Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 38837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38837 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
38837-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
PP DE RZ ES CENTOFANTI GAETANO DI GIURO RAFFAELLO MAGI LE PU
ha pronunciato la seguente
-Presidente -
Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 562/2025 UP - 24/09/2025 R.G.N. 15983/2025
sui ricorsi proposti da:
PE PP nato a [...] il [...] PE EB nato a [...] il [...] PE ON (CL 87) nato a [...] il [...] PE ME nato a [...] il [...] ES UV PP nato a [...] il [...]
RI ES nato a [...] il [...]
LA SA nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso chiedendo
Il PG conclude per l'inammissibilità dei ricorsi di ES UV PP, RI CE e LA NT e il rigetto dei ricorsi di PE PP, PE AS, PE NT e PE PP.
E' presente l'avvocato CIANFERONI LUCA del foro di ROMA in difesa di: PE PP, PE ON (CL 87) E PE ME. Sono presenti gli avvocati ALVARO ANDREA e ALVARO ME, del foro di PALMI, in difesa di LA SA: E' presente l'avvocato CURATOLA ANTONINO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di RI ES;
E' presente l'avvocato GIAMPAOLO ON del foro di LOCRI in difesa di PE PP, PE ON. dichiara di non essere il difensore di EL EN in questo grado di giudizio;
E' presente l'avvocato GENOVESE EMANUELE MARIA del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di ES UV PP. E' presente l'avvocato GERVASI PP del foro di LOCRI in difesa di PE EB. Gli avvocati presenti, come sopra elencati, hanno tutti concluso riportandosi al motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto di rilievo in questa sede, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione del 4 aprile 2016 della sentenza emessa in data 6 luglio 2015 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa in data 15 giugno 2011 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza in esame ha confermato la condanna per il delitto di associazione mafiosa di cui al capo A) della prima richiesta di rinvio a giudizio del 16 febbraio 2011 nei confronti di AS EL, EN EL e NT EL cl. 1987, in particolare per avere fatto parte della cosca EL, operante in San Luca, LI e comuni limitrofi, diretta da PP EL, rispettivamente fratello dei primi due e padre del terzo;
ha, inoltre, confermato la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata con riguardo al delitti di corruzione elettorale di cui ai capi B), C), D) ed E) della seconda richiesta di rinvio a giudizio del 25 febbraio 2011, rispettivamente ascritti a PP EL, PP ES VA, CE RI e NT AL;
infine, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione del 10 novembre 2017 della sentenza emessa il 14 gennaio 2016 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Locri in data 27 febbraio 2014, appellata da EN EL, ha escluso per la procurata inosservanza di pena, contestata con il capo A) di questo processo a quest'ultimo, l'aggravante mafiosa e ha, pertanto, rideterminato la pena in anni due e mesi sei di reclusione. Risulta essere stato pronunciato dalla Corte di cassazione un precedente annullamento in data 26 giugno 2014, che, rigettate le questioni processuali attinenti all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, investiva il Giudice del rinvio del problema relativo all'esistenza di una cosca EL come articolazione della 'ndrangheta, ritenendo comunque provata la partecipazione di PP EL all'associazione-madre e individuando come fondamentale quesito se PP EL fosse associato alla 'ndrangheta in quanto capo dell'omonima cosca locale oppure in ragione di una particolare autorevolezza derivatagli dall'essere figlio di NT EL cl. 1932, un personaggio in vista e considerato super partes nell'ambito associativo. Muovendo dalla premessa che nessuna sentenza avesse mai affermato l'esistenza di una cosca EL, la Corte di cassazione rilevava carenze argomentative in ordine agli elementi dimostrativi della presenza di tale cosca sul territorio e annullava anche le condanne per i delitti di corruzione elettorale limitatamente al riconoscimento dell'aggravante mafiosa, per essere l'esistenza della stessa subordinata alla risposta del quesito circa la sussistenza della cosca EL. All'annullamento era seguita una pronuncia della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato l'esistenza della cosca EL e la partecipazione ad essa di AS EL, EN EL e NT EL cl.87, nonché l'esistenza dell'aggravante ex art. 7 d. I. 13 maggio 1991, n. 152 in ordine ai delitti di corruzione elettorale.
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Detta pronuncia era nuovamente annullata da questa Corte con l'ultima pronuncia sopra menzionata, rilevandosi che il giudice di rinvio aveva ritenuto l'esistenza della cosca EL sulla base dei medesimi elementi già valutati dalla Corte di cassazione e invitandosi ad un approfondimento in sede di rinvio delle condotte dei presunti sodali, anche ampliato attraverso il ricorso alla rinnovazione dell'istruzione ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. non preclusa dalla specialità del rito, per verificarne la sanzionabilità ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. Ha sottolineato, inoltre, la Corte di cassazione, con l'ultimo annullamento, che il Giudice di rinvio muoverà dal presupposto che il familiare dei suddetti, PP EL, è stato condannato definitivamente, nell'ambito del presente procedimento, per avere fatto parte della 'ndrangheta in posizione apicale e che NT EL è stato condannato in concorso con PP EL, sempre definitivamente, per tentata estorsione connotata dall'appartenenza ad una cosca mafiosa e che, pertanto, un qualche riconoscimento dell'esistenza di un'articolazione criminale operativa, all'interno della più ampia associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, alla cui testa vi è PP EL, non pare del tutto estraneo al giudicato. E ha concluso che l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per quanto attiene all'accertamento dell'esistenza della cosca EL comporta la necessità di riconsiderare in quella sede anche l'esistenza dell'aggravante. Su entrambi i profili si è pronunciata la Corte di appello con la sentenza in esame.
2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione EN EL con atto sottoscritto dall'avv. Luca Cianferoni.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che la Corte territoriale ricerca elementi di prova circa la partecipazione associativa relativa al periodo 2010/2011 in una vicenda del 2009, quella del concorso nella turbativa d'asta di cui al capo M) del processo c.d. EN, antecedente al periodo contestato, piuttosto che valorizzare le assoluzioni per insussistenza del fatto rispetto alle ipotesi di intestazioni fittizie delle due società "Azzurra Costruzioni" e "Freedom s.a.s." riportate parimenti nel capo di imputazione, nonché l'insussistenza di condotte delittuose dal 2010 in avanti. Rileva che, inoltre, la Corte territoriale ha fatto leva sulla partecipazione del medesimo alla riunione del 3 aprile 2010 per conferimento di dote trequartino e sulla partecipazione a colloqui intercettati con riguardo alle estorsioni di cui al capo F) del processo EN CO (per mera causalità e precisamente per essere stato presente mentre PP EL e RG AC discutevano su quanto dovessero versare VA e Femia Resistenza) e, quindi, su elementi di prova presenti in atti prima della sentenza di primo grado, non dotati, pertanto, di novità e tali da non potere determinare l'integrazione probatoria richiesta.
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Osserva la difesa che mancano prove concrete sia che EN EL abbia preparato la riunione del 3 aprile 2010 sia che abbia svolto la funzione di sorvegliante del summit, non emergendo alcun accordo in tal senso con il fratello PP. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata non si è confrontata con l'atto di appello, risolvendo la prova della sussistenza della cosca EL tramite elementi già trattati dalle precedenti pronunce oggetto di annullamento e tali (colloqui EL-AB) da documentare l'estraneità del ricorrente. Osserva che le dichiarazioni del collaboratore AG, che indica il ricorrente quale fratello di PP EL, a suo dire appartenente alla 'ndrangheta, non superano il giudizio di specificità e di attendibilità con riferimento alla affermata conoscenza di quest'ultimo.
2.2. Col secondo motivo di ricorso sono denunciate violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ci si duole che la Corte territoriale abbia valorizzato, a tal fine, il precedente per turbativa d'asta, trascurando che con riguardo allo stesso è stata annullata la statuizione negatoria delle attenuanti generiche e ignorando il tempo decorso dai fatti e l'ottima condotta serbata per tale tempo dal ricorrente, mai raggiunto da pendenze per fatti successivi.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della statuizione sulla recidiva. Si evidenzia che, ai fini della recidiva, si è fatto leva su un precedente del 2009 per rapina, nonostante l'assenza di collegamento tra detto fatto commesso da minorenne e la presente vicenda associativa. Con memoria era stato fatto presente dalla difesa che la recidiva non era stata oggetto di appello, ma che la deduzione si giustificava per la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, introduttiva di una nuova ermeneusi della circostanza aggravante recidiva. Ci si duole che la Corte territoriale non abbia esaminato la richiesta e non abbia fatto alcun riferimento alla memoria.
2.4. Col quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge per erronea determinazione della pena di cui alla procurata inosservanza della pena. Si osserva che, muovendo la Corte territoriale dalla pena base di anni 3 di reclusione e detraendo l'aggravante, con l'applicazione della diminuente dell'abbreviato, la pena andava ridotta a quella di mesi undici e non di mesi trenta di reclusione.
2.5. Col quinto motivo di impugnazione vengono lamentati violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa si duole che non si tenga presente come negli ultimi sedici anni il ricorrente non abbia riportato altre pendenze e come la procurata inosservanza della pena non abbia prolungato la latitanza del padre, essendosi l'imputato limitato ad accompagnarlo in ospedale, ormai prossimo alla morte.
2.6. L'avv. Cianferoni deposita, altresì, motivi nuovi per EN EL, in cui ripercorre i motivi di ricorso e insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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3. Propone ricorso per cassazione anche AS EL, tramite i propri difensori, avv. VA Silvestre e CO Tallarita.
3.1. Con il primo motivo di impugnazione i difensori deducono violazione dell'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi ai principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Evidenziano che il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi anche alle premesse logico- giuridiche poste alla base dell'annullamento, che nel caso specifico duplice è stato l'annullamento, ad opera delle sentenze nn. 845 del 2014 e 1058 del 2016, dalle quali è emersa l'insufficienza del corredo probatorio non solo a riscontrare l'intraneità alla cosca EL dell'odierno imputato, ma financo l'esistenza della stessa cosca, e che la ragione del secondo annullamento è stata proprio la violazione del principio di cui all'art. 627 cod. proc. pen. Si ritiene che con la sentenza in esame nuovamente si sia violato tale principio, mancando per l'affermazione della 'ndrina di San Luca la prova del vincolo associativo, diverso dal vincolo familiare, di una forza di intimidazione derivante da tale vincolo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'esistenza della c.d. cosca EL. Dopo avere sottolineato che, per poter ricondurre una nuova articolazione territoriale di una associazione madre alla fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., è necessario il riscontro dell'elemento specializzante del metodo mafioso, ossia della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento, metodo che deve essere esteriorizzato, i difensori rilevano che dagli atti, anche a seguito della rinnovazione dell'istruttoria, non emerge alcuna evenienza dimostrativa di atti di intimidazione, né della presenza radicata nel tempo, né del capillare controllo del territorio della presunta cosca EL. Aggiungono che PP EL è stato si condannato per la partecipazione alla 'ndrangheta, ma senza che in quella sentenza venisse affermata l'esistenza di una cosca EL. Osservano che nel primo annullamento si era sottolineato che non erano sufficienti per ritenere la sussistenza della cosca EL i precedenti del padre di PP e del fratello dello stesso, VA, che non riguardano affatto detta cosca, né il fatto che si presentassero a chiedere il sostegno di PP EL numerosi candidati alle elezioni regionali, deponendo anzi in senso contrario la scarsità dei risultati elettorali dei candidati cui era stato promesso l'appoggio, a riprova piuttosto dell'assenza di controllo sul territorio;
e che nel secondo annullamento erano stati evidenziati i limiti di utilizzabilità del materiale probatorio, ossia l'illegittima utilizzazione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del procedimento c.d. Reale 6 con riguardo alle conversazioni indicate dell'8 aprile,, del 20 e del 27 marzo 2010, che nella motivazione del giudice di merito erano volte a suffragare: sia l'esistenza della cosca EL, sia la partecipazione ad essa di AS EL. Osservano che nel corso dell'istruttoria dibattimentale del presente giudizio nulla sia emerso di significativo a tale riguardo.
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3.3. Col terzo motivo si insiste sulla mancanza di elementi costitutivi della condotta di partecipazione di AS EL alla cosca EL. Si evidenzia che, venendo la contestazione del delitto associativo temporalmente delimitata, dal febbraio 2010 al 14 aprile 2011 in Reggio Calabria e provincia, e trattandosi di contestazione c.d. chiusa, gli elementi probatori addotti a sostegno dell'impianto accusatorio, rispetto al quali esercitare il correlativo diritto di difesa, possono riferirsi solo a tale arco temporale (mentre un diverso arco temporale avrebbe imposto la modifica della contestazione per fatto diverso). Si sottolinea che, nonostante l'intenso monitoraggio investigativo (intercettazioni ambientali nell'abitazione del fratello PP e riprese di videosorveglianza presso la stessa, nonché intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione) cui era sottoposto in detto arco temporale l'imputato, non è emerso alcun elemento significativo per ritenere la sua partecipazione associativa. Si rileva che: il fratello PP lo definisce, rivolgendosi a tale compare Mi, un "pesce fuor d'acqua"; per sopperire alle carenze probatorie, viene valorizzata dal giudici di merito la conversazione in data 20 marzo 2010 tra PP EL e NN RA alla presenza di EN e AS EL;
- tale conversazione deporrebbe per l'insussistenza di intraneità di AS, che veniva allontanato quando il colloquio assumeva una connotazione malavitosa. Si osserva, inoltre, che nessun reato fine è ascritto a AS EL, che la sua partecipazione associativa, secondo l'impianto accusatorio, risulta sostenuta proprio in virtù dello svolgimento da parte dello stesso di attività economico-finanziaria e che l'imputato risulta essere stato assolto dai reati di attribuzione fittizia, ritenendosi che lo stesso non operasse in favore della presunta cosca. I difensori evidenziano che neppure dalla rinnovazione dell'istruttoria sono emersi elementi nuovi. Rilevano che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia EN AG, escusso come imputato in procedimento connesso, poiché condannato ex art. 416-bis cod. pen., quale appartenente alla locale di Volpiano sita in territorio piemontese, non offrano elementi significativi, deponendo, anzi, in senso contrario. Osservano che detto collaboratore ha riferito de relato che: - MO Crea, boss della 'ndrangheta a Torino, conferiva ad AG le doti durante la sua permanenza in carcere per l'ossequio che i EL avevano nei confronti di suo padre e di suo nonno, pur non ricordando alcun episodio in cui PP EL aveva avuto una relazione diretta con la sua famiglia;
- la forza intimidatrice della cosca EL sul territorio di San Luca deriverebbe dalle estorsioni poste in essere dagli appartenenti ad essa nel medesimo territorio di appartenenza, menzionando quelle ai danni di DO Primerano;
- aveva avuto contezza di tali episodi quando era ragazzo e non era ancora affiliato;
- il ruolo di "Capo Crimine", che sarebbe stato ricoperto da PP EL, prescinde dall'essere capo di una cosca. Sottolineano che, con riguardo a tale ultimo profilo, dette dichiarazioni fanno venir meno il principale argomento logico sostenuto dai giudici di merito per l'affermazione della sussistenza della cosca EL, secondo cui PP EL non poteva agire come ha agito e ricoprire un ruolo di vertice nella 'ndrangheta se non fosse stato a capo di un'omonima cosca. Rilevano che, 5
comunque, assolutamente generiche sono le dichiarazioni del collaboratore riguardanti AS EL, individuato, sempre per sentito dire, quale appartenente alla 'ndrangheta; nonché contraddittorie, affermando il collaboratore di non conoscere di persona AS, ma, poi, di averlo visto ad alcuni matrimoni e di avere ricevuto dal medesimo dei soldi tramite il padre RI, a riprova della sua totale inattendibilità. Sottolinea la difesa che dette dichiarazioni, alle quali si aggiungono quelle secondo cui ZI AN gli avrebbe riferito che l'odierno ricorrente si sarebbe recato a Milano per "fare delle riunioni" non hanno riscontri, anzi sono smentite da quelle di RI AG e AN. I difensori osservano, poi, che gli altri due collaboratori, di cui sono stati acquisiti in atti i verbali, negano di conoscere AS e comunque non lo riconoscono.
3.4. Con il quarto motivo di impugnazione viene denunciata violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento alle intercettazioni ambientali all'interno dell'abitazione di PP EL. La difesa dà atto di non avere eccepito prima la violazione di dette norme, con riguardo in particolare al presupposto dell'urgenza (a fronte di un decreto di intercettazione d'urgenza in data 6 agosto 2009 e di una convalida del giorno successivo, le operazioni di captazione risultano essere state eseguite solo dal 25 febbraio 2010, a distanza di oltre sei mesi, smentendo in tal modo l'urgenza).
3.5. Col quinto motivo di ricorso si rilevano violazione degli artt. 271 e 270-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu, in relazione alle conversazioni nn. 7527 e 7528 del 2 aprile 2010, RIT 1626/09. Si rimarca la bassissima qualità degli audio a causa dei forti rumori, segnalati dalla consulenza tecnica di parte, e la loro inutilizzabilità per assenza di apposita perizia d'ufficio disposta sul punto. Oltretutto i brogliacci in questione sarebbero del tutto inutilizzabili essendo emerso che gli operanti, che avevano proceduto all'ascolto e alla trascrizione delle conversazioni, erano stati contestualmente impegnati nella medesima data e nel medesimo orario nelle operazioni di ascolto e trascrizione di altra conversazione (prog. 2914 dell'11.3.2010). Si sottolinea, poi, l'assoluta irrilevanza probatoria dei predetti dialoghi. Innanzitutto, perché AS EL non avrebbe partecipato ad altra precedente riunione preorganizzativa, in data 30 marzo 2010 (cfr. progr. 6918), in vista di quella del 3 aprile 2010; in secondo luogo perché lo stesso neppure avrebbe partecipato alla cerimonia tenutasi il 3 aprile 2010, non venendo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Quanto, poi, ai suoi propositi di recarsi da determinate persone per trasmettere le ambasciate relative al summit, da un lato si evidenzia la scarsa intellegibilità dei dialoghi (intervallati da numerosi "incomprensibili"), dall'altro si ritengono comunque non dimostrativi di alcun contributo, atteso che quell'iniziativa non ebbe mai a concretizzarsi. Venendo, poi, alla presunta partecipazione di AS EL alla riunione di 'ndrangheta tenutasi a Polsi il 2 settembre 2009, si sottolinea, poi, che non solo costul non risulta essere stato monitorato dalla P.g., ma anche che, a tutto voler concedere, lo stesso imputato aveva
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affermato di essersi recato a Polsi, ma di non aver tenuto alcun comportamento sospetto e di non essersi incontrato con nessuno per riunioni riservate.
3.6. Col sesto motivo di impugnazione si deduce violazione di legge per la mancata ripetizione dell'escussione del consulente di parte sulla comparabilità della voce presente nel progressivi 7527 e 7528 del 2 aprile 2010 e sull'identificazione del parlatore, date la rilevanza e la necessità, ai fini della decisione, della formazione della prova dichiarativa innanzi al nuovo collegio - per l'astensione di alcuni componenti dopo l'istruttoria dibattimentale - ai sensi dell'art. 525 cod. proc. pen.
3.7. Col settimo motivo di ricorso viene denunciata violazione del diritto di difesa e del principio di legalità processuale sancito dall'art. 111, comma 1, Cost. e 6, comma 1, Cedu. Si ritorna sull'inutilizzabilità dei verbali di trascrizione per inaffidabilità delle operazioni di trascrizione svolte nello stesso giorno, alla stessa ora e dagli stessi operatori che risultano avere svolto le trascrizioni del progr. 2914. E sull'acquisizione della relativa prova secondo modalità tali da non garantirne la veridicità e la correttezza.
3.8. Con l'ottavo motivo di impugnazione si deduce irrilevanza probatoria ai fini della partecipazione associativa degli elementi emersi dai processi cosiddetti Iris e Minotauro. Con riferimento al processo Iris, si evidenzia che già nella sentenza si è dato atto dell'assoluta neutralità, testimoniata dal teste di P.g. Anobile, dei dialoghi captati tra AS EL e gli AL, in particolare PA AL, sia a bordo dell'auto che durante il pranzo nella casetta di Scifà, in cui si sarebbe parlato delle rispettive disavventure giudiziarie. Anche con riguardo al processo Minotauro si fa leva sull'intercettazione della conversazione tra RU RI e LF CA, in cui i conversanti fanno riferimento a tale AS MB per la carica per PP FR, che oltre ad essere un riferimento generico e tale da non consentire di risalire a AS EL, riguarda un periodo (2008) estraneo al presente ambito di cognizione.
3.9. Col nono motivo di ricorso si rileva che andavano concesse l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, anche considerata la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la non pericolosità sociale di AS EL, o, quantomeno, quella della speciale tenuità del danno, o, infine, le circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'incensuratezza, della carenza di carichi pendenti, delle condizioni familiari (cinque figli di cui uno minore di anni nove), della vita anteatta ineccepibile e del corretto comportamento processuale dell'imputato.
3.10. Col decimo motivo di ricorso ci si duole che la Corte territoriale non sia partita dal minimo edittale e sia incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
3.11. Risulta, altresì, depositata memoria difensiva per AS EL, sottoscritta dall'avv. PP Gervasi, in cui si ripercorrono parte delle argomentazioni a fondamento del ricorso e si insiste sull'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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4. Ricorre per cassazione anche NT EL cl. 1987 con due distinti atti, a firma rispettivamente dell'avv. Luca Cianferoni e dell'avv. NT Giampaolo.
4.1. Con il primo motivo dell'atto a firma dell'avv. Cianferoni si rileva violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Osserva il difensore che la Corte territoriale, pur prendendo atto della complessità della questione sull'esistenza della cosca EL, ritiene di superare le lacune argomentative evidenziate dalla Corte di cassazione, da un lato valorizzando gli elementi emersi nel presente procedimento alla luce delle direttive di detta Corte, dall'altro leggendo e collegando tali elementi con le prove emerse nell'ambito del procedimento EN CO. La Corte di appello di Reggio Calabria, però, nel motivare la configurabilità della condotta di partecipazione in relazione all'odierno imputato, richiamerebbe episodi già oggetto di un giudicato ampiamente formato e non idonei, come già evidenziato dalla prima sentenza rescindente, a dimostrare un'effettiva e stabile partecipazione associativa, trascurando in particolare che dalle presunte estorsioni di cui al capo F) del procedimento EN CO il ricorrente è stato definitivamente assolto. Lamenta, quindi, la difesa che in tal modo la Corte territoriale avrebbe violato il principio dell'intangibilità del giudicato. Evidenzia il difensore che la Corte di appello non distingue tra vicinanza familiare e partecipazione associativa ed erra nel momento in cui attribuisce rilevanza probatoria, ai fini della partecipazione associativa, a fatti ritenuti dalla stessa sentenza di cassazione in cui è esitato il processo EN CO inidonei a fondare un'accusa di estorsione (tanto da annullare senza rinvio), individuandoli come mere manifestazioni verbali prive di reale concretizzazione, e rilevando che le manifestazioni aggressive emerse nel capo F) si pongono in perfetta aderenza e continuità con altre vicende contestate, tra cui l'estorsione di cui al capo B) del presente processo, per la quale si è formato il giudicato. Rileva il difensore che, inoltre, la Corte territoriale fonda l'affermazione della partecipazione di NT EL all'associazione su due elementi e, precisamente, su un presunto accompagnamento del padre del 3 aprile 2010 per recapitare gli ultimi inviti al summit da tenersi in quella data, nonostante lo stesso fosse impossibilitato a muoversi da casa perché sorvegliato speciale, e sull'attività di vedetta durante la cerimonia in aiuto dello zio, elementi non solo non riscontrati in atti, ma che, seppure provati, non avrebbero rilievo ai fini della partecipazione. associativa, in quanto mere condotte poste in essere in favore di familiari. Lamenta l'evidente travisamento probatorio. Osserva che anche il riferimento al prestigio della famiglia e alla reazione dell'imputato contro chi lo metteva in discussione è privo di rilevanza giuridica. Col secondo motivo di detto atto si deduce erronea determinazione della pena inflitta. Rileva il difensore che all'esito dei due annullamenti per cassazione reato più grave è certamente l'estorsione pluriaggravata tentata rispetto alla partecipazione associativa semplice, essendo prevista nel 2010 una pena minima più alta per l'associazione mafiosa, ma un massimo più alto per l'estorsione pluriaggravata ivi compresa la diminuzione per la forma tentata. Essendo, quindi,
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stata determinata erroneamente la pena, la difesa chiede l'annullamento della sentenza anche in relazione a tale profilo. Con il terzo motivo del suddetto atto si denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. Si rileva che la sentenza impugnata non tiene in alcun conto il dato assolutorio intervenuto nei confronti di NT EL, la sua posizione marginale rispetto ai coimputati e la sua buona condotta.
4.2. Con il primo motivo dell'atto a firma dell'avv. NT Giampaolo viene lamentata violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza di uniformità alle sentenze della Corte di cassazione n. 845 del 2014 e n. 1058 del 2016. Ci si duole che il Giudice del rinvio abbia dovuto utilizzare iperboli argomentative per sostenere l'esistenza della cosca EL, ripercorrendo nella prima parte l'iter argomentativo già censurato dalle sentenze rescindenti, che hanno ritenuto le sole intercettazioni non elemento probatorio esaustivo per dimostrare l'esistenza della cosca EL in quanto non univoche in tal senso;
e rielaborando, nella seconda parte della sentenza, il dato offerto dalla intercettazioni con quello emergente dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, consistita nell'acquisizione delle sentenze EN CO, Minotauro, Crimine, Infinito e nell'escussione dei collaboratori di giustizia LU, OS e AG. Si rileva che i procedimenti Minotauro, Crimine e Infinito risalgono al 2007 e che oltre a PP EL nessuno degli odierni imputati compare in atti investigativi, pur essendo sottoposti a intenso monitoraggio, non risultando emerso alcunché prima del 25 febbraio 2010. Lamenta il ricorrente che il giudicante ha motivato l'attendibilità dei collaboratori utilizzando le argomentazioni svolte nella sentenza EN CO senza confrontarsi col dato dibattimentale emerso nel presente giudizio, anzi epurandolo dalle contraddizioni. Rileva che i collaboratori TO e OS hanno fondato la loro conoscenza solo ed esclusivamente sulla figura di PP EL e, pertanto, le loro dichiarazioni non possono ritenersi idonee a provare l'esistenza della consorteria. Evidenzia, invece, la genericità delle dichiarazioni, prevalentemente de relato, di EN AG, che afferma di essere in rapporto di amicizia con l'odierno ricorrente, il quale si sarebbe recato a trovarlo in Lombardia nell'anno 2007, mentre dal procedimento Labirinto riunito al presente emerge che il suddetto dal 2007 al 2010 non risulta mai essersi recato in Lombardia, e che, comunque, viene ritenuto inattendibile dalla sentenza Minotauro, dalla quale emerge che AG non ha mai lavorato all'interno di una consorteria e che suo padre (RI) non ha mai rivestito un ruolo di vertice all'interno della locale di Volpiano e della 'ndrangheta in Piemonte anche per la lunga detenzione subita, nonostante il collaboratore abbia definito il proprio genitore come uno dei maggiorenti della 'ndrangheta in Piemonte, al quale persino PP EL avrebbe chiesto consiglio. Osserva che AG dichiara di avere saputo da tale AN che lo stesso era solito intrattenere con PP EL riunioni di 'ndrangheta in quel di Milano, senza però indicare lo spazio temporale di tali riunioni;
e che il collegio giudicante, nonostante il teste AN abbia riferito di non aver mai parlato con AG e di non conoscere PP EL, ha ritenuto non veritiera tale dichiarazione sulla base
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di un'argomentazione illogica facente leva sull'impossibilità che AN, associato in Lombardia, non conoscesse PP EL. Lamenta, quindi, il difensore che, nel verificare l'attendibilità del collaboratore, la Corte territoriale non ha applicato i principi della giurisprudenza di legittimità, omettendo di confrontarsi con le censure difensive. Col secondo motivo del summenzionato atto vengono dedotti violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza ed attualità del sodalizio criminoso. Ci si duole che la sentenza impugnata sia inficiata da confusione argomentativa, utilizzando principalmente l'iter argomentativo della sentenza EN CO e trascurando che quest'ultima era di assoluzione per ipotesi estorsive. Si rileva che, pur avendo la sentenza di cassazione chiesto la prova concreta o, in mancanza, quella suppletiva dell'esistenza della cosca EL-MBzza, e non già argomentazioni congetturali e/o la rilettura con diversa interpretazione delle intercettazioni già vagliate da detta sentenza e fondanti il giudizio di merito annullato, la sentenza impugnata, disattendendo tale indicazione, ha enfatizzato ancora una volta la figura di PP EL e ha inoltre utilizzato le intercettazioni di una sentenza nella quale PP EL è stato assolto dall'accusa di 416-ter cod. pen. Col terzo motivo dell'atto dell'avv. NT Giampaolo si denunciano violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, anche come travisamento probatorio, in relazione alla ritenuta esistenza ed attualità del sodalizio criminoso. Evidenzia la difesa che, nonostante la vasta attività investigativa antecedente, la cosca nell'impostazione accusatoria prende forma solo dal 25 febbraio 2010 al 21 aprile 2011 e che la Corte territoriale, nell'argomentare sulla sua sussistenza, utilizza le sentenze già annullate, la sentenza EN CO e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia la cui attendibilità è quantomeno deficitaria. Lamenta che la sentenza impugnata, da p. 39 a p. 76, ha riletto, offrendo una nuova reinterpretazione, le intercettazioni non ritenute idonee dalle precedenti pronunce della Cassazione, trascurando che, come affermato dal giudice di legittimità, la forza intimidatoria tipica di una consorteria non può certo ricavarsi dall'intercettazione tra l'odierno ricorrente e i fratelli sul dipendente CAa, ove è quest'ultimo a minacciare il ricorrente e gli altri interlocutori sull'avanzamento dello stipendio, ovvero dalle intercettazioni del ricorrente con tale RA, ove viene enfatizzata la figura del defunto padre di PP EL. Né da condotte delittuose, contestate come tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, nel processo EN CO, da cui l'odierno ricorrente, come gli altri, è stato assolto. Col quarto motivo di detto atto si denuncia vizio di motivazione, anche come travisamento probatorio, in relazione alla partecipazione di NT EL all'omonima cosca. Si osserva che le condotte di NT EL non sono riconducibili ad una messa a disposizione nel senso della Modafferi, non avendo lo stesso mai partecipato ad un incontro e/o riunione di 'ndrangheta e non potendo ritenersi integranti tale messa a disposizione elementi neutri, quali l'andare a chiamare tale IE e/o tale TO per questioni non legate a situazioni ed argomenti disconosciuti al ricorrente e che, comunque, le sentenze di annullamento della Corte di
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cassazione hanno ritenuto non utili al fine di integrare una partecipazione associativa dell'imputato. Si rileva che non si comprende da quale dato probatorio emerga che NT EL la mattina del summit del 3 aprile 2010 si fosse recato ad avvisare, su direttiva del padre, alcuni soggetti che dovevano partecipare al summit, essendo risultato dal dibattimento che i due uscivano di casa separatamente. Neppure vi sarebbe prova certa del ruolo di vedetta di NT EL in relazione al summit che si sarebbe tenuto a LI, avendo il teste Mineo riferito che l'incontro avvenne in un bar. E neppure sarebbe attendibile il collaboratore EN AG laddove afferma di conoscere NT EL e di averlo ospitato in quel di Milano, mentre abitava a Volpiano e non vi è traccia dell'imputato in detta città dal 2007 al 2010, aggiungendo di sapere che avesse ricevuto la dote di padrino e che fosse affiliato. Rileva la difesa che illogicamente la sentenza in esame ha utilizzato la sentenza del processo EN CO di assoluzione per addivenire ad una condanna per partecipazione associativa, in violazione del giudicato formatosi al riguardo.
4.3. L'avv. Cianferoni presenta motivi nuovi per NT EL, in cui ripercorre le argomentazioni a fondamento del proprio atto di ricorso e insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza in esame.
5. Propone ricorso per cassazione anche PP EL, articolandolo in due atti, a firma rispettivamente dell'avv. Luca Cianferoni e dell'avv. NT Giampaolo.
5.1. Con l'atto a firma dell'avv. Cianferoni si deduce violazione degli artt. 627, 192, 533, comma 1, cod. proc. pen. In via preliminare si evidenzia l'interesse a ricorrere di PP EL pure a fronte di un trattamento sanzionatorio invariato nei suoi confronti, considerato che per effetto della pronuncia e, quindi, del riconoscimento dell'aggravante mafiosa la sua posizione giuridica è deteriore, connotandosi la pena di mesi nove, relativa alla fattispecie di corruzione elettorale aggravata, per l'ostatività ex art.
4-bis 1. 26 luglio 1975, n. 354. Il difensore rileva che la contropartita vantaggiosa stabilita nell'infiltrazione in appalti pubblici era in favore di ES VA, nelle cui casse sarebbero confluiti gli importi di denaro, e non dei EL, considerato anche che il candidato preferito dal ricorrente (NU) è stato assolto dall'imputazione e non è stata ritenuta alcuna afferenza relativa alla politica in favore di una pretesa 'ndrina. Si osserva, inoltre, che la condanna del ricorrente con posizione apicale, come appartenente all'organismo provinciale, non collima con la contestazione dell'aggravante per il reato di corruzione elettorale, come riferita alla 'ndrina EL. Si rileva, infine, che, non ritenendosi dimostrata l'esistenza della cosca EL e la funzionalità delle condotte di NT, EN e AS EL a un fine associativo, l'attribuzione automatica della finalità di 'ndrangheta è illogica.
5.2. Con i primi quattro motivi dell'atto a firma dell'avv. NT Giampaolo (violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza di uniformità della sentenza di rinvio alle
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sentenze della Corte di cassazione nn. 845/2014 e 1058/2016; vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza ed attualità del sodalizio criminoso e violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen.; vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza ed attualità del sodalizio criminoso e violazione degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. In relazione alle dichiarazioni e all'attendibilità dei collaboratori di giustizia;
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza ed attualità del sodalizio criminoso, anche come travisamento probatorio, e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.) si ripercorrono le argomentazioni di cui ai primi tre motivi dell'atto di ricorso del medesimo avvocato in favore di NT EL, da intendersi qui integralmente richiamate. Col quarto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla contestata aggravante dell'agevolazione della consorteria mafiosa. Si rileva che la Corte di appello di Reggio Calabria, da p. 177 a p. 182 della sentenza in esame, ricostruisce i dati oggetto di contestazione con l'aggiunta di altri dati probatori provenienti da un giudizio penale, c.d. Reale 6, non definitivo, ove PP EL è imputato in ordine al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. e risulta essere stato assolto in primo grado. La difesa lamenta che la Corte territoriale ripercorre il fatto storico, ma non motiva sulla prova dell'oggettiva finalizzazione dell'azione politica del EL e degli altri correi a favore della consorteria, che neppure risulta integrata, non emergendo che PP EL abbia agito nell'interesse di alcuna consorteria e abbia interagito con altri esponenti della 'ndrangheta per questioni politico elettorali, né tantomeno abbia affrontato tali questioni con i fratelli, limitandosi ad ascoltare chi si recava presso la sua abitazione e gli esponeva le proprie problematiche e a non prendere mai posizione. Il difensore sottolinea che dall'istruttoria dibattimentale non è emerso che il ricorrente inviava i propri emissari a sostegno del "suoi" candidati;
eloquente è la circostanza che RI invitava il ricorrente ad intervenire con altri soggetti, ma EL si asteneva dall'intervenire; - le intercettazioni, come gli altri atti probatori, nulla offrono per sostenere il configurarsi dell'aggravante; il figlio di EL non si recava mai presso la segreteria reggina di AL né all'incontro politico tenuto presso il Rio Bar di Reggio Calabria;
è evidente che ES VA non era il messaggero di PP EL, operando per conto proprio e per un tornaconto personale, tanto che nel tour elettorale a favore di AL non spendeva mai il nome del suddetto;
l'assunto argomentativo della Corte secondo cui il suddetto operava sotto la regia di PP EL è manifestamente infondato e illogico perché congetturale e non sorretto da alcuna prova;
- infatti, ES VA raccontava a PP EL di essersi recato unitamente allo AL in Siderno, ma di avere avuto una risposta negativa, e EL non gl diceva nulla, a riprova che non fosse suo messaggero.
6. Ricorre per cassazione PP ES VA, denunciando violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione.
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Lamenta il difensore che il Giudice del rinvio, nel pronunciarsi in sede di giudizio rescissorio, ha apertamente sganciato la propria decisione dal principio di diritto enucleato in sede rescindente. In particolare, la Corte territoriale avrebbe riproposto il medesimo percorso argomentativo censurato dall'annullamento con rinvio, senza colmare le lacune evidenziate. Nel caso in esame, invece, trattandosi di contestazione a carattere soggettivo il Gludice del rinvio avrebbe dovuto, in ossequio all'ultimo annullamento, interrogarsi se il ricorrente, imprenditore economico, avesse agito per fini strettamente di interesse personale fermo restando la potenziale concorrenza della doppia finalità. Con l'appello era stato sostenuto che la finalità agevolatrice non poteva essere contestata al politico (AL) che certamente perseguiva un vantaggio esclusivo, né poteva essere riconosciuta nei confronti dell'odierno ricorrente. Si duole la difesa che, a fronte di tali rilievi, la Corte abbia ancora una volta ritenuto che il vantaggio conseguito dalla cosca EL si evincesse tutto nell'espressione usata da ES "il lavoro si fa a Bova" attribuendo il riferimento al "lavoro" ai lavori pubblici, quindi di interesse anche della cosca EL. L'uso del singolare avrebbe dovuto far ritenere, come rilevato dalla difesa, che per lavoro si intendesse l'impegno per la campagna elettorale in favore di NT AL, al quale da Bova Marina dovevano risultare un numero rilevante di preferenze. Si duole, inoltre, che ancora una volta sia stato trascurato che il ricorrente era stato ritenuto estraneo al sodalizio criminoso dei EL e che, come imprenditore, aveva un interesse diretto e quasi esclusivo a sostenere la candidatura di NT AL e a sperare in un suo brillante successo, che presumibilmente avrebbe riverberato effetti positivi sulla sua attività di impresa. Si rileva che la Corte territoriale non ha fatto buon governo delle indicazioni stabilite dal giudizio rescindente, non dando rilievo all'assoluzione di ES VA dal reato associativo, valorizzando comunque la sua familiarità con la famiglia EL e trascurando il dato intercettativo da cui emergeva la c.d. riserva mentale di PP EL, che aveva deciso di favorire altro candidato nella persona di TR NU, per cui anche il presunto rendiconto a EL sui rumors della campagna elettorale che ES VA svolgeva per AL non era di univoca lettura, proprio perché a monte non vi era l'intenzione di PP EL di favorirlo. Osserva il difensore che: l'interesse di PP EL era esclusivamente finalizzato a non far capire al ricorrente che non avrebbe favorito AL;
- la Corte di appello ha trascurato che la condotta materiale che sottostava al reato di corruzione elettorale e che consisteva nello scambio di due promesse, per la parte relativa a ES VA, si era esaurita nella presentazione del candidato a PP EL, non essendo emerse cointeressenze imprenditoriali tra il ricorrente e alcun membro della famiglia EL, come/ emergente dalla conversazione captata il 12 marzo 2010.
7. Propone ricorso per cassazione NT AL a mezzo dei propri difensori di fiducia, avv. EN AL e Andrea AL.
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7.1. Con il primo motivo di impugnazione viene lamentata violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Ci si duole che la sentenza impugnata sia una mera parafrasi delle motivazioni delle pronunce precedentemente annullate, di cui ripropone le stesse argomentazioni. Rilevano i difensori che secondo l'ipotesi di accusa AL, candidato alle elezioni regionali nel 2010, per ottenere un consistente pacchetto di voti, prometteva a PP EL utilità, in particolare una corsia preferenziale a favore delle imprese di riferimento della cosca nel settore del lavori pubblici e il trasferimento in istituti penitenziari calabresi di suo fratello VA EL e che, confermata l'ipotesi contestata, l'annullamento si giustificava con la necessità di meglio descrivere in che modo si giungesse alla certezza che le utilità promesse fossero dirette a favorire la cosca e non soltanto gli interessi privati di PP EL e PP ES VA. Osservano che, comunque, anche l'ultimo annullamento interveniva prima della sentenza delle Sezioni Unite Chioccini n. 8545 del 2020, che ha richiesto per la configurazione dell'aggravante la prova dell'intenzionalità della finalità agevolatrice in capo all'agente. Sottolineano che nel caso in esame si imponeva, oltre al profilo pregiudiziale dell'accertamento dell'esistenza della cosca EL e alla dimostrazione autentica che le utilità promesse fossero dirette a favorire la cosca, anche la dimostrazione dell'effettiva volontà da parte dell'agente di avvantaggiare il sodalizio nei termini in ultimo specificati;
e che, invece nulla in più è stato aggiunto al precedente apparato
motivazionale.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine alle utilità dirette al sodalizio mafioso. Si osserva con riguardo alla contropartita costituita dal trasferimento del fratello di PP, VA, di istituto penitenziario, che il suddetto non è mai stato condannato per associazione mafiosa e non sembra sufficiente, per ritenere il vantaggio della cosca nel suo trasferimento e la sua intraneità nel sodalizio, il fatto che in una conversazione ambientale con IN RG PP EL avrebbe sottolineato che, se fosse stato presente a quel "tavolo" suo fratello VA, avrebbe dovuto parlare questi e non lui, in quanto più anziano d'età. Si evidenzia, inoltre, come sia parimenti inconferente e illegittima la motivazione sul versante della "corsia preferenziale" per l'ottenimento di lavori pubblici per le imprese di riferimento del sodalizio. Rilevano, a tale riguardo, i difensori che ES VA è stato assolto dalla stessa Corte di appello di Reggio Calabria (nel primo giudizio rescissorio) dall'imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa, non potendosi, pertanto, affermare che la sua azienda fosse nella disponibilità di un sodale e suo tramite della cosca di appartenenza e che il vantaggio in suo favore fosse in favore della cosca. Osservano che le aziende ritenute nella disponibilità di PP EL e da lui gestite attraverso suoi prestanome ("Azzurra Costruzioni Geom. EL NT" e "Freedom Cafè s.a.s. di NT EL e AS CA e C., con sede in Ardore") sono state riconosciute dalla stessa Corte territoriale non riconducibili a EL né ad organizzazioni mafiose e, pertanto, dissequestrate e restituite agli aventi diritto, previa assoluzione di EL e dei suoi coimputati dal delitto di intestazione fittizia, per cui, anche
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con riguardo a tale profilo, appare illogica e contraddittoria la condanna inflitta a AL per corruzione aggravata dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Sottolineano che la Corte, nel cercare di superare tale obiezione difensiva, ha valorizzato alcune emergenze da cui sembrerebbe che ES VA abbia agito come longa manus di EL nella vicenda dell'appoggio elettorale a AL, confondendo il piano del concorso di persone nel reato corruttivo con l'accertamento dell'utilità corruttiva per il sodalizio, e non dimostrando la coincidenza del vantaggio per ES col vantaggio per il sodalizio.
7.3. Col terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del dolo intenzionale. Lamentano i difensori che, nel limitarsi a dire che AL ha certamente intessuto accordi con PP EL, ben consapevole di agevolare, mediante le sue promesse, la cosca da lui rappresentata, il Giudice del rinvio non affronta il profilo dell'intenzionalità, mentre avrebbe dovuto dimostrare che AL avesse inteso commettere il reato di corruzione elettorale intenzionalmente per il vantaggio che ne avrebbe tratto il sodalizio EL. Rilevano che nel caso in esame all'imputato viene contestato un reato proprio monosoggettivo non in concorso con EL, il quale, al capo C), risponde, invece, del comma 2 della stessa disposizione, per cui da dimostrare era l'intenzionalità e non la mera consapevolezza della finalità agevolatrice.
8. Ricorre, infine, per cassazione CE RI, tramite l'avv. Antonino Curatola.
8.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. In relazione all'art. 7 d. I. 13 maggio 1991, n. 152. La sentenza in esame per la difesa violerebbe i principi di diritto dettati dalla Corte di cassazione in occasione dei due precedenti annullamenti con rinvio, limitandosi la Corte territoriale a riproporre argomentazioni già considerate generiche e insufficienti, che non dimostrano in alcun modo l'effettiva incidenza della promessa elettorale sull'operatività o sul rafforzamento della cosca EL.
8.2. Col secondo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione dell'art. 7 d. I. 13 maggio 1991, n. 152 e vizio di motivazione per assenza di concreta dimostrazione della capacità della promessa elettorale di avvantaggiare o rafforzare l'associazione mafiosa. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia applicato l'aggravante di cui al suddetto articolo in maniera automatica e astratta, esclusivamente in ragione della qualità soggettiva del destinatari della promessa, individuati come esponenti mafiosi, senza dimostrare col necessario rigore come la condotta contestata potesse realmente favorire, anche solo potenzialmente, l'organizzazione criminale.
8.3. Col terzo motivo di ricorso si eccepiscono violazione dei principi di diritto in materia di prova della circostanza aggravante mafiosa e vizio di motivazione per mancanza assoluta di elementi esterni di riscontro alle intercettazioni ambientali sulla consapevolezza soggettiva del ricorrente circa la finalità mafiosa dell'accordo elettorale.
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Lamenta la difesa che la sentenza in esame incorre in un vizio motivazionale insanabile laddove si limita a sostenere, con una formula del tutto astratta e apodittica, che la consapevolezza di CE RI in ordine alla finalità mafiosa delle promesse elettorali derivi esclusivamente dalla qualità mafiosa degli interlocutori stessi, senza che tale affermazione sia sorretta da alcun elemento probatorio autonomo e verificabile. Rileva che, peraltro, sul punto, la sentenza, per superare le relative censure, parte dal presupposto che la prova della caratura criminale di EL si deduce dalla sua condanna per la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dall'essere sorvegliato speciale, ma non spiega come questi elementi potessero essere conosciuti dal ricorrente. Censura, inoltre, la sentenza impugnata per travisamento probatorio, laddove afferma che EL avrebbe parlato non a titolo meramente personale, ma a nome di un gruppo criminale da lui capeggiato riportando la parte della conversazione da cui trarre tale postulato, quando, invece, i voti promessi non erano di un gruppo criminale, ma del solo nucleo familiare ("qua dei miei zii e qualche altro amico"), e, comunque, RI non fu votato da EL. Afferma che, pertanto, è inimmaginabile che possa ritenersi integrata la prova dell'aggravante dalla consapevolezza della caratura di EL e della raccolta dei voti al di fuori del nucleo familiare, quando nessuno, neppure del nucleo familiare, risulta avere votato l'odierno ricorrente.
8.4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione per erronea e automatica attribuzione del dolo specifico richiesto dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa in assenza di autonoma e rigorosa prova della consapevolezza del ricorrente circa la finalità mafiosa della condotta contestata. Si rileva che la Corte territoriale, nel ritenere desumibile la consapevolezza di RI circa la natura mafiosa dell'accordo dalla caratura di EL e dal fatto che lo stesso non parli a titolo personale, commette un evidente errore logico-giuridico, attribuendo al ricorrente automaticamente la consapevolezza specifica della finalità mafiosa unicamente sulla base della qualità del suo interlocutore e non sulla finalità agevolatrice della condotta che, invece, era legata ad un interesse concreto e personale dell'odierno ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Infondati sono i ricorsi nell'interesse di AS, EN e NT EL cl. 1987. 1.1. La sentenza in esame motiva in modo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici circa la sussistenza della cosca EL, non limitandosi all'analisi del contenuto delle conversazioni ambientali captate nell'abitazione di PP EL e non ricorrendo alle medesime argomentazioni della sentenza di appello precedentemente annullata, come lamentato dai difensori, ma svolgendo l'approfondimento richiesto al Giudice del rinvio dalla sentenza rescindente sulle condotte poste in essere dai suddetti imputati, al fine di verificarne la rilevanza ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. E ciò all'esito di rinnovazione dell'istruttoria, di cui i Giudici di appello danno atto (a p. 12 della sentenza), consistita nell'acquisizione di una serie di atti (informativa di reato, consulenza
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tecnica di parte su due conversazioni ambientali nell'interesse di AS EL, verbali di esame dei collaboratori di giustizia NT OS e ST TO resi nell'ambito del processo c.d. EN Ionico) anche di altri processi e di sentenze passate in giudicato, tra cui, in particolare, quella in cui è esitato il processo EN Ionico, nonché nell'escussione del collaboratore di giustizia EN AG, la cui attendibilità è stata riconosciuta in altri giudicati, di RI AG e UN AN, nonché di vari testimoni, soprattutto appartenenti alle forze dell'ordine. La Corte territoriale si sofferma, in generale, sull'esistenza di detta cosca, sulla base di tutti gli elementi raccolti (da p. 151 a p. 155 della sentenza in esame), e, nello specifico, sulla partecipazione degli imputati EN, AS e NT EL cl. 1987 (da p. 155 a 175) con ampio approfondimento delle rispettive posizioni, rispondendo a tutti i rilievi difensivi, in parte riproposti in questa sede (anche sulla qualità delle registrazioni, sul fatto della contestualità delle operazioni di trascrizione, sulla conoscenza da parte del collegio della consulenza di parte acquisita in atti e via dicendo). In piena conformità ai dicta della sentenza rescindente, che, come la precedente, dà per superate le questioni di utilizzabilità delle intercettazioni (riproposte anche in questa sede, di cui si dirà infra), i cui esiti, come si avrà modo di analizzare, sono riportati e logicamente interpretati dalla sentenza di rinvio. La sentenza in esame muove dal presupposto, individuato dalla sentenza rescindente, che è già intervenuta condanna definitiva di PP EL per un'imputazione nella quale è considerato membro della 'ndrangheta nel suo ruolo di capo della cosca omonima e per un reato di tentata estorsione in concorso col figlio NT cl. 1987, aggravato dall'aggravante mafiosa, e che, pertanto, un qualche riconoscimento dell'esistenza di un'articolazione criminale, operativa all'interno della più ampia associazione mafiosa 'ndrangheta, alla cui testa vi è EL PP, non sia del tutto estraneo al giudicato formatosi. Rileva che, a parte il dato logico secondo cui PP EL, essendo a capo dell'intero EN CO, non poteva che essere a capo anche di una propria cosca, la presenza di tale gruppo è placidamente emersa da una lettura complessiva di tutti gli elementi raccolti. A tale riguardo osserva che in primo luogo sovviene il fatto che l'intera famiglia EL risulta attinta da condanne definitive per reati caratterizzati da un'intrinseca connotazione mafiosa, tra cui, oltre alla condanna per omicidio e associazione per delinquere del capostipite NT EL cl. 1932 e alla condanna di VA EL per associazione finalizzata alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, le plurime condanne per delitto di associazione mafiosa di PP EL, le condanne per estorsioni commesse dai suoi figli NT e CE, la condanna di EN EL per il reato di turbativa d'asta. Osserva, inoltre, che vi è un altro dato che rafforza l'idea secondo cui PP EL poteva fare affidamento su un proprio gruppo criminale a lui prossimo e in particolare il fatto che i vari reati per cui il predetto ha riportato condanna irrevocabile sono stati tutti commessi in concorso con i membri della sua famiglia, il che rende evidente l'esistenza di una compagine di stampo eminentemente familistico, sulla quale
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PP EL poteva contare per il perseguimento dei vari interessi criminali e la commissione di reati fine. La Corte territoriale evidenzia che, stando così le cose, assumono un significato sicuramente mafioso i numerosi commenti (riportati a p. 151 e ss.) sulla figura del padre NT, che aveva "aperto la strada" ai suoi figli e che aveva loro trasmesso i valori che essi avevano il dovere di trasmettere ai propri figli;
e che ancora più pregnanti sono i continui richiami di PP EL all'unità familiare e alle dinamiche interne tra fratelli, evocate a mo' di aneddoti dimostrativi del modo di dirigere una propria compagine secondo una rigida gerarchia di stampo squisitamente mafioso ("quando ci sono i responsabili, i piccoli devono stare zitti, come quando parlo io i miei fratelli devono stare zitti"). Sottolinea che il fatto che PP EL fosse a capo di un proprio sodalizio lo si ricava dall'utilizzo quasi esclusivo della prima persona plurale, dovendosi dare, secondo la Corte, il giusto significato alla coesione familiare tanto ostentata dai EL, da intendersi quale reciproca appartenenza di costoro alla medesima compagine, adesione fattiva, consapevole e volontaria sulla quale ciascun sodale poteva contare per il perseguimento degli interessi criminosi condivisi dall'intero gruppo e ideati da PP EL, in qualità di capo famiglia. Rilevano i Giudici di appello che dimostrative della sussistenza di una cosca EL sono le varie vicende emerse nel presente procedimento. In primo luogo, l'alleanza mafiosa con la cosca RA-Latella, che non poteva essere un'unione tra un gruppo e un singolo, bensì una vera e propria coalizione di due distinte collettività criminali, atteso che PP EL era ben lieto di mettere a disposizione dell'altro boss risorse, uomini e mezzi di cui disponeva ("se c'è bisogno di noi, siamo a disposizione"). Viene, inoltre, richiamata la richiesta di ausilio da parte di CO AB (capo Locale di Africo) affinché i EL intervenissero per far cessare l'attività di concorrenza sleale di un commerciante, quale emblematica dell'esistenza di un braccio operativo facente capo a PP EL, considerato che anche AB poteva contare su una propria compagine mafiosa, sicché l'essersi rivolto al primo presupponeva implicitamente l'azione non già di un singolo, ma di un intero gruppo, come per di più dimostrato dalla sussidiarietà del predetto intervento - nel caso in cui il clan di AB avesse fallito - e dal sovente uso della prima persona plurale da parte del boss, evocativa di una collettività sulla quale fare affidamento per porre in essere la dovuta attività repressiva (si rileva a tale riguardo che non avrebbe potuto essere altrimenti se solo si considera che, all'epoca, PP EL era finanche sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e, dunque, impossibilitato a esplicare appieno i suoi poteri). Viene, altresì, ravvisato come altro elemento dimostrativo dell'esistenza della cosca EL il continuo avvicendarsi di personaggi malavitosi recatisi a casa del boss, i quali avevano cura di riferirgli notizie riservate sulle prossime indagini di polizia involgenti l'intera famiglia e non solo PP EL. Si sottolinea, inoltre, come significativa in tal senso sia la notizia della presenza di AS EL a Polsi e il successivo avvertimento di RA in merito al fatto che tutti i EL fossero nel mirino degli inquirenti ("ma vedete che vi vogliono solo a voi"). Rileva ancora la Corte territoriale che la sicura esistenza della cosca EL la si ricava a piene mani dalla riunione di 18
'ndrangheta del 3.4.2010, summit organizzato da PP EL per il conferimento del TR e per il cui svolgimento si erano dati da fare tutti i membri della famiglia, mediante apporti contributivi che travalicavano le mere incombenze familiari. Aggiunge che la sussistenza della cosca EL - che non è estranea al giudicato e che già emergeva dagli atti del procedimento penale c.d. Armonia - risulta, altresì, certificata dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, osservando che sia ST TO che NT OS hanno affermato che PP EL, oltre ad essere Capo Crimine, era pure a capo di un'omonima consorteria, governante il territorio di San Luca e alla quale anche gli altri Locali extra regione dovevano rendere conto;
e che ancora più dettagliato è stato EN AG, che ha confermato quanto già dedotto in via logica dai giudici di merito, e cioè che il posto ricoperto da PP EL all'interno della 'ndrangheta presupponeva la direzione anche di un proprio gruppo. Sottolinea ancora la Corte territoriale, a confutazione di quanto sostenuto dalle difese, come la cosca EL avesse certamente estrinsecato la sua piena capacità intimidatoria nel territorio di appartenenza tramite la richiesta di ausilio da parte di CO AB a PP EL, dimostrativa di come la forza di intimidazione del gruppo facente capo a quest'ultimo fosse finanche maggiore di quella posseduta dal clan del primo;
e come altrettanto sintomatico di detta capacità fosse l'episodio relativo al licenziamento dell'operaio CAa, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto, tutti i fratelli EL si mostravano certi che nessun altro imprenditore avrebbe osato impiegare "l'operaio loro" e, in ogni caso, erano ben pronti ad esercitare la loro capacità repressiva nel caso in cui ciò fosse accaduto. Rileva che altro episodio certamente emblematico della sicura e opprimente presenza sul territorio della famiglia EL, valorizzato dalla stessa sentenza rescindente, è la tentata estorsione ai danni di PE U TO per cui è intervenuto giudicato di condanna di PP EL e del figlio NT;
dimostrativo, altresi, dello strapotere di tale consorteria, atteso che essa, proprio per il prestigio obiettivamente riconosciuto anche dalle altre 'ndrine locali, aveva avuto titolo per pretendere denaro dal suindicato imprenditore, sebbene l'appalto riguardasse un'area geografica diversa e governata dal Locale di Condofuri. Aggiunge che la sicura esistenza della cosca EL e l'estensione anche al di fuori di San Luca si ricava anche dal delitto di turbata libertà degli incanti oggetto del capo F) del processo EN CO, atteso che in quel caso si era svolta l'ennesima riunione di 'ndrangheta tra i massimi esponenti del EN, volta a stabilire l'infiltrazione della mafia nei lavori pubblici che si stavano svolgendo;
e che significativa, in tal senso, era l'affermazione di PP EL che, al cospetto di altri personaggi di un certo calibro, ma comunque inferiori a lui, affermava con fermezza che se i lavori fossero stati aperti anche a famiglie diverse da quelle dell'area territoriale, allora la sua avrebbe avuto pieno diritto di insinuarvisi, altrimenti non avrebbe dovuto partecipare nessuno ("Se tu a me dici che i forestieri non...non partecipano, non deve partecipare nessuno"). La Corte territoriale ritiene pertanto, alla luce di tali premesse, accertata l'esistenza della cosca EL operante sul territorio di San Luca, nonché prima referente delle altre 'ndrine operanti sul EN CO e finanche fuori regione. E rileva, pur premettendo che un'associazione
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mafiosa ben può essere dimostrata anche in assenza di determinati reati fine, che comunque sono indiscutibilmente emerse specifiche condotte criminose, oggi dotate del crisma dell'irrevocabilità (come quelle di cui ai capi B, F e M, oltre che i reati elettorali). Sottolinea, quindi, che l'esistenza della compagine criminale di cui si discute ha trovato plena conferma, oltre che nelle preziosissime propalazioni del boss (incontrovertibili nel loro contenuto), anche e soprattutto nelle condotte tenute dagli odierni imputati, dimostrative del contributo da loro posto in essere nell'interesse dell'omonimo sodalizio, cui essi indubbiamente appartenevano.
1.2. Passando a delineare la partecipazione associativa dei singoli imputati la Corte di appello di Reggio Calabria premette che la conferma della penale responsabilità degli stessi in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. è stata assunta raffrontando il materiale raccolto con quanto richiesto in tema di partecipazione punibile, non solo alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Modaffari, ma anche della sentenza sempre di questa Corte conclusiva del giudizio c.d. EN CO, quale, altresi, procedimento intimamente connesso a quello in esame, stante la medesimezza della piattaforma probatoria.
1.2.1. Con riguardo nello specifico alla posizione di AS EL, muovendo da quanto evidenziato circa l'esteriorizzazione del potere mafioso da parte della cosca EL, si rileva che è del tutto inconferente lo stato di incensuratezza dell'imputato, così come la revoca della misura della sorveglianza speciale ovvero l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo F) del processo EN CO (considerato che, come osservato dalla Corte a qua, la sua posizione all'atto della pronuncia di essa Corte era ancora sub judice per il diverso fatto come ricostruito in sede di appello). Si sottolinea, inoltre, che non possono essere ridimensionati i dialoghi esaminati a mere ipotesi di "mafia parlata", né tantomeno essere ricondotti in via esclusiva al solo legame familiare. Rileva la Corte territoriale con riguardo al primo profilo che: - le stesse conversazioni hanno portato alla condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. di PP EL e dei suoi confidenti;
- inoltre, a ulteriore dimostrazione dell'assoluta bontà e rilevanza di dette conversazioni, le informazioni riservate sulle indagini in corso che i vari boss mafiosi avevano rivelato ai componenti della famiglia EL sono risultate del tutto corrette alla luce delle successive operazioni di polizia, eseguite soltanto pochi mesi dopo la fuga di notizie sopra detta. Osserva, sempre detta Corte, con riguardo al secondo profilo che: se è vero che il vincolo familiare deve essere tenuto distinto dal vincolo associativo, è altrettanto vero che AS EL non partecipava alle riunioni in maniera;
in questo senso, si richiama la sua assidua partecipazione agli incontri con NN RA, il quale aveva già palesato a PP EL la volontà di unirsi alla loro famiglia;
pertanto la successiva presenza di AS EL (o del fratello EN) alle riunioni anzidette si traduceva in una vera e propria accettazione di quell'alleanza mafiosa;
- l'imputato, peraltro, prendeva parte attiva ai dialoghi e non già perché semplicemente curioso delle varie vicissitudini narrate dagli astanti, ma al contrario perché vivamente interessato alle sorti della sua intera famiglia, come dimostra il suo desiderio di
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conoscere se la colonnina di benzina ove il predetto era occupato fosse sottoposta a
captazione.
Rileva, infine, la Corte territoriale come i vari elementi raccolti rientrino appieno nell'odierna contestazione temporale del reato associativo al suddetto addebitato, collocandosi le risultanze del processo EN e soprattutto la preparazione della riunione del 3 aprile 2010 perfettamente nel periodo storico oggetto del presente procedimento. Passando all'esame del contributo obiettivamente riconoscibile da parte di AS EL per la cosca di appartenenza, i Giudici di appello rilevano che, in primo luogo, costul eseguiva scrupolosamente le decisioni del fratello PP, nel rispetto della rigida gerarchia interna ("quando parlo io i miei fratelli devono stare zitti"), mediante un rapporto che travalicava le ordinarie incombenze intrafamiliari. Osservano come in tal senso sia emblematica la partecipazione dell'imputato alla riunione tenutasi a Polsi il 2 settembre 2009, in relazione alla quale non appare rilevante che costui non figurasse nelle riprese svolte dalla P.g., avendo lo stesso ammesso candidamente, nelle conversazioni intercettate, di essere stato presente e di non avere avuto una partecipazione meramente passiva ("noi passeggiavamo...noi ci siamo chiamati da una parte....con nessuno": progr. 3277 del 13 marzo 2010, con tale espressione AS EL rispondeva a RA, che lo aveva notiziato del materiale indiziario raccolto a suo carico). Evidenziano che era lo stesso imputato ad affermare di essersi recato su espresso ordine del fratello PP e che, relazionando l'oggetto della riunione con l'ordine impartitogli dal fratello maggiore, è agevole desumere che AS EL non si era recato a Polsi né per una visita di piacere né per svolgere ordinarie incombenze familiari, bensì al preciso scopo di rappresentare la sua famiglia innanzi al resto del Crimine;
e che ciò emerge dal suo commento, connotato da un certo orgoglio, su quanto annotato dagli inquirenti circa la sua presenza in Polsi ("I EL erano tutti che rappresentavano la piazza": progr. 3277 del 13 marzo 2010), irrilevante essendo, poi, il fatto che l'episodio in questione si collochi temporalmente fuori dalla contestazione in esame (precedente di qualche mese), trattandosi di vicenda che non fa che certificare la radicata appartenenza di AS EL all'omonima consorteria. Rilevano i Giudici di secondo grado che altrettanto emblematica è la presenza dell'imputato all'ulteriore riunione tenutasi con NN RA il 20 marzo 2010, certamente non casuale, come, invece, sostenuto dalla difesa, come comprovato sia dal fatto che già vi erano state precedenti riunioni con RA, come quella del 13 marzo 2010 relativa alla fuga di notizia, sia dalla circostanza che tanto AS EL che il fratello EN permanessero in loco per la quasi totalità del dialogo, partecipandovi attivamente, sia, infine, dal fatto che la loro successiva assenza fosse stata determinata da ragioni del tutto diverse da un volontario allontanamento da parte del fratello maggiore (come, invece, sostenuto dalla difesa). Evidenziano come l'imputato, a riprova della sua consapevole e volontaria partecipazione alla riunione, di fronte alla riconoscenza serbata da RA nei riguardi dell'intera famiglia, con cui era desideroso di associarsi, evocava, come spesso faceva, la figura carismatica del padre,
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per sottolineare l'esempio che sia il suddetto che i suoi fratelli avevano ricevuto ("...diceva che stava sempre bene, non è andato vedendo mai se aveva cento euro": progr. 4623 del 20 marzo 2010). E come il medesimo, a riunione conclusa, si lasciasse andare ad un'esternazione che era una vera e propria confessione di appartenenza;
in particolare, commentando le informazioni sulle indagini in corso, si mostrasse fiero nell'apprendere che la sua famiglia era stata ritenuta la più potente e impenetrabile di tutte ("sanno che siete una famiglia unita, sanno che siete una famiglia potente": progr. 4626 del 20 marzo 2010). Osservano che nessun rilievo può assumere il fatto che l'odierno imputato non risponda di alcun reato fine e che, invece, appare evidente la completa messa a disposizione della cosca di appartenenza di AS EL, considerati sia la presenza alla riunione di Polsi, sia l'impegno per l'organizzazione della riunione del 3 aprile 2010 per il conferimento del TR e contributo offerto in detta riunione. Lasciando da parte i rilievi relativi alla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni di cui al progr. 7527 e 7528 del 2 aprile 2010, che verranno affrontati di seguito, la Corte di appello ritiene evidente il contributo offerto da AS EL in ordine a tale ultimo episodio e senza dubbio non eliso dalla mancata presenza del predetto al precedente incontro organizzativo del 30 marzo 2010, peraltro intercorso tra il solo PP EL e PP VE, né tantomeno dall'assenza dell'imputato il giorno della cerimonia. Rileva, a tale riguardo, che l'imputato aveva già avuto diverse interlocuzioni con altri esponenti del Crimine, tanto da sapere del conferimento della carica alla cosca sinopolese, dell'opportunità di notiziare IN RG e dell'intenzione del Capo Vangelo di recarsi a San Luca, circostanze tutte debitamente comunicate ai propri fratelli, secondo la classica logica della circolarità delle informazioni, in tal caso a maggior ragione necessaria trattandosi di riunione indetta dalla propria famiglia. Osserva, inoltre, che AS EL si offriva anche di trasmettere le ultime ambasciate ("salgo al paese, ce ne saliamo, parliamo con questi"), non rilevando che tale incombente sia stato poi materialmente eseguito da PP EL e dal figlio NT, ma contando la sicura disponibilità manifestata dall'imputato. Evidenzia che, alla luce di detti elementi, quando PP definiva AS come un "pesce fuor d'acqua", non voleva affermare l'estraneità del fratello alle dinamiche mafiose condivise all'interno della famiglia, ma si limitava a definire le diverse attitudini professionali del due fratelli, AS particolarmente competente nelle attività edili di famiglia, il fratello in quelle più squisitamente commerciali. Rileva, sempre la Corte territoriale, che dall'esame reso dal collaboratore di giustizia AG, la cui piena credibilità è stata affermata da altre autorità giudiziarie con giudizio al quale la Corte si è conformata, è emerso che l'ottenimento del ruolo di Capo Crimine passa necessariamente attraverso la direzione di un organo più basso, ossia la cosca (p. 52 del verbale di udienza del 29 novembre 2021). Sottolinea come, a sancire l'inattendibilità del collaboratore, neppure possano venire in rilievo le dichiarazioni del padre RI e di ZI AN,
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posto che la loro assoluta reticenza o falsità ha semmai consolidato il positivo giudizio del narrato del primo. Aggiunge che anche la tentata visita a IN AL in data 26 agosto 2014 ha rilievo ai fini della partecipazione associativa dell'imputato, perché se è vero che AL non ebbe mai a presentarsi, è altrettanto vero che tutti coloro che, come AS EL, che era in sostituzione del fratello PP all'epoca latitante, si erano recati a Sinopoli al preciso scopo di incontrare il boss, erano in trepidante attesa di quest'ultimo (non intervenuto solo per ragioni di sicurezza), col quale, quindi, avrebbero dovuto discutere di questioni di sicuro interesse mafioso, e, oltretutto, avevano anche adottato determinate accortezze per eludere possibili investigazioni. Sottolinea che la mafiosità di quel summit può agevolmente desumersi dalla caratura dei soggetti coinvolti, dalle accortezze adottate e dal "clima di sospensione" in attesa di AL. Rileva, quanto, infine, alla conversazione estrapolata dal procedimento c.d. Minotauro nel corso della quale RU RI tirava in ballo l'odierno imputato auspicando un suo intervento per il conferimento della dote di quartino a PP FR (progr. 454 dell'8 marzo 2008), che, in primo luogo, la menzione dell'imputato come "AS MB" sia sufficientemente individualizzante, non generando incertezze di sorta;
e che in secondo luogo, se è vero che anche tale passaggio si colloca fuori dall'odierna contestazione associativa, va in ogni caso evidenziato che assume un indubbio rilievo il fatto che AS EL veniva indicato, già nel 2008, come un soggetto in grado di incidere sul conferimento di doti e cariche di un certo rilievo, anche fuori regione, a riprova ulteriore della radicata intraneità dell'imputato, peraltro in una posizione di un certo rilievo già a quella data. In conclusione, i Giudici di appello rilevano che dal contenuto dei dialoghi intercorsi con NN RA è indubbiamente emersa l'affectio societatis dell'imputato, posto che egli rievocava la figura carismatica del padre NT o, ancora, commentava con fierezza l'unità della propria famiglia e il potere acquisito dalla medesima all'interno della criminalità organizzata;
e che certamente tali esternazioni travalicavano il solo vincolo familiare, inserendosi in un contesto di maggiore respiro, ove si prefigurava una possibile alleanza mafiosa, risultando argomenti maggiormente trattati le indagini in corso, gli accordi elettorali (AS EL era certamente al corrente delle strategie politiche orchestrate dal fratello e che adesso quest'ultimo proponeva anche al RA) e soprattutto l'unione tra cosche (RA manifestava palesemente anche innanzi a AS EL la volontà di unirsi a loro nel senso criminale del termine, come dimostra il successivo commento sulla disunione della sua cosca, che, altrimenti, avrebbe potuto comandare l'intera città di Reggio Calabria, apparendo pertanto i commenti di EL intimamente connessi a quell'auspicata aggregazione). Sottolineano come detti elementi dimostrino una chiara e incondizionata adesione dell'imputato all'omonimo sodalizio, la quale si accompagnava a un costante contributo fornito dal suddetto, sostanziatosi, come già accennato, nella partecipazione alla riunione di Polsi per la ratifica delle cariche già conferite in occasione del matrimonio di Elisa EL, nella preparazione dell'ulteriore riunione del 3 aprile 2010 per il conferimento della dote di TR (l'imputato non solo si confrontava con i fratelli sugli
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ultimi preparativi, ma pure riportava loro tutte le pregresse interlocuzioni avute con altri personaggi mafiosi interessati alla cerimonia, in particolare la notizia da lui riferita in ordine al conferimento di una carica di 'ndrangheta alla cosca AL di Sinopoli), nella tentata visita a IN AL a Sinopoli del 26 agosto 2014. Rilevano i Giudici di appello che la presenza o comunque il coinvolgimento di AS EL nelle riunioni appena accennate consentono di individuare lo specifico ruolo assegnato al predetto all'interno della cosca e, cioè, quello di rappresentante della famiglia e degli interessi del Locale di San Luca, ruolo che pienamente si confà a quello di Capo Locale da ultimo allo stesso attribuito dal collaboratore EN AG. Conclude col ritenere pienamente raggiunta la prova della sua partecipazione all'omonima consorteria mafiosa, rispecchiando la condotta posta in essere esattamente quella richiesta dalla sentenza conclusiva del giudizio EN, essendo AS fratello del boss PP EL, di cui condivideva ogni proposito criminoso e di cui eseguiva ogni direttiva, rappresentando la sua famiglia, in sostituzione del fratello maggiore, nel corso di riunioni di interesse nevralgico per la 'ndrangheta intera e, adoperandosi fattivamente nella riunione indetta dalla propria cosca, nello specifico raccogliendo le opinioni degli altri esponenti mafiosi sui prossimi conferimenti e offrendosi di recapitare le ultime ambasciate.
1.2.2. La Corte territoriale, passando ad esaminare la posizione di EN EL, rileva che in primo luogo prova della sua partecipazione associativa è offerta dalla sua assidua e attiva presenza ad incontri in cui si discuteva di indagini in corso, dell'alleanza tra cosche, di questioni nevralgiche per l'assetto del Crimine intero e di accordi di spartizione tra 'ndrine. E ciò a cominciare dalla riunione tenutasi con NN RA il 20 marzo 2010, in cui l'imputato commentava con lo stesso della superficialità di alcuni boss mafiosi nel discutere di notizie riservate all'interno delle autovetture, in modo non del tutto disinteressato, augurandosi infatti che la sua famiglia fosse fuori dalle attenzioni investigative ("Basta che non ci toccano qua a casa"); o in cui affrontava argomenti spiccatamente criminali, nel caso specifico inerenti ai traffici di droga, parlando a nome dell'intera famiglia ("noi per la droga"); o ancora in cui accettava di buon grado le lusinghe manifestategli da NN RA, al pari degli altri fratelli PP e AS, sull'unità della sua famiglia, in senso sicuramente mafioso, considerato che l'argomento principale era proprio l'alleanza tra le cosche EL e RA. Rilevano i Giudici di appello, con riguardo all'eccezione difensiva dell'assenza di prove circa l'esistenza della cosca EL e la partecipazione ad essa di EN EL, che: ha, ormai, acquisito il crisma del giudicato l'estorsione ai danni di PE U OT oggetto del capo B) di imputazione, decisamente esplicativa della forza di intimidazione direttamente promanante dall'intera famiglia EL;
assume rilievo anche l'episodio relativo al licenziamento dell'operaio CAa, a riprova dell'esistenza di un gruppo criminale unito e coeso, pienamente consapevole della fama posseduta e, comunque, sempre pronto a rimarcare la propria forza, nel caso fosse stata messa in dubbio;
anche EN AG, pur non rendendo dichiarazioni particolareggiate sul conto di EN EL, ne ha affermato l'intraneità alla cosca, in piena aderenza al resto del materiale probatorio;
rilevanti sono le risultanze del procedimento penale
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EN CO, in particolare con riguardo alla riunione di 'ndrangheta del 3 aprile 2010 e al monitoraggio dei soggetti malavitosi invitati, molti dei quali oggi condannati in via definitiva proprio per avere preso parte a quel summit, del cui ultimi preparativi l'imputato risulta essere stato il principale promotore, considerato che non solo aveva già trovato un'altra abitazione ove celebrare il rito, ma aveva anche sollecitato il fattivo impegno degli altri fratelli, stante la scarsità di tempo a loro disposizione e il rischio di fare "brutta figura". Sottolineano detti Giudici come proprio la preoccupazione di "sfigurare" innanzi ad altri boss mafiosi del tre Mandamenti appaia estremamente significativa della partecipazione associativa di EN EL, dimostrando che costui aveva fortemente a cuore il corretto svolgimento della riunione dal momento che trattavasi di rito indetto dalla propria famiglia che, dunque, doveva dare sfoggio delle sue capacità e del suo prestigio;
e come proprio le condotte delegate all'imputato - accogliere gli ospiti, condurli nel luogo segreto della riunione e, infine, monitorare la zona per scorgere l'eventuale presenza della P.g. escludono nettamente un contegno meramente passivo e/o neutrale e, al contrario, appalesano in maniera incontrovertibile il contributo da lui offerto in quell'occasione. Ritengono detti Giudici che risulti accertato che l'imputato cooperava continuamente con i propri fratelli, condividendo con essi logiche mafiose e propositi criminali, essendosi il suddetto prontamente attivato per eludere possibili attenzioni investigative involgenti la sua intera famiglia, come dimostra lo scambio di battute con NN RA, al quale rappresentava di essersi già accertato che la loro abitazione fosse libera da captazioni e si dimostrava preoccupato per le attenzioni investigative su PP VE, temendo che attraverso lo stesso gli inquirenti sarebbero giunti ai EL ("Si, ma a lui lo tengono vicino a noi, si! È vicino a noi"), e del quale accettava le scuse per dei suoi commenti sui EL captati dagli inquirenti, peraltro rappresentandogli come la sua famiglia non avesse mai dubitato della sua lealtà. Osservano che nel prosieguo del dialogo con RA l'imputato si mostrava ben consapevole di poter essere arrestato da un momento all'altro, ma dichiarava di poter affrontare il carcere con dignità, esattamente come suo padre NT. Evidenziano come, quindi, tutte queste esternazioni siano certamente esplicative dell'affectio societatis, posto che esse travalicavano i semplici legami familiari, traducendosi in una vera e propria ammissione di intraneità da parte di EN EL, consapevole di far parte di una potentissima famiglia di 'ndrangheta, di cul era desideroso di portare avanti il programma criminale, sottraendosi il più possibile alle indagini. E come il contributo di EN EL non si sia arrestato soltanto a tali vicende, alla piena condivisione con i fratelli dei propositi ritorsivi nei confronti degli imprenditori che avessero osato assumere l'operaio da loro licenziato e all'impegno profuso dal suddetto per la buona riuscita del summit di 'ndrangheta del 3 aprile 2010. A tale riguardo evidenziano che EN EL era certamente coinvolto negli affari gestiti dal fratello PP, essendo al corrente degli accordi stretti sottobanco tra il fratello maggiore e i politici di turno (l'aneddoto sul candidato NU riferito il 16 marzo 2010: progr. 4625 del 20 marzo 2010), nonché del piano orchestrato dal fratello PP e da RG AC con
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l'imprenditore BI VA, oggetto del capo F) del giudizio EN CO (progr. 5117 del 22 marzo 2010, nel quale il primo informava il secondo di avere reso edotti i suoi germani di tutti gli sviluppi relativi alle varie interlocuzioni con l'imprenditore; progr. 7119 del 31 marzo 2010, nel quale EN EL si mostrava pienamente al corrente delle scadenze imposte a VA circa il denaro che costul doveva versare, pure includendosi nell'affare nel momento in cui affermava che la sua famiglia non avrebbe certo lasciato correre nel caso in cui l'imprenditore avesse addotto altri pretesti per non pagare). Sottolineano, inoltre, che EN EL aveva preso anche parte alla riunione tenutasi in Natile di Careri, in cui tutte le famiglie interessate al lavori che si stavano svolgendo in quella cittadina avevano deciso di seguire la regola della prossimità territoriale, sicché l'insinuazione nell'appalto sarebbe stata consentita solo alle famiglie mafiose del posto;
e in particolare si era attivato al fine di comprendere se vi fosse spazio per insinuarsi nei lavori, ma soprattutto si era anche fortemente adoperato per evitare sgradite intrusioni, provvedendo a contattare tutte le ditte interessate e imponendo loro di ritirare l'offerta come emergente dai duri rimproveri di PP EL a IN RG che aveva infranto quel patto ("Micu ha preso e gli ha telefonato alle ditte, ha fatto che non mandassero la busta...": progr. 5769 del 25 marzo 2010). Vicenda, che, come evidenziato dalla sentenza in esame, riguarda il reato di turbativa d'asta oggetto del capo M) del processo EN CO, per cui oggi vi è condanna definitiva, anche con riferimento all'aggravante contestata, ed esprime il contributo poliedrico offerto da EN EL alla cosca di appartenenza. Concludono detti Giudici nel senso di ritenere quest'ultimo partecipe alla cosca EL, avendo posto in essere condotte rientranti nello schema dell'art. 416-bis cod. pen., come delineate da questa Corte nella sentenza conclusiva del giudizio EN CO.
1.2.3. La Corte territoriale passa alla disamina della posizione di NT EL cl. 1987. Dopo avere sottolineato l'assoluta rilevanza per l'enorme mole di informazioni raccolte sulle più impenetrabili dinamiche di 'ndrangheta delle intercettazioni captate in casa EL (per appena due mesi) a fondamento del presente procedimento e di quello EN CO conclusosi con numerose condanne (oggi irrevocabili) per associazione mafiosa, osserva che quanto emerso nel presente procedimento, in uno con le ulteriori risultanze del giudizio appena menzionato, ha consentito di accertare la sicura appartenenza del predetto alla cosca EL e la commissione da parte del medesimo di svariate condotte illecite. A tale ultimo riguardo valorizza la condanna definitiva per tentata estorsione ai danni di PE U OT (capo B del presente procedimento), così come gli ulteriori elementi oggetto del capo F) del procedimento EN. Quanto a quest'ultimo punto, osserva la Corte che, se è vero che NT EL è stato assolto in sede di legittimità dalle tentate estorsioni ivi contestate, è altrettanto vero che ciò è stato determinato non già dall'assenza di elementi a carico, bensì dalla diversa qualificazione giuridica data al fatto dalla Corte d'appello e dunque dal diverso status della presunta persona offesa, BI VA, trasformatasi da vittima estorta a imprenditore colluso;
e che, ciò nondimeno, innegabili e incontrovertibili sono i biechi propositi criminosi esternati da
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EL nei riguardi di quest'ultimo, altamente indicativi di un modus operandi improntato alla violenza e alla prevaricazione. Osservano i Giudici di appello che neppure come vorrebbe la difesa - possono essere depotenziate le ulteriori emergenze in ordine al ruolo avuto da NT EL cl. 1987 in occasione del summit mafioso del 3 aprile 2010, risultando che lo stesso, lungi dall'assumere un atteggiamento neutro, defilato e passivo, si era dato da fare, al pari dello zio EN, al preciso scopo di monitorare la zona al fine di eludere possibili investigazioni. Rilevano che il suddetto ha mostrato di essere valente soldato al servizio del padre PP, di cui eseguiva ogni ordine e direttiva. A tale riguardo fanno riferimento alle incombenze al medesimo affidate per rintracciare il candidato TR NT NU, al fine di favorire l'incontro tra questi e il mafioso NN RA (progr. 3773 del 13 marzo 2010), o ancora all'ordine di rintracciare tale TO, esperto nella costruzione di bunker, affinché pure si recasse a casa EL per conoscere RA, desideroso di realizzarne uno (progr. 3275 del 13 marzo 2010). E sottolineano come tali ordini certamente travalicassero le ordinarie incombenze familiari e come neppure possa ritenersi che l'imputato non fosse al corrente delle ragioni per le quali TO era stato convocato dal padre, dal momento che il giovane EL era presente nel corso dell'intera conversazione, durante la quale RA aveva espressamente manifestato la volontà di realizzare un bunker, per cui l'esecuzione dell'ordine senza battere ciglio era dimostrativa del pieno inserimento dell'imputato in un certo contesto criminale. Sottolineano come altrettanto dimostrativo dell'intraneità alla cosca sia il coinvolgimento di NT EL cl. 1987 nella riunione del 3 aprile 2010, in posizione direttamente subordinata a quella del padre, risultando essere uscito con quest'ultimo la mattina della cerimonia per trasmettere le ultime ambasciate, come accertato dal dato tecnico (progr. 7528 del 2 aprile 2010) e dalle immagini della P.g., ed essersi stanziato nelle immediate vicinanze di casa EL durante la celebrazione del rito per coadiuvare lo zio EN nelle operazioni di accoglienza degli ospiti e di vigilanza della zona. E come di eguale efficacia dimostrativa sia il fattivo impegno dell'imputato nel settore estorsivo, considerato che NT EL, nell'estorsione ai danni di PE U OT, veniva incaricato dal padre di recarsi dall'imprenditore per reclamare il denaro (progr. 7119 del 31 marzo 2010) e non aveva mancato di esternare a più riprese i suoi propositi violenti nei confronti della vittima per costringerla a pagare, in particolare ripromettendosi di avvicinaria e malmenarla. Sottolinea la Corte territoriale che per tale estorsione è intervenuta condanna definitiva nei confronti dell'imputato, anche con riferimento alle aggravanti del metodo mafioso e dell'essere stato commesso il fatto da appartenenti alla cosca EL, e che, per questo, la sentenza rescindente ha ritenuto l'esistenza della predetta cosca "non estranea al giudicato" e ha invitato il Giudice del rinvio a valorizzare detto elemento quale punto di partenza per la futura decisione. Rileva sempre la Corte che le medesime dinamiche si ripetevano anche con riferimento al capo F) del giudizio EN, apparendo i dialoghi captati incontrovertibili nel loro contenuto, evidenziando, invero, il ruolo dell'imputato in tale vicenda quale messaggero del
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padre e il suo evidente risentimento per VA non tanto per i ritardi nei pagamenti, quanto per il comportamento scorretto e irriguardoso tenuto nei confronti della sua famiglia, a riprova del fatto che il ricorrente si sentisse parte integrante della famiglia, nel senso criminale del termine, e soprattutto non tollerasse che alcuno mettesse in discussione il suo potere e il suo prestigio. Richiama a tale riguardo il Giudice del rinvio, da un lato, i colloqui nei quali l'imputato si mostrava desideroso di "stringere" la vittima e malmenarla brutalmente (progr. 5118 e 5119 del 22 marzo 2010 e 7123 del 31 marzo 2010) e, dall'altro, quelli in cui giungeva persino a ipotizzare di sequestrare VA, mostrando i suoi propositi decisamente aggressivi, la sua inaudita violenza e la sua assoluta pericolosità. La Corte aggiunge che, sul conto di NT EL cl. 1987, devono pure richiamarsi le dichiarazioni del collaboratore di giustizia EN AG, il cui narrato con riguardo al suddetto appare ancora più solido, considerata l'approfondita conoscenza che vi era tra i due giovani che, come narrato dal collaboratore, erano cresciuti insieme criminalmente. Rileva la Corte che il predetto collaborante ha riferito del possesso da parte dell'imputato della dote di "padrino", circostanza da lui appresa da una molteplicità di fonti, tutte debitamente dichiarate (CE RO, EN OL e EN PA) e tutte pienamente convergenti tra loro. Concludono, quindi, i Giudici di appello col ritenere accertata la partecipazione associativa dell'imputato, che, figlio del Capo Crimine del EN CO, mostrava di essere un valente soldato, costantemente a disposizione del gruppo, cui era fiero di appartenere e di cui certamente condivideva i propositi criminosi, dimostrando persino una foga maggiore rispetto agli altri sodali, probabilmente dovuta alla giovane età, consapevole del prestigio ormai acquisito dalla propria famiglia, tanto da attivarsi immediatamente nel momento in cui qualcuno osava mettere in discussione la sua forza e potenza, esternando propositi ritorsivi caratterizzati da una spiccata violenza e crudeltà e adoperandosi anche per compiti meno violenti, in particolare trasmettendo le varie ambasciate del padre e coadiuvando lo zio EN nell'attività di vedetta nel corso della riunione di Pasqua 2010.
2. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici circa l'esistenza della cosca EL e la partecipazione ad essa degli imputati AS EL, EN EL e NT EL cl. 1987, si rivelano infondati i ricorsi svolti nell'interesse dei medesimi.
2.1. Infondati sono il ricorso nell'interesse di AS EL e i motivi nuovi che ad esso si ricollegano. Infondato, ai limiti dell'inammissibilità, è il primo motivo in cui si deduce violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., insistendosi genericamente sull'assenza di prova del vincolo associativo che non deve essere confuso col vincolo familiare, a fronte delle solide argomentazioni sopra ripercorse circa l'esistenza di un vincolo associativo che si sovrappone a quello familiare. Infondato è, anche, il secondo motivo di impugnazione, in cui si rileva che la condanna sarebbe basata sugli stessi elementi probatori già esistenti in epoca precedente all'ultimo annullamento e dallo stesso ritenuti insufficienti. Invero, al netto delle intercettazioni ritenute
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inutilizzabili dall'ultima sentenza di annullamento (n. 23043 del 4/04/2016), di cui all'ordinanza cautelare emessa nell'ambito del procedimento c.d. Reale 6 (relative alle conversazioni progr. 8681 dell'8 aprile 2010, progr. 4627 del 20 marzo 2010, progr. 6274 del 27 marzo 2010), congruamente argomentati da p. 151 in poi della sentenza in esame, in cui neppure vengono menzionate le suddette intercettazioni sono gli elementi probatori, sopra ripercorsi, circa l'esistenza della cosca EL, di cui si evidenzia la solidità. Infondato risulta pure il terzo motivo di ricorso sulla condotta di partecipazione di AS EL, alla luce delle argomentazioni della sentenza in esame (p. 156-166) sopra riportate. Invero, infondata, ai limiti dell'inammissibilità per reiterazione, è senza dubbio la censura sul fatto che gli elementi valutativi non siano stati limitati a quelli relativi all'arco temporale oggetto della contestazione, avendo i Giudici di appello specificato, come sopra evidenziato, la rilevanza degli elementi antecedenti o successivi a detto arco temporale proprio perché illuminanti la vicenda criminosa in esame e tali da consentire di comprenderne le genesi e gli sviluppi nel tempo. Altrettanto infondati, ai limiti dell'inammissibilità perché rivalutativi e reiterativi, sono i restanti rilievi, che insistono sul fatto che AS sarebbe stato definito dal fratello PP "un pesce fuor d'acqua", sul fatto che nella conversazione di PP con RA del 20 marzo 2010 AS si sarebbe allontanato quando il colloquio assumeva una connotazione malavitosa, sull'insussistenza di reati fine riconducibili all'imputato, assolto anche in ordine all'intestazione fittizia;
o ancora su censure generiche e meramente rivalutative in relazione alle dichiarazioni del collaboratore AG, fondate su parziali e come tali non autosufficienti - riproduzioni delle stesse, che trascurano, inoltre, che il narrato del collaboratore viene utilizzato unicamente, al pari di quelli di TO e OS su cui pure la difesa ritorna, per confortare un quadro già idoneo, alla luce dello stesso sviluppo argomentativo, a sostenere l'affermazione di responsabilità; ovvero, sull'argomento logico che un capo Crimine non può che essere a capo di una cosca, contestato con un'affermazione che il collaboratore AG avrebbe fatto in un contesto narrativo imprecisato. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso, alla luce del chiaro disposto dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Peraltro, l'ultima sentenza rescindente dà atto del rigetto, ad opera già della prima rescindente, di tutte le questioni processuali attinenti all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
Infondato è il quinto motivo di impugnazione.
La Corte territoriale, invero, a p. 160 della sentenza in esame, si confronta con la questione dell'intellegibilità e conseguente utilizzabilità delle conversazioni di cui al progr. 7527 e al progr. 7528 del 2 aprile 2010, sollevata dalla difesa di AS EL. In particolare, circa la dedotta bassa qualità dei dialoghi sulla scorta del rapporto segnale/rumore, i Giudici di appello rilevano che tale dato appare sconfessato dal fatto che le conversazioni anzidette siano state debitamente trascritte dal perito nominato innanzi al Tribunale di Locri, la cui trascrizione è confluita in atti. Osservano, in primo luogo, che l'esperto
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non ha trovato alcuna difficoltà, salvo la naturale presenza di parti incomprensibili, nel trascrivere gran parte del parlato;
in secondo luogo, che la presenza di "incomprensibili" non è tanto dovuta alla sussistenza di rumori di fondo, quanto piuttosto al volontario e consapevole abbassamento del tono della voce da parte del conversanti (circostanza, tra l'altro, ampiamente sintomatica dell'illiceità dell'argomento trattato). Aggiungono che su quei medesimi dialoghi si sono fondate gran parte delle condanne degli imputati di EN CO, molte delle quali oggi definitive, senza che mai sia stata sancita l'inutilizzabilità degli stessi;
e che comunque è tranciante su ogni ulteriore considerazione che lo stesso AS EL, nel corso delle sue varie dichiarazioni spontanee, non ha mai contestato il contenuto dei dialoghi, limitandosi semmai a fornirne una lettura diversa ("ammetto quelle parole che, se sono scritte, sicuramente non se le sono inventate": p. 31 del verbale di udienza del 12 luglio 2021). Anche con le considerazioni sull'irrilevanza probatoria dei predetti dialoghi la Corte di appello già risulta essersi confrontata, osservando che il contributo di AS EL in ordine a tale episodio non risulta affatto eliso dalla mancata presenza del predetto al precedente incontro organizzativo del 30 marzo 2010 (peraltro intercorso tra il solo PP EL e PP VE), né tantomeno dall'assenza dell'imputato il giorno della cerimonia. Rileva che in detti dialoghi l'imputato dimostra di avere avuto già diverse interlocuzioni con altri esponenti del Crimine, tanto da sapere del conferimento della carica alla cosca sinopolese, dell'opportunità di notiziare IN RG e dell'intenzione del Capo Vangelo di recarsi a San Luca, circostanze tutte comunicate ai propri fratelli, e di offrirsi di trasmettere le ultime ambasciate in vista della cerimonia.
Polsi.
Rivalutativo, infine, risulta il rilievo sulla partecipazione di AS EL alla riunione di
Anche il sesto motivo è infondato.
A p. 159 della sentenza in esame la Corte rileva di non avere ritenuto necessario procedere al riesame del consulente di parte (dott. Grimaldi), osservando che era stata acquisita, in sede di rinnovazione istruttoria, la relazione a sua firma e che il suo precedente esame era apparso già abbondantemente esaustivo, trattandosi di una più chiara e immediata esplicazione di quanto redatto nell'elaborato; e che, pertanto, non si era ritenuto di procedere a perizia fonica, in quanto l'espletamento di un confronto vocale sarebbe stato del tutto superfluo, risultando la presenza di AS EL certificata non solo dal riconoscimento vocale a suo tempo operato daglil inquirenti (che ormai monitoravano da mesi la casa dei EL), ma soprattutto dall'espressa menzione del suo nome di battesimo da parte di PP EL, rivolgendosi a EN. Del tutto generica è, poi, la doglianza sulla mancata rinnovazione resa necessaria dal mutamento del collegio e sulla nullità ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non specificandosi se e quando sarebbe stata sollevata nel merito detta questione con produzione della relativa documentazione. Il settimo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico, e, quindi, inammissibile, in quanto viene dedotta violazione di norma processuale senza individuarla e risulta privo di qualunque fondamento logico il tema dell'affidabilità e veridicità della trascrizione.
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Inammissibile, in quanto in fatto e generico, a fronte dell'iter motivazionale sopra riportato, è, poi, l'ottavo motivo di ricorso. Inammissibile è, inoltre, il nono motivo di impugnazione. Inammissibili, invero, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto dedotte per la prima volta in questa sede, sono le doglianze sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti dei motivi di particolare valore morale e sociale e della speciale tenuità del danno. Inammissibile, in quanto manifestamente infondata e aspecifica, è, invece, la doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di una motivazione che fa leva (si veda p. 202) sull'assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso, e, in particolare, sulla gravità del reato, sulle modalità della condotta di partecipazione e sull'intensità del dolo. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. Come appunto nel caso in esame, in cui il ricorrente fa leva su elementi ritenuti recessivi nell'iter argomentativo non manifestamente illogico della sentenza in esame. Manifestamente infondato e, quindi, inammissibile è il decimo motivo di ricorso, in cui ci si duole di una pena eccessiva e genericamente di una pena irrogata in violazione di legge e con vizio motivazionale, a fronte di una pena individuata, come specificato dal Giudice del rinvio a p. 202 della sentenza in esame, nel minimo edittale (relazionato all'epoca della condotta associativa).
2.2. Infondati sono il ricorso proposto nell'interesse di EN EL e i motivi nuovi che ad esso si ricollegano. Infondate e inammissibili sono le censure di cui al primo motivo di impugnazione. Con riguardo, invero, alla necessità che gli elementi valutativi si collochino temporalmente nel periodo oggetto di contestazione, già sopra si è detto, in relazione alla posizione di AS EL. E', inoltre, la stessa Corte territoriale che individua nella vicenda relativa alla turbativa d'asta, già passata in giudicato, che si colloca fuori del periodo di contestazione della partecipazione associativa, l'ennesima dimostrazione del contributo poliedrico offerto da EN EL alla cosca di appartenenza e, quindi, quale elemento illuminante la condotta associativa dello stesso, peraltro argomentata con riferimento, come si è visto, ad una serie di elementi relativi al periodo in oggetto, secondo il paradigma delle Sezioni Unite Modaffari. Infondata è anche la censura sull'insussistenza di prove ulteriori a carico dell'imputato, rispetto a quelle già raccolte prima della pronuncia di primo grado, che trascura che la valutazione del giudice del rinvio non richiede necessariamente prove nuove. Rivalutativi e del tutto generici, alla luce delle argomentazioni della Corte territoriale non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici sopra riportate, sono i rilievi sulla mancata
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valorizzazione delle assoluzioni dalle ipotesi di intestazione fittizia, sulla valorizzazione della partecipazione alla riunione del 3 aprile 2010 e ai colloqui relativi all'imprenditore VA, sulla questione di PP EL quale esponente della Provincia e non capo cosca, infine sull'attendibilità del collaboratore AG. Rilievi che non si confrontano con la sentenza impugnata se non per lamentare, senza alcuna specificità confutativa, che la stessa è relativa ad elementi già valutati nelle sentenze annullate. Rivalutativo e aspecifico, e, quindi, inammissibile, è, inoltre, il rilievo, di cui al secondo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla fattispecie associativa. A fronte, invero, di una motivazione che fa leva, in modo non manifestamente illogico, sulla non meritevolezza del beneficio per le ulteriori condotte giudicate col crisma dell'irrevocabilità nel procedimento EN CO. Infondato è il terzo motivo di impugnazione sulla recidiva. Invero, la Corte territoriale, diversamente da come lamentato, motiva sulla recidiva - il che rende incomprensibile la censura sull'omesso esame della memoria difensiva rilevando che è sussistente alla luce dei precedenti penali dell'imputato e ritenendo di non incidere sulla pena anche in considerazione dei fatti successivamente accertati, certamente sintomatici di spiccata pericolosità dell'imputato. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il quarto motivo di ricorso, sull'errato calcolo della pena in relazione alla fattispecie della procurata inosservanza della pena. Invero, ci si duole della mancata riduzione per l'attenuante del rito abbreviato, a fronte di un giudizio ordinario per come è dato evincere dalla sentenza del Tribunale di Locri, in cui la pena è individuata in anni tre e mesi sei di reclusione in assenza di riduzione per il rito speciale che appunto non vi è stato. Del tutto corretta è, quindi, la rideterminazione all'esito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. operata dal Giudice del rinvio che, muovendo dalla pena base di anni tre di reclusione già irrogata dalla sentenza impugnata per la continuata procurata inosservanza della pena, ritenuta congrua in considerazione della continuazione interna tra le varie condotte fiancheggiatrici, scomputato l'aumento di un anno operato in primo grado per l'aggravante mafiosa, la riduce per l'attenuante di cui all'art. 386, comma quarto, cod. pen. ad anni due e mesi sei di reclusione. Infine, inammissibile è il quinto motivo di ricorso sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla procurata inosservanza della pena, in quanto meramente rivalutativo e aspecifico a fronte dell'iter argomentativo di detto diniego che, in modo non manifestamente illogico, fa leva sul fatto che, al di là del legame familiare, non sono emersi altri elementi in grado di ridurre il disvalore penale della condotta, tra l'altro protrattasi anche per un considerevole periodo di tempo.
2.3. Infine, infondato è il ricorso nell'interesse di NT EL cl. 1987, come altresì supportato dai motivi nuovi presentati dall'avv. Cianferoni. Infondato è l'atto di impugnazione a firma dell'avv. Cianferoni. Infondato è il primo motivo di detto atto.
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Va, in primo luogo, evidenziato che valorizzare dati accertati in un processo, ancorché conclusosi con pronuncia di assoluzione irrevocabile in relazione ad un reato, per giungere all'affermazione della penale responsabilità in ordine ad un altro reato, non comporta alcuna violazione di giudicato. Nel primo motivo, al quale in particolare si ricollegano i motivi nuovi che insistono sulla sentenza di assoluzione definitiva, oltre a proporsi detto errore concettuale (evidenziandosi che dalle presunte estorsioni di cui al capo F del procedimento EN CO il ricorrente è stato definitivamente assolto il ricorso riporta un ampio brano della sentenza di cassazione che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato per non aver commesso il fatto - e che, ciò nondimeno, sarebbero state valorizzate le manifestazioni aggressive di NT EL, ancorché ritenute non idonee a integrare in capo al medesimo condotta estorsiva, per condannarlo per partecipazione associativa), si insiste sul tema della distinzione tra vicinanza familiare e associativa, puntualmente affrontato dalla Corte territoriale nei termini del tutto logici sopra specificati, posto che la base familiare del vertice del sodalizio ovvero dello stesso sodalizio non è incompatibile con la fattispecie incriminatrice per cui si procede. E ci si duole di un travisamento probatorio insussistente, proponendo una lettura alternativa degli esiti intercettativi e lamentando l'assenza di riscontri agli stessi. Trascurandosi che gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti (si veda per tutte Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278611-02). Infondato è il secondo motivo di impugnazione dell'atto dell'avv. Cianferoni, in cui si rileva che rispetto alla partecipazione associativa semplice la pena per la tentata estorsione aggravata è più elevata nel massimo e meno elevata nel minimo e che, pertanto, la pena base andava stabilita con riguardo alla tentata estorsione aggravata, da ritenersi più grave. Non si tiene conto dell'individuazione della pena base si veda p. 203 della sentenza impugnata, che fa riferimento al calcolo operato dalla prima sentenza di rinvio in quella minima dell'associazione, più elevata, come affermato dalla stessa difesa, della minima della tentata estorsione aggravata. È principio consolidato che in tema di continuazione tra reati diversi, l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo, con la conseguenza che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo (Sez. 3, n. 6828 del 17/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262528-01); e che la pena determinata dal giudice in caso di continuazione di reati, una volta individuato il reato più grave, non può mai essere inferiore a quella che sarebbe
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irrogabile per il reato o i reati satelliti che siano sanzionati con pena edittale maggiore nel minimo (Sez. 3, n. 9261 del 28/01/2010, [...], Rv. 246236-01). Quindi, anche a ritenere più grave la tentata estorsione aggravata, la pena non poteva essere inferiore alla pena minima del reato concorrente. Inammissibile, in quanto rivalutativo e generico, è, poi, il motivo in cui ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di una sentenza, quale quella in esame, che giustifica, con un iter argomentativo non manifestamente illogico, il diniego di dette circostanze in ragione dell'estrema pericolosità di NT EL, cl. 1987, emersa nel giudizio, tenuto conto dei biechi propositi aggressivi più volte manifestati dal predetto nei riguardi delle varie persone offese. In parte infondate e in parte inammissibili per genericità sono le doglianze di cui al primo motivo dell'atto di impugnazione dell'avv. Giampaolo, in cul, a fronte delle analitiche argomentazioni sopra riportate (di cui da p. 171 a p. 175 della sentenza in esame), il ricorrente si duole dell'utilizzo del medesimo compendio probatorio ritenuto insufficiente dalle sentenze rescindenti e dell'integrazione dello stesso con elementi in parte irrilevanti, in quanto riguardanti il solo PP EL, e in parte fragili come le dichiarazioni di AG, senza confrontarsi col completo iter argomentativo sulla posizione di NT EL e trascurando che il narrato del collaboratore viene utilizzato unicamente, al pari di quelli di TO e OS su cui pure la difesa ritorna, per confortare un quadro già ritenuto, in modo del tutto plausibile, idoneo, alla luce dello stesso sviluppo argomentativo, a sostenere l'affermazione di responsabilità. In parte infondati e in parte inammissibili sono gli ulteriori tre motivi del summenzionato atto di impugnazione, svolgendosi una confusa critica della sentenza attraverso un generico richiamo a fonti non specificate nel loro preciso contenuto, contestandosi genericamente la valutazione di attendibilità dei collaboratori e sviluppandosi censure di fatto e reiterative circa la partecipazione dell'imputato, ben sviscerata, invece, come si è avuto modo di vedere, proprio alla luce dei criteri di cui alle Sezioni Unite Modafferi, dalla sentenza di rinvio.
3. Infondati sono anche i ricorsi di PP EL, PP ES VA, NT AL e CE RI.
3.1. La sentenza di rinvio, premesso che ai suddetti risultano addebitati i reati di corruzione elettorale ex art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, di cui ai capi B), C), D) ed E), muove dalla considerazione che la specifica indagine affidata al gludizio rescissorio attiene esclusivamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendosi ormai formato il giudicato sulla materialità del fatto e sulla responsabilità dei suddetti imputati. Sottolinea la Corte di appello di Reggio Calabria che trattasi di decisione consequenziale all'annullamento con rinvio dettato dalla Corte di cassazione in ordine all'esistenza della CO EL e che, comunque, dalla ritenuta sussistenza di detta cosca non può farsi discendere in via automatica la sussistenza di tale aggravante, sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa quale
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ritenuta dalla sentenza annullata, dovendosi, comunque, vagliare le concrete modalità della condotta e soprattutto la componente soggettiva in capo ai singoli imputati. Rileva che gli imputati AL e RI, nella qualità di candidati alle elezioni del 28 e del 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria, sono stati condannati sia in primo che in secondo grado per il delitto di corruzione elettorale (di cui ai capi Be D della seconda richiesta di rinvio a giudizio) per avere promesso a PP EL utilità in cambio di un pacchetto di voti ed in particolare il primo per avere promesso a quest'ultimo una corsia preferenziale nel settore dei lavori pubblici ed il trasferimento a istituti penitenziari calabresi di VA EL cl. 1957, detenuto presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia e il secondo l'assegnazione di lavori in subappalto, la possibilità di ottenere finanziamenti bancari a condizioni vantaggiose e il trasferimento in istituti penitenziari calabresi di VA EL;
e che gli imputati PP EL e PP ES VA sono stati condannati per il medesimo titolo di reato con riferimento alla condotta di accettazione della promessa di utilità da parte del candidati accompagnata dall'impegno a fare confluire voti sullo stesso (vedi per entrambi il capo C) e per il primo anche il capo E). La Corte territoriale, dopo avere riportato le argomentazioni della sentenza annullata e i rilievi delle difese dei suddetti imputati (alle p. 184-190), analizza la sussistenza di detta aggravante in riferimento a ciascuno di essi e con riguardo sia all'elemento oggettivo che soggettivo, alla luce di Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278734 - 01, secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Prendendo le mosse dai capi B) e C), addebitati a NT AL, PP ES VA e PP EL, e cominciando dalla posizione del primo, il Giudice del rinvio evidenzia l'infondatezza dei rilievi della sua difesa circa il difetto della componente soggettiva dell'aggravante, facenti leva sul fatto che AL avesse agito per uno scopo eminentemente personale e non già agevolativo. A tale riguardo premette che secondo la suddetta pronuncia delle Sezioni Unite non è richiesto che il fine agevolativo sia primario rispetto all'interesse personale perseguito (come evidenziato a p. 14 di detta sentenza: «è bene ribadire che tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione»). E, quindi, osserva che: - l'imputato ha certamente intessuto accordi con PP EL, ben consapevole, mediante le sue promesse, di agevolare la cosca da lui rappresentata;
- le utilità garantite al boss non si limitavano al solo trasferimento del fratello VA dal Carcere di Rebibbia, ma concernevano anche l'ottenimento di lavori pubblici ("almeno una porta aperta, l'abbiamo...preferenziale... assolutamente si"); - quanto al primo profilo neppure può ritenersi che
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quella richiesta avesse una natura strettamente familiare e non anche mafiosa, soltanto perché VA EL non veniva condannato per la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., risultando tale assunto sconfessato dalle stesse parole di PP EL nel momento in cui nel corso della conversazione intrattenuta con IN RG spiegava in maniera chiara la rigida gerarchia mafiosa esistente all'interno della sua famiglia e, dunque, la superiorità di suo fratello VA in qualità di fratello maggiore, tanto che il primo aveva assunto il ruolo di capo soltanto dopo l'intervenuto stato detentivo di quest'ultimo ("quando vi sedete e parlate, se io compare avevo a mio fratello VA qua al tavolo, o c'era mio padre, io non parlavo, e voi l'avete visto, io per tanti anni sono stato zitto, voi l'avete visto, perché c'è uno più anziano di me, più responsabile, e parla lui...quando ci sono i responsabili, i piccoli devono stare zitti, come quando parlo io i miei fratelli devono stare zitti, e stanno zitti perché stanno zitti, se ho torto se ho sbagliato...poi quando ci sediamo noi tre noi possiamo fare come vogliamo": progr. 5769 del 25 marzo 2010) e che neppure può affermarsi che l'imputato non avrebbe accettato una simile richiesta, posto che, al contrario, si mostrava certo di poter esaudire il desiderio del boss ("questo è assodato, assodato, ve lo posso garantire"); quanto al secondo profilo, non può dirsi che l'assoluzione di ES VA dal delitto associativo farebbe cadere nel vuoto l'ulteriore promessa di aggiudicazioni di lavori. A tale riguardo, osserva la Corte territoriale che: ES VA era stato espressamente incaricato da PP EL di essere il suo portavoce e il mediatore di NT AL nelle interlocuzioni con le altre famiglie;
- il fatto che il suddetto fosse una longa manus di EL trova conferma nel dialogo in cui lo stesso riferiva al boss di avere disatteso, per suo conto, la richiesta di un soggetto di incontrare la famiglia dei MBzza;
- d'altro canto ES VA non si sarebbe certo attivato in favore di AL, in particolare impegnandosi strenuamente per far confluire su quest'ultimo i voti delle varie cittadine della fascia jonica, per mera "beneficenza elettorale"; - il fatto che costui, inoltre, facesse rapporto a PP EL su ogni azione intrapresa per la raccolta dei voti dimostra che il suo operato era una chiara estrinsecazione dell'interesse della cosca EL (emblematiche in tal senso sono le conversazioni captate il 12 marzo 2010, nel corso delle quali ES rendicontava al boss i consensi ottenuti nelle varie cittadine); altrettanto emblematico del fatto che dietro l'impegno di ES VA ci fosse un sicuro interesse della cosca EL è la circostanza che il suddetto coinvolgeva anche il figlio del boss, NT EL cl. 1987, in un incontro da tenersi presso il Rio Bar di Reggio Calabria, volto a definire le ultime strategie elettorali, come espressamente voluto da PP EL (ES "ora se è il caso che venga uno di loro, 'NI - EL NT cl. 87 -, 'NI - EL NT cl. 86 fatti vostri!" PP EL: "No devono venire", e rendeva edotto di tale incontro anche AS EL: progr. 3078 del 12 marzo 2010). Rileva, inoltre, che infondato è l'assunto secondo cui PP EL non avrebbe mai parlato a NT AL nella veste di capo di una specifica consorteria, osservando sul punto che quest'ultimo e i suoi congiunti non avevano neppure diritto di voto all'epoca del fatti, e che, pertanto, il continuo utilizzo, nelle conversazioni intercettate, della prima persona plurale ("Ma
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da parte nostra, dottore, ci sarà il massimo impegno", "Ma noi, qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo", "Va bene! Di là da noi, avete tutto!", "Si parla di amici...ora vediamo in quale maniera vi possiamo aiutare", "Io ve l'ho detto, siamo una famiglia"), non poteva che essere evocativo di un'entità criminale sulla quale il boss poteva contare per offrire il sostegno richiesto dal politico. La Corte a qua sottolinea, poi, che, per le medesime ragioni, neppure può sostenersi che NT AL fosse all'oscuro del prestigio criminale del suo interlocutore, che all'epoca dei fatti non solo era sorvegliato speciale, ma aveva già riportato condanna per associazione mafiosa (così come suo padre, NT cl. 1932), risultando il suddetto ben conscio di doversi rivolgere alle più potenti famiglie mafiose, sfruttando la loro presenza e il loro potere sul territorio, come dimostrato dal fatto che l'imputato si fosse mosso non soltanto con PP EL, per ciò che concerneva la zona di San Luca, LI e aree limitrofe, ma anche con CE RO cl. 63 di Plati e con la famiglia Commisso per la cittadina di Siderno;
e come, altresì, dimostrato dal fatto che il suddetto si fosse specificamente rivolto a PP EL, non già quale singolo, bensì quale rappresentante di una potentissima famiglia di 'ndrangheta, nella speranza di ottenere uno straordinario risultato elettorale, ossia quello di arrivare tra i primi tre, che per sua natura implicava un sostegno sicuramente esorbitante la sola famiglia EL in quanto tale ("Vediamo se possiamo trovare un accordo, se ci sono le condizioni...io faccio una... una straordinaria, come si dice....affermazione... elettorale, no? Per arrivare sicuramente nei primi tre, e non dico... non dico questo...però"). Il Giudice del rinvio conclude per la conferma della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, per avere NT AL richiesto l'ausilio di PP EL, in qualità di rappresentante della sua cosca e del EN CO, al fine di dirottare in suo favore i voti di quell'area geografica, in cambio di benefici consistiti nell'ottenimento di lavori pubblici e nel trasferimento del fratello VA detenuto. Ritiene che la medesima aggravante, in relazione al reato di corruzione elettorale, debba essere confermata anche per ES VA, la cui assoluzione dal reato associativo appare del tutto ininfluente, vantando il medesimo una profonda conoscenza con il boss EL e con i suoi congiunti, in particolare il figlio NT e il fratello AS, tanto da rapportarsi con loro in termini di assoluta familiarità e da essere incaricato, per il legame fiduciario con PP EL, da quest'ultimo come sua longa manus nei contatti con i vari candidati politici, anche per la difficoltà di operare quale sorvegliato speciale del suddetto. Aggiunge che ES VA si adoperava strenuamente per la raccolta di voti, facendo un resoconto dettagliato al capo e coinvolgendo anche il figlio del medesimo, NT, nelle interlocuzioni con AL, da cui ES pretendeva l'insinuazione negli appalti pubblici quale condizione dell'appoggio elettorale, parlando al plurale e alla presenza del capo cosca, a riprova che l'interesse perseguito fosse comune ad entrambi. Rileva che, diversamente opinando, non si spiegherebbe l'interessamento del boss sui voti raccolti da ES nei vari paesi della jonica e neppure si comprenderebbe perché il predetto avesse preteso che il figlio prendesse parte all'incontro al Rio Bar che
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l'imputato aveva organizzato. Conclude, tenuto conto della sicura conoscenza di ES del prestigio criminale di PP EL, con cui era in ottimi e consolidati rapporti di amicizia, e considerato che il primo agiva al solo scopo di ottenere dal candidato politico aggiudicazioni di lavori pubblici, che avrebbero giovato tanto allo stesso imputato che a PP EL, di cui era portavoce e mediatore nel reperimento di voti in favore di AL, per la sicura sussistenza a carico di ES VA della circostanza dell'agevolazione mafiosa, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Passando alla posizione di CE RI la Corte territoriale ritiene che anche nei suoi confronti sia da confermare l'aggravante. Premesso che il reato di corruzione elettorale si consuma nel momento dell'offerta o della promessa, senza che abbia rilevanza alcuna la riserva mentale anche del soggetto che assicura il sostegno elettorale come evidenziato da Sez. F., n. 32825 del 9 agosto 2011, Rv. 252207, con riguardo al subprocedimento cautelare i Giudici di appello ritengono irrilevante la riserva mentale di PP EL, che aveva già preventivato di non sostenere RI, avendo stretto accordi con TR NT NU. Aggiungono che altrettanto infondati sono i rilievi sull'esatto momento consumativo o sulla riqualificazione in forma tentata, entrambi basati sull'assenza di condotte successive alla promessa, del tutto irrilevanti in sede di rinvio, essendosi formato il giudicato sull'accertamento del reato. La sentenza in esame ritiene, poi, non condivisibile l'assunto relativo alla carenza dell'elemento soggettivo sotteso alla circostanza aggravante e in particolare al fatto che RI non sarebbe stato al corrente della caratura criminale di PP EL, anche perché quest'ultimo, nel corso degli incontri, non aveva mai fatto cenno ad alcuna entità criminale da lui rappresentata. Rileva, a tale riguardo, che: - in primo luogo, al momento dei contatti PP EL non solo era sorvegliato speciale, ma era già stato condannato per associazione mafiosa;
-in secondo luogo, l'imputato era stato appositamente introdotto al cospetto del boss da parte dell'altro candidato NC CE, che aveva rappresentato a quest'ultimo i vantaggi derivanti dal favorire RI, poiché ciò gli avrebbe consentito di godere di contatti diretti all'interno dell'amministrazione e così accrescere il suo potere criminale ("perché se lui passa ed io passo, noi siamo la forza...ci troviamo a livello di amministrazione"); a dimostrare, soprattutto, la sicura consapevolezza in capo all'imputato di essersi interfacciato con un boss mafioso sovviene il fatto che costui, al pari di AL, si mostrava ben al corrente di ottenere maggiori voti rivolgendosi alle famiglie mafiose, tanto da avere chiesto a EL di favorire un contatto tra lui, letto, CU e PP VE (tutti soggetti intranei alla 'ndrangheta); - né può sostenersi che, nel corso degli incontri, PP EL parlasse a titolo personale e non a nome di un gruppo criminale da lui capeggiato, risultando da un dialogo che era proprio lo stesso a rappresentare al candidato di essersi attivato per garantirgli un considerevole numero di voti, anche al di fuori della sola città di LI ("siete tre candidati;
un po' per uno, chi di più, chi di meno li prendete tutti da parte nostra, sia qua a LI e sia ad altre parti..."); proprio il riferimento al procacciamento di consensi anche al di fuori degli stretti confini familiari e locali
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dimostra pienamente che PP EL aveva agito non già a titolo personale (essendo peraltro interdetto al voto), ma a nome della cosca da lui capeggiata, in grado di dirottare un considerevole pacchetto di voti nei territori sottoposti al suo dominio. Concludono i Giudici di appello che, considerato che il potere di procacciamento della cosca veniva palesato a RI, che aveva pure intenzione di contattare altri personaggi gravitanti in contesti 'ndranghetistici, e che detto candidato aveva pure offerto lavori pubblici con vantaggiosi finanziamenti bancari, può affermarsi che l'odierno imputato, attraverso tale condotta, volutamente e consapevolmente forniva alla cosca EL un apporto agevolativo certamente idoneo a rafforzarla e consolidarla, potendosi confermare nei suoi confronti la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Passando, infine, alla posizione di PP EL, la Corte territoriale rileva che ben poco resta da dire sulla sussistenza nei suoi confronti dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dopo il riconoscimento dell'omonima consorteria e del ruolo di vertice da lui rivestito. Evidenzia che non può sostenersi che PP EL non avrebbe mai parlato, nel corso dei vari incontri con i candidati politici, anche a nome dei suoi congiunti. E ciò, innanzitutto, perché nel corso dei dialoghi l'imputato utilizzava sempre la prima persona plurale, circostanza certamente evocativa di un gruppo da lui capeggiato, anche e soprattutto tenuto conto del rilevante pacchetto di voti che era riuscito a recuperare, del tutto esorbitante il semplice nucleo familiare, peraltro attinto da diverse interdizioni dal diritto di voto;
in secondo luogo, perché l'intera famiglia EL era pienamente consapevole degli accordi politici stretti dal boss (conversazioni in cui EN, AS e NT cl. 1987 si mostravano al corrente di dover sostenere il candidato TR NT NU, per come stabilito da PP EL (per AS EL progr. 3276 del 13 marzo 2010, per EN EL progr. 4625 del 20 marzo 2010, per NT EL cl. 1987 progr. 3273 del 13 marzo 2010); infine, perché l'inclusione dei prossimi congiunti del boss negli affari politici è certificata dalle parole di ES VA, nel momento in cui riteneva necessaria la presenza di NT EL cl. 1987 all'incontro con AL, cosa di cui peraltro aveva già discusso con AS EL (progr. 3780 del 12 marzo 2010). Osservano i Giudici di appello che a nulla rileva la mancata menzione dei fratelli e del figlio nel corso dei dialoghi con AL o RI, se solo si considera che PP EL non aveva alcuna necessità di fare il loro nome, essendo lui il rappresentante della sua famiglia ("quando ci sono i responsabili, i piccoli devono stare zitti, come quando parlo io i miei fratelli devono stare zitti, e stanno zitti perché stanno zitti, se ho torto se ho sbagliato...poi quando ci sediamo noi tre noi possiamo fare come vogliamo": progr. 5769 del 25 marzo 2010); che gli accordi stretti da PP EL con AL e laria non potevano che andare a favore dell'intero sodalizio da lui rappresentato, anche tenuto conto dell'oggetto della contropartita (l'inserimento in più lavori pubblici), che, per sua natura, trascendeva un interesse meramente personale, traducendosi nell'interesse dell'intero gruppo mafioso da lui diretto, particolarmente attratto da tale settore;
e che, in conclusione, anche per PP EL deve essere confermata la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa in ordine ai reati di cui al capi C) ed E).
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4. Tale essendo l'iter argomentativo della sentenza di rinvio con riguardo all'aggravante della finalità di agevolazione della cosca mafiosa della corruzione elettorale per la quale si è formato il giudicato, relazionata a ciascun imputato, non manifestamente illogico e facente corretta applicazione dei principi delle Sezioni Unite Chioccini, si rivelano infondati i ricorsi di PP EL, di PP ES VA, di NT AL e di CE RI.
4.1. Infondato è il ricorso nell'interesse di PP EL.
4.1.1. In parte infondati e in parte inammissibili sono le censure dell'atto a firma dell'avv. Cianferoni. A parte l'incipit, in cui la difesa si limita a prospettare il proprio interesse all'impugnazione, il primo cenno all'assenza di vantaggi per la cosca è del tutto rivalutativo e aspecifico a fronte di quanto argomentato dal Giudice del rinvio e appena riportato. Aspecifico è anche il rilievo sull'assoluzione del candidato che EL avrebbe voluto appoggiare (NU), atteso, comunque, il passaggio in giudicato della fattispecie di corruzione elettorale. Infine, si osserva che non v'è alcun difetto di correlazione tra contestazione e imputazione, riguardando tutto il processo, dalle prime rescindenti, non casualmente la cosca EL, alla quale fa riferimento la lett. b) del capo A) di imputazione;
e che del tutto generica è la contestazione relativa all'esistenza di detta cosca, su cui ampiamente e logicamente la sentenza di rinvio argomenta, muovendo proprio, come si è avuto modo di vedere, dai dicta dell'ultima sentenza rescindente.
4.1.2. Per i primi quattro motivi a firma dell'avv. Giampaolo si richiamano le osservazioni sopra svolte con riguardo ai primi tre motivi, contenenti le medesime argomentazioni, dell'atto a firma del medesimo avvocato nell'interesse di NT EL. Infondato, ai limiti dell'inammissibilità perché rivalutativo a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, come quelle appena riportate, è, infine, il quarto motivo sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa.
4.2. Infondato, nel complesso, è il ricorso nell'interesse di PP ES VA, che peraltro ripropone anche dubbi sulla sussistenza del reato di corruzione elettorale, trascurando che sul punto vi è giudicato cautelare, e comunque non sembra adeguatamente confrontarsi con le analitiche e logiche argomentazioni sopra riportate circa il ruolo di mediatore svolto dall'imputato rispetto a PP EL (con riguardo sia all'investitura proveniente dal boss sia allo svolgimento in concreto di detto ruolo), l'irrilevanza, alla luce delle concrete risultanze istruttorie, dell'assoluzione dell'imputato dalla partecipazione associativa e, infine, la concomitanza di interessi personali che non escludono l'agevolazione della cosca mafiosa.
4.3. Infondato è anche il ricorso di NT AL.
4.3.1. Infondato è il primo motivo di ricorso.
Va osservato che tutta la premessa non considera che la seconda sentenza rescindente, pur richiamando sia il tema dell'accertamento dell'esistenza del sodalizio sia quello della finalità
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agevolatrice, ha annullato la decisione impugnata, quanto alla circostanza aggravante di cui si discute, in dipendenza dell'avvenuto annullamento della stessa decisione "per quanto attiene all'accertamento dell'esistenza della cosca EL". E del resto non è casuale il cenno alla prima rescindente, che, tuttavia non concerne l'apparato dimostrativo, ma quello argomentativo della prima sentenza di secondo grado (infatti, richiede «di meglio descrivere in che modo si giunga alla certezza [...]*). Ne segue che: - è inesatto che la sentenza impugnata non presenti nulla di inedito, perché, l'accertata esistenza della cosca EL, muta il contesto fattuale nel quale operare le valutazioni circostanziali relative allo specifico reato di corruzione elettorale;
anche a volere considerare la prima sentenza rescindente, l'identità delle risultanze probatorie è questione priva di significato, perché ciò che rileva è l'argomentato apprezzamento delle stesse operato dalla sentenza oggi impugnata, nell'esercizio di una tipica valutazione di merito, sindacabile in questa sede solo se manifestamente illogica.
4.3.2. Infondato è, inoltre, il secondo motivo di impugnazione. Sulla sussistenza della cosca EL nulla si dice.
Con riguardo, invece, alle censure sulla finalità agevolatrice, va osservato che l'interesse associativo alla posizione detentiva di VA EL non è logicamente correlato al positivo accertamento dell'intraneità di quest'ultimo, in un giudizio nei suoi confronti, ma viene, naturalmente con efficacia incidentale rispetto alla posizione degli odierni imputati e sempre nei rigorosi termini di certezza richiesti dal processo penale, fondato sul materiale raccolto nel presente processo e in particolare sulle conversazioni intrattenute da PP EL (in parte sopra riportate) da cui la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogiche, evince un interesse non meramente personale di PP EL, ma della cosca da lui capeggiata e caratterizzata da una struttura verticistica familiare che lo stesso EL descrive chiaramente, a conseguire un determinato vantaggio, quale l'avvicinamento detentivo di VA EL. E, del resto, secondo Sez. U Chioccini «la forma aggravata in esame esige quindi che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario, però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione». Va, inoltre, aggiunto che l'assoluzione di VA dal delitto associativo e quella di EL e dei coimputati dal delitto di intestazione fittizia sono irrilevanti, perché, premesso che l'accertamento del reato è fuori discussione essendosi formato il giudicato, ciò che emerge dalla logica interpretazione delle conversazioni esaminate dalla sentenza in oggetto e che, infatti, nelle generiche censure del ricorso, resta inspiegato - è il chiaro scambio di utilità promesse tra EL, ES, VA e AL, in un contesto in cui il primo parla
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a nome di tutto il sodalizio (p. 177) individuando ES come interfaccia per un'interlocuzione proiettata nel futuro con un politico che aspirava ad un'affermazione importante (p. 179).
4.3.3. Infondato è, altresì, il terzo motivo di ricorso, che muove da un errore di fondo che nasce da una non dimostrata premessa in ordine al significato del dolo intenzionale richiesto dalla circostanza della quale si tratta, affermando, invero, il ricorrente che esso si identifica nel fatto che l'agente dovrebbe tenere la condotta "animato dalla volontà di aiutare il clan EL (pur non facendone parte) e non per altre ragioni". Si trascura, quindi, che Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, [...], dice l'esatto contrario, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata, affermando che è bene ribadire che tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione». Il fatto che la sentenza impugnata sottolinel la consapevolezza di AL di agevolare la cosca dei EL non confina l'accertamento dell'elemento soggettivo nell'ambito del dolo diretto perché mira a replicare a uno dei rilievi difensivi, ossia che il ricorrente non si sarebbe neppure adeguatamente rappresentato la mafiosità del suo interlocutore. Infatti, la consapevolezza della caratura associativa di EL e della strumentalità degli interessi perseguiti alle utilità del sodalizio, secondo la puntualizzazione di Sez. U Chioccini, rappresenta la premessa logica dell'accertamento del dolo intenzionale, che ben si correla all'indicazione, poi, di ES VA come snodo per future richieste di interlocuzione col politico. Del tutto aspecifico e improprio è, poi, il riferimento al reato proprio monosoggettivo, che sarebbe stato commesso da AL non in concorso con EL. Riferimento, che non solo non si rapporta all'iter motivazionale sopra ripercorso, ma non tiene, altresì, conto del fatto che, per mera esigenza di chiarezza nella contestazione, l'accusa abbia ritenuto di distinguere, nell'ambito di un unico reato a concorso necessario (la corruzione elettorale), la posizione del corruttore (capo B) da quella del corrotto (capo C).
4.4. Infondato è, infine, il ricorso proposto nell'interesse di CE RI. Mentre i primi due motivi esaminano, sotto il profilo della violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e della violazione di legge e del vizio motivazionale, il tema della dimostrazione della finalità agevolatrice della cosca, detta tema torna nel terzo e nel quarto motivo nella prospettiva del dolo specifico. Premesso che non occorre alcuna concreta agevolazione (così come è irrilevante che l'interlocutore legato al sodalizio intendesse ingannare il ricorrente: tema accennato nel terzo motivo e, comunque, già superato in quanto, a rigore, attiene alla stessa sussistenza del reato, ormai incontestata), le doglianze si rivelano infondate. Invero, la Corte (a p. 194) e senza che le risultanze delle intercettazioni richiedano riscontri, come in termini infondati, e comunque generici, afferma il ricorrente chiarisce non solo che EL agiva in nome della cosca della quale era esponente apicale, in coerenza con il
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corrispettivo esplicitamente promesso lavori pubblici e finanziamenti: conversazioni riportate a p. 183, da cui emerge la strumentalità dei beni promessi al consolidamento e al radicamento della struttura associativa nel territorio e con lo stesso impegno della cosca nel fornire voti che, come la sentenza spiega, senza alcuna illogicità argomentativa, per il loro numero e la loro collocazione geografica (secondo la promessa del capo), non potevano essere limitati alla famiglia di sangue di PP EL, essendo RI ben consapevole della caratura del suo interlocutore e della natura del patto illustrato da CE nella conversazione a p. 183. E ciò senza dire che il disegno di RI di rivolgersi a esponenti mafiosi è argomentato e illustrato a p. 194 della sentenza in esame, a superamento anche di quanto dedotto col terzo motivo di ricorso.
5. Al rigetto di tutti i ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Gaetano Di Giuro gered Gu
Il Presidente
PP De MA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositate in Cancelleria oggi Rome, 102/12/2025
UDIZIARIO
Dott.ssa ME VA laule leve
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