Sentenza 1 giugno 2006
Massime • 1
In sede di riesame di una misura cautelare reale è consentito al Pubblico Ministero di modificare o integrare l'imputazione, in quanto nella fase delle indagini preliminari la contestazione è soggetta a evoluzione e l'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale appartiene esclusivamente alla parte pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2006, n. 22027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22027 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/06/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1980
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013939/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE MA, n. il 25/04/1949;
2) ER IU, n. il 20/08/1953;
avverso ORDINANZA del 14/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di MASSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Fraticelli chiedeva il rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore, Avv. Francini, chiedeva l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Massa rigettava le richieste di riesame avanzate da IN GI e NE MA in relazione ai decreti di perquisizione e sequestro emessi nei loro confronti per il reato di cui all'art. 416 c.p. Emergeva dagli atti che i due indagati, rispettivamente Responsabile del settore lavori pubblici del Comune e Direttore generale erano coinvolti in una organizzazione volta alla corruzione di pubblici funzionari e al riciclaggio di rifiuti. Per ambedue la perquisizione aveva portato al sequestro di documentazione attinente alle pratiche incriminate e pertanto al sequestro probatorio di cose pertinenti al reato contestato. Tanto premesso, rilevava il tribunale, che il sindacato del giudice sul fumus del commesso reato è limitato alla sua astratta configurabilità, che il provvedimento di perquisizione e sequestro può essere integrato nella motivazione fino al momento in cui interviene la decisione in camera di consiglio e che in presenza di una parte di motivazione il tribunale del riesame può procedere alla integrazione. Nel caso di specie i decreti di sequestro originari emessi dal P.M. apparivano privi di motivazione in relazione ai fatti che si intendevano provare, ma prima della celebrazione della camera di consiglio il P.M. aveva prodotto l'ordinanza di custodia cautelare dalla quale emergevano i numerosi reati contestati nonché la nota informativa dei carabinieri che concludeva le indagini. Da tali atti emergeva che sussisteva il fumus non solo del reato associativo, essendo emerso che i due insieme con tutti gli altri indagati agivano con un modus operandi collaudato, che nei vari episodi non richiedeva alcun preventivo accordo, avendo ognuno un compito preciso nell'attività illecita posta in essere, ma anche in relazione ai reati di corruzione e falso conseguenti nonché di illecito smaltimento dei rifiuti. Aggiungeva che i documenti sequestrati erano attinenti ai reati in quanto prove documentali delle modalità con cui venivano trattati tali affari per conto del Comune.
Contro la decisione presentavano ricorso gli indagati deducendo violazione di legge in relazione all'art. 309 c.p.p. in quanto, pur essendo consentito al P.M. integrare la motivazione fino all'udienza in camera di consiglio, non poteva essergli concesso di integrare le imputazioni, cosa che invece era accaduta ed anzi nel caso di specie l'intera motivazione integrativa era tutta relativa alle altre imputazioni ed il tribunale aveva omesso di rispondere su tale motivo di impugnazione. Deduceva ancora mancanza di motivazione sul fumus del delitto associativo per il quale non era neppure stata individuata la struttura organizzativa ed i ruoli assegnati ai due indagati, mentre era stata fornita motivazione solo in relazione ai reati fine.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto nella fase delle indagini preliminari la contestazione è sempre in evoluzione e non può essere cristallizzata in un capo di imputazione, per cui se è sempre possibile per il P.M. integrare la motivazione di un sequestro, ben può integrare le imputazioni a cui esso si riferisce. Se ne trova una conferma indiretta nella giurisprudenza di legittimità che nel delimitare i poteri del tribunale del riesame esplicitamente gli vieta, in mancanza dell'iniziativa del P.M., il potere di integrazione del capo di imputazione (Sez. III 23 giugno 1994 n. 2072, rv. 198837). La circostanza che sul punto specifico non vi sia motivazione, non determina alcun vizio di violazione di legge, visto che dall'esame della complessiva motivazione emerge l'ammissibilità dell'integrazione. Il secondo motivo di ricorso è generico e propone una rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità. Non corrisponde al vero che nella motivazione del tribunale manca ogni riferimento al delitto associativo, anzi esso viene esaminato e vengono individuati gli elementi di prova della sua esistenza quali ad esempio il modus operandi collaudato tra i correi tanto che non era necessario alcun contatto o preventivo accordo prima di ogni condotta illecita, e la ripartizione dei ruoli tra i pubblici dipendenti.
I ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006