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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3077/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Alessandra Tusset)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Glauco Susa) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Venezia (VE) in data 02.09.2006 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2006, parte II^, Serie A, n. 112, Uff. 1; che dalla predetta unione sono nati i figli (n. il 23.05.2005), (n. il 29.08.2008) e Per_1 Per_2 Per_3 (n. il 30.12.2013). che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. I coniugi vivranno separati.
2. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, secondo l'istituto Persona_4 Persona_5 dell'affido condiviso. pagina 1 di 3 Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione relative ai figli per i periodi in cui li avranno con sé.
3. La casa coniugale sita a Venezia Lido, Via Francesco Duodo 5, resta assegnata al signor Parte_2
ove il figlio conserverà la propria residenza anagrafica.
[...] Persona_5
4. La signora ha trasferito la propria residenza presso altra abitazione dalla stessa Parte_1 locata in Venezia Lido, Via Aldo Manuzio 7/C, unitamente a quella della figlia Persona_4
5. La figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, studentessa Persona_6 universitaria, continuerà a vivere con il padre sino a che lo vorrà.
6. La figlia vivrà prevalentemente presso la madre ed il padre la vedrà e terrà con sé Persona_4 previo accordo con la madre e, fermo l'impegno di quest'ultima ad agevolarne la frequentazione, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra – scolatici e dei desideri della figlia, vista l'età della stessa.
7. Il figlio permarrà per tempi paritari presso ciascun genitore, a settimane alternate Persona_5 con l'uno e con l'altro, dal lunedì pomeriggio al lunedì mattina.
8. Ciascun genitore trascorrerà con i figli minori alcuni periodi continuativi durante le vacanze scolastiche (salvo diverso accordo tra genitori):
• una settimana durante le vacanze di Natale, alternando tra i genitori di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre (mattina), dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio [inteso sin d'ora, che il primo periodo di vacanza natalizio successivo alla separazione, i figli staranno il primo periodo con la mamma ed il secondo con il papà], restando inteso che ove entrambi i genitori rimanessero in città avranno cura di far trascorrere ai figli la Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro, a scelta del genitore con il quale i figli permarranno nel primo periodo;
• vacanze di Carnevale e di Pasqua, alternando gli interi periodi di anno in anno tra i genitori (inteso che un genitore terrà con sé i figli il periodo di Carnevale, l'altro genitore l'intero periodo di vacanze pasquali);
• due settimane durante l'estate da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di sovrapposizione dei periodi, prevarrà la scelta della madre negli anni pari e del padre negli anni dispari;
• ulteriori festività durante l'anno alternate tra i genitori, salvo “ponti” nel qual caso saranno di spettanza del genitore del fine settimana.
• Eccettuati i tempi continuativi predetti, la modalità di permanenza dei figli con i genitori, nei periodi di residue vacanze scolastiche, avverrà come ai punti 5) e 6), precisando che la presa in custodia di per i periodi di rispettiva spettanza decorrerà, se al mattino, alle ore 9.00, se al pomeriggio, alle Per_3 ore 17.00.
9. I genitori, ai fini dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni circostanza di rilievo riguardante i figli, in particolare con riferimento alle questioni relative alla loro salute, alla loro educazione ed istruzione.
10. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio Persona_5 tenuto conto dei tempi di permanenza paritari presso ciascun genitore.
11. La madre provvederà al mantenimento ordinario della figlia con lei convivente, Persona_4 mentre il padre provvederà al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma Persona_6 non economicamente indipendente, con lui convivente.
pagina 2 di 3 12. I genitori divideranno a metà le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Venezia di data 19 settembre 2019, all'art. 16.
13. Gli eventuali assegni universali erogati dall'INPS potranno essere percepiti integralmente dalla signora con la precisazione che gli arretrati eventualmente maturati dai coniugi alla Parte_1 data del deposito del ricorso, anche a titolo di assegni famigliari e/o ogni altra forma di sostentamento alla famiglia, verranno ripartiti tra i coniugi al 50 %;
14. Le parti danno atto che, nell'ottica di definizione dei rapporti economici tra i coniugi e di riequilibrio degli assetti conseguenti alla loro separazione, hanno dato già esecuzione a quanto concordato nel ricorso introduttivo (condizione n. 13).
15. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti tra loro.
16. Le parti dichiarano di prestare il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio in favore dei figli minori.
17. Spese legali del presente procedimento interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
Considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) (N. 122 Parte II Serie A dell'anno 2006).
- provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 25.9.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3077/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Alessandra Tusset)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Glauco Susa) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Venezia (VE) in data 02.09.2006 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2006, parte II^, Serie A, n. 112, Uff. 1; che dalla predetta unione sono nati i figli (n. il 23.05.2005), (n. il 29.08.2008) e Per_1 Per_2 Per_3 (n. il 30.12.2013). che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. I coniugi vivranno separati.
2. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, secondo l'istituto Persona_4 Persona_5 dell'affido condiviso. pagina 1 di 3 Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione relative ai figli per i periodi in cui li avranno con sé.
3. La casa coniugale sita a Venezia Lido, Via Francesco Duodo 5, resta assegnata al signor Parte_2
ove il figlio conserverà la propria residenza anagrafica.
[...] Persona_5
4. La signora ha trasferito la propria residenza presso altra abitazione dalla stessa Parte_1 locata in Venezia Lido, Via Aldo Manuzio 7/C, unitamente a quella della figlia Persona_4
5. La figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, studentessa Persona_6 universitaria, continuerà a vivere con il padre sino a che lo vorrà.
6. La figlia vivrà prevalentemente presso la madre ed il padre la vedrà e terrà con sé Persona_4 previo accordo con la madre e, fermo l'impegno di quest'ultima ad agevolarne la frequentazione, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra – scolatici e dei desideri della figlia, vista l'età della stessa.
7. Il figlio permarrà per tempi paritari presso ciascun genitore, a settimane alternate Persona_5 con l'uno e con l'altro, dal lunedì pomeriggio al lunedì mattina.
8. Ciascun genitore trascorrerà con i figli minori alcuni periodi continuativi durante le vacanze scolastiche (salvo diverso accordo tra genitori):
• una settimana durante le vacanze di Natale, alternando tra i genitori di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre (mattina), dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio [inteso sin d'ora, che il primo periodo di vacanza natalizio successivo alla separazione, i figli staranno il primo periodo con la mamma ed il secondo con il papà], restando inteso che ove entrambi i genitori rimanessero in città avranno cura di far trascorrere ai figli la Vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro, a scelta del genitore con il quale i figli permarranno nel primo periodo;
• vacanze di Carnevale e di Pasqua, alternando gli interi periodi di anno in anno tra i genitori (inteso che un genitore terrà con sé i figli il periodo di Carnevale, l'altro genitore l'intero periodo di vacanze pasquali);
• due settimane durante l'estate da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di sovrapposizione dei periodi, prevarrà la scelta della madre negli anni pari e del padre negli anni dispari;
• ulteriori festività durante l'anno alternate tra i genitori, salvo “ponti” nel qual caso saranno di spettanza del genitore del fine settimana.
• Eccettuati i tempi continuativi predetti, la modalità di permanenza dei figli con i genitori, nei periodi di residue vacanze scolastiche, avverrà come ai punti 5) e 6), precisando che la presa in custodia di per i periodi di rispettiva spettanza decorrerà, se al mattino, alle ore 9.00, se al pomeriggio, alle Per_3 ore 17.00.
9. I genitori, ai fini dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni circostanza di rilievo riguardante i figli, in particolare con riferimento alle questioni relative alla loro salute, alla loro educazione ed istruzione.
10. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio Persona_5 tenuto conto dei tempi di permanenza paritari presso ciascun genitore.
11. La madre provvederà al mantenimento ordinario della figlia con lei convivente, Persona_4 mentre il padre provvederà al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma Persona_6 non economicamente indipendente, con lui convivente.
pagina 2 di 3 12. I genitori divideranno a metà le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Venezia di data 19 settembre 2019, all'art. 16.
13. Gli eventuali assegni universali erogati dall'INPS potranno essere percepiti integralmente dalla signora con la precisazione che gli arretrati eventualmente maturati dai coniugi alla Parte_1 data del deposito del ricorso, anche a titolo di assegni famigliari e/o ogni altra forma di sostentamento alla famiglia, verranno ripartiti tra i coniugi al 50 %;
14. Le parti danno atto che, nell'ottica di definizione dei rapporti economici tra i coniugi e di riequilibrio degli assetti conseguenti alla loro separazione, hanno dato già esecuzione a quanto concordato nel ricorso introduttivo (condizione n. 13).
15. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti tra loro.
16. Le parti dichiarano di prestare il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio in favore dei figli minori.
17. Spese legali del presente procedimento interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
Considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE) (N. 122 Parte II Serie A dell'anno 2006).
- provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 25.9.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
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