Sentenza 28 gennaio 2010
Massime • 1
La pena determinata dal giudice in caso di continuazione di reati, una volta individuato il reato più grave, non può mai essere inferiore a quella che sarebbe irrogabile per il reato o i reati satelliti che siano sanzionati con pena edittale maggiore nel minimo.
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- 1. Alle Sezioni unite, ancora una volta, la questione dei criteri diGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Approda di nuovo alle Sezioni unite la questione della violazione più grave nel reato continuato. Questione dibattuta da decenni e, se non andiamo errati, per la sesta volta al vaglio del massimo collegio nell'arco di trent'anni. La prima pronuncia sul tema, risalente al 1982 (Sez. un., 19 giugno 1982, n. 9559, in Giur. it., 1983, II, c. 314), affermò il principio per cui, ai fini della determinazione della pena base, la più grave delle violazioni deve essere individuata con riferimento alle pene che "in concreto" dovrebbero essere inflitte per ciascuno dei reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, se non si dovesse procedere al cumulo giuridico di esse; sicché è …
Leggi di più… - 2. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2010, n. 9261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9261 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 28/01/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 209
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 40272/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG presso Corte di Appello di Napoli;
Avverso la Sentenza Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, emessa il 13/03/09;
nei confronti di:
EL RE RA, nato il [...];
NO AN, nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, con sentenza emessa il 13/03/09, dichiarava EL RE RA e NO AN colpevoli dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), e art. 648 c.p. e condannati, rispettivamente, il EL RE alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa;
il NO a quella di mesi nove di reclusione ed Euro 350,00 di multa;
pena interamente condonata per il EL RE con rinvio al giudice dell'esecuzione in ordine all'indulto per il NO. Il PG della Corte di Appello di Napoli proponeva ricorso immediato per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il PG ricorrente esponeva che era stata inflitta una pena pecuniaria (Euro 200,00 ed Euro 350,00) inferiore al minimo edittale previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), in riferimento alla pena pecuniaria.
Tanto dedotto, il PG ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La difesa di EL RE RA presentava in data 30/12/09, memoria difensiva con cui chiedeva il rigetto del ricorso. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 28/01/010, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
EL RE RA e NO AN, all'esito del giudizio di 1 grado, sono stati riconosciuti colpevoli nella sostanza dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c) e art. 648 c.p. - unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione - e condannati rispettivamente, il EL RE alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa;
il NO a quella di mesi nove di reclusione ed Euro 350,00 di multa. Trattasi di pena illegale quanto alla misura della pena pecuniaria, poiché la stessa è inferiore al minimo edittale previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) (detto reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493).
Al riguardo va ribadito ed affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di continuazione tra reati diversi, l'individuazione del reato in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo. Consegue, pertanto, che, una volta individuata la violazione più grave, dovrà essere irrogata per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggersi per l'altra violazione punita con pena edittale maggiore nel minimo (vedi conforme Cass. Sez. 2, Sent. n. 19156 del 17/05/07, rv 23647). Va annullata, quindi, la sentenza del Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, in data 13/03/09, con rinvio, ex art. 569, 4 comma, c.p.p. alla Corte di Appello di Napoli, per la determinazione della pena da effettuarsi nel rispetto del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli per la determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010