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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 08/09/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 141/2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.05.1978
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] -Wurttemberg- (Germania) CP_1 C.F._2 il 06.09.1974
RICORRENTE
nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Vista la richiesta cumulativa, formulata congiuntamente dai coniugi, di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario in Santa Croce di
Magliano (CB) il 09.05.2004, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Santa Croce di Magliano al N. 4, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2004; pagina 1 di 3 Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
Con Sentenza n.30/2024, pubblicata il 09.09.2024 questo Tribunale, non definendo il giudizio, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni concordate dagli stessi, e ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e fissato per la comparizione delle parti davanti al giudice
Relatore l'udienza del 25.03.2025;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data
31.07.2025;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo depositato congiuntamente dai coniugi il 03.04.2024, con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Santa
Croce di Magliano (CB) il 09.05.2004, tra , nata a [...] Parte_1
Magliano il 13.05.1978, e , nato a [...] -Wurttemberg- (Germania) il CP_1
06.09.1974, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Santa Croce di Magliano al
N. 4, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2004;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
pagina 2 di 3 3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 26.08.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 141/2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.05.1978
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] -Wurttemberg- (Germania) CP_1 C.F._2 il 06.09.1974
RICORRENTE
nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Vista la richiesta cumulativa, formulata congiuntamente dai coniugi, di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario in Santa Croce di
Magliano (CB) il 09.05.2004, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Santa Croce di Magliano al N. 4, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2004; pagina 1 di 3 Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
Con Sentenza n.30/2024, pubblicata il 09.09.2024 questo Tribunale, non definendo il giudizio, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni concordate dagli stessi, e ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e fissato per la comparizione delle parti davanti al giudice
Relatore l'udienza del 25.03.2025;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data
31.07.2025;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo depositato congiuntamente dai coniugi il 03.04.2024, con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Santa
Croce di Magliano (CB) il 09.05.2004, tra , nata a [...] Parte_1
Magliano il 13.05.1978, e , nato a [...] -Wurttemberg- (Germania) il CP_1
06.09.1974, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Santa Croce di Magliano al
N. 4, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2004;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
pagina 2 di 3 3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 26.08.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3