Sentenza 14 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di abusivismo finanziario, sussiste continuità normativa fra la fattispecie già sanzionata dall'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 (T.U.B.), in relazione all'art. 106 stesso decreto, con riferimento all'attività di intermediazione in cambi svolta da soggetti non iscritti all'albo degli intermediari finanziari, e quella di cui all'art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), che include le attività non autorizzate di intermediazione aventi ad oggetto "strumenti finanziari", ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2016, n. 15279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15279 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2016 |
Testo completo
15279-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 14/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2592/2016 MARIA VESSICHELLI Presidente REGISTRO GENERALE N.31605/2016 GRAZIA MICCOLI Rel. Consigliere - GIUSEPPE DE MARZO ANGELO CAPUTO ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ME ER nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/11/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso perТамиаммимаше ми нижечкит tulli я, ін автожая Космеincoments for prescio Ad is, gelb :f- "chli still Aw. ET Variani, ne sostiturone dell' sw. RA hasers Berms fur hoone, l'AW. TE NE for dis s . Ma n 'DE, 14 . Ma n Mekin, l'Aw. Federn redens سا nomi in sortitione dell' Aw Me Ico Sigins of for Fanch. l'sw. Stefeurs Pel mor, in s t ill w ins tien pr ST fuſion in soliter w. тоне dell Aw. A proprio, fo i LC... GE "Aw. Me Lanno a DE ,ри quel hand clero "zeugt шесть А 2002 Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 05/11/2015 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di PI IS ME, NI LI, AU LCi, OD ON, ND UA, RA DE e OL HI, in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., finalizzato alla commissione di più delitti di cui agli artt. 166 d. lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.), 3 d. lgs. n. 374 del 1999 e 5 d. d. lgs. n. 153 del 1997, ora sostituiti dall'art. 140-bis del d. lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) (capo A), nonché, nei confronti del solo PI IS ME, in relazione ai reati di cui all'art. 640 cod. pen. (capo F, per mero errore materiale, indicato come capo E nel dispositivo della sentenza impugnata, come da quest'ultima chiarito in motivazione), per avere attraverso la società GD Consulting s.r.l., con sede legale in Bergamo, raccolto abusivamente tra il pubblico ingenti somme di denaro, asseritamente destinate ad essere investite all'estero in operazioni speculative sulle valute, ma, in realtà, poi esportate per lo più in contanti nella Confederazione elvetica, dove erano solo in parte impiegate in tali operazioni nel mercato Forex, tramite la società elvetica General Dinamics s.a. di Lugano, gestita dal medesimo IS ME;
b) ha conseguentemente rideterminato la pena irrogata all'IS ME, al LI, al LCi, al UA, al DE, allo HI e al ON, in relazione al reato di cui all'art. 166 t.u.f. (capo B); c) ha revocato le statuizioni civili nei confronti di tutti gli imputati, ad esclusione dell'IS ME e del ON, il primo quale autore delle truffe contestate al capo F e il secondo nella veste di direttore dell'ufficio postale di Auronzo Cadore, in relazione al danno provocato a Poste Italiane s.p.a.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi dal difensore di PI IS ME, da NI LI personalmente, dai difensori di AU LCi, OD ON, ND UA, RA DE e OL HI.
3. Il ricorso proposto nell'interesse dell'IS ME è affidato ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., rilevando: a) che la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale il più grave reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. contestato all'IS ME -ma dal quale era poi stato assolto si sarebbe consumato nel luogo (Feltre - Belluno) in cui erano avvenute la consegna del denaro e la sottoscrizione del mandato da parte di IN, era erroneamente fondata sul presupposto che il perfezionamento del contratto di investimento integrasse il trasferimento previsto dalla fattispecie incriminatrice, il quale, invece, richiedeva la sostituzione o la riconversione dei valori;
b) che, attesa la consumazione all'estero del reato di riciclaggio e di quello di cui all'art. 166 t.u.f., occorreva far 1 riferimento al delitto associativo;
c) che la programmazione, l'ideazione e la direzione dell'associazione si erano realizzate a Milano, dove l'imputato aveva un ufficio, nel quale si svolgevano le riunioni degli associati e dove erano tenuti i corsi di formazione.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 421 e 423 cod. proc. pen. e nullità del decreto che dispone il giudizio, in quanto, a seguito della modifica dell'imputazione operata dal P.M., nel corso dell'udienza preliminare, in sede di replica, il Giudice non aveva invitato le difese a concludere nuovamente, ma semplicemente ad interloquire.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 516 cod. proc. pen., rilevando che l'interesse dell'imputato ad accedere al rito abbreviato parziale sul capo modificato non viene meno per effetto dell'estinzione per prescrizione del reato, che rende inutile l'aspirazione alla riduzione della pena, giacché continua a riposare sull'obiettivo di circoscrivere il materiale sul quale basare la decisione.
3.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 166 t.u.f., per assenza, nel caso concreto, dell'effettivo investimento, per conto dei terzi, del denaro raccolto, in realtà trattenuto dall'imputato, con la conseguenza che era,al più, configurabile il reato di cui all'art. 130 d. lgs. n. 385 del 1993. 4. Il ricorso proposto dal LI è affidato ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizi motivazionali, rilevando: a) che erroneamente la Corte territoriale aveva individuato la competenza territoriale in relazione al reato associativo, assumendo che non fosse possibile individuare dove si fosse verificato il primo reato di abusivismo finanziario successivo al 12/01/2006, laddove era emersa l'operazione cd. LL Grassa perfezionatasi a Bergamo;
b) che, anche a voler far riferimento al reato associativo, comunque la competenza territoriale si sarebbe dovuta radicare presso il Tribunale di Bergamo in quanto - a Bergamo era situata la sede legale di GD Consulting s.r.l. o di Milano dove - c'erano gli uffici presso i quali veniva operata la raccolta dei dati e il controllo che precedeva l'invio del denaro in Svizzera.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., dal momento che la condotta attribuita al ricorrente - indirizzare alcuni interessati verso un non si identifica nell'attività dipromotore promozione svolta in modo professionale e, comunque, non risultava essersi protratta oltre il gennaio del 2006. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizi motivazionali, alla luce della natura occasionale dell'attività svolta. 2 4.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, assumendo che non vi sarebbe continuità normativa tra i reati di cui agli artt. 132 t.u.b. e 166 t.u.f.
4.5. Con distinta articolazione si insiste per l'intervenuta prescrizione del reato.
5. Il ricorso proposto nell'interesse del LCi si affida ai seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e, in particolare, la nullità della citazione dell'imputato per l'udienza preliminare e della conseguente attività processuale, ivi incluse le sentenze conclusive dei giudizi di primo e di secondo grado, per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare presso il difensore domiciliatario.
5.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta competenza del Tribunale di Belluno. Rileva il ricorrente, con riferimento al reato di cui all'art. 166 t.u.f., che esso, sia che venga considerato illecito istantaneo, sia che venga qualificato come illecito permanente, avrebbe dovuto determinare la competenza territoriale del Tribunale di Bergamo, giacché, secondo quanto riconosciuto dalla sentenza di primo grado, proprio a Bergamo era avvenuto il trasferimento di denaro relativo alla operazione cd. LL Grassa, costituente il primo reato successivo al 12/01/2006, quando era entrata in vigore la I. n. 262/2005. Si aggiunge che, alla medesima data, la sede di Belluno della GD Consulting era ormai inattiva, dal momento che l'attività della società era aumentata a tal punto da condurre all'apertura delle sedi di Bergamo e di Milano. Si aggiunge che se il reato configurabile nella operazione cd. LL Grassa fosse ritenuto consumato in data anteriore al 12/01/2006, esso dovrebbe essere ormai estinto per prescrizione.
5.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali, quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 166 t.u.f., alla stregua di considerazioni sovrapponibili al quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'IS ME.
5.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen. e 166 t.u.f., per avere la Corte territoriale operato una indebita sovrapposizione concettuale tra tale reato e la fattispecie associativa, con conseguenze di rilievo anche ai fini del decorso del termine di prescrizione.
5.5. Con il quinto motivo si lamenta omessa declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati di cui all'art. 166 t.u.f.
5.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge, per non avere la Corte territoriale ravvisato l'abrogazione parziale reato previsto dall'art. 132 t.u.b. inizialmente contestato e la conseguente assenza di continuità normativa con la fattispecie di cui all'art. 166 t.u.f. 3 5.7. Con il settimo motivo si prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 t.u.f., con riferimento all'entità della pena prevista, a seguito delle modifiche introdotte dalla I. n. 262 del 2005, in relazione alla sanzione comminata per il reato di cui all'art. 348 cod. pen.
5.8. Infine si rileva che nel dispositivo della sentenza per due volte si indica l'imputato come LCi OL anziché LCi AU.
6. Il ricorso proposto nell'interesse del ON si affida ai seguenti motivi.
6.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali, con riguardo alla ritenuta competenza del Tribunale di Belluno, rilevando che, rispetto al reato associativo, era ben possibile far riferimento al luogo di costituzione dell'associazione o di manifestazione del pactum sceleris, dal momento che a Bergamo era stata costituita la GD Consulting s.r.l., strumentale ai fini del sodalizio.
6.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla determinazione della competenza per territorio, osservando che il riferimento della Corte territoriale al luogo nel quale l'associazione si sarebbe resa operativa, oltre a non essere supportato da elementi probanti, confondeva il luogo in cui era stato concluso l'accordo associativo con il luogo di commissione dei reati - fine.
6.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., in relazione all'art. 166 t.u.f., sottolineando che, a tacer dell'attribuzione all'imputato, comparso nell'orizzonte associativo solo nel 2005, anche dell'attività precedente, comunque la natura abituale del reato non esclude la necessità di verificare la sussistenza di un concreto apporto concorsuale, laddove, nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva fatto discendere dalla partecipazione al sodalizio la responsabilità per i reati fine.
6.4. Con il quarto motivo si lamentano, in relazione alle stesse considerazioni sviluppate nel terzo motivo, vizi motivazionali della sentenza impugnata.
7. Il ricorso proposto nell'interesse del UA è affidato ai seguenti motivi.
7.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali, in relazione alla ritenuta competenza del Tribunale di Belluno, sulla scorta di considerazioni sovrapponibili a quelle di cui al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ON.
7.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla determinazione della competenza per territorio, alla stregua di considerazioni sovrapponibili a quelle di cui al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ON, cui si aggiunge che, anche a voler considerare rilevante il luogo di manifestazione di operatività dell'associazione, avrebbe dovuto aversi riguardo a Milano, dove si era svolta l'attività direzionale dell'IS ME. 4 7.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 166 t.u.f., per avere la Corte territoriale fondato la responsabilità concorsuale del UA su indici neutri, inidonei a dimostrare il dolo dell'imputato e svalutato l'apporto dichiarativo del coimputato RT, le cui dichiarazioni, in relazione ad altri profili, erano state ritenute credibili.
8. Il ricorso proposto nell'interesse del DE è affidato ai seguenti motivi.
8.1. Con il primo motivo si lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta competenza del Tribunale di Belluno, con considerazioni sovrapponibili a quelle sviluppate nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del LCi.
8.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato rilievo della estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B, in quanto l'operazione cd. LL Grassa, l'ultima alla quale avrebbe preso parte l'imputata si era perfezionata in epoca anteriore al 12/01/2006, in quanto la consegna del denaro rappresentava un post factum.
8.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 cod. pen., in relazione alle modifiche apportate ai reati di cui agli artt. 132 t.u.b. e 166 t.u.f., deducendo l'assenza di continuità normativa tra le due fattispecie.
9. Il ricorso proposto nell'interesse dello HI è affidato ai seguenti motivi.
9.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in quanto nella sentenza impugnata viene indicato il domicilio originariamente eletto da parte dell'imputato che l'aveva poi revocato -, anziché quello successivamente dichiarato.
9.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali, con riferimento: a) alla notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado presso il domicilio originariamente eletto e poi revocato;
b) alla notifica del decreto di citazione in appello, avvenuta a mezzo posta, mediante immissione in cassetta di avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale, plico restituito al mittente il 15/10/2015, per mancato ritiro, e successivo invio della comunicazione di avvenuto deposito, anch'essa mai ritirata.
9.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Belluno, con considerazioni, in parte, sovrapponibili a quelle sviluppate nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del DE e, in altra parte, dedicate a sottolineare come la prima sede di Belluno della GD Consulting rappresentava la manifestazione, ma non l'origine della associazione o il suo centro direttivo, collocato a Milano. Al contrario, il ruolo del RT era quello di un fidato collaboratore cui era stata 5 affidata la gestione di una propaggine, peraltro numericamente poco significativa, della parte del gruppo collocata a Belluno.
9.4. Con il quarto motivo si lamenta nullità del decreto che dispone il giudizio, per violazione degli artt. 421, 422, 423, 438 cod. proc. pen., in quanto l'art. 423 del codice di rito consente la modifica dell'imputazione soltanto nel corso dell'udienza preliminare, ossia sino al momento in cui la difesa rassegna le proprie conclusioni, giacché successivamente resterebbe preclusa la possibilità di accedere a riti diversi, in ragione delle preclusioni temporali dettate dagli artt. 438, 421 e 422 del medesimo codice.
9.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 166 t.u.f., in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non era possibile identificare gli specifici comportamenti illeciti attribuiti al ricorrente e il loro titolo, con conseguenze di rilievo anche ai fini della determinazione della giurisdizione e del decorso del termine di prescrizione.
9.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 166 t.u.f., per la mancata indicazione del contributo fornito ai diversi episodi attribuiti, non dimostrabile attraverso gli indizi di partecipazione al sodalizio.
9.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 166 t.u.f., alla luce della mancata motivazione in ordine al requisito della professionalità dell'attività svolta.
9.8. Con l'ottavo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla sovrapposizione, operata dalla sentenza impugnata, tra i reati di cui all'art. 166 t.u.f. e la fattispecie associativa.
9.9. Con il nono motivo si lamenta violazione di legge per il mancato rilievo q dell'estinzione per prescrizione delle condotte di abusivismo finanziario anteriori al 12/01/2006. 10. Sono state depositate memorie nell'interesse del LCi, dello NG e dell'IS ME, nelle quali si rileva che, nella motivazione della sentenza impugnata, si dà atto di un rinvio dell'udienza del 30/11/2011 per astensione degli avvocati, in realtà insussistente, in quanto l'udienza era stata regolarmente tenuta, con la nomina del perito incaricato della trascrizione delle registrazioni telefoniche in atti. Considerato in diritto 1. Occorre, preliminarmente, rilevare che, anche volendo assumere, per comodità argomentativa, come data di consumazione del reato di cui al capo B), quella indicata nel capo di imputazione, ossia il 05/05/2006, e anche considerando la pena edittale prevista dall'art. 166 d. Igs. 58 del 1998, come innalzata dall'art. 39, comma 1 della I. 262 del 2005, ossia otto anni, aumentata di un quarto, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., si giunge al 05/05/2016, cui occorre aggiungere i periodi di sospensione. In tale contesto, colgono nel segno i ricorrenti che, nelle loro memorie, hanno sottolineato come non vi è stato alcun rinvio dal 30/11/2011 al 01/12/2012, per adesione degli avvocati ad una proclamata astensione dalle udienze. Vanno, invece, considerati i rinvii: a) dal 28/11/2010 al 11/03/2010 per adesione dei difensori all'astensione proclamata dagli organismi di categoria (42 giorni); b) dal 09/04/2010 al 14/05/2010 per impedimento legittimo di un difensore (35 giorni); c) dal 22/03/2012 al 16/04/2012, per adesione dei difensori all'astensione proclamata dagli organismi di categoria (25 giorni); d) il rinvio dal 31/01/2013 al 20/02/2013 per impedimento dell'avv. Pellizzari (20 giorni); e) dal 12/07/2013 al 22/07/2013, sempre per adesione ad astensione proclamata dagli organismi di categoria (10 giorni), per un totale di 132 giorni. Si giunge in tal modo al 14/09/2016. In difetto di evidenti cause di inammissibilità dei ricorsi, si impone, pertanto, il rilievo dell'intervenuta prescrizione (e a tale questione sono dedicati in maniera diretta la seconda articolazione del secondo motivo e il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse del LCi, il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del DE, l'ultima articolazione del ricorso proposto dal LI, il nono motivo del ricorso proposto nell'interesse dello HI), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, a meno che dagli atti non risulti in modo evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato. 不 E, al riguardo, deve ribadirsi che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501, seguita dalla giurisprudenza successiva). Del pari, si osserva che, nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili (Sez. 2, n. 3221 del 07/01/2014, Macchia, Rv. 25881701). 7 A tal riguardo, va puntualizzato che, nel caso di specie, nessuno dei ricorrenti, tranne il ON, è stato condannato al risarcimento dei danni in relazione al reato di cui al capo B.
2. Ciò posto, occorre esaminare i motivi di ricorso che sollecitano la verifica imposta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., sotto il profilo dell'intervenuta abolitio criminis (quarto motivo del ricorso LI, sesto motivo del ricorso LCi, terzo motivo del ricorso DE). Si tratta di rilievi infondati. Al riguardo, va premesso che, in materia di successione di leggi penali, in caso di modifica della norma incriminatrice, per accertare se ricorra o meno abolitio criminis è sufficiente procedere al confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che tale confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie (Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 24358501). L'art. 7 del d. lgs. n. 141 del 2010, nel sostituire l'art. 106 del t.u.b. ha, infatti, escluso dal novero delle attività che possono essere svolte esclusivamente sotto comminatoria della sanzione di cui al successivo art. 132 - dagli intermediari finanziari iscritti in un pubblico registro quella di intermediazione in cambi. Tuttavia, l'art. 9, comma 7 del medesimo d. lgs. n. 141 del 2010 ha contestualmente precisato che "sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. roll-over). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5". In tal modo, siffatte attività, ove non sorrette dalla prescritta abilitazione, restano incluse nel perimetro di incriminazione tracciato dall'art. 166 t.u.f. Gli indici valorizzati dai ricorrenti per sostenere la discontinuità normativa e, in particolare, l'abrogazione del reato originariamente contestato sono privi di decisività, ai fini della verifica in oggetto, in quanto la maggiore precisione definitoria e il più ampio ventaglio di condotte che si colgono nella disciplina posteriore lasciano ferma l'inclusione del comportamento precedentemente descritto, laddove poi è evidente che il mutamento della disciplina pubblicistica preordinata a garantire l'esercizio dell'attività in questione non tocca il nucleo essenziale nella fattispecie, ossia lo svolgimento di attività non autorizzate. 0 08 Infine, il fatto che il previgente art. 132, comma 2, t.u.b. prevedesse una fattispecie contravvenzionale, oggi scomparsa, non assume alcun rilievo, visto che, nel caso di specie, viene in questione il delitto di cui al comma 1 del medesimo art. 132 t.u.b. previgente, oggi incluso nello spettro applicativo dell'art. 166 t.u.f. nei sensi sopra indicati.
3. Il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'IS ME pone una questione giuridica che investe, impregiudicato l'accertamento fattuale, l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 166 t.u.f., quante volte chi abbia provveduto alla raccolta del denaro non provveda a dare esecuzione ai mandati di gestione e investimento. La questione è infondata, giacché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integra il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria la conclusione di contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari per conto dei clienti sottoscrittori, percependo le somme destinate a tali fini, dovendosi intendere per investimento di natura finanziaria ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale. Né rileva, a tal fine, l'effettivo impiego di quanto versato dal cliente nello strumento finanziario prospettato dal promotore abusivo che costituisce un post factum estraneo alla struttura del reato in questione (Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Lande, Rv. 26491601; v., anche Sez. 5, n. 22597 del 24/02/2012, Cattabiani, Rv. 25295801) 4. Ciò detto, va, per il resto, ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti cit.). Tenuto conto di quanto sopra osservato, a proposito dell'irrilevanza di eventuali vizi motivazionali, a fronte dell'accertata esistenza di una causa di estinzione del reato, restano, in conseguenza, assorbiti i primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse del LI, i primi quattro motivi e il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse del LCi, i tre motivi del ricorso proposto nell'interesse del UA, il primo proposto nell'interesse del DE, i primi otto motivi del ricorso proposto nell'interesse dello HI. 9 Identiche conclusioni valgono: a) per il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'IS ME, che, al pari del quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse dello HI, attiene ad una modifica dell'originaria imputazione non correlata ad alcuna corrispondente statuizione civile;
b) per il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'IS ME, che concerne la modifica dell'imputazione operata nel corso del dibattimento, in relazione al reato associativo, per il quale pure non è intervenuta alcuna pronuncia civile nei confronti del ricorrente.
5. All'esito delle superiori considerazioni vanno quindi esaminati il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'IS ME, nonché i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ON.
6. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'IS ME è infondato. Al riguardo, occorre premettere che la posizione del ricorrente presenta delle peculiarità, in quanto solo a lui (in concorso con altri soggetti separatamente giudicati) era stato originariamente contestato il reato di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, 648-bis cod. pen. Ciò posto, la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale. (Sez. 1, n. 8526 del 09/01/2013, Baruffo, Rv. 25492401). In tale contesto, esattamente la Corte territoriale ha fatto riferimento al luogo nel quale, secondo l'ipotesi accusatoria, era avvenuta la prima dazione ed era stato sottoscritto il mandato di gestione, al quale erano riconducibili i successivi investimenti, giacché il trasferimento o la sostituzione di cui all'art. 648-ter cod. proc. pen. vanno colti nella loro idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse, con la conseguenza che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro stesso viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem (v., ad es., Sez. 2, n. 47375 del 06/11/2009, Di Silvio, Rv. 24643401). Non è, pertanto, condivisibile la tesi del ricorrente, secondo il quale bisognerebbe aver riguardo al successivo momento dell'impiego delle somme da parte della società svizzera.
7. I primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse del ON, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono infondati, dal 10 momento che, rispetto al reato associativo, del tutto razionalmente la Corte territoriale ha valorizzato il luogo nel quale ebbe a manifestarsi l'operatività del sodalizio. Questa Corte ha reiteratamente osservato, infatti, che in subiecta materia la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv. 26674401). In siffatta cornice si apprezza il riferimento al fatto che a Belluno era stata aperta la prima sede effettiva della GD Consulting, dove operava il coimputato RT, alter ego dell'IS ME e concreto gestore della raccolta dei promotori. Le critiche del ricorrente alla base fattuale di tali conclusioni sono assertive e genericamente articolate. In punto di diritto, va solo osservato che del tutto irrilevante è, rispetto al concreto manifestarsi dell'associazione, il luogo nel quale ha sede legale la società eventualmente costituita per realizzare le finalità criminose, in quanto essa esprime un mero dato formale, evidentemente recessivo rispetto al carattere sostanziale della sede operativa. Tale conclusione non comporta alcuna sovrapposizione tra il reato associativo e i reati-fine, ma mira solo del tutto logicamente a correlare il manifestarsi del sodalizio alla concreta attività criminale posta in essere (e, infatti, si veda Sez. 5, n. 4104 del 08/10/2009 - dep. 01/02/2010, Doria e altri, Rv. 24606401, secondo la quale la competenza territoriale per il reato di associazione per delinquere - nel caso di specie, finalizzata al traffico di stupefacenti - si radica nel luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, assumendo rilevanza il luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell'associazione).
8. Il terzo e il quarto motivo, anch'essi esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili, giacché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che non individua singole fattispecie criminose di carattere istantaneo, ma un reato unitario posto in essere dai partecipi dell'associazione. E, nella prospettiva risarcitoria rilevante, giacché, nel caso concreto, la questione assume significato rispetto alla pretesa civilistica per il danno all'immagine esercitata da Poste Italiane s.p.a., tali considerazioni, fondate su una base probatoria del tutto genericamente contrastata dal ricorrente, appaiono idonee a giustificare la conclusione raggiunta. 11 9. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di tutti i ricorrenti per essere il reato di cui al capo B estinto per prescrizione. I ricorsi proposti nell'interesse di IS ME PI e ON OD vanno rigettati agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi di IS ME PI e ON OD agli effetti civili. Così deciso in Roma il 14/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Maria Vessichelli еделв SATA IN CANCELLERIA 28 MAR 2017 addi IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camels Lanzuse их 12