Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 6 della l. 22 maggio 1975, n. 152 si applica a tutti i delitti ed alle contravvenzioni, concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la confisca in presenza di una pronuncia di estinzione per oblazione delle contravvenzioni previste dagli artt. 697 cod. pen. e 20, l. n. 110 del 1975).
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 febbraio 2024 il Tribunale di Siracusa, accogliendo la richiesta di riesame proposta da Pietro C. avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 23 gennaio 2024, ha annullato il decreto stesso e ha disposto la restituzione delle armi sequestrate all'istante. Il sequestro era stato disposto perché, effettuando un controllo nell'abitazione del C. a seguito di un furto di munizioni da lui denunciato, gli inquirenti avevano rilevato la presenza di quattro fucili regolarmente detenuti ma non custoditi nell'apposita cassaforte, bensì appoggiati nella sala da pranzo, e li avevano sequestrati, …
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- 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2012, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
18 06 / 1 3 6 Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/12/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3571/2012 Dott. SEVERO CHIEFFI - Presidente SENTENZA N Dott. UMBERTO ZAMPETTI - Consigliere - rel. Consigliere REG. GENERALE Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere N. 9170/2012 Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI GE AR, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 2007/2011 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del 03/10/2011; l sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Aldo Policastro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. е RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 ottobre 2011 il G.i.p. del Tribunale di Pavia, richiamato il proprio provvedimento di ammissione di CO EL IO alla oblazione, in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 697 cod. pen. e 20 legge n. 110 del 1975, e considerato che, con il versamento della somma di euro 444,00 in esso stabilita, si era verificata l'estinzione della contravvenzione contestata, ha dichiarato non doversi promuovere l'azione penale, disponendo la confisca di quanto in sequestro e il suo versamento alla Direzione di Artiglieria.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore, CO EL IO, che ne chiede l'annullamento sul solo punto relativo alla confisca e al versamento di quanto in sequestro (due pistole con relative munizioni) alla Direzione di Artiglieria sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. legge n. 152 del 1975, 20 legge n. 110 del 1975 e 240, ultimo comma, cod. pen. Secondo il ricorrente, l'art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen. - cui rinvia l'art. 6 legge n. 152 del 1975, disponendone l'applicazione a tutti i reati concernenti le armi - prevede la confisca obbligatoria per una serie di condotte tra le quali non rientra, come confermato da questa Corte con sentenza n. 14389 del 2008, il trasporto irregolare di armi lecitamente detenute, previsto dall'art. 20 legge n. 110 del 1975 e contestato a esso ricorrente, titolare, all'epoca dei fatti, di regolare licenza di porto d'armi per pistola o rivoltella per difesa personale rilasciata dalla Prefettura di Pavia. Sussiste, ad avviso del ricorrente, anche la violazione dell'ultimo comma dell'art. 240 cod. pen., che esclude l'applicabilità della confisca di cui al comma 2 n. 2 dello stesso articolo nel caso di appartenenza della cosa a persona estranea al reato, sul rilievo che le armi in sequestro dovevano essere consegnate direttamente alla Questura di Pavia per la loro successiva consegna al cessionario, previamente individuato presso la stessa Questura, in possesso dei requisiti idonei alla loro detenzione, come da dichiarazione presentata da esso ricorrente alla Procura della Repubblica e allegata alla istanza di oblazione, e da cessione delle armi a un terzo perfezionata prima della pronuncia della sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per totale mancanza di motivazione in ordine alla confisca delle armi in sequestro, dolendosi della omessa esplicitazione delle ragioni poste a sostegno della decisione, da farsi per legge anche in caso di 2 confisca obbligatoria per il necessario accertamento della sussistenza delle condizioni o delle autorizzazioni dalle quali dipende la liceità della condotta.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dovendo la confisca essere disposta per tutti i reati concernenti le armi, essendo inefficace agli effetti penali ogni disposizione del bene sequestrato, e non necessitando di alcuna motivazione la confisca obbligatoria.
4. Il ricorrente ha depositato memoria il 19 novembre 2012, contestando le conclusioni del Procuratore Generale, ribadendo le deduzioni svolte con il ricorso e ulteriormente evidenziando il carattere atipico della condotta contemplata dall'art. 20 legge n. 110 del 1975 rispetto alle diverse ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., la diversità della sua posizione rispetto a quelle oggetto di valutazione da parte di questa Corte nelle decisioni richiamate dal Procuratore requirente, la esclusione delle munizioni dalla previsione normativa dell'indicato art. 20, e l'omessa motivazione in merito alla confisca non operante ipso iure. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione.
2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, unitamente a quella del versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, al fine di evitare il riciclaggio delle armi sequestrate, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, e ogni altro oggetto atto a offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi, dall'art. 6, comma 1, legge n. 110 del 1975, che richiama il primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. Si è, infatti, osservato che detto richiamo riguarda la sola imposizione della obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi (e oggetti a queste assimilati) e non l'intera previsione normativa contenuta nello stesso comma secondo, e che, pertanto, tutti i materiali indicati nel citato art. 6 devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla indicata norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca. Tale confisca è, in particolare, obbligatoria anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, e ciò anche qualora la fabbricazione, il porto e la detenzione dell'arma stessa siano consentiti mediante autorizzazione 3 amministrativa, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito, che incide sul presupposto materiale cui è subordinata l'applicazione della predetta norma che rende obbligatoria la misura, costituito dalla avvenuta commissione di un reato concernente le armi, e nel caso di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, purché, in quest'ultima ipotesi, essa sia legittimamente detenuta (tra le altre, Sez. 1, n. 5228 del 28/09/1999, dep. 28/10/1999, Romeo, Rv. 214433; Sez. 1, n. 34042 del 22/09/2006, dep. 11/10/2006, P.G. in proc. Bardino, Rv. 234799; Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 18/01/2007, Pisciotta, Rv. 235854; Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, dep. 16/10/2008, P.G. in proc. Cattane, Rv. 241310; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Guarini, Rv. 249393).
2.1. In coerenza con tali rilievi questa Corte ha anche affermato che è, tra l'altro, obbligatoria la confisca in tema di trasferimento non denunciato di armi legittimamente detenute (Sez. 1, n. 3339 del 09/07/1992, dep. 15/10/1992, Corigliano, Rv. 192036; Sez. 1, n. 4564 del 13/10/1995, dep. 25/09/1995, Salemi, Rv. 202607; Sez. 1, n. 1743 del 18/03/1996, dep. 28/05/1996, Foti, Rv. 204679; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Guarini, Rv. 249393), e nel caso di oblazione per la contravvenzione di cui all'articolo 20 legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 413 del 29/10/1997, dep. 14/01/1998, P.M. in proc. Caracciolo, Rv. 209434; Sez. 1, n. 5967 del 23/10/1997, dep. 24/02/1998, Porpiglia, Rv. 209788), ovvero di cui al successivo articolo 20-bis ( Sez. 1, n. 11128 del 12/11/1997, dep. 03/12/1997, P.M. in proc. Maesano, Rv. 209157).
3. Di detti principi, che il Collegio condivide e riafferma, il G.i.p. del Tribunale di Pavia ha fatto esatta interpretazione e applicazione nel disporre la confisca e il versamento alla direzione di artiglieria di quanto in sequestro, dopo aver dichiarato estinta per oblazione la contravvenzione contestata di cui agli artt. 697 cod. pen. e 20 legge n. 110 del 1975. 3.1. Questa Corte non ignora il diverso orientamento pure espresso in sede di legittimità (Sez. 1, 14389 del 01/04/2008, dep. 07/04/2008, Serra, Rv. 240028), citato dal ricorrente a conforto delle sue deduzioni, alla cui stregua, in forza dell'applicabilità, disposta dall'art. 6, comma 1, legge n. 152 del 1975, a tutti i reati concernenti le armi dell'art. 240, comma 2, cod. pen. e della previsione in detta norma dell'obbligo di confisca per una serie di condotte illecite, non sussiste l'obbligo di confisca per quelle condotte non incluse, come il trasporto irregolare delle armi lecitamente detenute. Deve, tuttavia, rilevarsi che si tratta di orientamento del tutto isolato, superato dalle indicate decisioni di segno contrario, incoerente con la disciplina 4 R dettata in materia di armi e con i principi che attengono alla coordinata lettura di detta disciplina speciale con quella ordinaria in tema di confisca. 4. È all'evidenza infondata anche la deduzione opposta dal ricorrente in merito alla legittima appartenenza delle armi a persona estranea al reato, in forza della cessione perfezionata prima della pronuncia della sentenza impugnata, poiché il ricorrente, persa la libera disponibilità delle armi sottoposte al vincolo giuridico del sequestro, non poteva compiere, e non può legittimamente opporre, un atto di disposizione delle stesse, integrante, ricorrendo le condizioni di legge, una condotta elusiva del vincolo stesso.
5. La infondatezza della censura, oggetto del secondo motivo, che attiene al difetto di motivazione in ordine alla confisca delle armi e munizioni in sequestro discende dalle considerazioni già svolte in merito alla obbligatorietà della sua pronuncia, fondata sulla contestata contravvenzione in materia di armi e munizioni, cui consegue ipso iure (in tal senso, Sez. 1, n. 877 del 10/02/1997, dep. 31/05/1997, P.G. in proc. Bracalenti, Rv. 207689; Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008, dep. 08/04/2008, P.G. in proc. Pinna e altro, Rv. 239835; Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, citata, che hanno disposto, ai sensi dell'articolo 620, comma 1, lettera /), cod. proc. pen., la confisca delle armi omessa in sede di merito, annullando senza rinvio la relativa decisione sul punto); non pregiudicata dall'epilogo giudiziale di estinzione del reato contravvenzionale, la cui sussistenza non è contestata, e ascritto e ritenuto ai sensi degli artt. 697 cod. pen. e 20 legge 110 del 1975 (e non come obiettato solo ai sensi della seconda disposizione), né da una affermata, e in ogni caso inefficace, appartenenza dei beni sequestrati a persona estranea al reato.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA Dott. Angela Tardio dott. Severo Chieffi 1 Chielli ОладеваRandro IN CANCELLERIA 1 5 GEN. 2013 IL CANCELLIERE siella