Sentenza 21 settembre 2006
Massime • 1
Il principio del "ne bis idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e non preclude l'esame di nuove e diverse circostanze, siano esse sopravvenute, anteriori o emerse successivamente, essendo consentita l'irrogazione di una nuova misura di prevenzione quando ancora sia in atto quella precedentemente disposta, con il solo limite che tale nuova misura venga adottata con riferimento a nuovi elementi accertati successivamente alla prima e con la previsione che essa avrà effettivo inizio al momento dell'esaurimento della misura già in atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2006, n. 37788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37788 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/09/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2610
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 009808/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA LE, N. IL 16/04/1979;
2) GA TA, N. IL 10/10/1965;
3) AL TR, N. IL 12/10/1964;
4) GA NA, N. IL 05/01/1975;
5) CU ER RS, N. IL 27/09/1936;
6) RO VI, N. IL 02/08/1965;
avverso ORDINANZA del 26/10/2005 della Corte d'Appello di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI Grazia;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IZZO Gioacchino che ha chiesto rigettarsi il ricorso con le ulteriori statuizioni di legge. OSSERVA
1 - Con provvedimento in data 26 ottobre 2005 la Corte di Appello di Milano ha confermato, per quanto qui interessa, il decreto del Tribunale in sede in data 18 giugno 2004 con cui GA LE, GA TA e AL TR venivano sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni il primo e di tre anni gli altri due con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ed era stata inoltre disposta la confisca della L. n.575 del 1965, ex art. 2 ter, comma 3, di numerosi beni mobili ed immobili intestati formalmente ai componenti della famiglia GA ed a loro parenti ed affini, fra cui un negozio di calzature in Ardore Marina, nella via Foscolo ed un bar intestati alla impresa individuale GA TA, diverse autovetture intestate a vari componenti della famiglia, denaro, conti correnti e depositi intestati a CU ER, a GA LE, a GA NA ed a AL TR, una impresa individuale intestata a GA NA, fondi rustici e fabbricati intestati a componenti della famiglia ed altri beni. Con successiva ordinanza del 19 luglio 2004 è stato corretto l'errore materiale contenuto nel decreto 26.10.2005 nel senso che la confisca del negozio di calzature doveva intendersi riferita a RO VI, cognato di MA GA, che era intervenuto nel procedimento e si era difeso assumendo la proprietà del bene e chiedendo la revoca dell'iniziale sequestro.
2 - Secondo la ricostruzione dei giudici di merito GA LE e TA e AL TR costituivano il gruppo dirigente della organizzazione criminale dedita ad un rilevante traffico di droga che GA MA, capo famiglia e noto trafficante, già colpito da provvedimento definitivo 5.2.1999 di sorveglianza speciale, dirigeva dal carcere di Busto Arsizio, occupandosi in particolare della esecuzione delle direttive dal capo mediante un sotto gruppo dedito allo smercio al minuto delle sostanze stupefacenti. In relazione a tali fatti GA LE era stato condannato alla pena di quattordici anni e sei mesi di reclusione quale organizzatore dell'associazione criminale ed invece GA TA e AL TR (quest'ultimo marito di GA NA, sorella di GA MA) a quella di 11 anni di reclusione quali partecipanti.
Quanto a GA LE venivano messi in luce le sue frequentazioni abituali con noti esponenti della 'ndrangheta calabrese appartenenti alle famiglie SE, LE, BA e UA e la notevole rilevanza della attivita' criminale posta in essere dal 1999 in poi, nonché il forte legame con GA MA, operante nel narcotraffico fin dagli anni '80, che consentivano di ritenere anteriore al 1999 l'inserimento del suddetto nel contesto malavitoso, a partire dal raggiungimento della maggiore eta'. Quanto a GA TA, veniva rilevata la apparente regolare condizione di vita della donna, che risultava tuttavia stabilmente inserita nella organizzazione criminale, coadiuvando i familiari ristretti in carcere, mantenendo i contatti con tutti i principali esponenti della organizzazione criminale ed approfittando della copertura di attività lecite dalla stessa gestite per gli incontri e gli accordi con gli altri associati e ciò nonostante la attività di indagine e le perquisizioni in corso, così rivelando una protervia e pervicacia criminale tali da dimostrare come la attività del narcotraffico costituisse una scelta radicale di vita anche per le lucrose fonti di reddito la cui sproporzione rispetto ai proventi delle attività lecite di copertura avevano giustificato le iniziali attenzioni degli inquirenti verso la donna. Ed infine, anche quanto a AL TR, venivano elencati i precedenti giudiziali e le risultanze del procedimento nel cui ambito aveva riportato condanna alla pena di undici anni di reclusione.
3 - La Corte di Appello, con riguardo alle misure personali, ha in primo luogo respinto la doglianza, comune a tutti gli appellanti, in ordine alla asserita mancanza di una valutazione autonoma condotta dal giudice della prevenzione rispetto a quella del giudice del merito, rilevando che i fatti emersi nel giudizio di cognizione ben potevano essere utilizzati nel giudizio sulla pericolosità in sede di prevenzione e che comunque nel caso in esame erano stati utilizzati anche altri elementi da cui era stata dedotta la pericolosità.
4 - La stessa Corte ha poi respinto la eccezione di "giudicato" formulata dal AL con riguardo alla utilizzazione nell'attuale procedimento delle risultanze della indagine sfociata nella emissione della ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Milano del gennaio del 2003, ad avviso del AL già prese in esame dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che con provvedimento 28.5.2003 aveva revocato un precedente provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale emesso dal Tribunale il 22.6.2001. Sul punto la Corte territoriale ha rilevato che la revoca della precedente misura era basata sul fatto che il provvedimento del Tribunale si fondava essenzialmente su due procedimenti penali uno dei quali si era concluso con sentenza di non luogo a procedere ed il secondo con sentenza di assoluzione, mentre la ordinanza di custodia cautelare del gennaio del 2003 (emessa nel procedimento per cui gli attuali ricorrenti avevano poi riportato condanna) era stata acquisita dalla Corte di Reggio Calabria soltanto ai fini della verifica dello stato di detenzione del proposto, ma non era stata valutata da quei giudici, per cui l'attuale procedimento, che si basava sulla sopravvenuta condanna dei prevenuti per i fatti già oggetto della ordinanza di custodia cautelare del 2003, utilizzava un elemento di novità tale da escludere il ne bis in idem.
5 - Quanto alla attualità della pericolosità sociale, contestata con l'atto di appello soprattutto da GA OM e dal AL con riguardo alla condotta di vita successiva alla condanna penale, alla attività lavorativa ed agli impegni familiari svolti, nonché all'asserito smantellamento del sodalizio criminale a seguito della individuazione e dell'arresto di tutti gli accoliti, la Corte territoriale ha contrapposto che si trattava di soggetti dotati di radicata cultura delinquenziale familiare per cui persisteva la loro pericolosità qualificata anche perché il sodalizio non poteva ritenersi dissolto a causa delle detenzione di alcuni dei partecipanti, considerato che non si era dissolto neppure in occasione della detenzione del capo.
6 - Con riguardo alle misure patrimoniali la Corte ha escluso che esistesse la preclusione del giudicato, ai sensi dell'art. 648 c.p.p., a causa della avvenuta revoca dei sequestri disposta dal giudice della cognizione ai sensi del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992 n. 356,
rilevando che si trattava di giudizi diversi con finalità diverse e basati su diversi presupposti, poiché nel giudizio di merito i beni erano stati sequestrati nell'ottica delle accuse penali rivolte alla GA TA, mentre nel procedimento di prevenzione veniva esaminata la funzione della GA quale prestanome di beni appartenenti di fatto al fratello MA ed acquistati con denaro, provento della attività illecite, fornito dal suddetto, di cui GA TA fungeva da tesoriere e con cui erano stati acquistati il negozio di calzature ed anche l'autolavaggio ed il bar di Cuggiono, come emergeva anche dalle intercettazioni telefoniche, considerato che comunque GA TA non aveva dimostrato l'origine lecita dei capitali impiegati per l'acquisto della attività economiche a lei intestate.
7 - Anche con riguardo ai beni intestati a GA LE e NA ed alla loro madre CU ER RS, la Corte ha rilevato che le risorse provenivano da GA MA ed erano provento di attività illecite poiché i suddetti o non avevano dichiarato redditi oppure li avevano dichiarati al Fisco in misura irrilevante ed avevano pagato i beni in contanti ovvero con proventi di conti correnti in cui i versamenti venivano eseguiti in contanti in perfetta sincronia con le attività criminose svolte nell'ambito del nucleo familiare capeggiato da GA MA che aveva investito le risorse illecitamente accumulate nelle attività economiche e nei conti dei familiari. Infine, con riguardo alla posizione del RO, che pochi mesi dopo l'arresto della cognata GA TA aveva formalmente intestato a suo favore la attività del negozio di calzature, il quale era stato confiscato sul presupposto che si trattasse di una intestazione fittizia poiché il RO non aveva mai avuto una stabile attività, era stato denunciato per violazione della legge sugli stupefacenti e si era sempre intromesso negli affari della famiglia GA ed inoltre aveva registrato il contratto di locazione solo dopo il sequestro della attività, la Corte ha evidenziato la assenza di un regolare contratto esplicativo delle modalità di pagamento del prezzo di acquisto della attività, le peculiari caratteristiche temporali e modali del preteso acquisto ed i pregressi rapporti fra il RO e la famiglia GA, nonché la circostanza che il RO fosse stato indicato da GA MA in momento non sospetto, nel 1989, davanti ai CC. di Sidemo, come un collaboratore del negozio che "stiamo acquistando" in Ardore da una lontana parente (pag. 20 del provvedimento impugnato), per desumerne che non si trattasse di un acquisto effettivo bensì di un atto diretto a sottrarre il bene alla confisca.
8 - Hanno proposto ricorso per cassazione le difese di RO VI, GA TA, AL TR, GA LE, CU ER RS e GA NA.
9 - 11 Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi con le ulteriori statuizioni di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
10 - Con due distinti motivi di ricorso la difesa di GA OM ha lamentato:
violazione della L. del 1956, n. 1423, art. 3 e difetto di motivazione, nonché travisamento del fatto in ordine alla applicazione della misura di sicurezza personale, per avere il provvedimento impugnato fondato il giudizio di pericolosità sul solo contenuto del provvedimento applicativo della custodia cautelare benché il dibattimento avesse poi ridimensionato il ruolo della ricorrente che era soggetto incensurato e madre di famiglia dedita a lavoro onesto;
violazione della L. del 1965 n. 575, art. 2 ter e difetto di motivazione in ordine alla applicazione del provvedimento di confisca poiché competeva all'accusa l'onere di dimostrare la intestazione fittizia ai terzi, mentre i giudici di merito si erano nella specie basati su mere congetture ed avevano altresì omesso di analizzate compiutamente i documenti versati in atti e che attestavano la capacità reddituale e le attività lavorative della ricorrente.
11 - La difesa del AL, di GA LE e NA e di CU ER RS ha riproposto, con unico atto, le questioni già prospettate con i motivi di appello ed in particolare:
con specifico riguardo alla posizione del AL, la questione di improcedibilità del giudizio di prevenzione per la preclusione derivante dal precedente giudicato costituito dal provvedimento della Corte di Appello di Reggio Calabria, posto che tale Corte era a conoscenza del provvedimento restrittivo emesso nel 2003 a carico del AL e quindi anche dei fatti posti a base dello stesso, nonché, subordinatamente al rigetto di tale tesi, questione di legittimità costituzionale del titolo I del libro X del Codice penale, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.,
nella parte in cui non è prevista la preclusione del giudicato nei confronti del procedimento relativo alle misure di prevenzione;
con riferimento alla applicazione delle misure personali al AL ed a GA LE, mancanza ed irrazionalità della motivazione che aveva continuato a valutare la pericolosità sociale dei sottoposti sulla sola base dei fatti criminosi oggetto del giudizio di merito, senza valutare le difese degli interessati e la avvenuta disgregazione del sodalizio criminale, nonché la successiva condotta dei proposti;
quanto alle misure patrimoniali, mancanza di prova in ordine alla appartenenza dei beni al soggetto colpito dalla misura personale ed alla riconducibilità dei beni alla attività illecita dello stesso, nonché difetto di motivazione su tali punti. 12 - La difesa del RO ha dedotto:
violazione degli artt. 4, 27, 41, 42 e 111 Cost. per mancata correlazione tra la proposta del Questore di Milano ed i provvedimenti successivi del Tribunale e della Corte di Appello, poiché la proposta iniziale riguardava una attività commerciale di vendita di cosmetici, sita in Ardore Marina nella via Foscolo n. 27, che era intestata a GA TA, proposta per la misura di prevenzione anche perché ritenuta intestataria di svariate attività familiari nell'interesse del fratello MA, mentre poi, essendo stato trovato in loco un negozio di calzature intestato al RO, era stata operata una abnorme correzione del decreto applicativo della misura posto che il RO era un terzo e non un soggetto proposto anche per la misura personale;
omessa valutazione da parte dei giudici dell'appello dei motivi di appello e della memoria difensiva con cui la parte aveva dedotto la mancanza di correlazione fra la proposta ed il decreto che aveva recepito la stessa ed altre censure che si "richiamavano";
insussistenza dei presupposti giustificativi della confisca e mancanza di motivazione sugli stessi poiché la circostanza che la attività del RO fosse negli stessi locali in cui in precedenza si trovava quella della SG non giustificava la adozione del provvedimento di confisca, oltretutto in presenza della dimostrazione, da parte del RO, della liceità della attività esercitata.
13 - Con memoria difensiva denominata di replica in data 18.5.2006 la difesa della CU ha dedotto la improcedibilità della proposta di applicazione della confisca poiché, nel momento in cui era stata formulata ed era disposto il sequestro, il decreto di applicazione della sorveglianza speciale non era ancora andato in esecuzione per cui, a norma della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6, non potevano essere avviate le misure patrimoniali che presupponevano che la misura di prevenzione fosse in applicazione ma non ancora cessata. Ha altresì dedotto che i beni intestati alla CU erano stati indiscriminatamente sottoposti a confisca benché la ricorrente avesse dimostrato redditi familiari rilevanti e la madre dei germani SG non rientrasse nella previsione della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3. 14 - Con successive memorie contenenti motivi aggiunti GA NA, RO VI e AL TR, personalmente, hanno ulteriormente dedotto:
la nullità del provvedimento impugnato per vizio di motivazione e per errore logico nella valutazione degli elementi emersi;
violazione degli artt. 321 e 407 c.p.p. per essere stati emessi il provvedimento di sequestro preventivo e la confisca sulla base di una informativa della Questura di Milano in data 14.10.2003 redatta su delega di indagini nell'ambito del procedimento penale n. 1398 del 2003 e Reg. Trib. n. 7971 del 2003, che era inutilizzabile per essere già scaduti i termini per la conclusione delle indagini preliminari;
non esisteva sproporzione fra il reddito dichiarato dal condannato ed i beni oggetto di sequestrane gli altri presupposti di legge.
15 - Quanto ai motivi che riguardano la misura personale, appare opportuno esaminare preliminarmente la eccezione, proposta dal AL, di improcedibilità del giudizio di prevenzione per la preclusione derivante dal precedente giudicato. La questione è infondata.
La Corte di Appello di Milano ha specificamente indicato i motivi per cui ha ritenuto la esistenza di nuovi elementi, sopravvenuti al provvedimento del 28.5.2003 della Corte di Appello di Reggio Calabria, che aveva revocato la precedente applicazione della misura di prevenzione, che giustificavano la nuova applicazione della sorveglianza speciale, con riguardo soprattutto alla sopravvenuta condanna del proposto per associazione criminale dedita ad un rilevante spaccio di droga.
È vero che si ritiene che anche al procedimento di prevenzione sia applicabile il principio del ne bis in idem, per cui non possono costituire oggetto di nuova valutatone i fatti ed i comportamenti già valutati per l'applicazione di una misura di prevenzione divenuta definitiva o anche per il rigetto di applicazione della stessa, ostandovi il giudicato (il che rende irrilevante la questione la legittimità costituzionale sollevata dal AL), tuttavia nel caso in esame sono stati valutati fatti nuovi, successivi alla precedente revoca - che era, fra l'altro, basata sul proscioglimento dell'imputato nell'ambito di due processi le cui imputazioni avevano giustificato l'avvio del primo procedimento di prevenzione - e che non erano stati esaminati nel primo procedimento, in quanto, anche se era stata acquisita la ordinanza di custodia cautelare relativa al processo per cui poi il AL ha riportato la condanna alla pena di undici anni di reclusione, tuttavia ciò era avvenuto soltanto ai fini della valutazione dello stato di detenzione del proposto, mentre i fatti oggetti della imputazione non erano stati esaminati. E comunque la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus, sicché detta intangibilità non preclude Tesarne di nuove e diverse circostanze, sopravvenute ma anche anteriori ed emerse successivamente, essendo addirittura consentita la irrogazione di una nuova misura quando sia ancora in atto quella precedentemente disposta, con il solo limite che la nuova misura sia adottata con riferimento a nuovi elementi accertati successivamente alla prima e con la previsione che quella nuova avrà concretamente inizio al momento dell'esaurimento di quella già in atto (v. Cass. Sez. 1. 20.11.1997, Perreca;
Cass. Sez.Un. 3 luglio 1996, Simonelli). Per cui, avendo nel caso in esame la Corte d'Appello utilizzato elementi successivi nel tempo a quelli su cui si era basata la revoca della precedente misura ed in primo luogo l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna (che ha oltretutto valore e significato ben diverso da quello della applicazione di una misura cautelare) che aveva consentito di appurare come il AL, benché in precedenza prosciolto da altri reati, fosse inserito stabilmente in un pericoloso gruppo criminale dedito ad uno spaccio di droga di grande importanza, è evidente che il provvedimento impugnato non viola in alcun modo la intangibilità del giudicato, poiché esamina elementi nuovi, mai presi in precedenza in esame e le risultanze della sentenza di condanna pronunciata nel più recente procedimento penale, nel cui ambito è stato acclarato il ruolo del proposto quale partecipante alla organizzazione criminale a carattere familiare diretta dal capo famiglia GA MA dal carcere di Busto Arsizio in cui era detenuto attraverso, soprattutto, la collaborazione dei suoi fratelli e sorelle.
16 - Con gli ulteriori motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente poiché attengono a profili assimilabili - GA OM, GA LE e AL deducono sostanzialmente il difetto di motivazione del provvedimento sulla pericolosità sociale dei proposti e sulla attualità della stessa, in relazione alle difese presentate in sede di appello e che non sarebbero state trattate dalla Corte di Appello, anche alla luce della avvenuta disgregazione del sodalizio criminale e della condotta dei proposti successiva al fatto.
Su tali punti non è vero che la Corte d'Appello non abbia esaminato la pericolosità sociale dei proposti e la attualità della stessa e che non abbia dato risposta ai motivi di appello, poiché, al contrario, come riportato nella parte espositiva, ha dettagliatamente esaminato i motivi di appello - del tutto speculari a quelli di ricorso - spiegando, per ciascuno dei proposti, su quali elementi, anche ulteriori e complementari rispetto alle risultanze della sentenza di condanna, era basato il giudizio di attualità della pericolosità sociale e per quali motivi ne' lo svolgimento di attività lecite ne' lo stato di detenzione di alcuni dei partecipanti al sodalizio appariva idoneo a comportare la fine dello stesso, poiché le attività lecite costituivano il paravento per quelle illecite e se il sodalizio non era venuto meno neppure per la lunga detenzione del capo indiscusso, che aveva continuato a dirigere la attività criminale dal carcere, certamente non si poteva dissolvere per la detenzione di alcuni dei partecipanti. Per cui le doglianze riproposte in sede di ricorso, senza tenere conto delle risposte già offerte dalla Corte di Appello, si appalesano inammissibili per mancanza di specificità che deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità (v. Cass. 18.9.1997,
Ahmetovic, Rv. 210157).
17 - Passando ai motivi concernenti le misure patrimoniali, è preliminare l'esame della questione di improcedibilità della confisca proposta dalla difesa della CU con la memoria difensiva qualificata di replica sotto il profilo che la sua applicazione non sarebbe stata consentita dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6 poiché, quando era stato disposto il sequestro, il decreto di applicazione della misura personale non era ancora andato in esecuzione, mentre l'avvio della applicazione delle misure patrimoniali avrebbe presupposto che la misura personale fosse già applicata ma non ancora cessata. La questione è pretestuosa poiché la confisca, nel caso in esame, è stata adottata contestualmente al provvedimento che ha disposto la misura di prevenzione personale, cosicché non rilevano ne' il decorso del termine di un anno dalla data del sequestro previsto della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, nè tanto meno le condizioni per la applicazione differita della confisca ai sensi del comma 6 della norma citata.
La giurisprudenza pressoché unanime di questa Corte, oltre che la dottrina, sono infatti nel senso che dalle disposizioni di cui L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, commi 2, 3 e 6, quando la confisca dei beni è pronunciata contestualmente alla applicazione della misura di prevenzione personale, non è previsto alcun termine di perenzione del sequestro, il quale rimane in vita per tutto il corso del procedimento e mantiene la sua efficacia fino alla emanazione del decreto applicativo della misura personale, ne' è tanto meno previsto che il sequestro e la confisca possano essere adottati soltanto dopo la applicazione concreta della misura personale. Il termine annuale, eventualmente prorogabile di un altro anno, previsto dal terzo comma dell'art. 2 ter e decorrente dal provvedimento di sequestro riguarda invece esclusivamente il caso in cui il provvedimento di sequestro sia emanato "successivamente" e cioè dopo la applicazione della misura personale e la conseguente perenzione della misura allo scadere del termine è subordinata a tale condizione, quale argine alla possibilità di emettere un provvedimento patrimoniale ablatorio solo nel caso in cui, per ragioni attinenti alla complessità delle indagini, detto provvedimento venga emanato con atto successivo al decreto di applicazione della misura di prevenzione personale (v. Cass. Sez. 1, 26.11.1998, Bonmarito;
Cass. Sez. VI, n. 25038 del 2004, Sansone). Ed anche la possibilità di adottare la confisca dopo la applicazione della misura personale costituisce un ampliamento dei termini per la adozione della misura, ma nel senso che la permanenza della misura personale integra il termine ultimo per la applicazione di quella patrimoniale, non già nel senso che la misura patrimoniale non possa essere applicata prima della decorrenza di quella personale, costituendo al contrario la regola generale, legislativamente prevista, quella per cui la applicazione delle due misure deve essere contemporanea, come è avvenuto nel caso in esame (prima parte dell'art. 2 ter, comma 3), per cui la applicazione della misura patrimoniale deve ritenersi correttamente avvenuta. 18 - Altrettanto correttamente la confisca è stata poi applicata con riguardo alla posizione di tutti i ricorrenti (la posizione del RO, a causa della sua particolarità, sarà trattata successivamente) sulla base del rilievo che si trattava di beni acquistati con i proventi della attività illecita di MA GA e comunque dei proposti, essendo il loro valore sproporzionato al reddito dichiarato ed alla attività lecita svolta dai titolari formali (tanto che proprio tale sproporzione, con particolare riguardo alla GA OM, aveva attirato la attenzione degli inquirenti e dato corso alle indagini), mancando comunque la prova della provenienza lecita dei capitali impiegati per il loro acquisto (art. 2 ter, comma 2, della legge più volte citata e del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies convertito con L. 7 agosto 1992, n. 356). Le doglianze mosse sul punto dai ricorrenti con riguardo al difetto di motivazione, all'onere per l'accusa di dimostrare la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto ed alla esistenza di proventi di attività lecite non possono trovare ingresso in questa sede. Il provvedimento di cui si tratta è infatti impugnabile per cassazione, in forza delle disposizione generale di cui L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965, alla stregua del richiamo operato dall'art. 3 ter, comma
2, della legge citata, soltanto per violazione di legge (che non deve essere contusa con la erronea valutatone in fatto dei presupposti applicativi della confisca, come addotto dai ricorrenti nell'atto di ricorso sotto il profilo della violazione di legge), per cui, pur volendosi fare rientrare nella violazione di legge la assenza di motivazione, a norma dell'art. 125 c.p.p., si deve trattare proprio di assenza di motivazione e cioè di un vizio non certamente sussistente nel caso in esame in cui la Corte di Appello ha dato ampia e puntuale risposta, del tutto conforme al parametro normativo, a tutte le doglianze dei ricorrenti, rilevando in particolare come non fosse stata fornita la prova dell'impiego di acquisizioni lecite per l'acquisto dei beni, dei titoli e dei depositi bancari;
e come, per converso, vi fosse la prova circa la provenienza illegittima dell'intero capitale utilizzato per i successivi e lucrosi investimenti mobiliari ed immobiliari poiché gli acquisti erano avvenuti sempre in contanti ed in concomitanza con le entrate delle attività illecite e d'altronde era stato provato anche che OM GA era la cassiera dei proventi illeciti e che GA MA si era interessato direttamente dell'acquisto di alcuni beni utilizzando come prestanomi i suoi congiunti ed affini.
Si tratta di motivazione logica ineccepibile, a fronte della quale le attuali doglianze dei ricorrenti si limitano ad una confutazione delle argomentazioni svolte dai giudici di merito, senza tuttavia cogliere intrinseche e macroscopiche incongruenze del ragionamento sottostante alla decisione impugnata, quanto piuttosto dandone una diversa interpretazione che non inficia quella del giudice di merito e che quindi non sarebbero prospettabile neppure nel caso in cui il provvedimento fosse impugnabile per tutti i motivi indicati nell'art. 606 c.p.p. 19 - Non rileva poi che la CU, in quanto madre dei fratelli GA, non rientrasse nel novero di coloro (coniuge, figli e conviventi) nei cui confronti sono obbligatorie le indagini, a norma dell'art. 2 bis, comma 3) poiché sussistevano comunque i presupposti per la confisca indipendentemente dalla non obbligatorietà delle indagini nei suoi confronti.
20 - Quanto alla posizione del RO, che presenta particolarità tali da imporne la trattazione separata, in primo luogo lo stesso deduce che la confisca sarebbe stata applicata nei suoi confronti senza il rispetto delle regole del contraddittorio e dei diritti della difesa poiché il provvedimento sarebbe stato emesso nei confronti di GA OM e sarebbe stato poi esteso nei suoi confronti soltanto poiché era stato trovato all'interno del negozio, pur essendo egli estraneo alla misura personale ed avendo dimostrato un titolo lecito di possesso dell'attività.
Dal provvedimento di primo grado risulta però che il RO era intervenuto di sua iniziativa nel procedimento di prevenzione proponendo ricorso per la revoca contro il sequestro del negozio, assumendo che ne era titolare. Il RO ha quindi assunto la posizione di terzo che ha partecipato al giudizio al fine di fare valere la sua buona fede nell'acquisto della attività commerciale, senza peraltro offrire la dimostrazione del suo assunto, essendo al contrario emerso nel procedimento che il bene era stato acquistato da GA MA (che aveva in tal senso deposto davanti ai Carabinieri nel lontano 1989) mentre suo cognato RO vi lavorava soltanto e che anche la successiva intestazione al RO, avvenuta quando AM OM era stata arrestata, era simulata e diretta a sottrarre il bene al sequestro ed alla successiva confisca.
Non vi è stata quindi alcuna violazione dei diritti difensivi del RO il quale ha partecipato al procedimento e si è difeso nello stesso, per cui la correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento di confisca, eseguita con la ordinanza del 19 luglio 2004, è servita soltanto a dare atto di quanto avvenuto nel procedimento e cioè che la confisca operava nei confronti del RO che era un terzo intervenuto e che si era difeso nel giudizio, soccombendo in punto di prova della buona fede.
D'altronde non sarebbe stata neppure necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti del RO poiché la misura di prevenzione della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta l'estinzione dei diritti sul bene confiscato dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione (Cass., Sez. V, 19 novembre 2003, soc. San Paolo IMI, rv. 227585). L'opinione favorevole all'ammissibilità dell'incidente di esecuzione a tutela dei diritti reali dei terzi, di godimento e di garanzia, corrisponde a quella maggiormente compatibile con precisi dati normativi, con le linee fondanti dell'ordinamento e con i valori protetti dalla Costituzione. Ed anche la consolidata giurisprudenza di questa Corte riconosce che il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato o altro diritto reale, chiedendone la restituzione, può proporre incidente di esecuzione quando non abbia partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere (sia che venga chiamato dal tribunale con decreto motivato ovvero decida di intervenire nel procedimento) le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (Cass., Sez. VI, 18 settembre 2002, Diana;
Sez. L 20 ottobre 1997, Cifuni, rv. 208927).
Tale conclusione trova convincente conferma negli argomenti svolti nella pronuncia della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 quinquies, comma 2, nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l'immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, ha precisato che la situazione di "sostanziale incolpevolezza" segna il limite della confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa (Corte Cost., 20 novembre 1995, n. 487). Ciò comporta che eventuali terzi interessati, qualora potessero fare valere una posizione di terzo in buona fede titolare del diritto sui beni sequestrati e cioè una posizione giuridicamente protetta, potrebbero agire addirittura in sede esecutiva per fare valere la loro posizione, nonostante la intervenuta confisca;
ma nel caso in esame il RO è stato parte nel procedimento nel corso del quale è stato ritenuto soccombente proprio in punto di prova della buona fede, per cui di nulla si può lamentare 21 - Anche le ulteriori doglianze concernenti la misura patrimoniale proposte dal RO sono infondate, poiché lo stesso contesta il mancato esame, da parte del giudice di appello, della sua memoria difensiva, ma non indica quale sarebbe stato il contenuto della memoria ed i punti su cui sarebbe mancata la pronuncia del giudice di appello e, quanto alla circostanza che avrebbe dimostrato che la attività sarebbe stata di sua proprietà pur se esercitata negli stessi locali in cui esercitava la GA, la Corte di merito ha confutato le censure a pagine 23 e 24 del provvedimento impugnato con ampia e condivisibile motivazione già riportata in parte espositiva. 22 - Quanto infine alle memorie contenenti motivi aggiunti, presentate da GA NA, RO VI e AL TR, i motivi 1 e 3 sono del tutto generici e come tali inammissibili, poiché si limitano ad esporre valutazioni che non hanno alcuna attinenza con il caso in esame, senza alcuna critica concreta al provvedimento impugnato. Il motivo 2 è invece infondato poiché il rispetto dei termini previsti dagli artt. 321 e 407 c.p.p. non ha alcuna rilevanza nel procedimento di prevenzione, essendo la proposta del Questore o del Procuratore della Repubblica di cui L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, commi 1 e 4, svincolata dal procedimento penale e dai termini dello stesso, mentre, per converso, sono utilizzabili nel procedimento di prevenzione tutte le informazioni provenienti da organi pubblici (art. 2 bis, commi 21 e 2), indipendentemente dalla loro utilizzabilità nell'ambito del procedimento penale in cui siano eventualmente confluite, stante la indipendenza del procedimento di prevenzione da quello penale e la diversità delle regole e delle garanzie che li assistono.
22 - Segue per legge al rigetto di tutti i ricorsi la condanna solidale di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2006