Sentenza 23 febbraio 2015
Massime • 1
In materia di misure prevenzione, l'intangibilità del giudicato opera "rebus sic stantibus" e non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni beni, in considerazione della sproporzione del valore degli stessi rispetto al reddito, ed in relazione ai quali, in precedenza, identica richiesta era stata invece rigettata per mancanza della prova della natura illecita delle risorse impiegate per gli acquisti).
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RITENUTO IN FATTO 1. Angelo G. ricorre per la cassazione del decreto, in data 30 marzo 2021, con il quale la Corte di appello di Catania ha rigettato il ricorso in appello avverso il provvedimento con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 20 novembre 2019, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicatagli con decreto del medesimo Tribunale in data 21 maggio 1998. 2. Il ricorrente, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, lumeggiato l'interesse sotteso al ricorso - ossia quello di ottenere la revoca del provvedimento adottato dal Prefetto di Catania in data 15 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2015, n. 16019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16019 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 23/02/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI MA - rel. Consigliere - N. 261
Dott. POSITANO G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 19578/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RA LE N. IL 04/10/1943;
DI RA SE N. IL 16/07/1968;
PA AR RI N. IL 02/01/1946;
avverso il decreto n. 166/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 09/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AR VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI: inammissibile. FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione Di AN CH, Di AN PI e AL MA RI avverso il decreto della Corte d'appello di Palermo - sezione misure di prevenzione - in data 9 ottobre 2013 con il quale è stato confermato quello emesso in primo grado il 16 luglio 2012.
Con tale ultimo provvedimento era stata applicata a Di AN CH la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, per la durata di anni tre e mesi sei, con una cauzione di Euro 500, ed era stata altresì disposta la confisca di beni intestati allo stesso proposto nonché - per quanto qui d'interesse - alla moglie AL MA RI ed alla figlia di AN PI.
Al Di AN CH le misure erano state imposte perché, oltre ad essere già stato sottoposto a misura di prevenzione personale disposta nel 1889 e vigente fino al 1992, egli era stato successivamente raggiunto da misura cautelare per una nuova ipotesi di partecipazione ad associazione mafiosa, con riferimento al territorio di Resuttana ed alla famiglia AD operante nell'ambito di Cosa nostra, nonché ad ipotesi di trasferimento fraudolento di beni. In particolare le intercettazioni eseguite avevano fatto emergere che il proposto aveva rivestito il ruolo di esecutore degli ordini che i fratelli AD riuscivano a far uscire dal carcere. Come rilevato dalla Corte d'appello, il proposto era stato poi raggiunto da condanna della Corte d'appello di Palermo del 1997, divenuta irrevocabile nel 1998, per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e nuovamente condannato per lo stesso reato, commesso fino al novembre 2008, con sentenza della Corte d'appello di Palermo del maggio 2011, divenuta irrevocabile nel 2012. La Corte d'appello ha poi analizzato il tema della attualità della sua pericolosità sociale e, quanto alla confisca dei beni, ha posto in risalto che la stessa appare giustificata in ragione della sproporzione del valore di quelli rispetto ai redditi degli intestatari, rimanendo dunque inconferente l'eventualità che non si fosse provato l'acquisto dei beni con risorse illecite. Ad ogni buon conto i giudici hanno anche osservato che sin dall'epoca (1980) dei primi acquisti degli immobili e dei beni confiscati, il proposto era già risultato soggetto pericoloso perché condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa commesso fino al settembre 1982: sussisteva pertanto anche la relazione temporale tra l'epoca d'acquisto degli immobili e le manifestazioni di pericolosità del proposto.
Aggiunge la Corte d'appello che non è ravvisabile, nella specie, la violazione del divieto di bis in idem posto che con il precedente decreto applicativo di misura di prevenzione i beni in questione non erano stati confiscati essendosi apprezzata la mancanza di un requisito previsto dalla normativa di settore (prova dell'impiego, per l'acquisto, di risorse illecite) diverso da quello della "sproporzione" che invece ha giustificato la misura oggi in esame. Deducono i ricorrenti:
1) il vizio totale di motivazione in ordine alla attualità della pericolosità sociale del proposto.
L'impugnante critica il criterio interpretativo al quale si è attenuto il giudice dell'appello quando ha rilevato la non necessità di specifica motivazione sul tema, a fronte di soggetto giudicato partecipe di associazione mafiosa che non abbia dato segni positivi della rescissione del legame associativo.
Invoca la giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 44327 del 2013) che afferma, in mancanza di tale prova, la configurazione di una mera presunzione di attuale pericolosità ed altresì la giurisprudenza che impone al giudice lo stesso onere di motivazione con riferimento alla situazione del proposto che abbia trascorso un lungo periodo in carcere (sentenza n. 29478 del 2013);
2) la violazione dell'art. 649 c.p.p.. Osserva che con la precedente applicazione della misura di prevenzione personale, nel 1989, era stata esplicitamente esclusa l'illiceità del patrimonio fino a quel momento accumulato dal proposto e dei suoi familiari e che, invece, con il decreto in esame è stato confiscato.
Sostiene la difesa che tale statuizione, suscettibile di costituire presupposto per l'applicazione dell'art. 649 c.p.p., sarebbe stata superabile soltanto in presenza di elementi nuovi (così sentenza n. 37788 del 2006). Ed invece, nessun nuovo elemento -se non il protrarsi della pericolosità del proposto-risulta posto a fondamento della misura di prevenzione patrimoniale relativa a beni già oggetto del precedente provvedimento sullo stesso tema.
Quantomeno avrebbe dovuto essere rilevato che il criterio della "sproporzione" era già in vigore al momento della decisione del 1989 ed era stata sostanzialmente escluso. Tale osservazione vale con riferimento:
- all'immobile sito in Cinisi, acquistato nel 1980,
- agli appartamenti acquistati dalla moglie del proposto nel 1982;
- ai conferimenti nella società INTRAL avvenuti nel 1988;
- ed infine all'acquisto effettuato nel 1989.
Ma anche in relazione:
- all'immobile sito in Cinisi, corso Umberto I numero 97, acquistato nel 1990, la Corte d'appello non aveva considerato che la difesa aveva adempiuto all'onere di allegazione di su di essa incombeva ed aveva indicato, come sintomo di proporzione, il reddito percepito dalla moglie del proposto. Sul punto la Corte d'appello aveva commesso l'errore di valorizzare soltanto il reddito dichiarato e non anche il reddito prodotto. Identiche considerazioni valevano per la confisca:
- delle auto intestate a di AN PI. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati. Il primo motivo è invero inammissibile per genericità. È noto che lo stato della giurisprudenza sul tema della dimostrazione della attualità della pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la applicazione della misura di prevenzione personale è nel senso, sostenuto dalla assoluta maggioranza delle decisioni, che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione personale nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente dimostrata detta appartenenza, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o alla concreta partecipazione ad attività associative ( Sez. 5, sentenza n. 32353 del 16/05/2014 Cc. (dep. 22/07/2014 ) Rv. 260483. Precedenti conformi: n. 3098 del 1995 Rv. 201756, n. 6366 del 1997 Rv. 206754, n. 44326 del 2005 Rv. 232779, n. 499 del 2009 RV. 242379, n. 3809 del 2013 Rv. 254512, n. 29478 del 2013 Rv. 256178, n. 3538 del 2014 Rv. 258658).
Anche la sentenza invocata dalla difesa (Sez. 1, n. 44327 del 18/07/2013 Cc. (dep. 31/10/2013) Rv. 257637), d'altra parte, pur attestandosi su principi più rigorosi sotto il profilo della motivazione, riconosce, che "Il requisito dell'attualità della pericolosità sociale impone, quanto meno che non sussistano elementi dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'inserimento nell'organizzazione sia venuto meno".
Ciò posto, nel caso di specie l'impugnante deduce il vizio totale di motivazione sul tema ma, a fronte della attestazione, contenuta nel provvedimento impugnato, dell'apprezzamento di segni indicatori della detta attualità (per la accertata appartenenza al sodalizio mafioso), non indica le circostanze di fatto dalle quali il giudice del merito avrebbe dovuto desumere che l'inserimento nella organizzazione fosse venuto meno.
Sotto tale profilo il motivo di impugnazione si rivela generico e non rispettoso del criterio di specificità imposto in via generale, per le impugnazioni, dall'art. 581 c.p.p.. È poi infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del divieto di bis in idem.
Come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, è orientamento consolidando quello secondo il quale l'intangibilità del giudicato in materia di prevenzione opera nei limiti della condizione rebus sic stantibus, sicché detta intangibilità non impedisce ne' l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute od emerse successivamente, anche se anteriori, ne' la valutazione nella nuova situazione di tutte le circostanze, comprese quelle della precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata od anche una misura più grave di quella già inflitta (Sez.
1. n. 40323, 24/09/2008, Infurna, rv. 241436; Sez. 1, n. 5649, 16/01/2002, Scamardo, rv. 221155; Sez. 1, n. 6521, 20/11/1997, Perreca). In tal senso va anche letta la sentenza della Sez. 1, Sentenza n. 33077 del 21/09/2006 Cc. (dep. 04/10/2006 ) Rv. 235144 che valorizza una nozione, più ristretta rispetto al giudicato, e cioè quella della preclusione in tema di misure di prevenzione. La stessa ha osservato che in tema di procedimento di prevenzione, la preclusione non opera come il giudicato per la decisione di merito, in quanto la decisione di prevenzione non accerta la sussistenza di un fatto reato o la responsabilità di un soggetto, sicché, non essendo preclusa la instaurazione di un nuovo procedimento di prevenzione sulla base di elementi non considerati nei passaggi argomentativi e nei presupposti di fatto di una precedente decisione, è consentita l'applicazione del sequestro e della confisca di beni sulla base di una nuova considerazione della situazione fattuale sotto il profilo personale e patrimoniale. Si tratta di principio tratto dall'argomentare delle Sezioni unite sul tema, nella sentenza n. 13 dicembre 2000 n. 36, ric. AD, dep. 7 febbraio 2001, ove, per l'appunto, si era osservato che la preclusione processuale ha un'efficacia più ristretta di quella del giudicato, includendo solo le questioni dedotte, non anche quelle deducibili, e restando condizionata alla situazione di fatto che, se immutata, rende applicabile il principio del "ne bis in idem". Solo entro tali limiti i provvedimenti relativi alle misure di prevenzione hanno natura sostanziale di sentenza e acquistano un'intangibilità relativa, divenendo suscettibili di costituire ostacolo all'instaurarsi di un ulteriore analogo procedimento. È stato così ritenuto che la preclusione non trae origine da un precedente rigetto della richiesta di sequestro dei beni dell'indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, poiché nessuno sbarramento può derivare all'esercizio dei poteri cautelari del Tribunale, essendo quello in esame un provvedimento non suscettibile di passare in cosa giudicata.
Sulla stessa linea va citata la giurisprudenza della CEDU la quale è costante nel negare, nella materia delle misure di prevenzione, la configurabilità della violazione dell'art. 4, Prot. n. 7, CEDU (ne bis in idem).
Sul punto la Corte ricorda che le misure di prevenzione previste dalle leggi italiane del 1956 e del 1965 non implicano un giudizio di colpevolezza, ma mirano a prevenire il compimento di atti criminali e che la loro imposizione non dipende dalla preventiva pronuncia di una condanna per un reato. Posto che esse non possono essere paragonate ad una pena, ne consegue che i ricorrenti non possono affermare di essere stati "perseguiti o puniti penalmente" nell'ambito della procedura controversa. La Corte ha quindi dichiara questa doglianza incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'art. 35 par. 3 (sentenza del 17/05/2011 Seconda Sezione, caso: CAPITANI E CAMPANELLA
contro
ITALIA, con provvedimento di irricevibilità sulla questione qui di rilievo;
analogamente v. DEC. 17/06/2014 Anna MA CACUCCI et EN LI
contro
ITALIA).
D'altra parte, nella specie, non può dirsi che la decisione che negò la confiscabilità dei beni nel 1989, per mancanza di prova della natura illecita delle risorse impiegate per gli acquisti, secondo quanto attestato nel provvedimento oggi impugnato, dovesse implicitamente contenere anche un giudizio sull'ulteriore ed alternativo requisito, previsto per a confisca di prevenzione, costituito dalla sproporzione del valore rispetto al reddito. Infatti, come desumibile dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20 in linea di continuità con la precedente normativa, i criteri per la adozione della misura di prevenzione patrimoniale sono due e operano anche disgiuntamente: quello cioè della "sproporzione" e quello della sussistenza di indizi in ordine alla provenienza del bene da attività illecite o alla configurabilità di esso come reimpiego dei proventi di tali attività.
Ne consegue che soltanto la allegazione scrutinata come positiva - che il proposto abbia fornito - in ordine alla natura lecita delle risorse impiegate per l'acquisto del bene sarebbe idonea a "saturare" l'ambito dell'accertamento devoluto al giudice del merito e a far ritenere implicitamente ma necessariamente espunto (perché incompatibile con l'accertamento compiuto) il tema della possibile sproporzione del valore dei beni stessi rispetto ai redditi dichiarati e quello della presunzione di illiceità che dalla operatività di tale criterio deriva. Con la conseguenza che, in tal caso, ben potrebbe essere invocata la preclusione processuale sul detto tema della sproporzione.
Ma non avendo la difesa dedotto nulla al riguardo nel ricorso, e dovendosi pertanto ritenere per condiviso che la precedente decisione sulla proposta di confisca - rigettata - sia stata fondata sulla attestazione della non ricorrenza degli indizi cui sopra si è fatto riferimento, deve asseverarsi il ragionamento del giudice a quo che ha ritenuto non coperto da preclusione il tema della sproporzione, non valutato, neppure implicitamente, nel precedente provvedimento. Per quanto infine concerne la denuncia di apparenza della motivazione riguardo ai beni confiscati, diversi da quelli che avevano formato oggetto della precedente decisione di omologo oggetto, la motivazione esibita dalla Corte è tutt'altro che apparente.
La stessa si basa sul principio di recente ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte(Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. (dep. 29/07/2014) Rv. 260244), secondo cui in tema di confisca di prevenzione di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter (attualmente D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (precedenti conformi:
N. 265 del 1990 Rv. 183641, N. 3561 del 1994 Rv. 196461, N. 148 del 1996 Rv. 204036, N. 258 del 1998 Rv. 210834, N. 705 del 1998 Rv. 211435, N. 3964 del 1998 Rv. 211329, N. 5760 del 1998 Rv. 212443, N. 950 del 1999 Rv. 214507, N. 36762 del 2003 Rv. 226655, N. 6570 del 2012 Rv. 252039, N. 27037 del 2012 Rv. 253405, N. 39204 del 2013 Rv. 256140).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015