parametri normativi, senza che dalla motivazione della sentenza emerga alcuna specifica e puntuale giustificazione idonea a legittimare un simile scostamento. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, infatti, il Giudice può discostarsi dalla nota spese e dai parametri ministeriali solo a condizione di fornire una motivazione concreta, logica e specifica, non potendosi ritenere sufficiente il generico richiamo alla semplicità o serialità della controversia. Nel caso di specie, tale onere motivazionale non risulta assolto, con conseguente violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014.
L'appello va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di lite del primo grado di giudizio, che vanno rideterminate in misura conforme ai parametri normativi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della natura della controversia.
Appare equo liquidare le spese del giudizio di primo grado in complessivi euro 525,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata, che va condannata alla loro rifusione in favore dell'appellante, liquidate in complessivi euro 540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, anch'esse da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglie l'appello, in riforma parziale della sentenza impugnata, ridetermina le spese del giudizio di primo grado in euro 525,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario e condanna la
Camera di Commercio di Roma alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, 17 dicembre 2025 Il Cons. estensore La Presidente Dott. Vincenzo
Laudiero Dott. Paola Cappelli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6154/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Ricorrente_1 E C In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15200/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0103180556 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4101/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la società Ricorrente_1 S.n.c. impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720239046367607000, relativa alla cartella di pagamento n. 09720200103180556000, emessa per il recupero del diritto annuale camerale dovuto per l'anno d'imposta 2017, per un importo complessivo pari ad euro 210,72, deducendo l'omessa notifica della cartella presupposta e l'intervenuta prescrizione del credito.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza qui impugnata, accoglieva integralmente il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento impugnata, e condannava la Camera di Commercio di Roma alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in complessivi euro 200,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza la società Società_1 proponeva appello, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di giudizio, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n.
546/1992, nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M.
n. 147/2022, per avere il giudice di prime cure liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari inderogabili.
Si costituiva la Camera di Commercio di Roma, depositando controdeduzioni, con le quali concludeva per il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado in considerazione della semplicità e serialità della controversia.
Le parti depositavano memorie e note autorizzate.
Nell'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è esclusivamente il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese di lite, non essendo in discussione l'accoglimento del ricorso introduttivo né l'annullamento dell'atto impositivo impugnato, ormai coperti da giudicato interno. Ciò premesso, occorre richiamare il disposto dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate dal giudice secondo i parametri stabiliti dalla normativa vigente in materia di compensi professionali.
Nel caso di specie, ratione temporis trova applicazione il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
37/2018 e, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022. Tali parametri individuano, per ciascuno scaglione di valore della controversia, compensi medi e minimi, consentendo al giudice di discostarsene esclusivamente entro i limiti percentuali espressamente previsti e previa adeguata motivazione. La controversia in esame, pacificamente rientrante nello scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, avrebbe imposto una liquidazione delle spese di giudizio quantomeno rispettosa dei minimi tariffari, anche tenendo conto della massima riduzione consentita.
La liquidazione operata dal giudice di primo grado, pari ad euro 200,00 complessivi, risulta invece inferiore ai minimi previsti dai parametri normativi, senza che dalla motivazione della sentenza emerga alcuna specifica e puntuale giustificazione idonea a legittimare un simile scostamento. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, infatti, il Giudice può discostarsi dalla nota spese e dai parametri ministeriali solo a condizione di fornire una motivazione concreta, logica e specifica, non potendosi ritenere sufficiente il generico richiamo alla semplicità o serialità della controversia. Nel caso di specie, tale onere motivazionale non risulta assolto, con conseguente violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014.
L'appello va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di lite del primo grado di giudizio, che vanno rideterminate in misura conforme ai parametri normativi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della natura della controversia.
Appare equo liquidare le spese del giudizio di primo grado in complessivi euro 525,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata, che va condannata alla loro rifusione in favore dell'appellante, liquidate in complessivi euro 540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, anch'esse da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglie l'appello, in riforma parziale della sentenza impugnata, ridetermina le spese del giudizio di primo grado in euro 525,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario e condanna la
Camera di Commercio di Roma alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, 17 dicembre 2025 Il Cons. estensore La Presidente Dott. Vincenzo
Laudiero Dott. Paola Cappelli