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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 7725/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Maurizio Maria GUERRA e Paolo GUERRA
- Ricorrente -
contro in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesco CERTOMA',
Antonio ANDRIULLI e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “ESENZIONE FISCALE PER (SUPERSTITI DI) VITTIME DEL DOVERE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31 luglio 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di:
→ accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma
211, Legge 232/2016 e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare il proprio diritto, quale familiare superstite di vittima del dovere, all'esenzione fiscale sulla propria pensione categoria cat. VO n. 10080160, a decorrere dal 1° gennaio 2017;
→ dichiarare il suo diritto alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti a tale titolo dall' nell'anno in corso (2024) e non ancora CP_1 versati all' Controparte_2 → condannare l' alla rifusione delle spese, da distrarsi. CP_1
Si costituiva l' deducendo di aver restituito con provvedimento del 5 CP_1 settembre 2024 le ritenute fiscali effettuate nel 2024, sicché chiedeva dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere in relazione alla domanda di esenzione fiscale per l'anno 2024; per gli altri anni, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva (asserendo che la titolarità dal lato passivo del rapporto fosse solo dell' , chiedendo comunque la Controparte_2 compensazione delle spese di lite.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Deve preliminarmente rilevarsi la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., essendo stato rimarcato che: «Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario» (sic
CASS. SS.UU. 26 GIUGNO 2009 N° 15031 e succ. conf., tra cui CASS. SS.UU. 7
LUGLIO 2017 N° 16833).
A ciò si aggiunga, con specifico riferimento alla questione qui in esame, inerente a benefici fiscali, che: «In tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo e loro familiari, gli art. 11 e 12 della legge 3 agosto 2004, n.
206, hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la dipendenza dell'invalidità (e il
2 Sentenza R.G. n° 7725/24 suo grado) ovvero della morte da atti o stragi di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità, per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento di tutti i benefici economici assicurati dalla legislazione in materia. Ne consegue che, anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dall'art. 3 della legge n. 206 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non già quella esclusiva delle commissioni tributarie), avendo il legislatore inteso derogare, anche nella materia tributaria, alle norme sulla attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario» (sic CASS. SS.UU. 8 AGOSTO 2011 N° 17078 e succ. conf.).
---------------
Occorre altresì rilevare la inaccoglibilità della eccezione formulata dall' , in CP_1 ordine all'asserito suo difetto di legittimazione passiva, essendo sostituto d'imposta e come tale tenuto ad applicare il beneficio fiscale IRPEF sul trattamento pensionistico goduto dal ricorrente, atteso che: «Nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario» (sic CASS. SS.UU. 26
GIUGNO 2009 N° 15032 e succ. conf.)
----------------
Inaccoglibile è infine l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto
(nelle note depositate il 19 maggio 2025), ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n.
3 Sentenza R.G. n° 7725/24 546/1992 e dell'art. 37 D.P.R. n. 602/1973, avendo il ricorrente chiesto dichiararsi il suo diritto alla restituzione, esclusivamente per l'anno 2024, degli importi trattenuti a titolo di IRPEF sulla pensione in godimento, che ancora non erano stati riversati all' . Controparte_3
----------------
Importi – questi ultimi - che, alla stregua della esibita documentazione e di quanto pure ammesso da parte ricorrente (cfr. note dep. 21 luglio 2025), risultano essere stati liquidati con provvedimento del 5 settembre 2024, CP_1 dunque successivamente alla notifica del ricorso: deve pertanto dichiararsi in parte qua cessata la materia del contendere.
È appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
****************
Nel merito, il ricorso è fondato. Invero, opina il TRIBUNALE di aderire all'orientamento espresso, ex plurimis, da
5 N° 11790, alla stregua delle seguenti considerazioni: Parte_2 Parte_3
«… Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la lettera dell'art. 1, comma
211, cit. estende i benefici fiscali in oggetto, a tutti i "trattamenti pensionistici" dei soggetti inquadrati nello status di vittima del dovere, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Le conclusioni così raggiunte appaiono in linea non solo con la giurisprudenza che ha ritenuto la decorrenza dei benefici fiscali a far data dall'1/01/2017
(Cass. 11/07/2023, n. 19789; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023,
n. 28051 che ha, in motivazione, espressamente evidenziato che in tema di trattamento pensionistico, l'equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata ed il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano da tale data), ma anche con la giurisprudenza di questa
Corte che ha evidenziato che, ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga, per evitare ingiustificate disparità di trattamento (Cass. Sez. U.
27/03/2017 n. 7761, con richiami di giurisprudenza amministrativa).
A ciò si aggiunga la considerazione espressa da Cass. 16/11/2016, n. 23300, secondo cui il diritto spettante alla vittima del dovere non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, in quanto il comma
564 dell'art. 1 della legge 266/2005, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge 466/1980) anche a "coloro" che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delinea un'area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti
(cfr. Cass. n. 15056/2024). … …».
Sicché, alla stregua di tali statuizioni, in questa sede non può che concludersi per l'accoglimento del capo di domanda relativo alle annualità diverse dal 2024,
5 Sentenza R.G. n° 7725/24 dovendo dichiararsi il diritto di parte ricorrente, quale familiare superstite di vittima del dovere, all'esenzione fiscale sulla propria pensione categoria cat. VO
n. 10080160, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. n° 55/14, seguono la soccombenza (anche quella virtuale) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al capo di domanda relativo all'anno 2024;
2. accoglie il ricorso per le altre annualità e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'esenzione fiscale sul trattamento pensionistico in godimento,
a decorrere dal 1° gennaio 2017;
3. condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€.1.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv.
Maurizio Maria GUERRA e Paolo GUERRA, dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 29 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 7725/24
4 Sentenza R.G. n° 7725/24
6 Sentenza R.G. n° 7725/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Maurizio Maria GUERRA e Paolo GUERRA
- Ricorrente -
contro in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesco CERTOMA',
Antonio ANDRIULLI e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “ESENZIONE FISCALE PER (SUPERSTITI DI) VITTIME DEL DOVERE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31 luglio 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di:
→ accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma
211, Legge 232/2016 e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare il proprio diritto, quale familiare superstite di vittima del dovere, all'esenzione fiscale sulla propria pensione categoria cat. VO n. 10080160, a decorrere dal 1° gennaio 2017;
→ dichiarare il suo diritto alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti a tale titolo dall' nell'anno in corso (2024) e non ancora CP_1 versati all' Controparte_2 → condannare l' alla rifusione delle spese, da distrarsi. CP_1
Si costituiva l' deducendo di aver restituito con provvedimento del 5 CP_1 settembre 2024 le ritenute fiscali effettuate nel 2024, sicché chiedeva dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere in relazione alla domanda di esenzione fiscale per l'anno 2024; per gli altri anni, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva (asserendo che la titolarità dal lato passivo del rapporto fosse solo dell' , chiedendo comunque la Controparte_2 compensazione delle spese di lite.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Deve preliminarmente rilevarsi la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., essendo stato rimarcato che: «Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario» (sic
CASS. SS.UU. 26 GIUGNO 2009 N° 15031 e succ. conf., tra cui CASS. SS.UU. 7
LUGLIO 2017 N° 16833).
A ciò si aggiunga, con specifico riferimento alla questione qui in esame, inerente a benefici fiscali, che: «In tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo e loro familiari, gli art. 11 e 12 della legge 3 agosto 2004, n.
206, hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la dipendenza dell'invalidità (e il
2 Sentenza R.G. n° 7725/24 suo grado) ovvero della morte da atti o stragi di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità, per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento di tutti i benefici economici assicurati dalla legislazione in materia. Ne consegue che, anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dall'art. 3 della legge n. 206 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non già quella esclusiva delle commissioni tributarie), avendo il legislatore inteso derogare, anche nella materia tributaria, alle norme sulla attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario» (sic CASS. SS.UU. 8 AGOSTO 2011 N° 17078 e succ. conf.).
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Occorre altresì rilevare la inaccoglibilità della eccezione formulata dall' , in CP_1 ordine all'asserito suo difetto di legittimazione passiva, essendo sostituto d'imposta e come tale tenuto ad applicare il beneficio fiscale IRPEF sul trattamento pensionistico goduto dal ricorrente, atteso che: «Nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario» (sic CASS. SS.UU. 26
GIUGNO 2009 N° 15032 e succ. conf.)
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Inaccoglibile è infine l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto
(nelle note depositate il 19 maggio 2025), ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n.
3 Sentenza R.G. n° 7725/24 546/1992 e dell'art. 37 D.P.R. n. 602/1973, avendo il ricorrente chiesto dichiararsi il suo diritto alla restituzione, esclusivamente per l'anno 2024, degli importi trattenuti a titolo di IRPEF sulla pensione in godimento, che ancora non erano stati riversati all' . Controparte_3
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Importi – questi ultimi - che, alla stregua della esibita documentazione e di quanto pure ammesso da parte ricorrente (cfr. note dep. 21 luglio 2025), risultano essere stati liquidati con provvedimento del 5 settembre 2024, CP_1 dunque successivamente alla notifica del ricorso: deve pertanto dichiararsi in parte qua cessata la materia del contendere.
È appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
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Nel merito, il ricorso è fondato. Invero, opina il TRIBUNALE di aderire all'orientamento espresso, ex plurimis, da
5 N° 11790, alla stregua delle seguenti considerazioni: Parte_2 Parte_3
«… Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la lettera dell'art. 1, comma
211, cit. estende i benefici fiscali in oggetto, a tutti i "trattamenti pensionistici" dei soggetti inquadrati nello status di vittima del dovere, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Le conclusioni così raggiunte appaiono in linea non solo con la giurisprudenza che ha ritenuto la decorrenza dei benefici fiscali a far data dall'1/01/2017
(Cass. 11/07/2023, n. 19789; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023,
n. 28051 che ha, in motivazione, espressamente evidenziato che in tema di trattamento pensionistico, l'equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata ed il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano da tale data), ma anche con la giurisprudenza di questa
Corte che ha evidenziato che, ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga, per evitare ingiustificate disparità di trattamento (Cass. Sez. U.
27/03/2017 n. 7761, con richiami di giurisprudenza amministrativa).
A ciò si aggiunga la considerazione espressa da Cass. 16/11/2016, n. 23300, secondo cui il diritto spettante alla vittima del dovere non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, in quanto il comma
564 dell'art. 1 della legge 266/2005, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge 466/1980) anche a "coloro" che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delinea un'area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti
(cfr. Cass. n. 15056/2024). … …».
Sicché, alla stregua di tali statuizioni, in questa sede non può che concludersi per l'accoglimento del capo di domanda relativo alle annualità diverse dal 2024,
5 Sentenza R.G. n° 7725/24 dovendo dichiararsi il diritto di parte ricorrente, quale familiare superstite di vittima del dovere, all'esenzione fiscale sulla propria pensione categoria cat. VO
n. 10080160, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. n° 55/14, seguono la soccombenza (anche quella virtuale) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al capo di domanda relativo all'anno 2024;
2. accoglie il ricorso per le altre annualità e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'esenzione fiscale sul trattamento pensionistico in godimento,
a decorrere dal 1° gennaio 2017;
3. condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€.1.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv.
Maurizio Maria GUERRA e Paolo GUERRA, dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 29 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 7725/24
4 Sentenza R.G. n° 7725/24
6 Sentenza R.G. n° 7725/24