Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14699 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOCART 43 CR 1919 CAS 0Z 2 NE LA SUIR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G. N. 8836/01 - Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere- 10506/01 34225 - Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cron. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere - Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 17/06/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ITALO VENTURI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato e sul 2° ricorso n° 10506/01 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in2002 INPS 2944 persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
AD TO;
- intimato avverso la sentenza n. 112/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 17/02/01 - R.G.N. 593/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato RICCIO per delega VALENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed assorbimento o in subordine ed inammissibilità dell'incidentale. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 29 giugno 2000 l'Inps proponeva appello avverso la decisione in data 17 maggio 2000 con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Prato aveva riconosciuto a ER DI il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257 per i periodi in cui lo stesso, durante l'attività lavorativa autonoma e subordinata quale cernitore di stracci, era stato esposto all'amianto. Deduceva l'istituto appellante che: il beneficio in questione non era applicabile, in quanto il DI era già pensionato, costui, per gran parte del periodo di dedotta esposizione all'amianto, aveva svolto attività di lavoro autonomoje l'esposizione all'amianto non si era protratta per oltre dieci anni. Il lavoratore resisteva al gravame, adducendo;
l'applicabilità del beneficio anche ai lavoratori autonomi e ai titolari, come esso appellato, di pensione o di assegno di invalidità; la sussistenza del requisito della protrazione ultradecennale dell'esposizione all'amianto; e la inopponibilità nei suoi confronti di tale limite temporale, essendo egli beneficiario di rendita Inail, nella misura del sedici per cento per asbestosi. Proponeva appello incidentale avverso il capo della sentenza con cui era stata dichiarata la prescrizione della contribuzione relativa al periodo 7 dicembre 1980/30 giugno 1987. Per quanto qui ancora rileva, la Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 17 febbraio 2001, accoglieva l'appello principale, osservando che il beneficio, sebbene previsto anche per i lavoratori autonomi, non poteva essere però applicato al DI, essendo costui all'epoca della domanda già titolare di pensione di invalidità, concessagli con decorrenza 1° novembre 1992. La cassazione della sentenza è stata richiesta dal DI, il quale ha formulato un solo mezzo di annullamento. L'Inps ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale, anch'esso con un motivo. Motivi della decisione Anzitutto si deve procedere alla riunione dei due ricorsi, principale e incidentale, in quanto avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Con il primo motivo il DI denuncia erronea interpretazione e applicazione dell'art. 13, settimo e ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, e deduce l'errore in cui è incorso il giudice del merito, il quale, pur avendo affermato di volersi riportare ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte circa " l'applicabilità del beneficio in esame ai titolari di pensione o assegno di invalidità, addicendosi ad essi la qualifica di lavoratori, li ha però disattesi, laddove ha ritenuto che la rivalutazione contributiva secondo il coefficiente di 1,5 non potesse essere attribuita al DI, perché pensionato di invalidità, senza tenere conto, peraltro, che detta pensione aveva decorrenza 10 novembre 1992, posteriore all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. II DI si duole pure della omessa pronuncia sulla questione della prescrizione di una parte della contribuzione, oggetto dell'appello incidentale, e sostiene che, secondo quanto accertato con altra sentenza, il rapporto di lavoro per il periodo 7 dicembre 1980/31 dicembre 1990, fittiziamente denunciato come svolto da titolare di impresa artigiana, era di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta Cecchi. Lamenta ancora che il giudice del merito non gli abbia riconosciuto per il periodo 27 dicembre 1980/31 dicembre 1986 la rivalutazione contributiva, pur risultando che egli aveva contratto la malattia professionale a causa di esposizione all'amianto. 2 Il primo e il terzo profilo di censura sono fondati. L'orientamento giurisprudenziale a cui si è richiamata la sentenza impugnata, elaborato da Cass. 7 luglio 1998 n. 6605, 7 luglio 1998 n. 6620, 28 luglio 1998 n. 7407, tutte e tre deliberate dallo stesso collegio, è stato poi ribadito da numerose decisioni successive (Cass. 10 agosto 2000 n. 10557, 12 febbraio 2001 n. 1976, 19 aprile 2001 n. 5764, 25 ottobre 2001 n. 13195, 7 novembre 2001 n. 13786). Esso è nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 della contribuzione relativa a periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art.13, commi settimo e ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui all'art. 1 del decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, ma spetta, oltre ai lavoratori ancora in attività, ai soggetti che siano titolari di pensione o assegno di invalidità (e cioè di prestazioni di invalidità che non precludono lo svolgimento di attività lavorativa). Il giudice del gravame, mentre da un lato afferma di voler condividere il suesposto orientamento, dall'altro se ne discosta, assumendo che in considerazione delle finalità della normativa, individuate in quelle di favorire l'allontanamento dei lavoratori da situazioni tipizzate di pericolo in relazione ad occupazioni all'epoca in atto o a fatti di esposizione già avvenuti in settori altamente morbigeni (lavoratori delle miniere e cave di amianto) e di sostenere i lavoratori destinati a perdere il posto di lavoro a seguito della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, il beneficio non compete ai pensionati, senza però considerare che l'esclusione non concerne i soggetti titolari di pensioni o di assegni d'invalidità e che, in ogni caso, la condizione di pensionato per essere ostativa all'attribuzione del beneficio 3 introdotto dalla citata normativa, in mancanza di previsione diversa, doveva essersi già verificata alla data di entrata in vigore della medesima legge. L'accoglimento dei suindicati profili di censura determina l'assorbimento dell'altro, avente ad oggetto la rivalutazione dei contributi versati dall'assicurato nella gestione degli artigiani, e su cui il giudice del gravame non si è pronunciato per la preclusione del beneficio ai pensionati senza fare alcuna distinzione per i titolari di pensione o assegno d'invalidità. Passando all'esame del ricorso incidentale, l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, settimo e ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni e integrazioni. Deduce l'inapplicabilità del beneficio in questione non solo a chi era pensionato alla data di entrata in vigore della legge, ma anche ai lavoratori autonomi, come risultava essere stato il DI per la gran parte del periodo di dedotta esposizione all'amianto, e che peraltro il ricorrente non poteva far valere dieci anni di effettiva esposizione all'amianto. Il ricorso è fondato in parte. Mentre il primo profilo di censura è infondato, in quanto la titolarità di pensione o assegno d'invalidità situazione che qui ha rilievo non è, come si è già innanzi esposto, ostativa della rivalutazione contributiva per i periodi di attività lavorativa in cui vi sia stata esposizione al rischio amianto, fondato è il secondo in relazione all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, di applicabilità del medesimo beneficio ai lavoratori autonomi, esclusa invece dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza 10 aprile 1982 n. 5082), che il Collegio condivide. Accolti i due ricorsi nei limiti come innanzi precisati, la sentenza deve essere annullata e la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo. Tenendo conto dei principi di diritto sopra specificati, il giudice del 4 rinvio, dovrà, ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal'art.1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169 e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271), nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod.civ. ed avvalendosi, ove lo ritenga, dei suoi poteri istruttori di ufficio, verificare se nell'attività di lavoro dipendente del DI vi sia stata esposizione, e di quale durata, al rischio amianto con concentrazione di fibre superiore ai valori limite indicati negli artt. 24 e 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n.277 (Cass. 3 aprile 2001 n. 4913, Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, 27 febbraio 2002 n. 2926); nella determinazione dei periodi saranno computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro. Al giudice del rinvio è demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente 150 Lanпози Лити. Paraymani ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Que House DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 6 OTT. 2002