Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8337 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08337/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12061/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12061 del 2025, proposto da
VI DI NO, ET NI, AN Di MA, RI ND, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 6645/2024, pubblicata in data 6 giugno 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 7056/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AR IA VA e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. Col presente ricorso è chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui il Tribunale di Roma – in accoglimento dei ricorsi riuniti di cui al n. R.G. 7056/2024 – ha accertato “il diritto delle parti ricorrenti a fruire della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015” ed ha conseguentemente condannato “il Ministero convenuto all’adempimento in forma specifica e, dunque, a provvedere all’attribuzione di tale “Carta”, consentendo l’accesso dei docenti alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per i seguenti importi… ST DI AR € 1.000,00… AR FI € 1.000,00… IS LV € 1.500,00 IN DI AN € 1.500,00” .
Il Ministero intimato si è costituito in resistenza con atto di stile.
Alla camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata e delle relative asseverazioni, l’esistenza dei presupposti richiesti per l’ actio iudicati , ex artt. 112 e ss. c.p.a.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, le statuizioni contenute nella sentenza indicata in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione (cfr. Cass. 13533/2001).
Dalla sentenza in questione si ricava, pertanto, il diritto dei ricorrenti di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
3. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione al titolo azionato e, per l’effetto, di provvedere all’attivazione, in favore dei ricorrenti, della carta elettronica loro spettante per gli importi ivi indicati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
4. Come richiesto dalla parte ricorrente, l’accoglimento della domanda comporta, altresì, la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del presente giudizio di ottemperanza, purché debitamente documentate (cfr. Cons. Stato n. 1498/2017; TAR Campania-Napoli, n. 5446/2018 e n. 4477/19), che sono liquidate come da dispositivo e confluiscono nelle spese e nelle competenze di causa di cui al successivo punto 6.
Non si ritiene invece di dover fissare alcuna somma a titolo di penalità di mora.
5. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla parte ricorrente, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta , il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente. Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
6. La soccombenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, il cui importo viene liquidato in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), comprensivo delle somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva dello stesso e del concreto impegno defensionale, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016), oltre che al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12061 del 2025, come in epigrafe proposto, così provvede:
- Accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare completa esecuzione in favore dei ricorrenti alla sentenza del Tribunale di Roma n. 6645/2024, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero, se antecedente, dalla notifica del presente provvedimento.
- Per l’ipotesi di persistente inottemperanza dell’Amministrazione, nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
- Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore degli avvocati Andrea Giannattasio, Salvatore Giannattasio e Giuseppa Elvezio, dichiaratisi antistatari, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, ed al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO SE, Presidente
AR IA VA, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AR IA VA | RO SE |
IL SEGRETARIO