Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
È legittima l'applicazione di una nuova misura di prevenzione mentre è in corso l'esecuzione di misura analoga precedentemente disposta, con conseguente possibilità di superamento del limite massimo di cinque anni stabilito dall'art. 4 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, sempre che l'ulteriore misura venga disposta sulla base di fatti e manifestazioni di pericolosità posteriori a quelli presi in considerazione ai fini dell'adozione della precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2008, n. 40323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40323 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/09/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2376
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 007508/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INFURNA MARCANTONIO, N. IL 19/01/1979;
avverso ORDINANZA del 07/01/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Stabile C., per il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto in epigrafe ha confermato quello di primo grado con cui è stato disposto nei confronti di Infurna Marcantonio l'aggravamento della misura di prevenzione in atto della sorveglianza speciale della p.s. per 3 anni mediante reiterazione della stessa per egual periodo, con obbligo di presentazione giornaliera all'autorità di polizia. Precisato che la misura era stata originariamente applicata all'Infurna con decreto in data 5.2.2000 e che l'esecuzione, iniziata il 12.6.2000, era stata interrotta il 3.7.2000 in seguito all'arresto del prevenuto per rapina aggravata e ad un successivo arresto per furto in data 18.4.2007, la corte territoriale ha ritenuto la legittimità del provvedimento in base al disposto della L. n. 1423 del 1956, art. 11 ed in considerazione della persistente pericolosità sociale del soggetto.
Ricorre il difensore, denunciando violazione di legge sull'assunto che il cumulo tra il residuo non ancora eseguito della prima misura, pari a 2 anni, 3 mesi e 7 giorni, e la durata della nuova misura, pari ad anni 3, comporterebbe una durata complessiva superiore al massimo di 5 anni prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4; il ricorrente rileva, inoltre, che la richiesta di aggravamento formulata dal Questore avrebbe consentito di imporre nuove prescrizioni ma non di dilatarne la durata oltre il predetto termine massimo mediante applicazione di una nuova misura per la durata di altri 3 anni, da sommare ai 3 determinati con la prima misura, per un totale di anni 6, con eccedenza di un anno rispetto al periodo massimo fissato dalla legge in 5 anni. Il ricorrente confuta, infine, la pertinenza del richiamo alla L. n. 1423 del 1956, art. 11 concernente un'ipotesi di proroga automatica della misura in caso di interruzione per carcerazione, e lamenta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità sociale del proposto ai fini dell'aggravamento della misura stessa, da porre in relazione ai reati commessi dal soggetto dopo l'inizio della sua esecuzione. Il ricorso è infondato.
Sebbene impropriamente definito come aggravamento dell'originaria misura e ricondotto al disposto della L. n. 1423 del 1956, art. 11, comma 2, il decreto adottato dal Tribunale di Milano in data 28.9.2007 e confermato da quello impugnato, implicando la sottoposizione dell'Infurna ad un ulteriore periodo di sorveglianza speciale di anni 3, in aggiunta al residuo della misura già disposta con decreto in data 5.2.2000, deve considerarsi applicativo di una nuova, autonoma misura di prevenzione, da cumulare a quella originaria.
Così qualificato, il provvedimento si sottrae a censure sotto il profilo della legittimità, risultando la liceità del cumulo delle misure, con conseguente possibilità di superamento del limite massimo di durata di 5 anni stabilito dall'art. 4 L. cit., affermata da un costante orientamento giurisprudenziale di questa corte (v. Cass., sez. 1, 18.2.2004, Calvio, in Cass. pen. 2005, 2343; sez. 6, 9.7.2003, Giammaria, ibid., 2005, 1385; sez. 1, 7.2.2001, Libri, id., 2001, 2785 e sez. 5, 14.7.1993, Marchese, in CED Cass., rv. 195845), sempre che, come nella specie, la ulteriore misura venga disposta sulla base di fatti e manifestazioni di pericolosità posteriori rispetto a quelli presi in considerazione ai fini dell'adozione della precedente: il decreto di primo grado, richiamato sul punto da quello di appello, indica, infatti, puntualmente tali comportamenti devianti, evidenziandone la sopravvenienza rispetto all'adozione dell'originaria misura e dando, pertanto, esaurientemente conto del persistente e rinnovato giudizio di pericolosità sociale del proposto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2008