TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/02/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Adele Carlino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta oal n. R.G.2827 del 2022 promossa da:
[...]
C.F. rappresentato e difeso in virtù della procura in calce Controparte_1
all'atto introduttivo dall'Avv. Rita Falanga (c.f.: ) con studio in C.F._1
Torre del Greco alla Via Torretta Fiorillo n. 7., presso il quale è elettivamente domiciliato con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-ATTORE -
CONTRO
Torre del Greco C.F. ,in Controparte_2 P.IVA_1
persona dell'amm.re p.t. sig. , , domiciliato Controparte_3 CodiceFiscale_2
per la carica in Torre del greco al c.so Vittorio Emanuele n°21 (Parco Giusi) rapp.tp e difeso dall'Avv. Stefano Patti del Foro di Napoli C.F. , in virtù di C.F._3
procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo tutti elettivamente domiciliati, per la seguente procedura, presso lo "studio in Torre del Greco Parte_1
al C.so Vittorio Emanuele n°21 - Parco Giusi. posta elettronica certificata:
Email_2
-CONVENUTO pagina 1 di 7
Oggetto:;iopposizione a precetto ex art 615 I c. cpc
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Controparte_1
dinnanzi a questo Tribunale il in Torre del Greco per Controparte_2
sentir:
In via preliminare, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 09.05.2022 ad istanza del alla Parte_2 CP_2
, per i motivi indicati in premessa;
[...]
- Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve al succitato in forza del CP_2
titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 09.05.2022. –
L'opponente premetteva che Il in data 09.05.2022 Controparte_2
notificava al Sig. l'atto di precetto con il quale intimava il pagamento Controparte_1
della somma € 18.449,61 comprensivo delle spese legali, in virtù di Decreto Ingiuntivo
n. 1211/2021, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata e munito del decreto di esecutorietà in data 02.12.2021. Senonchè deduceva che successivamente all'emissione del titolo era sorto un credito del nei confronti del intimante pari CP_1 CP_2
ad euro 20.900 per lavori di manutenzione straordinari effettuati da parte del CP_1
al terrazzo di copertura in mancanza di intervento e nell'inerzia del Condominio in questione, per evitare l'aggravarsi di danni subiti dal suo immobile e da quello di altro condomino . Eccepiva pertanto la compensazione del proprio credito e concludeva come sopra riportato.
Il si costituiva contestando l'esistenza del credito Controparte_2
posto in compensazione e chiedeva il rigetto dell'opposizione .
L'Opposizione è infondata pagina 2 di 7 VA chiarito che la domanda introdotta con l'opposizione all'esecuzione apre un normale giudizio di cognizione, in ordine al quale l'attore deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre al convenuto incombe l'onere della prova di quelli estintivi o modificativi (Cass. 15.5.2009, n. 11332; Cass. 24.9.2004, n. 8219; Cass. 11.12.2002, n.
17630; Cass. 9.11.2000, n. 14554).
Pertanto , chi propone una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito, avverso il quale oppone altro credito in compensazione, è tenuto a provare l'esistenza di tale credito, nonchè la posteriorità del suo sorgere rispetto al giudicato avverso.
LA Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che "La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari" (Cass. 29.1.2019, n. 2438, non mass.; nonchè già Cass. 20 aprile 2009, n. 9347;
Cass. 24 aprile 2007, n. 9912; Cass. 21 luglio 2004, n. 13568; Cass. 25 marzo 1999, n.
2822).
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, opera di diritto dal giorno in cui vengono ad esistenza i crediti reciproci, ma il giudice non può rilevarla d'ufficio, ai sensi dell'art. 1242 c.c..
Quando uno dei crediti da compensare risulta da un decreto ingiuntivo, la disciplina dettata dalla disposizione ora richiamata deve essere coordinata con l'attitudine del decreto ad acquisire l'autorità di cosa giudicata, se non tempestivamente opposto.
Pertanto, qualora la coesistenza dei crediti reciproci sia anteriore alla pronuncia del decreto ingiuntivo, il fatto estintivo deve essere eccepito proponendo opposizione nel termine di cui all'art. 641 c.p.c.; altrimenti il giudicato che si formerà sul provvedimento monitorio coprirà anche l'eccezione che si sarebbe potuta dedurre. Qualora, invece, il pagina 3 di 7 fatto estintivo dell'obbligazione sia sorto successivamente alla formazione del titolo, lo stesso potrà essere dedotto in sede esecutiva (e plurimis, Cass. 8.11.2018, n. 28509).
Per quanto attiene alle regole circa l'estinzione dei debiti per compensazione, l'art. 1243 c.c. prevede la compensazione legale per due debiti "che sono ugualmente liquidi ed esigibili" e la compensazione giudiziale se "il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione", per il quale il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Entrambe le situazioni presuppongono che il credito sia certo, e non meramente ipotetico o sperato, almeno nel senso che il giudice abbia a sua disposizione tutti gli elementi costitutivi per poterlo egli stesso accertare.
Invero, l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità; nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perchè indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (Cass., sez. un.,
15.11.2016, n. 23225; quindi, fra le altre, Cass. n. 9137 del 2023, n. 9686 del 2020, n.
31359 del 2018, n. 18477 del 2018).
Come hanno precisato le menzionate Sezioni unite, enunciando principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c., ai sensi dell'art. 1243 c.c., comma 1, credito "liquido" - espressione che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie oppure omogenee e fungibili - è in sè quello determinato nell'ammontare in base al titolo (cfr. anche art. 1208 c.c., n. 3 e art. 1282 c.c., art. 633 c.p.c.), mentre il requisito della certezza sull'esistenza del credito non pagina 4 di 7 si desume dalla lettera della disposizione. Peraltro, essendo la finalità dell'istituto della compensazione la c.d. estinzione satisfattoria reciproca (il che, per inciso, postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), è giocoforza che il controcredito non sia meramente "provvisorio" ed incerto. Donde il principio che, per l'operatività della compensazione legale, il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, quale credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur (Cass. n. 6820 del 2002, n. 8338 del 2011).
Quanto alla locuzione contenuta nell'art. 1243 c.c., comma 2, soltanto l'accertamento pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice (es. mediante calcolo degli interessi), del controcredito - e per questo riservato dalla norma al giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire - può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale (da suo canto certo, liquido ed esigibile) onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell'istituto: il vantaggio delle parti di risolvere celermente in unica soluzione le reciproche pretese salvaguarda una ragione di equità, perchè non è giusto - continuano le s.u. 15-11-2016, n. 23225 - che sia condannato all'adempimento chi a sua volta ha un concorrente credito.
In sostanza, i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale - omogeneità dei debiti, liquidità, esigibilità e certezza - devono in realtà sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, limitandosi il comma 2 di detta disposizione a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione, ma soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo: dunque, al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza.
Ne deriva che, se il controcredito non risulta neppure sorto per la mancata integrazione dei suoi elementi costitutivi, non è mai idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale e l'eccezione di compensazione sarà sempre respinta:
l'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione, secondo l'art.
pagina 5 di 7 1243 c.c., comma 2, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza lo espunge dalla compensazione giudiziale.
La disciplina contenuta nell'art. 1243 c.c., comma 2, comporta l'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione( CFR Css 30677/2023)
Orbene nello specifico il presunto controcredito , come ha rilevato l Condominio opposto, manca dei requisiti per poter essere opposto in compensazione ed in primo luogo e soprattutto di quello della certezza .
Ed invero è lo stesso opponente a riferire che sarebbe in corso il giudizio R.G.
2864/2021, avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza delle responsabilità e dei danni derivanti del terrazzo di copertura e, quindi, degli eventuali oneri da sopportare, nonché delle relative legittimazioni .
Pertanto non essendo ancora accertata l'esistenza dei danni e le responsabilità della relativa produzione, non potrebbe mai ritenersi sorto alcun'obbligo restitutorio a carico del per i lavori effettuati dall'opponente, sua sponte ed in mancanza CP_2
di un obbligo certo.e
Senza contare che secondo la prospettazione dello stesso opponente i danni in questione sarebbero anteriori all'emissione del decreto ingiuntivo e pertanto ogni eventuale diritto ad essi riconducibili avrebbe dovutone ssere dedotto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo
LA opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2540 oltre accessori pagina 6 di 7 Torre Annunziata, 21/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Carlino
pagina 7 di 7