Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 0 39 0 0/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 12612/ Dott. Bruno BATTIMIELLO TConsigliere Cron. 8938 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.29/11/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI ---- TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, pressо 10 studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMA preeso LA NASCA GIUSEPPE, DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO DI STEFANO, 2002 giusta delega in atti;
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- controricorrente -
avvers0 la sentenza n. 56/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 18/05/00 R.G.N. 73/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso 1'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Corte di appello di Catania, con la sentenza in epigrafe specificata, ha rigettato l'appello proposto dalla 8-p.a. Ferrovie dello Stato (ora 8.p.a. Rete Ferroviaria Italiana) avverso la decisione di primo grado di accoglimento della domanda proposta dall'odierno intimato r per ottenere la condanna della stessa società alla corresponsione di differenze fra quanto ritenuto spettante a titolo di indennità di buonuscita, previo computo in essa di una maggior quota dell'indennità integrativa speciale, e quanto, per il medesimo tilolo, effettivamente percepito. I giudici di appello, in particolare, hanno ritenuto che, avendo la legge n 87 de]. 1994 disposic, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, la computabilità dell'indennità integrativa speciale nella misura del 60%, ne risulta precluso l'assoggettamento di tale quota alla riduzione prevista dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973, che fissa la base contributiva della Plima delle dette indennità nell'80s degli emolumenti compresi nella base di computo, poiché, in caso contrario, la misura suddetta verrebbe ad essere illegittimamente ridotta al 468. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società, sulla base di un solo motivo, cu resiste l'intimato con contzoricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione La società ricorrente, denunciando viclazione degli art. 1 E 7 della Legge 29 gennaio 1994 n. 87, degli art. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 a. 1032, nonché dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, sostiene che la prevista computabilità parziale dell'indennità integrativa speciale, 7 ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, non esclude che la quota computabile venga utilizzata nella sola misura dell'80%, al pari di ogni altro cmolumento utile, per la determinazione della base contributiva di quest'ultima indennità. Nella memoria illustrativa la società ricorrente si riferisce altresì alla ulteriore questione, sollevata nelle fasi di merito, della computabilità, nell'indennità di buonuscita, del c.d. premio di esercizio, Пё tale questione esula dal thema decidendum del presente qiudizio di legittimità che, cosi come delimitato dal ricorso, resta circoscritto al motive di censura sopra sintetizzato. Cale motivo è fondato. L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87 è stato emanato a seguito delia pronuncia della Corte costituzionale 19 maggio 1993 I.. 243 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle disposizioni concernenti il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, dei dipendenti pubblici e delle Ferrovie dello Stato (per questi ultimi, gli art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210), nella parte in cui non prevedono meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale. La norma stabilisce che "in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari compacti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati...l'indennità integraliva speciale, di Cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di ม fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti 002 riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi utili: a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 e successive modificazioni, nella misura di Una quota pari al 30% de l'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; b} per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPATS}, nella misura di una quota pari al 60% dell'indennità integrativa speciale annua in godinen-c alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento". La questicne, oggetto del presente giudizio, delle interpretazione delia norma ora riportaza è stata sottoposta per la prima volta all'esame di questa Corte in altra controversia, relativa ai dipendenti dell'Ente Poste Italiano, e in tale occasione la Corte, con sentenza 12 ottobre 2000 11. 13624, ha affermato il principio di diritto, secondo cui la suddetta disposizione "nello atabilire 1'inclusione dell'indennità integrative speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmer.te, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha persequito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti ē da comprendere Ciel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza Ai quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le 3 componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. п. 1032 del 1913, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio". Tale principio è stato confermato da Cass. 16 novembre 2000 n. 14836, in altra tattispecie riguardante sempre i dipendenti postali, e poi da Cass. 18 marzo 2000 n. 14926, 24 maggio 2001 n. 7090, 17 maggio 2002 m. 7220, 22 giugno 2002 n. 9134, relative ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, e deve essere qui ulteriormente ribadito per le persuasive ragioni che lo sostengono. Deve essere sottolineato, in particolare, con riferimento al dato testuale, così come è già stato rilevato da questa Corte nelle richiamate sentenze, che la legge del 1994 si è limitata ad inserire 1' indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita che, per quanto concerne i ferrovieri, secondo la disciplina dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, doveva essere corrisposta dall'OPAFS in una somma pari alla "risultante del prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dcll'eventuale assegno personale pensionabile del senza fare alcun cenno ad autonomi sistemi di compenso ex combattenti" dell'indenni Là integrativa speciale, рег la quota fissata dal calcolo legislatore, rispetto a quella concernente tutti gli altri elementi સવ considerare, nella percentuale valorizzata, per legge, dell'ottanta per cento. Una volta posta l'indennità integrativa speciale, per la quota specificata (sessanta per cento), sulio stesso piano delle altre voci retributive (fra Cu essa pure rientra), da considerare ai fini della determinazione della buonuscita, non si potrebbe assolutamente giustificare il frazionamento di 110 schema che, in assenza di contrarie disposizioni, non può che rimanere unitario, così come previsto dal legislatore. Non va infatti tralasciato che il richiamo contenuto nell'art. della legge n. 87 del 1994 al computo dell'indennità integrativa speciale "nella base di di analoghi trattamenti di fine calcolo dell'indennità di buonuscita a servizio determinati in applicazione delle norme vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili" deve essere inteso come sottoposizione della voce aggiuntiva, nella qucta precisata, alla parziale utilizzazione prevista per le altre componenti. Ne deciva, conclusione, che il * COISO va accolto 母 la sertenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa cel merito, ai sensi dell'art.384 c.p.c., con il rigetto della domanda proposta dal lavoratore, intesa ad ottenere la corresponsione di differenze dell'indennità di buonuscita imputabili al computo di una maggior quota dell'indennità integrativa speciale. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero process0.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, Cas98 la sentenza impugnata e, decidendo ne merito, rigetta la domanda proposta dal lavoratore intesa ad ottenere la corresponsione di differenze dell'indennità di buonuscita imputabili al 5. Th computo di Una maggior quota dell'indennità integrativa speciale. Compensate le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002. I Consigliero estensore II Presidente Gure Mercuris Vera M alle C ANCELANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA NI BOLLO, DI Depositata in Cancelleria I DELL'ART. Goggi, 17 MAR. 2003 A . 063 IL CANCELUIERE PESA, TASSA