TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/12/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 741/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 741/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Nunzio Sinagra Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Pablo Magistro Controparte_1 C.F._2
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
1) Ritenere e dichiarare che l'immobile sito in Capo d'Orlando, Piazza Carracciolo
n. 9, catastato al foglio 1 part. 36 sub 21, categoria A/2, classe 6, rientra tra i beni personali del Sig. ai sensi dell'art. 179, comma 1 lett. f) Parte_1
c.c. e, per l'effetto, dichiararne l'esclusiva proprietà in capo all'attore;
2) Ordinare al Sig. Direttore dell'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità
Immobiliare, la trascrizione della emittenda sentenza in relazione al cespite indicato sub 1, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
3) Ordinare alla Sig.ra il rilascio immediato del predetto immobile, Controparte_1 nella esclusiva e piena disponibilità del Sig. , il quale si Parte_1 dichiara pronto ad accollarsi la restante parte del mutuo a suo tempo contratto con la moglie;
4) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.
1 Conclusioni di parte convenuta:
1) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dei diritti e/o delle relative azioni ex adverso proposte, ovvero l'inammissibilità delle stesse per mancanza di interesse, per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e/o per qualsivoglia altra motivazione.
2) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o, comunque, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree e, per l'effetto, rigettarle integralmente, per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e/o per qualsivoglia altra motivazione.
3) Condannare l'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della convenuta di una somma equitativamente determinata, ulteriore rispetto alla condanna alle spese di lite per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e/o per qualsivoglia altra motivazione.
4) Condannare l'attore Sig. al pagamento delle spese, compensi Parte_1 ed onorari del procedimento, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime
e non riscossi i secondi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore premetteva di aver acquistato, congiuntamente alla convenuta (al tempo coniuge, in regime di comunione legale dei beni), l'immobile sito in Capo d'Orlando, Piazza Caracciolo n. 9, catastato al foglio 1 part. 36 sub 21, categoria A/2, classe 6. Deducendo di averlo pagato con il denaro ricavato dalla vendita di un altro immobile ricevuto in donazione dai propri genitori, l'attore chiedeva l'accertamento della proprietà esclusiva, ai sensi dell'art. 179 comma 1 lett. f)
c.c..
La convenuta si costituiva eccependo la prescrizione o decadenza della domanda e contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa, per essere intervenuta alla stipula dell'atto nella veste di coniuge acquirente e per aver contribuito alle somme utilizzate anche risorse proprie.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda di parte attrice è infondata.
È pacifico tra le parti che le stesse hanno contratto matrimonio concordatario in data
07/09/1996, optando sul piano patrimoniale per il regime della comunione legale.
2 Dalla documentazione in atti risulta che, con contratto di compravendita del
24/07/2009 a rogito del Notar Rep. n. 56565 Racc. n. 9990 (v. all. 7, Persona_1 fasc. attore), le parti hanno acquistato il diritto di proprietà sull'immobile sito in Capo
d'Orlando, Piazza Caracciolo n. 9, catastato al foglio 1 part. 36 sub 21.
In tale atto, precisamente all'art. 1, si legge: “ e Parte_2 CP_2
, congiuntamente vendono, con l'immediato trasferimento della piena proprietà,
[...]
a e , che congiuntamente acquistano, il Parte_1 Controparte_1 seguente bene immobile”. In sede di rogito, pertanto, non si è inteso escludere il bene dalla comunione.
L'attore ha chiesto il riconoscimento della piena proprietà dell'immobile per cui è causa, deducendo di averlo acquistato con il denaro ricavato dalla vendita di altro immobile, ricevuto in donazione dai propri genitori ed estraneo alla comunione. Pizzino ha aggiunto di aver corrisposto € 60.000,00 al venditore dell'immobile sito in Piazza
Caracciolo in data 28/01/2009, cioè il giorno successivo all'incameramento della medesima somma a titolo di caparra confirmatoria per la vendita dell'immobile precedentemente ricevuto in donazione.
Tale allegazione, alla quale l'attore ricollega la prova della propria proprietà esclusiva, appare del tutto insufficiente.
A parte l'assenza di riferimenti circa la corresponsione della somma ulteriore del prezzo (€ 140.000,00), occorre osservare quanto segue.
Secondo l'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., costituiscono oggetto di comunione legale gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.
L'art. 179 comma 1 lett. f) c.c. esclude “i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto”. Tra di essi vi sono i beni elencati alla lett. b) del citato art., ossia quelli “acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione”.
Il secondo comma di detto articolo stabilisce che: “L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”.
Pertanto, alla luce della normativa richiamata, laddove tra i coniugi viga il regime della comunione legale, in caso di acquisto in costanza di matrimonio ad opera anche di
3 uno solo dei coniugi di un bene immobile, questo ricade automaticamente nel regime della comunione legale, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 179, comma 2, c.c., ossia: si tratti di un bene ricadente in una delle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed f) del primo comma;
l'esclusione del bene dalla comunione sia affermato nell'atto di acquisto;
e a questo abbia partecipato il coniuge non acquirente.
Dunque, l'effetto dell'acquisto personale del coniuge, ai sensi dell'art. 179 comma
2 c.c., consegue ad una fattispecie complessa, al cui perfezionamento concorrono la sussistenza dei presupposti di cui alle lett. c), d) ed f) dell'art. 179, primo comma, c.c., la dichiarazione del coniuge acquirente e la partecipazione dell'altro coniuge.
Poiché l'acquisto ad opera del coniuge di un bene in costanza di matrimonio, vigendo il regime della comunione legale, importa l'automatica ricomprensione del bene in quest'ultimo regime giuridico (art. 177 c.c.), costituisce onere del coniuge acquirente che intenda affermare la natura personale dell'acquisto allegare e provare una delle ipotesi normative, sancite dall'art. 179 c.c., che importano la deroga al regime della comunione legale e ciò anche per un evidente principio di vicinanza della prova, essendo il coniuge acquirente di un bene maggiormente in grado di provare i fatti che giustificano la natura personale dell'acquisto, essendo i casi previsti dall'art. 179 c.c. di norma riconducibili a vicende personali del coniuge.
Ciò posto, in ordine alla prova della natura personale di un immobile acquistato,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene indispensabile la sussistenza non soltanto della dichiarazione resa dal coniuge acquirente nell'atto di acquisto (in cui si dà atto della natura personale del bene acquistato e della partecipazione adesiva del coniuge non acquirente all'atto), ma anche di una delle ipotesi previste dall'art. 179, comma 1, lett. c), d), f), c.c. (cfr. Cass. 4917/2024).
Nel caso di specie, la dichiarazione di cui all'art. 179 comma 1 lett. f) c.c. non risulta nell'atto di acquisto dell'immobile.
La documentazione offerta dall'attore non è idonea, inoltre, a provare la provenienza del denaro utilizzato nella compravendita. Peraltro, il contratto stesso non contiene alcuna specificazione al riguardo, né l'attore ha formulato istanze istruttorie, tese a tale dimostrazione.
In ogni caso, quand'anche l'attore avesse dimostrato la provenienza del denaro da beni esclusivamente personali, ai fini dell'esclusione dell'immobile dalla comunione legale l'art. 179 c.c. prevede che il suo impiego, e la correlata volontà di acquistare a titolo esclusivamente personale, devono risultare dal relativo atto di acquisto, del quale deve essere parte anche l'altro coniuge.
4 In mancanza di tale presupposto, che costituisce condizione necessaria, non rileva l'origine delle risorse utilizzate e l'acquisto è considerato, per la parte in cui avviene con l'utilizzo di risorse personali, quale atto di liberalità indiretta del coniuge acquirente in favore dell'altro (cfr. Cass. 20336/2021). Secondo la giurisprudenza, infatti, è pacifico che “l'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta” (Cass. 24160/2018).
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha chiarito che, “se la semplice omissione della dichiarazione di cui all'art. 179, comma 1, lett. f, c.c. può non essere sufficiente, per la sua equivocità (potendo, ad esempio, essere dovuta a dimenticanza), a giustificare la natura comune dell'acquisto, la cointestazione anche all'altro coniuge è un mezzo inequivoco della manifestazione della volontà di mettere in comune l'acquisto, indipendentemente dalla natura personale o meno della provvista” (Cass. 24061/2008).
In assenza delle prescritte dichiarazioni di legge nel rogito notarile, così come della prova in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per il relativo acquisto, l'immobile sito in Capo d'Orlando, Piazza Caracciolo n. 9, catastato al foglio 1 part. 36 sub 21, categoria A/2, classe 6 deve ritenersi rientrante nella comunione legale, siccome acquistato congiuntamente dalle parti.
Alla luce di quanto esposto, le domande dell'attore vanno, pertanto, rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico dell'attore ed in favore della convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, in € 1.000,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.700,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 741/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta, che liquida in complessivi € 4.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Patti, 11/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 741/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Nunzio Sinagra Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Pablo Magistro Controparte_1 C.F._2
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
1) Ritenere e dichiarare che l'immobile sito in Capo d'Orlando, Piazza Carracciolo
n. 9, catastato al foglio 1 part. 36 sub 21, categoria A/2, classe 6, rientra tra i beni personali del Sig. ai sensi dell'art. 179, comma 1 lett. f) Parte_1
c.c. e, per l'effetto, dichiararne l'esclusiva proprietà in capo all'attore;
2) Ordinare al Sig. Direttore dell'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità
Immobiliare, la trascrizione della emittenda sentenza in relazione al cespite indicato sub 1, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
3) Ordinare alla Sig.ra il rilascio immediato del predetto immobile, Controparte_1 nella esclusiva e piena disponibilità del Sig. , il quale si Parte_1 dichiara pronto ad accollarsi la restante parte del mutuo a suo tempo contratto con la moglie;
4) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.
1 Conclusioni di parte convenuta:
1) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dei diritti e/o delle relative azioni ex adverso proposte, ovvero l'inammissibilità delle stesse per mancanza di interesse, per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e/o per qualsivoglia altra motivazione.
2) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o, comunque, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree e, per l'effetto, rigettarle integralmente, per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e/o per qualsivoglia altra motivazione.
3) Condannare l'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della convenuta di una somma equitativamente determinata, ulteriore rispetto alla condanna alle spese di lite per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e/o per qualsivoglia altra motivazione.
4) Condannare l'attore Sig. al pagamento delle spese, compensi Parte_1 ed onorari del procedimento, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime
e non riscossi i secondi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore premetteva di aver acquistato, congiuntamente alla convenuta (al tempo coniuge, in regime di comunione legale dei beni), l'immobile sito in Capo d'Orlando, Piazza Caracciolo n. 9, catastato al foglio 1 part. 36 sub 21, categoria A/2, classe 6. Deducendo di averlo pagato con il denaro ricavato dalla vendita di un altro immobile ricevuto in donazione dai propri genitori, l'attore chiedeva l'accertamento della proprietà esclusiva, ai sensi dell'art. 179 comma 1 lett. f)
c.c..
La convenuta si costituiva eccependo la prescrizione o decadenza della domanda e contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa, per essere intervenuta alla stipula dell'atto nella veste di coniuge acquirente e per aver contribuito alle somme utilizzate anche risorse proprie.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda di parte attrice è infondata.
È pacifico tra le parti che le stesse hanno contratto matrimonio concordatario in data
07/09/1996, optando sul piano patrimoniale per il regime della comunione legale.
2 Dalla documentazione in atti risulta che, con contratto di compravendita del
24/07/2009 a rogito del Notar Rep. n. 56565 Racc. n. 9990 (v. all. 7, Persona_1 fasc. attore), le parti hanno acquistato il diritto di proprietà sull'immobile sito in Capo
d'Orlando, Piazza Caracciolo n. 9, catastato al foglio 1 part. 36 sub 21.
In tale atto, precisamente all'art. 1, si legge: “ e Parte_2 CP_2
, congiuntamente vendono, con l'immediato trasferimento della piena proprietà,
[...]
a e , che congiuntamente acquistano, il Parte_1 Controparte_1 seguente bene immobile”. In sede di rogito, pertanto, non si è inteso escludere il bene dalla comunione.
L'attore ha chiesto il riconoscimento della piena proprietà dell'immobile per cui è causa, deducendo di averlo acquistato con il denaro ricavato dalla vendita di altro immobile, ricevuto in donazione dai propri genitori ed estraneo alla comunione. Pizzino ha aggiunto di aver corrisposto € 60.000,00 al venditore dell'immobile sito in Piazza
Caracciolo in data 28/01/2009, cioè il giorno successivo all'incameramento della medesima somma a titolo di caparra confirmatoria per la vendita dell'immobile precedentemente ricevuto in donazione.
Tale allegazione, alla quale l'attore ricollega la prova della propria proprietà esclusiva, appare del tutto insufficiente.
A parte l'assenza di riferimenti circa la corresponsione della somma ulteriore del prezzo (€ 140.000,00), occorre osservare quanto segue.
Secondo l'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., costituiscono oggetto di comunione legale gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.
L'art. 179 comma 1 lett. f) c.c. esclude “i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto”. Tra di essi vi sono i beni elencati alla lett. b) del citato art., ossia quelli “acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione”.
Il secondo comma di detto articolo stabilisce che: “L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”.
Pertanto, alla luce della normativa richiamata, laddove tra i coniugi viga il regime della comunione legale, in caso di acquisto in costanza di matrimonio ad opera anche di
3 uno solo dei coniugi di un bene immobile, questo ricade automaticamente nel regime della comunione legale, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 179, comma 2, c.c., ossia: si tratti di un bene ricadente in una delle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed f) del primo comma;
l'esclusione del bene dalla comunione sia affermato nell'atto di acquisto;
e a questo abbia partecipato il coniuge non acquirente.
Dunque, l'effetto dell'acquisto personale del coniuge, ai sensi dell'art. 179 comma
2 c.c., consegue ad una fattispecie complessa, al cui perfezionamento concorrono la sussistenza dei presupposti di cui alle lett. c), d) ed f) dell'art. 179, primo comma, c.c., la dichiarazione del coniuge acquirente e la partecipazione dell'altro coniuge.
Poiché l'acquisto ad opera del coniuge di un bene in costanza di matrimonio, vigendo il regime della comunione legale, importa l'automatica ricomprensione del bene in quest'ultimo regime giuridico (art. 177 c.c.), costituisce onere del coniuge acquirente che intenda affermare la natura personale dell'acquisto allegare e provare una delle ipotesi normative, sancite dall'art. 179 c.c., che importano la deroga al regime della comunione legale e ciò anche per un evidente principio di vicinanza della prova, essendo il coniuge acquirente di un bene maggiormente in grado di provare i fatti che giustificano la natura personale dell'acquisto, essendo i casi previsti dall'art. 179 c.c. di norma riconducibili a vicende personali del coniuge.
Ciò posto, in ordine alla prova della natura personale di un immobile acquistato,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene indispensabile la sussistenza non soltanto della dichiarazione resa dal coniuge acquirente nell'atto di acquisto (in cui si dà atto della natura personale del bene acquistato e della partecipazione adesiva del coniuge non acquirente all'atto), ma anche di una delle ipotesi previste dall'art. 179, comma 1, lett. c), d), f), c.c. (cfr. Cass. 4917/2024).
Nel caso di specie, la dichiarazione di cui all'art. 179 comma 1 lett. f) c.c. non risulta nell'atto di acquisto dell'immobile.
La documentazione offerta dall'attore non è idonea, inoltre, a provare la provenienza del denaro utilizzato nella compravendita. Peraltro, il contratto stesso non contiene alcuna specificazione al riguardo, né l'attore ha formulato istanze istruttorie, tese a tale dimostrazione.
In ogni caso, quand'anche l'attore avesse dimostrato la provenienza del denaro da beni esclusivamente personali, ai fini dell'esclusione dell'immobile dalla comunione legale l'art. 179 c.c. prevede che il suo impiego, e la correlata volontà di acquistare a titolo esclusivamente personale, devono risultare dal relativo atto di acquisto, del quale deve essere parte anche l'altro coniuge.
4 In mancanza di tale presupposto, che costituisce condizione necessaria, non rileva l'origine delle risorse utilizzate e l'acquisto è considerato, per la parte in cui avviene con l'utilizzo di risorse personali, quale atto di liberalità indiretta del coniuge acquirente in favore dell'altro (cfr. Cass. 20336/2021). Secondo la giurisprudenza, infatti, è pacifico che “l'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta” (Cass. 24160/2018).
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha chiarito che, “se la semplice omissione della dichiarazione di cui all'art. 179, comma 1, lett. f, c.c. può non essere sufficiente, per la sua equivocità (potendo, ad esempio, essere dovuta a dimenticanza), a giustificare la natura comune dell'acquisto, la cointestazione anche all'altro coniuge è un mezzo inequivoco della manifestazione della volontà di mettere in comune l'acquisto, indipendentemente dalla natura personale o meno della provvista” (Cass. 24061/2008).
In assenza delle prescritte dichiarazioni di legge nel rogito notarile, così come della prova in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per il relativo acquisto, l'immobile sito in Capo d'Orlando, Piazza Caracciolo n. 9, catastato al foglio 1 part. 36 sub 21, categoria A/2, classe 6 deve ritenersi rientrante nella comunione legale, siccome acquistato congiuntamente dalle parti.
Alla luce di quanto esposto, le domande dell'attore vanno, pertanto, rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico dell'attore ed in favore della convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, in € 1.000,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.700,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 741/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta, che liquida in complessivi € 4.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Patti, 11/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
5